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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2301/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 4.3.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
con l'Avv. Fabio Marchese
-Appellante-
E
Controparte_1
con l'Avv. Simona Bruno
CP_2
1
[...] con l'Avv. Raffaella Piergentili
-Appellati-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
-Terzo pignorato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.4142/2022 pubblicata il 09.05.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… in accoglimento del presente atto di appello, riformare parzialmente, con ogni provvedimento consequenziale, la sentenza n.
4142/2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del G.L. Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, pubblicata il 09.05.2022, mai notificata, pronunciata nel giudizio in riassunzione recante RG n.
19471/2021, e per l'effetto:
- revocare la declaratoria di prescrizione del credito previdenziali e portato dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000 e, conseguentemente, confermare lo stesso crediti in quanto certo, liquido ed esigibile;
- confermare il pignoramento dei crediti verso terzi Fasc. n. 097-
2018/5755 opposto in relazione ai crediti portati i dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000, stante la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari”.
2
Per l'appellata Controparte_1
“a. Respingere l'appello in quanto infondato in fatto;
b. In ogni caso, dichiarare nullo il pignoramento presso terzi di cui al cui al Fasc. 097-2018/5755.
c. Condannare l' al risarcimento di Parte_1 tutti i danni subiti in costanza dell'illegittimo blocco del conto corrente quantificato in via presuntivamente in circa € 60.000,00 mensili con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 01.08.2018, data di notifica del Pignoramento sino al soddisfo;
d. Condannare comunque l' al Parte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato CP_2
“Voglia codesto Collegio, decidere secondo giustizia”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.07.2021 presso il
Tribunale di Roma Sezione Lavoro, per effetto dell'ordinanza del
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Roma del 7.4.2021, con la quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, ha introdotto il giudizio di merito in ordine alle cartelle Pt_2 esattoriali nn. 09720030071100018000, 09720040369513545000,
09720080159945249000, 09720080253725742000,
09720090179342002000, 09720090280626880000,
0972010005499288900, 09720100280881203000,
09720110013645577000 e all'avviso di addebito n. CP_2
39720112001706972000, relativamente ai quali il G.E. aveva sospeso l'esecuzione e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “- in via preliminare, ordinare all'ente impositore di fornire la CP_2 prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
39720112001706972000 sotteso al pignoramento opposto, o, in caso contrario, dichiarare la responsabilità dello stesso per l'eventuale perdita del credito dallo stesso portato, posto che l'Agente della
Riscossione ha provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione anche in relazione a tale atto;
- in ogni caso revocare la declaratoria di sospensione del pignoramento opposto in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai numeri
09720040369513545000, 09720080159945249000,
09720080253725742000, 09720090179342002000,
09720090280626880000, 09720100280881203000, nonché all'avviso di addebito n. 39720112001706972000 - ove l'ente impositore ne provi la regolare notifica stante la regolare notifica CP_2
- di atti interruttivi della prescrizione;
- Confermare conseguentemente, il pignoramento dei crediti verso terzi Fasc. n. 097-2018/5755 anche in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai numeri 09720040369513545000, 09720080159945249000,
09720080253725742000, 09720090179342002000,
09720090280626880000, 09720100280881203000, nonché all'avviso di addebito n. 39720112001706972000 - ove l'ente impositore ne CP_2 provi la regolare notifica-.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della domanda, ricorrente ha dedotto:
- di essere estranea rispetto alle vicende relative all'avviso di addebito n.39720112001706972000, essendo atto che promana e viene CP_2 notificato dall'Ente impositore sul quale grava l'onere di fornire prova della relativa notifica;
- che i crediti portati dalle cartelle esattoriali non sono prescritti, diversamente da quanto ha ritenuto il Giudice dell'Esecuzione, atteso che i termini sono stati interrotti dalla notifica delle seguenti intimazioni
4 indicate nei singoli estratti di ruolo relativi alle cartelle per le quali sono state emesse:
-intimazione di pagamento n. 09720099046443877000, notificata il
20.04.2009;
-intimazione di pagamento n. 09720119005464104000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465215000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465316000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465619000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465518000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720139115947759000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n. 09720139115948264000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948365000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948466000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948567000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948769000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948870000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948971000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720169048202359000, notificata a mezzo pec il 28.10.2016;
5 -Intimazione di pagamento n.09720179066103226000, notificata a mezzo pec il 12.09.2017.
