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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3171/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituita in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla FI , nata a [...] il Persona_1
26/7/2005, (c.f. ), nato a [...] e DA (LT) il Parte_2 CodiceFiscale_2
18/6/1942, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati a NT OS e DA (LT), in Via Ferrovia n. 434, presso lo studio dell'avv.
NN AN, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla citazione introduttiva attori
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...], (c.f. CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati a Cassino (FR), CodiceFiscale_5 in Corso della Repubblica n. 128, presso lo studio dell'avv. Sandro Salera, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa del 28/11/2019 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede a Verona, in Via Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata agli indirizzi pec e rappresentata e difesa dagli avv.ti Email_1 Email_2
RC CE e RT CE giusta procura allegata alla comparsa del 13/1/2020, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9/9/2019 gli attori indicati in epigrafe hanno agito nei confronti dei IGi e e della per ottenere il ristoro CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dei pregiudizi morali e materiali asseritamente subiti per effetto della morte del IG , CP_4 verificatasi come conseguenza di un sinistro stradale avvenuto attorno alle 22.45 del 9/7/2016 nei pressi di San Giorgio a Liri (FR). A sostegno della domanda gli istanti hanno riferito di essere, del defunto, la moglie (la IG ) e i suoceri (il IG e la IG Parte_1 Parte_2 Parte_3
). La IG ha anche precisato di essersi costituta sia a titolo personale, sia in veste di
[...] Pt_1 esercente la potestà genitoriale sulla FI , nata il [...] nel corso della relazione Persona_1 matrimoniale intrattenuta con la vittima. Tanto premesso, sulla dinamica dell'evento gli attori hanno Per_ dedotto che la sera dell'incidente il IG era alla guida del ciclomotore targato BE60783 lungo la
S.R. 630, in direzione di Cassino (FR), quando all'altezza del km 10+900 si schiantò a terra a causa dall'improvvida manovra effettuata dalla Citroen C1 della IG assicurata per la r.c.a. con la CP_2 CP_ e condotta nell'occasione dal IG . Secondo i IGi e il Controparte_3 Pt_1 Pt_3 convenuto, intento a procedere nel senso di marcia opposto rispetto a quello del ciclomotore, avrebbe eseguito una svolta improvvisa verso sinistra per raggiungere il piazzale antistante a una pizzeria sita in quel particolare punto dell'asse viario, contrassegnato peraltro dalla doppia linea continua, senza avvedersi del mezzo che nel frattempo sopraggiungeva;
l'impatto al suolo avrebbe cagionato al IG Per_
lesioni tanto gravi da condurlo alla morte dopo un anno e tre mesi di coma;
oltre ad arrecare disagio e prostrazione ai congiunti, i tragici fatti del 9/7/2016 avrebbero privato i componenti più stretti del nucleo familiare della possibilità di avvalersi per i successivi trenta anni del contributo economico offerto dal Per_ IG , all'epoca titolare di redditi annui pari a € 32.400,00 in virtù dello svolgimento della professione di consulente del lavoro. Sulla scorta di tali deduzioni gli attori hanno chiesto che le CP_ controparti, previo accertamento della responsabilità esclusiva del IG nella causazione del sinistro, siano condannate in solido al pagamento delle somme di seguito indicate, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite: € 248.940,00 in favore della IG a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale;
€ 248.940,00 in favore della minore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla Persona_1 perdita del rapporto parentale;
€ 972.000,00, o la diversa somma dovuta, in favore della IG
e della FI a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla Parte_1 Persona_1 perdita degli apporti economici de cuius;
€ 84.075,00 o la diversa somma dovuta in favore del IG
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto Parte_2 parentale;
€ 84.075,00 o la diversa somma dovuta in favore della IG a titolo Parte_3 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
*** CP_ Costituiti con comparsa del 28/11/2019, i IGi e hanno ricondotto l'incidente in via CP_2 Per_ esclusiva al comportamento colpevole del IG , reo a loro dire di aver affrontato il tratto della
S.R. 630 teatro del sinistro a una velocità tanto elevata (circa 100 km/h) da fargli perdere il controllo del ciclomotore. A tali scopi hanno dato conto dell'archiviazione, ad opera del G.I.P. del Tribunale di Cassino, del procedimento penale avviato in relazione ai fatti di causa e dell'assenza di elementi atti a dimostrare CP_ interazioni o urti tra il mezzo su cui viaggiava la vittima e la Citroen del IG . Impregiudicate tali censure, i convenuti hanno rimarcato il difetto di titolarità, in capo ai suoceri del defunto, del diritto a essere risarciti per la perdita parentale e l'esorbitanza o il difetto di prova delle altre richieste attoree.
