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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta -Presidente dott. Maurizio Ferrara -Giudice rel. dott. Riccardo Sabato -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1287/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Casaletto Spartano (SA), in c.da Fortino n.22, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giosuè Mazzocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri (SA) alla
Via Cagliari nr. 1
- ricorrente
E
C.F. , nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Fagni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, in Galleria
Nazionale, 12
- ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 16.12.2024, i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio in Holguin (Cuba) il 29.04.2022 e di aver annotato il predetto matrimonio nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casaletto Spartano (SA) al n. 27 P.2
S.C. anno 2022; di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che hanno fissato la dimora coniugale in Casaletto
Spartano (SA), alla c.da Fortino n.22, presso un immobile di proprietà dei genitori di T_
; che è disoccupata e non ha un reddito imponibile;
che
[...] Controparte_1 T_
lavora saltuariamente come cuoco ma attualmente è disoccupato;
che sono titolari di
[...]
rapporti di c/c postale Banco Posta;
che è proprietario del bene mobile registrato Parte_1
AT TO (Tg EL404MJ); che essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile a causa di incompatibilità nel rapporto di coppia, tale da addivenire congiuntamente alla loro separazione personale.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casaletto Spartano (SA) in Via c.da Fortino 22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_1
3. I coniugi, in ragione del fatto che sono entrambi economicamente indipendenti, escludono qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
4. I separandi coniugi, inoltre, danno atto e riconoscono di aver definito ogni reciproco rapporto economico. I predetti, nello specifico: riconoscono e dichiarano di aver consensualmente provveduto a dividere i beni mobili e gli arredi;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”; dichiarando di rinunciare all'udienza di comparizione e di sostituire la stessa con note scritte ex art. 127ter c.p.c..
Il PM in data 16.04.2025 nulla ha opposto.
pagina 2 di 4 Con decreto del 30.12.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il
17.02.2025, disponendo la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno di udienza e invitando le parti a dichiarare congiuntamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Alla detta udienza le parti hanno tempestivamente depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., confermando la volontà di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Pertanto, hanno chiesto di omologare la presente separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Il Tribunale ha quindi rinviato il procedimento chiedendo alle parti di documentare la cittadinanza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Ebbene dal momento che entrambi i ricorrenti hanno la residenza abituale in Italia, in Casaletto
Spartano (SA), in base a quanto stabilito dall'art. 3 Reg. UE n. 2201/2003, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Lagonegro. Ai sensi dell'art. 8 lett. a) Reg. UE n. 1259/2010, in assenza di una scelta per accordo scritto tra le parti, la domanda è disciplinata dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e quindi l'Italia.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casaletto Spartano (SA) in Via c.da Fortino 22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_1
3. I coniugi, in ragione del fatto che sono entrambi economicamente indipendenti, escludono qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
4. I separandi coniugi, inoltre, danno atto e riconoscono di aver definito ogni reciproco rapporto economico. I predetti, nello specifico: riconoscono e dichiarano di aver consensualmente provveduto a dividere i beni mobili e gli arredi;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
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4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
➢ pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
07.09.1987 e nata a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Holguin (Cuba) il 29.04.2022, annotato nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casaletto Spartano (SA) al n. 27 P.2 S.C. anno 2022;
➢ omologa le condizioni necessarie come in parte motiva riportate;
➢ prende atto delle ulteriori pattuizioni;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 27 P. 2 S. C. anno 2022, reg. atti matrimonio);
➢ nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.06.2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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