Si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via Pregiudiziale
Dichiararsi il difetto di giurisdizione in osservanza dell'Ordinanza delle
S.U. della Cassazione n. 7822/2020, con tutte le conseguenze in termini di decadenza da ogni ulteriore riassunzione nel merito in relazione al termine perentorio del 07.10.2021 indicato nell'Ordinanza di sospensione del emessa in data 07.04.2021 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma nel R.G.E. 6927/2018, con espressa condanna spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da separata nota spese (all.8) da assegnarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nel merito
1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali n. 09720030071100018000, n. 09720040369513545000, n.
09720080159945249000, n. 09720080253725742000, n.
09720090179342002000, n. 09720090280626880000 n.
0972010005499288900 n. 09720100280881203000 n.
09720110013645577000 e dei crediti sottesi all'avviso di addebito n.
39720112001706972000 con espressa dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27.02.2018 Fasc. 097-
2018/5755 e di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da separata nota spese da assegnarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In subordine
6
1. Dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali non impugnate nel giudizio di merito n.
09720030071100018000, n. 0972010005499288900 e n.
09720110013645577000 con espressa dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27.02.2018 Fasc. 097-
2018/5755 e di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi”.
ha eccepito: Controparte_1 CP_1
- di aver proposto opposizione avverso pignoramento presso terzi notificato il 27.02.2018, preceduto dall'intimazione n.
09720179066103226000 notificata in data 12.09.2017;
- che le cartelle sottese e lo stesso pignoramento sono affette da vizi formali (notificazioni tramite posta elettronica certificata mediante un file con estensione pdf e privo di firma digitale, illegittimità degli atti prodromici in quanto emessi da personale non assunto con concorso pubblico);
- l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi e la decadenza di Pt_2 dalla prova di qualsivoglia atto interruttivo non depositato nel giudizio di esecuzione.
si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità delle CP_2 eccezioni inerenti al merito della pretesa, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva in merito ai vizi di notifica degli atti di competenza del
[...]
; nel merito, ha dedotto la rituale notifica degli avvisi Controparte_4 di addebito e prodotto documentazione relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 39720112001706972000 in data 23/10/2013 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che (l') nessuna contestazione è stata sollevata da parte del debitore pignorato in ordine alla prescrizione del credito e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
7 in subordine, accertato che tutti gli AVA sottesi al pignoramento sono stati regolarmente notificati, dichiarare inammissibile ogni contestazione quanto al merito della pretesa e per l'effetto revocare il provvedimento di sospensione e confermare il pignoramento presso terzi, per come richiesto anche dall' ricorrente in questo giudizio”. Pt_2
Il terzo pignorato pur regolarmente Controparte_3 citato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Roma con la sentenza sopra indicata ha così statuito:
“dichiara la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n° 09720080253725742000 n°
09720080159945249000 n° 09720100280881203000 e l'illegittimità del pignoramento verso terzi Fasc. n. 097-2018/5755 limitatamente ai suddetti crediti nonché dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n° 09720030071100018000, n°
0972010005499288900 e n° 09720110013645577000; compensa le spese di lite tra le parti”
Con ricorso depositato in data 02.09.2022 Parte_1 ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Erronea declaratoria di prescrizione del credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000 sottesa al pignoramento opposto.
II) Regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Hanno resistito all'appello e Controparte_1 CP_2 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
8 All'udienza odierna tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento. I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La cartella di pagamento n. 0972008159945249000, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato nel giudizio di primo grado (doc.
8 del fascicolo di primo grado) è stata notificata in data 22.09.2008.
Il Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata ha riconosciuto che l'intimazione di pagamento n.
0972013915948264000 (doc. 19 fascicolo di primo grado) riferita alla citata cartella è stata notificata ritualmente in data 17.12.2013 ma oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Ha, inoltre, ritenuto che l'Agente della Riscossione non abbia fornito alcuna prova che gli atti di intimazione notificati nel 2011 riguardino la cartella n.0972008159945249000.