Alla luce di quanto precede hanno concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna degli istanti al pagamento degli oneri processuali e dei danni scaturenti dal carattere temerario della lite;
in subordine, per l'imputazione degli effetti pregiudizievoli dell'incidente alla in virtù Controparte_3 della polizza richiamata in citazione;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** CP_ Contestazioni analoghe a quelle presenti nelle difese dei IGi e si rinvengono nella CP_2 comparsa della compagnia assicurativa, costituitasi il 13/1/2020. Al pari degli altri convenuti la società ha chiesto, pertanto, che l'azione risarcitoria venga respinta e che le siano rimborsate le spese di giudizio.
*** Nelle successive fasi del processo sono state esperite prove orali in merito alla dinamica del sinistro.
Espletati tali incombenti, l'ing. è stato nominato C.t.u. per condurre altri approfondimenti. Persona_2
Preso atto dei relativi esiti, il Tribunale ha ammesso le richieste istruttorie inerenti all'esistenza del danno. Per_ Sono stati acquisiti, infine, documenti riguardanti la separazione personale dei IGi e , Pt_1 valorizzata nelle difese di parte convenuta quale fattore di esclusione o riduzione del risarcimento preteso. Avendo gli interessati già depositato gli scritti conclusionali e repliche, all'udienza del 25/9/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate a vario titolo dai IGi e vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1 Pt_3
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che in ipotesi di scontro tra due o più veicoli il secondo comma dell'art. 2054 c.c. pone una presunzione di corresponsabilità superabile dai conducenti attraverso la prova dell'adozione, ad opera degli interessati, di tutte le condotte necessarie ad evitare il sinistro, con conseguente applicazione della norma anche laddove resti incerto il comportamento causativo dell'evento
(tra le più recenti Cass. 17/10/2024, n. 26984, per cui “la presunzione di corresponsabilità di cui all'art.
2054, c. 2 c.c. può essere superata solo mediante la prova positiva che ciascun conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Non è sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi di una condotta irregolare;
deve essere provata in positivo la regolarità della condotta di guida;
ante Cass.
17/5/2022, n. 15736: “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, c. 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto
l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”).
Nella verifica del comportamento che si assume colposo dei soggetti coinvolti nel sinistro va tenuta presente, in ogni caso, la possibilità che il conducente del veicolo antagonista assuma esso stesso un contegno negligente, impudente o imperito prevedibile nel caso concreto (cfr. Cass. 18/1/2024, n. 1992
e Cass. 21/11/2024, n. 30089: “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento)”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di principi destinati a operare anche con riferimento a incidenti stradali non caratterizzati da urti o collisioni tra mezzi (Cass. 15/06/2022, n.
19282: “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.
2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro”).
Ne deriva che in fattispecie nelle quali emerga un concorso di condotte colpose degli utenti della strada il giudizio di graduazione tra la gravità delle singole azioni e la ripartizione delle relative responsabilità in funzione della stima del danno si impongono a prescindere dal contatto materiale tra i diversi veicoli.
***
Non vi è alcun motivo per discostarsi in questa sede dagli orientamenti interpretativi appena esaminati. Per_ CP_ Ciò posto, si deve ritenere che l'incidente sia imputabile tanto al IG , quanto al IG .
Nel corso dell'interrogatorio formale svolto all'udienza del 21/4/2021 il convenuto ha dichiarato che in occasione del sinistro era fermo sulla carreggiata con la freccia azionata e che non vi era stato contatto.
Di tenore contrario si sono rivelate le dichiarazioni del IG , sentito come testimone. Testimone_1 CP_ A suo dire la vettura del IG precedeva di circa 150 metri l'automobile sulla quale viaggiava lungo la S.R. 630, quando il conducente del mezzo, senza avvalersi dell'indicatore di direzione, svoltò in maniera repentina verso a sinistra in direzione del piazzale antistante alla pizzeria denominata “Il Passeggero”.
La distanza dal punto in cui si è verificato l'evento lascia presumere che il testimone non abbia potuto CP_ Per_ constatare se vi era stato un contatto tra l'automobile del IG e il ciclomotore del IG .
Analoghe incertezze, su tale profilo della vertenza, desta la testimonianza del IG . Testimone_2
L'uomo ha dichiarato di aver sentito una frenata e un forte urto e di aver visto subito dopo il conducente della Citroen scendere dall'automobile per controllare eventuali danni sul lato sinistro del veicolo.
Non è possibile valutare se il secondo rumore avvertito dal testimone sia riconducibile al presunto scontro tra la vettura e il ciclomotore o all'impatto tra questo e il paletto collocato all'esterno della strada. CP_ Il fatto che il IG sia sceso dalla vettura per controllarne lo stato dimostra, nondimeno, che l'eventualità della collisione sia stata presa in considerazione dall'interessato come circostanza possibile.
Restano ferme le considerazioni svolte a proposito della rilevanza di per sé non decisiva dell'impatto. Per_ L'azionamento dei freni ad opera del IG , ad ogni modo, si riscontra anche nelle fotografie scattate dai Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa il giorno successivo alla verificazione del sinistro.
