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Ordinanza cautelare 23 novembre 2021
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/01/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06223/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6223 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Marta Diaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 06 agosto 2020, prot. Cat. A/121 MM, notificato in data 08 aprile 2021, che dispone il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dall'interessato in data 05 novembre 2019;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 17 gennaio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento datato 6 agosto 2020, la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dal ricorrente in data 05 novembre 2019, intimando a questi di lasciare il Territorio nazionale entro 15 giorni da quella data ed a presentarsi a tal fine alla frontiera di Fiumicino.
A fondamento del provvedimento di diniego la Questura ha addotto la seguente motivazione, in sintesi:
- lo straniero non ha dato prova documentale dell'attività autonoma che intende esercitare in Italia e di tutte le prescritte autorizzazioni;
- con la comunicazione dei motivi ostativi è stata specificata la necessità di integrare l'istanza con documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'autorizzazione al commercio ed al commercio su aree pubbliche;
- la Polizia Locale di -OMISSIS- ha accertato l'irreperibilità dello straniero all'indirizzo dichiarato quale residenza all'atto della presentazione dell’istanza;
- lo straniero non ha provveduto ad integrare l'istanza come richiesto, né ha partecipato all'avviato procedimento, non dimostrando, dunque, il possesso di tutti i requisiti necessari al soggiorno in Italia; - inoltre la sua irreperibilità rende dubbia la sua presenza in provincia di -OMISSIS- ed addirittura sul territorio nazionale.
Avverso il provvedimento che precede il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto il preavviso di rigetto dell’istanza e ciò in quanto, il 4 febbraio 2020, giorno della riferita notificazione dell’avviso, si era recato a Roma, città dalla quale il successivo 7 febbraio aveva programmato di partire per Copenhagen, per andare a trovare la propria fidanzata; il ricorrente afferma che avrebbe potuto documentare di avere soggiornato regolarmente in Italia fin dal 2014, di svolgere attività di lavoro autonomo come commerciante ambulante, che nel 2020 era in procinto di sposarsi con la propria fidanzata, cittadina norvegese, di non avere precedenti penali, di parlare la lingua italiana; il richiedente afferma di non aver potuto ricevere l’avviso nemmeno successivamente, essendo stato costretto, ai primi di marzo del 2020, a prolungare il proprio soggiorno in Norvegia a causa dell’insorgere dell’emergenza da Covid 19;
2. l’Amministrazione avrebbe violato il diritto del ricorrente a presentare memorie, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; il provvedimento, poi, si porrebbe in contrasto con l’art. 6, l. n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento ha anche poteri di accertamento d’ufficio.
3. l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’interesse dell’odierno ricorrente alla conservazione della propria situazione personale e lavorativa, e dunque del diritto di soggiornare nel nostro Paese.
In via subordinata, rispetto all’annullamento dell’atto impugnato, il ricorrente ha chiesto che venga disposta la rimessione in termini, al fine di provare documentalmente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
L’intestato TAR, dopo aver accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto definitivamente la misura cautelare richiesta.
Le parti non hanno ulteriormente approfondito le loro difese.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto che, come detto, all’esito dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, le parti non hanno depositato memorie, e, quindi, non hanno approfondito le loro difese alla luce di quanto affermato dall’intestato Tar con il sopra ricordato provvedimento giudiziale, il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dalla argomentata statuizione resa in sede cautelare.
In particolare, dalla relazione della Questura di -OMISSIS- emerge che quest’ultima ha accertato in ben due occasioni che il ricorrente era irreperibile all’indirizzo indicato in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, senza che il ricorrente abbia effettivamente dedotto e dimostrato la sussistenza di idonee ragioni giustificative sul punto.
Infatti, per un verso, era onere dello straniero indicare alla Questura la variazione della residenza che la difesa ha rappresentato essere quella indicata nella procura, in -OMISSIS-, senza peraltro produrre certificazioni a riguardo; per altro verso, ancora, parte ricorrente non ha offerto nessuna prova di avere tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza alla Questura per le verifiche di rito in ordine sia alla residenza che alla idoneità dell’alloggio.
Ad aggravare la situazione precede, lo stesso ricorrente ha dato conto di aver sostanzialmente lasciato il territorio nazionale senza aver dato adeguata comunicazione all’Amministrazione né della propria destinazione, nè di un recapito, tanto più tenuto conto della situazione problematica conseguente alla pandemia da COVID-19.
In questo senso, quindi, trattandosi di soggetto irreperibile, il preavviso di rigetto è stato notificato nelle forme di cui all’art. 3, d.p.r. n. 394 del 1999, e non può essere imputata all’Amministrazione la mancata conoscenza di un provvedimento di cui era onere del ricorrente verificare l’emissione, tanto più che lo stesso, come detto, si è persino allontanato dal territorio nazionale, e tuttora risulta vivere all’estero (si veda, al riguardo, la memoria depositata dal difensore di parte ricorrente in data 14 gennaio 2025).
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.