Ad avviso del Collegio la motivazione con la quale è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione della cartella n. 0972008159945249000 non può essere condivisa. Le censure sollevate dell'appellante alla sentenza sono fondate.
Dall'esame degli atti risulta che parte appellante ha prodotto l'avviso di ricevimento che reca il n. dell'intimazione di pagamento
09720119005465215000 notificata il 28.01.2011 (all. n. 15 del fascicolo di primo grado), con conseguente effetto interruttivo del termine di prescrizione della cartella n. 0972008159945249000.
A conferma della riconducibilità dell'intimazione n.
09720119005465215000 alla cartella n. 0972008159945249000
l'appellante ha prodotto lo Sdeb (all. n. 5 pagina 21 del fascicolo di primo grado).
9 Dalla lettura di tale documento si ricava che, per la cartella n.
0972008159945249000, sono stati notificati diversi atti di intimazione, tra cui il n. 09720119005465215000, in data 28.1.2011.
La corrispondenza del numero della cartella esattoriale, nonché della data di notifica riportate sulla relata e sull'estratto di ruolo induce a ritenere integrata la presunzione della regolare notifica e interrotta la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
0972008159945249000.
La questione è già stata affrontata da questa Corte (v. sent. CdA n.
4723/2021), richiamando gli orientamenti della Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili cui ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118
c.p.c.
“3.6. - Ciò è sufficiente a far scattare la presunzione di cui parla Cass. civ., sez. I, 22-05-2015, n. 10630, allorché afferma: “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”. Se così non fosse, del resto, lo strumento della notifica diretta a mezzo del servizio postale (che l'art. 26, DPR
602/73 ammette) sarebbe inutilizzabile, poiché si porrebbe a carico del mittente un onere probatorio impossibile da assolvere, visto che al massimo il mittente può fare una copia dell'atto inserito nel plico e conservarla unitamente all'avviso di ricevimento. A fronte di ciò, risulta ragionevole instaurare la suddetta presunzione e porre a carico del destinatario l'onere di superarla.
3.7. - E' appena il caso di rammentare che non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poiché, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione
e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della
10 stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n.
10326/2014; v. conforme Cass. 21533/2017).
3.8. - Inoltre, va ricordato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., e non è assoggettato alle regole dell'art. 2719 c.c., che riguarda le sole copie delle scritture provate (v. al riguardo, esaustivamente, Cass. civ., sez. trib., 27-05-2011, n.
11708, che, con riferimento alla notifica postale della cartella esattoriale, ha così affermato: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32
e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
11 Nello stesso senso si è espressa la Corte di cassazione pronunciandosi in materia riscossione delle imposte, precisando che, al fine di provare la notifica di una cartella o di una intimazione (quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito) è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella o dell'intimazione stessa, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (per tutte, Cass. 14.6.2019, n. 16121; Cass. 11.10.2017, n.
23902 e Cass. 11.11.2016, n. 23039).
L'appellante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento dal quale si ricava il numero della cartella o dell'intimazione di pagamento e dell'estratto di ruolo (sdeb) ha assolto dunque all'onere a suo carico di dimostrare la regolare notifica degli atti interruttivi.
In conclusione, la prescrizione per il credito portato dalla cartella n.
0972008159945249000, attesa la rituale notifica dell'intimazione n.
09720119005465215000, non è maturata.
L'appello dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado, ferma nel resto, riformata con riferimento alla cartella n.
0972008159945249000, nei termini sopra precisati.
Le spese di lite tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
12 - dichiara la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali limitatamente alle cartelle n. 09720080253725742000 e n.
09720100280881203000;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento verso terzi Fasc. n. 097-
2018/5755 con riferimento ai suddetti crediti, nonché dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n.
09720030071100018000, n. 0972010005499288900 e n.