I militari hanno appurato che la traccia impressa dal ciclomotore presentava una lunghezza di 9,10 metri.
Un simile dettaglio e le caratteristiche dei segni lasciati dallo scooter dopo la caduta hanno indotto i Per_ verbalizzanti a desumere l'intenzione del IG di evitare un ostacolo mobile posto alla sua sinistra.
Analizzando tali elementi di prova e gli ulteriori particolari emersi durante gli accertamenti svolti dai
Carabinieri l'ing. ha ipotizzato che l'evento sia avvenuto in un tratto della S.R. 630 connotato da Per_2 un limite di velocità di 50 km/h e dal divieto di sorpasso per la presenza di una doppia striscia continua, in condizioni di buona visibilità, grazie all'illuminazione notturna, e senza complicazioni legate al traffico.
Per il perito al momento dell'incidente la Citroen viaggiava a 15/20 km/h, il ciclomotore a circa 95 km/h. Per_ Nello spazio di frenata, corrispondente, come detto, a 9,1 metri, il IG , pur riducendo la velocità dello scooter a 84 km/h, non riuscì a mantenere il mezzo in equilibrio e si schiantò a terra.
Anche a giudizio dell'ing. mancano evidenze probatorie sicure a proposito della collisione. Per_2
Sta di fatto che secondo l'esperto entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro commisero azioni imprudenti, negligenti e imperite e, comunque, gravi violazioni della normativa posta del Codice della Strada (il IG CP_
, segnatamente, nell'intento di raggiungere il lato opposto dell'asse viario, trasgredì le prescrizioni degli gli artt. 40, c. 3, 145, commi 1 e 2, 154, c. 1 , in tema di rispetto della segnaletica orizzontale e Per_ verticale, obblighi di precedenza e segnalazione di svolte e cambi di direzione;
il IG , per contro, in violazione del combinato degli artt. 141, commi 1 e 2, 142, c. 2 e 145 c. 1, affrontò l'intersezione stradale a una velocità superiore a quella consentita e comunque non commisurata allo stato dei luoghi).
Sulla base di tali premesse – adeguatamente motivate, non smentite dalle emergenze probatorie e prive di vizi logici o giuridici – il perito ha formulato due possibili ipotesi di ricostruzione dell'incidente stradale. CP_ Nella prima la Citroen condotta dal IG avrebbe effettuato una svolta a sinistra, in direzione Per_ vietata, senza dare la precedenza al ciclomotore del IG . I veicoli si sarebbero sfiorati senza contatto e lo scooter, proveniente dal senso opposto a velocità eccessiva, sarebbe scarrocciato a terra.
In tale scenario la condotta dell'automobilista avrebbe inciso per l'80% nella verificazione dell'evento.
Nella seconda ricostruzione, tale da elevare dal 20% al 30% il contributo causale della vittima, il convenuto non avrebbe invaso la corsia opposta, ma si sarebbe fermato al centro della strada dopo aver manifestato l'intenzione di svoltare a sinistra, provocando così una reazione scomposta del motociclista alla quale avrebbe fatto seguito la perdita del controllo dello scooter e il rovinoso impatto al suolo.
Non è dimostrato che gli interessati abbiano fatto tutto il possibile per evitare il drammatico evento.
Vista la segnalata incertezza del quadro probatorio, si deve propendere per la soluzione da ultimo citata.
Trattandosi di uno degli elementi del diritto al risarcimento azionato, sarebbe spettato ai IGi Pt_1 CP_ e , invero, provare un maggior apporto dell'automobilista nella verificazione dell'incidente. Pt_3
Se ne deduce che ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 le convenute sono chiamate a rispondere CP_ degli effetti pregiudizievoli del sinistro, in solido con il IG il , autore della condotta illecita, a titolo, rispettivamente, di responsabile civile (la IG e di assicuratore per la r.c.a. (la CP_2 [...]
per un importo corrispondente al 70% di quello altrimenti dovuto a titolo di risarcimento. CP_3
*** Per_ Non è contestato che il IG sia deceduto il 10/10/2017 per le lesioni riportate nell'incidente.
Si anticipato che nella citazione introduttiva i IGi e hanno richiesto, tra l'altro, il ristoro Pt_1 Pt_3 Per_ delle sofferenze morali patite in prima persona e dalla FI per la morte prematura del congiunto.
Non è necessario dilungarsi sul percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità nella definizione del danno da perdita parentale, riferibile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. 3/2/2011, n. 2557).
Rispetto alla ragazza, al momento del sinistro ancora minorenne, l'esistenza di un solido e duraturo legame affettivo con la vittima del sinistro stradale si fonda su presunzioni difficilmente superabili.
