TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15097 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15097/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIPALMA FILIPPO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.12.2024, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420240003416583000, del 24.10.2024, notificato dall' in data 04.11.2024, CP_1 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS da versarsi alla Gestione
1 Commercianti per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2022, per un importo complessivo di €
3.137,01. A sostegno della domanda, l'istante ha contestato la fondatezza della maggior pretesa impositiva, lamentando che le somme di cui all'avviso opposto non erano dovute in quanto, nel periodo di riferimento, aveva goduto del regime fiscale forfettario ex art. 1 commi 54-89 della L. n.190/14 e, dunque, aveva diritto alla riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
L' , costituendosi, ha affermato la fondatezza dell'obbligo contributivo, concludendo per il CP_1 rigetto dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato come la compilazione della sezione I del modello LM da parte del ricorrente avesse determinato l'esclusione dal regime forfettario e che controparte non potesse invocare la successiva rettifica della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. 208/2015 (“il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57 ... la cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”).
* In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 04.11.2024 e alla data di deposito del ricorso del 11.12.2024.
Nel merito, l'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09).
Al riguardo, è stato precisato che “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può
2 limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto
2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non
è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 20-03-2018, n. 6959).
CP_ Nel caso di specie, l' contesta che il ricorrente, nel compilare la dichiarazione dei redditi, ha indicato il quadro LM sez. I (relativo alla fiscalità di vantaggio per imprenditoria giovanile che non consente di usufruire del regime contributivo agevolato) anziché il quadro LM sez. II (relativo all'adesione al regime fiscale forfettario).
È dunque pacifico, in assenza di altri elementi di segno contrario, che l'unico motivo che ha portato alla richiesta di pagamento integrativo è da ricercarsi nell'errata compilazione del riquadro nella dichiarazione dei redditi effettuata dal ricorrente.
In particolare, è acquisito agli atti che l'opponente, sul quale ricadeva il relativo onere probatorio - trattandosi di fatto riduttivo dell'obbligazione contributiva (“grava sull'impresa, che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni”: Cass. n. 8988/2008; Cass. n. CP_ 9292/2017), - avesse inviato all' istanza per aderire al regime contributivo agevolato ed avesse diritto all'agevolazione stessa.
Seguendo tale prospettiva, nella presente controversia si pone una questione integralmente sovrapponibile a quella già risolta dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 1574/2023, le cui motivazioni sono richiamate nella presente sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre, in particolare, osservare che l'errata indicazione sia il mero frutto di un errore materiale, atteso che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non potesse usufruire della fiscalità agevolata e dunque della contribuzione ridotta. E' evidente che un mero errore materiale, prontamente corretto non appena scoperto, non può CP_ pregiudicare il diritto del ricorrente e legittimare l' alla richiesta di pagamento della intera contribuzione. Non si ritiene, in particolare dirimente la previsione contenuta nell'art. 1, comma 82, L. 190/2014, perché non risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 54 nè – soprattutto – parte opponente risulta essersi avvalsa di “regimi speciali” ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Conclusioni, queste, che devono mantenersi ferme anche a fronte di quanto si legge nella disposizione CP_ di convalida (del 5.12.2023), con richiamo al Messaggio HE 3334/2023 (“una volta opzionato un regime diverso da quello naturale … non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 332 del 1998”). Nel caso di specie, infatti, non risulta opzionato alcun regime diverso rispetto a quello del regime ordinario di appartenenza ed occorre piuttosto osservare che non ricorre alcuna delle ipotesi di uscita CP_ dal regime agevolato (come espressamente indicate nella circolare n. 29 del 10.2.2015), perché, nell'ordine:
- non sono venuti i requisiti di applicazione del beneficio;
3 - il contribuente non ha scelto di abbandonare il regime agevolato;
CP_
- l'Agenzia delle Entrate non ha comunicato all' il fatto che il contribuente non avesse mai aderito al regime fiscale agevolato oppure che non avesse mai avuto i requisiti per aderire.