09720110013645577000;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 4.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2301/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 4.3.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
con l'Avv. Fabio Marchese
-Appellante-
E
Controparte_1
con l'Avv. Simona Bruno
CP_2
1
[...] con l'Avv. Raffaella Piergentili
-Appellati-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
-Terzo pignorato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.4142/2022 pubblicata il 09.05.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… in accoglimento del presente atto di appello, riformare parzialmente, con ogni provvedimento consequenziale, la sentenza n.
4142/2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del G.L. Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, pubblicata il 09.05.2022, mai notificata, pronunciata nel giudizio in riassunzione recante RG n.
19471/2021, e per l'effetto:
- revocare la declaratoria di prescrizione del credito previdenziali e portato dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000 e, conseguentemente, confermare lo stesso crediti in quanto certo, liquido ed esigibile;
- confermare il pignoramento dei crediti verso terzi Fasc. n. 097-
2018/5755 opposto in relazione ai crediti portati i dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000, stante la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari”.
2
Per l'appellata Controparte_1
“a. Respingere l'appello in quanto infondato in fatto;
b. In ogni caso, dichiarare nullo il pignoramento presso terzi di cui al cui al Fasc. 097-2018/5755.
c. Condannare l' al risarcimento di Parte_1 tutti i danni subiti in costanza dell'illegittimo blocco del conto corrente quantificato in via presuntivamente in circa € 60.000,00 mensili con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 01.08.2018, data di notifica del Pignoramento sino al soddisfo;
d. Condannare comunque l' al Parte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato CP_2
“Voglia codesto Collegio, decidere secondo giustizia”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.07.2021 presso il
Tribunale di Roma Sezione Lavoro, per effetto dell'ordinanza del
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Roma del 7.4.2021, con la quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, ha introdotto il giudizio di merito in ordine alle cartelle Pt_2 esattoriali nn. 09720030071100018000, 09720040369513545000,
09720080159945249000, 09720080253725742000,
09720090179342002000, 09720090280626880000,
0972010005499288900, 09720100280881203000,
09720110013645577000 e all'avviso di addebito n. CP_2
39720112001706972000, relativamente ai quali il G.E. aveva sospeso l'esecuzione e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “- in via preliminare, ordinare all'ente impositore di fornire la CP_2 prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
39720112001706972000 sotteso al pignoramento opposto, o, in caso contrario, dichiarare la responsabilità dello stesso per l'eventuale perdita del credito dallo stesso portato, posto che l'Agente della
Riscossione ha provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione anche in relazione a tale atto;
- in ogni caso revocare la declaratoria di sospensione del pignoramento opposto in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai numeri
09720040369513545000, 09720080159945249000,
09720080253725742000, 09720090179342002000,
09720090280626880000, 09720100280881203000, nonché all'avviso di addebito n. 39720112001706972000 - ove l'ente impositore ne provi la regolare notifica stante la regolare notifica CP_2
- di atti interruttivi della prescrizione;
- Confermare conseguentemente, il pignoramento dei crediti verso terzi Fasc. n. 097-2018/5755 anche in relazione alle cartelle esattoriali di cui ai numeri 09720040369513545000, 09720080159945249000,
09720080253725742000, 09720090179342002000,
09720090280626880000, 09720100280881203000, nonché all'avviso di addebito n. 39720112001706972000 - ove l'ente impositore ne CP_2 provi la regolare notifica-.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della domanda, ricorrente ha dedotto:
- di essere estranea rispetto alle vicende relative all'avviso di addebito n.39720112001706972000, essendo atto che promana e viene CP_2 notificato dall'Ente impositore sul quale grava l'onere di fornire prova della relativa notifica;
- che i crediti portati dalle cartelle esattoriali non sono prescritti, diversamente da quanto ha ritenuto il Giudice dell'Esecuzione, atteso che i termini sono stati interrotti dalla notifica delle seguenti intimazioni
4 indicate nei singoli estratti di ruolo relativi alle cartelle per le quali sono state emesse:
-intimazione di pagamento n. 09720099046443877000, notificata il
20.04.2009;
-intimazione di pagamento n. 09720119005464104000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465215000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465316000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465619000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720119005465518000, notificata il
28.01.2011;
-intimazione di pagamento n. 09720139115947759000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n. 09720139115948264000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948365000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948466000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948567000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948769000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948870000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720139115948971000, notificata il
17.12.2013;
-intimazione di pagamento n.09720169048202359000, notificata a mezzo pec il 28.10.2016;
5 -Intimazione di pagamento n.09720179066103226000, notificata a mezzo pec il 12.09.2017.