Considerazioni in parte diverse valgono per la IG , separatasi dal marito il mese precedente. Pt_1
Ancora una volta bisogna muovere, sul punto, dagli orientamenti giurisprudenziali allo stato maggioritari.
In situazioni simili a quella per cui si procede la Corte di Cassazione ha precisato, in materia di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che “nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare, la ricorrenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola. Con particolare riguardo alla perdita del rapporto coniugale, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di permanenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono ravvisabili nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione.” (Cass. 21/03/2022, n. 9010). Per_ Dalla documentazione acquisita in corso di causa emerge che i IGi e si erano sposati Pt_1 nel 1996, avevano indicato come casa familiare l'abitazione sita a NT OS e DA, in Via
CE AC n. 2385/C e si erano separati con accordo di negoziazione assistita del 10/6/2016.
Nell'aprile del 2014 il marito aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Casoria (NA).
In assenza di elementi da cui desumere una conflittualità esasperata tra i coniugi, smentita del resto dalla natura consensuale della separazione, o la cessazione, più in generale, di ogni sentimento di affetto tra costoro, si deve ritenere che la circostanza unitamente alla formalizzazione, di poco successiva, della fine della convivenza costituisca un fattore idoneo ad attenuare (senza escluderlo) il legame tra i consorti.
Per questo motivo appare equo ridurre al 50% il danno da perdita parentale spettante alla IG . Pt_1
***
Sebbene non rappresentino “concretizzazione paritaria dell'equità per tutto il territorio nazionale”, diversamente da quanto affermato in passato per i pregiudizi correlati alla diminuzione permanente o temporanea dell'integrità fisica (Cass. 14/11/2019, n. 29495), in questa ottica i parametri adottati da
Tribunale di Milano, fondati su un sistema a punti in grado di ricomprendere tutte le variabili rilevanti e di pervenire, così, a una sufficiente personalizzazione del danno risarcibile, costituiscono un punto di riferimento assai più affidabile del criterio equitativo puro sovente adottato nelle pronunce più risalenti.
Detto altrimenti, gli ultimi criteri tabellari lombardi, con l'adozione dei predetti coefficienti, assicurano l'esigenza, indicata come prioritaria dalla Corte di Cassazione, di adeguare il risarcimento al caso concreto
(cfr. Cass. 21/4/2021, n. 10579, secondo la quale: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; sull'adeguatezza delle Tabelle milanesi Cass. 16/12/2022, n. 37009: “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" - il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"- che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione”).
***
Tanto osservato in termini generali, per le operazioni concrete di liquidazione si osserva che il sistema tabellare in vigore presso il foro di Milano per l'anno 2024 prevede cifre variabili a seconda dell'intensità del vincolo parentale o affettivo intercorso tra i superstiti e la vittima primaria dell'illecito, l'età dei soggetti coinvolti nella vicenda, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza del danneggiato con questi ultimi.
L'individuazione di valori minimi e massimi consente, poi, di conformare la stima alla fattispecie concreta. Per_ Al momento della morte del IG , avvenuta il 12/10/2017, a distanza di circa quindici mesi dal Per_ sinistro, la IG , allora quarantasettenne, era separata e conviveva assieme alla FI . Pt_1 Per_ Si è anche specificato che il IG , trasferitosi altrove, si era già allontanato dal tetto coniugale.
Nessun elemento giustifica un discostamento dai parametri medi contemplati dal sistema tabellare.
In applicazione dei criteri che precedono il danno da perdita parentale patito dalla IG - pari Pt_1 alla metà di quanto sarebbe stato riconosciuto alla donna in ipotesi di convivenza con il consorte e abbattuto del 30% per effetto della compartecipazione della vittima nella causazione del fatto illecito – corrisponde, ai valori attuali, alla misura già ridotta di € 116.352,25 (€ 332.435,00 x 50% x 70%). Per_ Alla FI , dodicenne alla morte del genitore, spettano, invece, € 235.130,70 (€ 355.901,00 x 70%).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte implica che Per_ la IG e la FI , oltre alla rivalutazione del credito, già rapportato all'attualità, possano Pt_1 pretendere gli interessi legali sui rispettivi importi, a decorrere dal 12/10/2017, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Tali accessori corrispondono, nell'ordine, a € 13.124,30 e a € 26.516,21. I pregiudizi non patrimoniali occorsi alla moglie e alla FI della vittima primaria dell'illecito, pertanto, possono essere quantificati in
€ 129.476,55 (€ 116.352,25 + € 13.124,30) e in € 261.646,91 (€ 235.130,70 + € 26.516,21).