Ne costituisce riprova la circostanza che la stessa Agenzia delle Entrate, senza opporre alcuna decadenza, ha provveduto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alla liquidazione delle dichiarazioni integrative recanti la corretta indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso al regime dell'art. 1, comma 54, L. 190/2014 e l'assenza di cause ostative alla sua applicazione (v. all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Da ultimo, occorre evidenziare che, nonostante quanto indicato nell'avviso di addebito opposto, l'opponente ha versato per l'anno 2022 i contributi relativi al quarto trimestre (con la applicazione della riduzione del 35%), come emerge dall'estratto contributivo (v. all. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'11.12.2024, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 31420240003416583000, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in € 1.100,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15097/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIPALMA FILIPPO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.12.2024, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420240003416583000, del 24.10.2024, notificato dall' in data 04.11.2024, CP_1 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS da versarsi alla Gestione
1 Commercianti per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2022, per un importo complessivo di €
3.137,01. A sostegno della domanda, l'istante ha contestato la fondatezza della maggior pretesa impositiva, lamentando che le somme di cui all'avviso opposto non erano dovute in quanto, nel periodo di riferimento, aveva goduto del regime fiscale forfettario ex art. 1 commi 54-89 della L. n.190/14 e, dunque, aveva diritto alla riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
L' , costituendosi, ha affermato la fondatezza dell'obbligo contributivo, concludendo per il CP_1 rigetto dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato come la compilazione della sezione I del modello LM da parte del ricorrente avesse determinato l'esclusione dal regime forfettario e che controparte non potesse invocare la successiva rettifica della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. 208/2015 (“il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57 ... la cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”).
* In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 04.11.2024 e alla data di deposito del ricorso del 11.12.2024.
Nel merito, l'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5763/2002; nonché, da ultimo, Cass., Sez. Lav., Sent. n. 23600/09).
Al riguardo, è stato precisato che “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può
2 limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto
2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non
è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 20-03-2018, n. 6959).
CP_ Nel caso di specie, l' contesta che il ricorrente, nel compilare la dichiarazione dei redditi, ha indicato il quadro LM sez. I (relativo alla fiscalità di vantaggio per imprenditoria giovanile che non consente di usufruire del regime contributivo agevolato) anziché il quadro LM sez. II (relativo all'adesione al regime fiscale forfettario).
È dunque pacifico, in assenza di altri elementi di segno contrario, che l'unico motivo che ha portato alla richiesta di pagamento integrativo è da ricercarsi nell'errata compilazione del riquadro nella dichiarazione dei redditi effettuata dal ricorrente.
In particolare, è acquisito agli atti che l'opponente, sul quale ricadeva il relativo onere probatorio - trattandosi di fatto riduttivo dell'obbligazione contributiva (“grava sull'impresa, che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni”: Cass. n. 8988/2008; Cass. n. CP_ 9292/2017), - avesse inviato all' istanza per aderire al regime contributivo agevolato ed avesse diritto all'agevolazione stessa.
Seguendo tale prospettiva, nella presente controversia si pone una questione integralmente sovrapponibile a quella già risolta dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 1574/2023, le cui motivazioni sono richiamate nella presente sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre, in particolare, osservare che l'errata indicazione sia il mero frutto di un errore materiale, atteso che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non potesse usufruire della fiscalità agevolata e dunque della contribuzione ridotta. E' evidente che un mero errore materiale, prontamente corretto non appena scoperto, non può CP_ pregiudicare il diritto del ricorrente e legittimare l' alla richiesta di pagamento della intera contribuzione. Non si ritiene, in particolare dirimente la previsione contenuta nell'art. 1, comma 82, L. 190/2014, perché non risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 54 nè – soprattutto – parte opponente risulta essersi avvalsa di “regimi speciali” ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Conclusioni, queste, che devono mantenersi ferme anche a fronte di quanto si legge nella disposizione CP_ di convalida (del 5.12.2023), con richiamo al Messaggio HE 3334/2023 (“una volta opzionato un regime diverso da quello naturale … non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 332 del 1998”). Nel caso di specie, infatti, non risulta opzionato alcun regime diverso rispetto a quello del regime ordinario di appartenenza ed occorre piuttosto osservare che non ricorre alcuna delle ipotesi di uscita CP_ dal regime agevolato (come espressamente indicate nella circolare n. 29 del 10.2.2015), perché, nell'ordine:
- non sono venuti i requisiti di applicazione del beneficio;
3 - il contribuente non ha scelto di abbandonare il regime agevolato;
CP_
- l'Agenzia delle Entrate non ha comunicato all' il fatto che il contribuente non avesse mai aderito al regime fiscale agevolato oppure che non avesse mai avuto i requisiti per aderire.
Ne costituisce riprova la circostanza che la stessa Agenzia delle Entrate, senza opporre alcuna decadenza, ha provveduto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alla liquidazione delle dichiarazioni integrative recanti la corretta indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso al regime dell'art. 1, comma 54, L. 190/2014 e l'assenza di cause ostative alla sua applicazione (v. all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Da ultimo, occorre evidenziare che, nonostante quanto indicato nell'avviso di addebito opposto, l'opponente ha versato per l'anno 2022 i contributi relativi al quarto trimestre (con la applicazione della riduzione del 35%), come emerge dall'estratto contributivo (v. all. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'11.12.2024, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 31420240003416583000, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in € 1.100,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4