Si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via Pregiudiziale
Dichiararsi il difetto di giurisdizione in osservanza dell'Ordinanza delle
S.U. della Cassazione n. 7822/2020, con tutte le conseguenze in termini di decadenza da ogni ulteriore riassunzione nel merito in relazione al termine perentorio del 07.10.2021 indicato nell'Ordinanza di sospensione del emessa in data 07.04.2021 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma nel R.G.E. 6927/2018, con espressa condanna spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da separata nota spese (all.8) da assegnarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nel merito
1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali n. 09720030071100018000, n. 09720040369513545000, n.
09720080159945249000, n. 09720080253725742000, n.
09720090179342002000, n. 09720090280626880000 n.
0972010005499288900 n. 09720100280881203000 n.
09720110013645577000 e dei crediti sottesi all'avviso di addebito n.
39720112001706972000 con espressa dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27.02.2018 Fasc. 097-
2018/5755 e di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da separata nota spese da assegnarsi direttamente nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In subordine
6
1. Dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali non impugnate nel giudizio di merito n.
09720030071100018000, n. 0972010005499288900 e n.
09720110013645577000 con espressa dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27.02.2018 Fasc. 097-
2018/5755 e di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi”.
ha eccepito: Controparte_1 CP_1
- di aver proposto opposizione avverso pignoramento presso terzi notificato il 27.02.2018, preceduto dall'intimazione n.
09720179066103226000 notificata in data 12.09.2017;
- che le cartelle sottese e lo stesso pignoramento sono affette da vizi formali (notificazioni tramite posta elettronica certificata mediante un file con estensione pdf e privo di firma digitale, illegittimità degli atti prodromici in quanto emessi da personale non assunto con concorso pubblico);
- l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi e la decadenza di Pt_2 dalla prova di qualsivoglia atto interruttivo non depositato nel giudizio di esecuzione.
si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità delle CP_2 eccezioni inerenti al merito della pretesa, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva in merito ai vizi di notifica degli atti di competenza del
[...]
; nel merito, ha dedotto la rituale notifica degli avvisi Controparte_4 di addebito e prodotto documentazione relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 39720112001706972000 in data 23/10/2013 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che (l') nessuna contestazione è stata sollevata da parte del debitore pignorato in ordine alla prescrizione del credito e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
7 in subordine, accertato che tutti gli AVA sottesi al pignoramento sono stati regolarmente notificati, dichiarare inammissibile ogni contestazione quanto al merito della pretesa e per l'effetto revocare il provvedimento di sospensione e confermare il pignoramento presso terzi, per come richiesto anche dall' ricorrente in questo giudizio”. Pt_2
Il terzo pignorato pur regolarmente Controparte_3 citato non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Roma con la sentenza sopra indicata ha così statuito:
“dichiara la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n° 09720080253725742000 n°
09720080159945249000 n° 09720100280881203000 e l'illegittimità del pignoramento verso terzi Fasc. n. 097-2018/5755 limitatamente ai suddetti crediti nonché dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n° 09720030071100018000, n°
0972010005499288900 e n° 09720110013645577000; compensa le spese di lite tra le parti”
Con ricorso depositato in data 02.09.2022 Parte_1 ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Erronea declaratoria di prescrizione del credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 09720080159945249000 sottesa al pignoramento opposto.
II) Regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Hanno resistito all'appello e Controparte_1 CP_2 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
8 All'udienza odierna tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento. I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La cartella di pagamento n. 0972008159945249000, come si evince dall'avviso di ricevimento depositato nel giudizio di primo grado (doc.
8 del fascicolo di primo grado) è stata notificata in data 22.09.2008.
Il Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata ha riconosciuto che l'intimazione di pagamento n.