***
La maggiore attenuazione, dopo la fine della convivenza matrimoniale, dei rapporti affettivi e della Per_ comunanza spirituale instaurati tra il IG e i due suoceri (legati al genero, in base alle testimonianze rese dalle IGe , e , da reiterate e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 durature frequentazioni, ma privi di vincoli parentali con il defunto, già separatosi dalla FI) e l'età più avanzata degli aventi diritto rispetto alla moglie del de cuius inducono il Tribunale ad attribuire ai IGi
e , a fronte dell'assenza di specifici parametri nel sistema tabellare milanese, un importo Pt_1 Pt_3 equivalente a un quarto del risarcimento netto riconosciuto alla FI per la perdita anticipata del marito.
Tale posta risarcitoria (€ 29.088,06) equivale a € 32.368,41 in virtù dell'applicazione degli interessi legali
(€ 3.280,35) e della rivalutazione (€ 4.908,46), calcolati con il richiamato metodo di quantificazione.
*** Per_ Nella stima del danno patrimoniale arrecato alla IG e alla FI dalla prematura Pt_1 Per_ scomparsa del IG non è possibile elevare a parametro di riferimento l'entità dei redditi che si presume che la vittima dell'illecito, se rimasto in vita, avrebbe apportato al nucleo familiare, come di norma avviene a fronte di incidenti analoghi a quello per cui è causa, avendo i consorti, qualche mese prima dell'incidente, regolato in maniera puntuale, nell'ambito degli accordi di separazione, le implicazioni della fine della convivenza matrimoniale rispetto agli obblighi di mantenimento del coniuge e della prole.
In questa prospettiva si rileva che i coniugi si erano accordati nel senso dell'attribuzione alla IG
di un assegno di € 1.200,00 al mese, da imputare per € 800,00 al mese alle necessità personali Pt_1 della moglie e per € 400,00 al mese ai bisogni ordinari della FI. In aggiunta la ricorrente si sarebbe Per_ Per_ vista rimborsare dal IG la metà delle spese straordinarie di volta in volta occorrenti a .
Fatta salva la necessità di procedere a una valutazione forfettaria di tali oneri ulteriori, stimabili in via equitativa in altri € 150,00 al mese (tenuto conto dell'abbattimento del 50% derivante dalla suddivisione paritaria tra i genitori dei relativi pesi), se ne ricava che la vittima dell'incidente, nel periodo compreso Per_ tra la morte (12/10/2017) e il raggiungimento, ad opera di , di un'età incompatibile con il perdurare degli oneri di contribuzione dei genitori, presumibilmente coincidente con il venticinquesimo anno di età, avrebbe dovuto corrispondere alla consorte non più di € 550,00 mensili per i bisogni materiali della FI.
Essendo quest'ultima nata il [...], l'arco temporale di riferimento, destinato a scadere il 26/7/2030, corrisponde a 4.670 giorni, pari a circa 155 mensilità. Considerato il rapporto di convivenza instaurata dall'attrice con la prole, l'importo risultante, quantificabile in € 59.675,00, al netto della più volte menzionata riduzione del 30% (€ 550,00 x 155 x 70%) non può che essere attribuito alla IG . Pt_1
***
In mancanza di elementi di valutazione utili a stabilire la durata dell'obbligazione, legata a fattori del tutto incerti quali l'ipotetico divorzio che uno dei coniugi avrebbe potuto richiedere, mutamenti delle condizioni economiche e personali dei consorti o altre sopravvenienze in grado di modificare l'assetto economico sotteso agli accordi intervenuti in sede di separazione, si deve necessariamente concludere nel senso del protrarsi del diritto dell'attrice a conseguire l'assegno di mantenimento concordato nel 2016 (800,00 al Per_ mese) fino al raggiungimento, da parte del IG , del limite dell'aspettativa di vita stimato in Italia per gli uomini in base alle rilevazioni statistiche, coincidente allo stato con il compimento dell'ottantunesimo anno e quattro mesi di vita e inferiore, rispetto a quello delle donne, di quattro anni.
Il marito dell'attrice era nato l'[...], sicché il relativo termine sarebbe scaduto l'8/3/2048. Per_ L'intervallo esistente tra tale data e quella dell'effettivo decesso del IG equivale a 11.105 giorni, pari a circa 370 mesi. L'incidente mortale, dunque, ha privato la IG del diritto a ricevere, a Pt_1 titolo di mantenimento del coniuge, la somma complessiva di € 296.000,00 (€ 800,00 al mese x 370).
Il concorso di colpa della vittima riduce la cifra dovuta all'istante a € 207.200,00 (€ 296.000,00 x 70%).
***
Il vantaggio, in termini economici, tratto dalla IG dall'incasso anticipato e in unica soluzione Pt_1 di somme che se il coniuge fosse rimasto in vita avrebbe percepito mese per mese nei prossimi anni e l'impossibilità di fare previsioni sull'evoluzione del valore della moneta nel medio-lungo periodo inducono il Tribunale, in via equitativa, a compensare tale forma di arricchimento con la mancata considerazione, nella stima del danno patrimoniale, della rivalutazione dovuta su entrambi gli assegni di mantenimento. Per_ Ciò comporta che il pregiudizio subito dall'attrice per la morte prematura del IG ammonta all'importo omnicomprensivo di € 396.351,55, pari alla sommatoria delle tre citate voci di pregiudizio.
