TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2363/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2363/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via degli Operai n. 98, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Maria
Grazia Aricò e Fulvio Vasta, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.8.1969, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimo Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 2.7.2024 , premettendo Parte_1
di avere contratto matrimonio con in data 16.9.1992, dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia (il 5.5.2005) e di essersi separato dalla moglie con Persona_1
sentenza n. 193/2020 emessa da questo Tribunale in data 12.2.2020 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere direttamente alla figlia la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
aderiva alla chiesta pronuncia di divorzio, ma contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
All'udienza del 19.6.2025 il Giudice, dopo avere esaminato gli atti di causa e la documentazione allegata, proponeva alla parti di conciliare la lite addivenendo ad una pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: “ il sig. dovrà corrispondere alla ex Pt_1
moglie, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 550,00 al mese per il mantenimento della figlia maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese universitarie ed occorrenti per la formazione professionale della ragazza, con decorrenza dalla domanda (2.7.2024), con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
Spese di lite interamente compensate”. CP_1
Alla medesima udienza, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il Giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 21, ultimo comma, c.p.c..
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
pagina 2 di 4 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Lentini dell'anno 1992 (Anno 1992 – n. 111 – Parte II- Serie A).
Inoltre, le condizioni della proposta formulata dal giudice relatore ed accettata dalle parti, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia maggiorenne non ancora autonoma sul piano economico condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16.9.1992 in Lentini, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Lentini dell'anno 1992 (Anno 1992 – n. 111 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite all'udienza del 19.6.2025, meglio specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2363/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via degli Operai n. 98, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Maria
Grazia Aricò e Fulvio Vasta, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.8.1969, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimo Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 2.7.2024 , premettendo Parte_1
di avere contratto matrimonio con in data 16.9.1992, dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia (il 5.5.2005) e di essersi separato dalla moglie con Persona_1
sentenza n. 193/2020 emessa da questo Tribunale in data 12.2.2020 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere direttamente alla figlia la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
aderiva alla chiesta pronuncia di divorzio, ma contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
All'udienza del 19.6.2025 il Giudice, dopo avere esaminato gli atti di causa e la documentazione allegata, proponeva alla parti di conciliare la lite addivenendo ad una pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: “ il sig. dovrà corrispondere alla ex Pt_1
moglie, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 550,00 al mese per il mantenimento della figlia maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese universitarie ed occorrenti per la formazione professionale della ragazza, con decorrenza dalla domanda (2.7.2024), con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
Spese di lite interamente compensate”. CP_1
Alla medesima udienza, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il Giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 21, ultimo comma, c.p.c..
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
pagina 2 di 4 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Lentini dell'anno 1992 (Anno 1992 – n. 111 – Parte II- Serie A).
Inoltre, le condizioni della proposta formulata dal giudice relatore ed accettata dalle parti, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia maggiorenne non ancora autonoma sul piano economico condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16.9.1992 in Lentini, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Lentini dell'anno 1992 (Anno 1992 – n. 111 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite all'udienza del 19.6.2025, meglio specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4