0972013915948264000 (doc. 19 fascicolo di primo grado) riferita alla citata cartella è stata notificata ritualmente in data 17.12.2013 ma oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Ha, inoltre, ritenuto che l'Agente della Riscossione non abbia fornito alcuna prova che gli atti di intimazione notificati nel 2011 riguardino la cartella n.0972008159945249000.
Ad avviso del Collegio la motivazione con la quale è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione della cartella n. 0972008159945249000 non può essere condivisa. Le censure sollevate dell'appellante alla sentenza sono fondate.
Dall'esame degli atti risulta che parte appellante ha prodotto l'avviso di ricevimento che reca il n. dell'intimazione di pagamento
09720119005465215000 notificata il 28.01.2011 (all. n. 15 del fascicolo di primo grado), con conseguente effetto interruttivo del termine di prescrizione della cartella n. 0972008159945249000.
A conferma della riconducibilità dell'intimazione n.
09720119005465215000 alla cartella n. 0972008159945249000
l'appellante ha prodotto lo Sdeb (all. n. 5 pagina 21 del fascicolo di primo grado).
9 Dalla lettura di tale documento si ricava che, per la cartella n.
0972008159945249000, sono stati notificati diversi atti di intimazione, tra cui il n. 09720119005465215000, in data 28.1.2011.
La corrispondenza del numero della cartella esattoriale, nonché della data di notifica riportate sulla relata e sull'estratto di ruolo induce a ritenere integrata la presunzione della regolare notifica e interrotta la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
0972008159945249000.
La questione è già stata affrontata da questa Corte (v. sent. CdA n.
4723/2021), richiamando gli orientamenti della Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili cui ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118
c.p.c.
“3.6. - Ciò è sufficiente a far scattare la presunzione di cui parla Cass. civ., sez. I, 22-05-2015, n. 10630, allorché afferma: “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”. Se così non fosse, del resto, lo strumento della notifica diretta a mezzo del servizio postale (che l'art. 26, DPR
602/73 ammette) sarebbe inutilizzabile, poiché si porrebbe a carico del mittente un onere probatorio impossibile da assolvere, visto che al massimo il mittente può fare una copia dell'atto inserito nel plico e conservarla unitamente all'avviso di ricevimento. A fronte di ciò, risulta ragionevole instaurare la suddetta presunzione e porre a carico del destinatario l'onere di superarla.
3.7. - E' appena il caso di rammentare che non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poiché, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione
e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della
10 stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n.
10326/2014; v. conforme Cass. 21533/2017).
3.8. - Inoltre, va ricordato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., e non è assoggettato alle regole dell'art. 2719 c.c., che riguarda le sole copie delle scritture provate (v. al riguardo, esaustivamente, Cass. civ., sez. trib., 27-05-2011, n.
11708, che, con riferimento alla notifica postale della cartella esattoriale, ha così affermato: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32
e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
11 Nello stesso senso si è espressa la Corte di cassazione pronunciandosi in materia riscossione delle imposte, precisando che, al fine di provare la notifica di una cartella o di una intimazione (quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito) è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella o dell'intimazione stessa, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (per tutte, Cass. 14.6.2019, n. 16121; Cass. 11.10.2017, n.
23902 e Cass. 11.11.2016, n. 23039).
L'appellante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento dal quale si ricava il numero della cartella o dell'intimazione di pagamento e dell'estratto di ruolo (sdeb) ha assolto dunque all'onere a suo carico di dimostrare la regolare notifica degli atti interruttivi.
In conclusione, la prescrizione per il credito portato dalla cartella n.
0972008159945249000, attesa la rituale notifica dell'intimazione n.
09720119005465215000, non è maturata.
L'appello dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado, ferma nel resto, riformata con riferimento alla cartella n.
0972008159945249000, nei termini sopra precisati.
Le spese di lite tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
12 - dichiara la prescrizione dei crediti relativi a contributi previdenziali limitatamente alle cartelle n. 09720080253725742000 e n.
09720100280881203000;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento verso terzi Fasc. n. 097-
2018/5755 con riferimento ai suddetti crediti, nonché dei crediti relativi a contributi previdenziali di cui alle cartelle n.
09720030071100018000, n. 0972010005499288900 e n.
09720110013645577000;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 4.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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