***
Su tutte le cifre dovute decorrono altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
*** Stante il rapporto contrattuale instaurato dalla IG e la la società è CP_2 Controparte_3 obbligata a tenere indenne la convenuta per l'intero ammontare del risarcimento spettante agli istanti. CP_ La garanzia assicurativa non opera rispetto al IG , rimasto estraneo alla relazione negoziale.
***
L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'attribuzione ai IGi e della metà degli Pt_1 Pt_3 oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 di media complessità nella misura già ridotta di €
15.256,50 (€ 856,50 per esborsi, € 2.350,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, €
6.000,00 per la fase di trattazione, € 4.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Per le stesse ragioni restano a carico degli attori, in solido fra loro, per il 25%, e a carico dei convenuti, sempre in solido, per il restante 75%, tutte le spettanze dovute per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa. Anche con riferimento a tali obblighi la è tenuta a manlevare la IG Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3171/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna , e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
396.351,55 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta CP_4 il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla FI , della Parte_1 Persona_1 somma di € 261.646,91 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito dalla congiunta in conseguenza della morte di
[...]
, avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle statuizioni che precedono;
CP_4
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 32.368,41 (oltre a interessi legali dalla data di Parte_2 pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle CP_4 statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 32.368,41 (oltre a interessi legali dalla data di Parte_3 pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle CP_4 statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , e della metà degli oneri di giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 stimabili nella misura già ridotta di € 15.256,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone a carico solidale di , e , in misura di Parte_1 Parte_2 Parte_3 un quarto, e a carico solidale di , e per la restante CP_1 Controparte_2 Controparte_3 parte le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa;
➢ condanna a tenere indenne in relazione agli obblighi di Controparte_3 Controparte_2 pagamento oggetto delle statuizioni che precedono.
Cassino, 5/12/2025 il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3171/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituita in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla FI , nata a [...] il Persona_1
26/7/2005, (c.f. ), nato a [...] e DA (LT) il Parte_2 CodiceFiscale_2
18/6/1942, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati a NT OS e DA (LT), in Via Ferrovia n. 434, presso lo studio dell'avv.
NN AN, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla citazione introduttiva attori
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...], (c.f. CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati a Cassino (FR), CodiceFiscale_5 in Corso della Repubblica n. 128, presso lo studio dell'avv. Sandro Salera, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa del 28/11/2019 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con sede a Verona, in Via Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata agli indirizzi pec e rappresentata e difesa dagli avv.ti Email_1 Email_2
RC CE e RT CE giusta procura allegata alla comparsa del 13/1/2020, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9/9/2019 gli attori indicati in epigrafe hanno agito nei confronti dei IGi e e della per ottenere il ristoro CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dei pregiudizi morali e materiali asseritamente subiti per effetto della morte del IG , CP_4 verificatasi come conseguenza di un sinistro stradale avvenuto attorno alle 22.45 del 9/7/2016 nei pressi di San Giorgio a Liri (FR). A sostegno della domanda gli istanti hanno riferito di essere, del defunto, la moglie (la IG ) e i suoceri (il IG e la IG Parte_1 Parte_2 Parte_3
). La IG ha anche precisato di essersi costituta sia a titolo personale, sia in veste di
[...] Pt_1 esercente la potestà genitoriale sulla FI , nata il [...] nel corso della relazione Persona_1 matrimoniale intrattenuta con la vittima. Tanto premesso, sulla dinamica dell'evento gli attori hanno Per_ dedotto che la sera dell'incidente il IG era alla guida del ciclomotore targato BE60783 lungo la
S.R. 630, in direzione di Cassino (FR), quando all'altezza del km 10+900 si schiantò a terra a causa dall'improvvida manovra effettuata dalla Citroen C1 della IG assicurata per la r.c.a. con la CP_2 CP_ e condotta nell'occasione dal IG . Secondo i IGi e il Controparte_3 Pt_1 Pt_3 convenuto, intento a procedere nel senso di marcia opposto rispetto a quello del ciclomotore, avrebbe eseguito una svolta improvvisa verso sinistra per raggiungere il piazzale antistante a una pizzeria sita in quel particolare punto dell'asse viario, contrassegnato peraltro dalla doppia linea continua, senza avvedersi del mezzo che nel frattempo sopraggiungeva;
l'impatto al suolo avrebbe cagionato al IG Per_
lesioni tanto gravi da condurlo alla morte dopo un anno e tre mesi di coma;
