Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5130/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Allegato al verbale di udienza del 13/3/2025
Il giudice, preso atto delle note scritte depositate per la partecipazione all'udienza del
13/3/2025, tenutasi in modalità cartolare, nella persona del giudice, dott. Andrea Fran- cesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
5130/2017 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Napolitano, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Francesco;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Achille Pascià, unitamente alla quale elettivamente domiciliano elettivamente domici- liate in San Giuseppe Vesuviano, allo via Scudieri n. 185;
- APPELLATA –
NONCHE'
, residente in [...]
5/24;
APPELLATA-CONTUMACE-
1
Sant'Anastasia in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data
29/04/2017.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , convennero in giudizio, CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la e , al fine di Pt_1 Controparte_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dall'attore, nella qualità di pedone, a seguito del sinistro verificatosi il 22.03.2013, alle ore 19.00 circa, allorquando, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce, veniva CP_1
investito dal veicolo Lancia Y tg. BM019 WZ.
1.1 Resistette alla domanda . Pt_1
1.2 Rimase contumace . Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 1099/2017 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accolse la domanda condannando la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamen- Pt_1
to in favore di 6.239,66 oltre interessi. CP_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , chiedendo in via Pt_1
preliminare la sospensione della sentenza di primo grado. Nel merito, ha insistito per la riforma integrale della sentenza di primo grado, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché il riconoscimento del danno morale, con condanna al dop- pio grado di giudizio.
3. Si è costituito in giudizio , il quale, in via preliminare, ha eccepito la nul- CP_3 lità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo gra- do, con vittoria delle spese di lite.
4. Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo. Indi veniva rinviata al- la odierna udienza per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito Controparte_2
in giudizio a dispetto della ritualità della notifica perfezionatasi in data
05/02/2018.
2. Sempre in via preliminare va osservato che l'eccezione di nullità dell'atto di cita-
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zione in appello per difetto di specificità del petitum e della causa petendi appare infondata.
Invero, per tale valutazione, è necessario che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostan- ziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre nella specie per cui è causa, ove è possibile dalla piana lettura dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate individuare in ma- niera chiara che ciò che l'appellante chiede è la riforma della sentenza di primo grado per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa dell'appellata, che a dispetto della lamentata ambiguità dell'atto introduttivo ha avversato compiuta- mente nel merito le pretese formulate dalla controparte.
3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
3.1 L'appellante, col primo motivo d'impugnazione, contesta l'erroneo convincimen- to del Giudice circa la dedotta attendibilità del teste. Sul punto si osserva che l'unico teste escusso, Sig. , ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 così come prospettata dall'appellato in citazione, specificando la sua posizione ri- spetto al luogo del sinistro, precisando le modalità di attraversamento e le lesioni subiti dall'appellato. Ebbene, il teste specificava che: “Preciso che ero pedone e mi trovavo sul marciapiede di via A. Moro, Somma Vesuviana allorquando ho vi- sto un giovane che attraversava la strada sulle strisce pedonali e veniva verso il marciapiede dove io mi trovavo;
ad un certo punto un' auto Lancia Y scura con- dotta da un giovane che procedeva su detta via A. Moro con direzione Ottaviano, investiva il pedone intento ad attraversare la strada da sinistra verso destra ri- spetto al senso di marcia tenuto da detta auto. L'auto investì il malcapitato con la parte anteriore al fianco destro facendolo finire a terra col fianco sinistro. Al momento dell'investimento il pedone era al centro della carreggiata più vicina a me. Immediatamente mi portai verso il giovane che era a terra e la stessa cosa fece il conducente della lancia Y. Aiutammo a rialzarsi il ragazzo per il forte do- lore accusato al ginocchio destro. Ricordo, inoltre, che lo stesso lamentava dolo- re anche alla spalla sinistra.”.
Nel caso di specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, anche questo Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi
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sull'attendibilità del teste di parte attrice, il quale ha superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, in mancanza di elementi in base ai quali l'organo giudicante possa ritenere di inficiarne la credi- bilità.
3.2 In relazione, poi, al secondo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta il riconoscimento del danno biologico in assenza di esame strumentale, si osserva quanto segue.
E' opportuno chiarire che proprio in tema di risarcimento del danno per lesioni micropermanenti (inferiori o pari al 9%), i giudici di legittimità hanno chiarito che la norma contenuta nella Legge 27/2012 non pone limiti ai mezzi di prova e alla risarcibilità dei danni. In tal senso, la Suprema Corte ha stabilito che: “In ma- teria di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, l'art. 139 comma 2 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32 comma 3ter, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.
27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una pato- logia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumen- tale” (Cassazione civ. sentenza n. 37477/2022). Ebbene, la valutazione del danno alla persona deve essere condotta seguendo rigorosi criteri medico-legali, all'interno di tali criteri, anche nel caso di lesioni minori e permanenti, sono am- missibili diverse fonti di prova.
Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile per accertare il danno biologico, ma rappresentano solo una delle alternative all'esame obiettivo e all'esame clinico, affidato al medico legale.
Nel caso di specie, dunque, devono ritenersi corrette le conclusioni cui è perve- nuto il C.T.U., che ha riscontrato obiettivamente una trauma distorsivo ginocchio destro con lesione al menisco mediale ed interessamento del LCA, tenendo conto, altresì, della documentazione medica presente in atti, ed in particolare degli esa- mi strumentali che, seppur effettuati dopo tre mesi dall'evento, presentano degli elementi di collegamento causale tra la diagnosi di contusione rilevata
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nell'immediatezza dell'evento e le successive visite a cui si è sottoposto CP_1
In particolare, alla visita del 28/03/2013 veniva obiettivamente riscontrato: “esiti trauma contusivo distorsivo ginocchio destro, limitata articolarità a carico della spalla. Si prescrive ginocchiera per trenta giorni con divieto assoluto di carico e arto in discarico. Si prescrive tutore di spalla. Terapia medica”; alla successiva visita del 29/04/2013 veniva sempre accertato, mediante esame obiettivo “esiti trauma contusivo distorsivo ginocchio destro e contusione spalla sinistra. Dolore
e limitazione funzionale a carico della spalla sinistra. Ginocchio destro tumefat- to e dolente con evidente limitazione funzionale. FKT n. trenta sedute”; alla suc- cessiva visita del 31/05/2013 veniva obiettivamente riscontrato: “persite dolore e limitazione funzionale a carico delle articolazioni in esame, soprattutto a carico del ginocchio destro che appare ancora edematoso. Si prescrive pertanto esame
RM ginocchio destro. Continui FKT in atto per 4 settimane”; momento in cui veniva prescritto anche l'esame strumentale (22/6/2013) da cui il CTU ha tratto le sue conclusioni.
4. Merita di essere accolto, invece, il terzo motivo di appello inerente il riconosci- mento della liquidazione del danno morale.
Sul punto, giova osservare che l'attore ha omesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale pregiudizio. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, ormai, chiarito che “il danno morale va li- quidato anche nelle lesioni lievi, derivanti da sinistro stradale, ma soltanto se la sofferenza subita è stata provata e l'onere della prova ricade sul danneggiato”
(Cass. Civ. 17209/2015). Dunque, in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussi- stendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Sul punto, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte che stabilisce: “La natura onnicomprensiva va intesa nel senso che, nella liquidazione di qualsiasi danno non patrimoniale, il giudice dovrà considerare tutte le conseguenze dell'evento dannoso, nessuna esclusa, evitando sia duplicazioni risarcitorie, con l'attribuzione di definizioni diverse a pregiudizi identici. Nel caso di pregiudizio agli aspetti dinamico- relazionali della vita del soggetto che lamenta un danno alla salute (art.32 Cost.) occorrerà far riferimento al danno cd. biologico, mentre il danno dinamico-
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relazionale, è la conseguenza omogenea di qualsiasi lesione di un diritto a co- pertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia altro diritto, interesse o valore, tutelato dalla Costituzione. Pertanto, al di là dell'ambito delle micro- permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle prove pro- dotte, a prescindere dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno morale, senza che ciò sia una "duplicazione risarcitoria" (Cass. Civ. 901/2018).
Ciò posto, va rilevato che, nella specie, l'appellato, attore in primo grado, nulla ha allegato per provare il danno morale, né sono emersi elementi da cui si possa ac- certare presuntivamente lo stesso e pertanto dalla somma riconosciuta in primo grado va detratto l'importo di € 1.534,80.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello va accolto parzialmente.
5. Tenuto conto del parziale accoglimento, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non va rideterminata la statuizione sulle spese di pri- mo grado in quanto pur avendo ridotto la somma per il risarcimento lo scaglione di riferimento rimane invariato;
con particolare riferimento alle spese di CTU, che vanno integralmente poste a carico della . Pt_1
6. Per effetto delle statuizioni che precedono, tenuto conto della parziale soccom- benza reciproca, in ragione del parziale accoglimento della domanda, appare giu- stificata la compensazione delle spese di lite relativamente al presente grado di giudizio.
Può infatti considerarsi pacifico l'orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di prestare consapevole adesione (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016; nonché Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013 n.
21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espres- samente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906) secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel mede-
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simo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. SS. UU. 32061/22).
Inoltre “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese so- stenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventua- le proposta conciliativa” (Cass. 13212/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello parzialmente, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impu- gnata;
c) condanna in solido , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e Pt_1 [...]
al pagamento del risarcimento danni della somma di € 4.704,86 in favore CP_4
di ; CP_1
d) compensa le spese di lite;
e) pone le spese di CTU relative al primo grado di giudizio definitivamente a carico di
. Pt_1
Nola, 13/3/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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