oltre ad arrecare disagio e prostrazione ai congiunti, i tragici fatti del 9/7/2016 avrebbero privato i componenti più stretti del nucleo familiare della possibilità di avvalersi per i successivi trenta anni del contributo economico offerto dal Per_ IG , all'epoca titolare di redditi annui pari a € 32.400,00 in virtù dello svolgimento della professione di consulente del lavoro. Sulla scorta di tali deduzioni gli attori hanno chiesto che le CP_ controparti, previo accertamento della responsabilità esclusiva del IG nella causazione del sinistro, siano condannate in solido al pagamento delle somme di seguito indicate, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite: € 248.940,00 in favore della IG a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale;
€ 248.940,00 in favore della minore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla Persona_1 perdita del rapporto parentale;
€ 972.000,00, o la diversa somma dovuta, in favore della IG
e della FI a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla Parte_1 Persona_1 perdita degli apporti economici de cuius;
€ 84.075,00 o la diversa somma dovuta in favore del IG
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto Parte_2 parentale;
€ 84.075,00 o la diversa somma dovuta in favore della IG a titolo Parte_3 di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
*** CP_ Costituiti con comparsa del 28/11/2019, i IGi e hanno ricondotto l'incidente in via CP_2 Per_ esclusiva al comportamento colpevole del IG , reo a loro dire di aver affrontato il tratto della
S.R. 630 teatro del sinistro a una velocità tanto elevata (circa 100 km/h) da fargli perdere il controllo del ciclomotore. A tali scopi hanno dato conto dell'archiviazione, ad opera del G.I.P. del Tribunale di Cassino, del procedimento penale avviato in relazione ai fatti di causa e dell'assenza di elementi atti a dimostrare CP_ interazioni o urti tra il mezzo su cui viaggiava la vittima e la Citroen del IG . Impregiudicate tali censure, i convenuti hanno rimarcato il difetto di titolarità, in capo ai suoceri del defunto, del diritto a essere risarciti per la perdita parentale e l'esorbitanza o il difetto di prova delle altre richieste attoree.
Alla luce di quanto precede hanno concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna degli istanti al pagamento degli oneri processuali e dei danni scaturenti dal carattere temerario della lite;
in subordine, per l'imputazione degli effetti pregiudizievoli dell'incidente alla in virtù Controparte_3 della polizza richiamata in citazione;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** CP_ Contestazioni analoghe a quelle presenti nelle difese dei IGi e si rinvengono nella CP_2 comparsa della compagnia assicurativa, costituitasi il 13/1/2020. Al pari degli altri convenuti la società ha chiesto, pertanto, che l'azione risarcitoria venga respinta e che le siano rimborsate le spese di giudizio.
*** Nelle successive fasi del processo sono state esperite prove orali in merito alla dinamica del sinistro.
Espletati tali incombenti, l'ing. è stato nominato C.t.u. per condurre altri approfondimenti. Persona_2
Preso atto dei relativi esiti, il Tribunale ha ammesso le richieste istruttorie inerenti all'esistenza del danno. Per_ Sono stati acquisiti, infine, documenti riguardanti la separazione personale dei IGi e , Pt_1 valorizzata nelle difese di parte convenuta quale fattore di esclusione o riduzione del risarcimento preteso. Avendo gli interessati già depositato gli scritti conclusionali e repliche, all'udienza del 25/9/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate a vario titolo dai IGi e vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1 Pt_3
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che in ipotesi di scontro tra due o più veicoli il secondo comma dell'art. 2054 c.c. pone una presunzione di corresponsabilità superabile dai conducenti attraverso la prova dell'adozione, ad opera degli interessati, di tutte le condotte necessarie ad evitare il sinistro, con conseguente applicazione della norma anche laddove resti incerto il comportamento causativo dell'evento
(tra le più recenti Cass. 17/10/2024, n. 26984, per cui “la presunzione di corresponsabilità di cui all'art.
2054, c. 2 c.c. può essere superata solo mediante la prova positiva che ciascun conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Non è sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi di una condotta irregolare;
deve essere provata in positivo la regolarità della condotta di guida;
ante Cass.
17/5/2022, n. 15736: “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, c. 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto
l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”).
Nella verifica del comportamento che si assume colposo dei soggetti coinvolti nel sinistro va tenuta presente, in ogni caso, la possibilità che il conducente del veicolo antagonista assuma esso stesso un contegno negligente, impudente o imperito prevedibile nel caso concreto (cfr. Cass. 18/1/2024, n. 1992
e Cass. 21/11/2024, n. 30089: “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento)”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di principi destinati a operare anche con riferimento a incidenti stradali non caratterizzati da urti o collisioni tra mezzi (Cass. 15/06/2022, n.
19282: “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.
2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro”).
Ne deriva che in fattispecie nelle quali emerga un concorso di condotte colpose degli utenti della strada il giudizio di graduazione tra la gravità delle singole azioni e la ripartizione delle relative responsabilità in funzione della stima del danno si impongono a prescindere dal contatto materiale tra i diversi veicoli.
***
Non vi è alcun motivo per discostarsi in questa sede dagli orientamenti interpretativi appena esaminati. Per_ CP_ Ciò posto, si deve ritenere che l'incidente sia imputabile tanto al IG , quanto al IG .
Nel corso dell'interrogatorio formale svolto all'udienza del 21/4/2021 il convenuto ha dichiarato che in occasione del sinistro era fermo sulla carreggiata con la freccia azionata e che non vi era stato contatto.
Di tenore contrario si sono rivelate le dichiarazioni del IG , sentito come testimone. Testimone_1 CP_ A suo dire la vettura del IG precedeva di circa 150 metri l'automobile sulla quale viaggiava lungo la S.R. 630, quando il conducente del mezzo, senza avvalersi dell'indicatore di direzione, svoltò in maniera repentina verso a sinistra in direzione del piazzale antistante alla pizzeria denominata “Il Passeggero”.
La distanza dal punto in cui si è verificato l'evento lascia presumere che il testimone non abbia potuto CP_ Per_ constatare se vi era stato un contatto tra l'automobile del IG e il ciclomotore del IG .
Analoghe incertezze, su tale profilo della vertenza, desta la testimonianza del IG . Testimone_2
L'uomo ha dichiarato di aver sentito una frenata e un forte urto e di aver visto subito dopo il conducente della Citroen scendere dall'automobile per controllare eventuali danni sul lato sinistro del veicolo.
Non è possibile valutare se il secondo rumore avvertito dal testimone sia riconducibile al presunto scontro tra la vettura e il ciclomotore o all'impatto tra questo e il paletto collocato all'esterno della strada. CP_ Il fatto che il IG sia sceso dalla vettura per controllarne lo stato dimostra, nondimeno, che l'eventualità della collisione sia stata presa in considerazione dall'interessato come circostanza possibile.
Restano ferme le considerazioni svolte a proposito della rilevanza di per sé non decisiva dell'impatto. Per_ L'azionamento dei freni ad opera del IG , ad ogni modo, si riscontra anche nelle fotografie scattate dai Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa il giorno successivo alla verificazione del sinistro.
I militari hanno appurato che la traccia impressa dal ciclomotore presentava una lunghezza di 9,10 metri.
Un simile dettaglio e le caratteristiche dei segni lasciati dallo scooter dopo la caduta hanno indotto i Per_ verbalizzanti a desumere l'intenzione del IG di evitare un ostacolo mobile posto alla sua sinistra.
Analizzando tali elementi di prova e gli ulteriori particolari emersi durante gli accertamenti svolti dai
Carabinieri l'ing. ha ipotizzato che l'evento sia avvenuto in un tratto della S.R. 630 connotato da Per_2 un limite di velocità di 50 km/h e dal divieto di sorpasso per la presenza di una doppia striscia continua, in condizioni di buona visibilità, grazie all'illuminazione notturna, e senza complicazioni legate al traffico.
Per il perito al momento dell'incidente la Citroen viaggiava a 15/20 km/h, il ciclomotore a circa 95 km/h. Per_ Nello spazio di frenata, corrispondente, come detto, a 9,1 metri, il IG , pur riducendo la velocità dello scooter a 84 km/h, non riuscì a mantenere il mezzo in equilibrio e si schiantò a terra.
Anche a giudizio dell'ing. mancano evidenze probatorie sicure a proposito della collisione. Per_2
Sta di fatto che secondo l'esperto entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro commisero azioni imprudenti, negligenti e imperite e, comunque, gravi violazioni della normativa posta del Codice della Strada (il IG CP_
, segnatamente, nell'intento di raggiungere il lato opposto dell'asse viario, trasgredì le prescrizioni degli gli artt. 40, c. 3, 145, commi 1 e 2, 154, c. 1 , in tema di rispetto della segnaletica orizzontale e Per_ verticale, obblighi di precedenza e segnalazione di svolte e cambi di direzione;
il IG , per contro, in violazione del combinato degli artt. 141, commi 1 e 2, 142, c. 2 e 145 c. 1, affrontò l'intersezione stradale a una velocità superiore a quella consentita e comunque non commisurata allo stato dei luoghi).
Sulla base di tali premesse – adeguatamente motivate, non smentite dalle emergenze probatorie e prive di vizi logici o giuridici – il perito ha formulato due possibili ipotesi di ricostruzione dell'incidente stradale. CP_ Nella prima la Citroen condotta dal IG avrebbe effettuato una svolta a sinistra, in direzione Per_ vietata, senza dare la precedenza al ciclomotore del IG . I veicoli si sarebbero sfiorati senza contatto e lo scooter, proveniente dal senso opposto a velocità eccessiva, sarebbe scarrocciato a terra.
In tale scenario la condotta dell'automobilista avrebbe inciso per l'80% nella verificazione dell'evento.
Nella seconda ricostruzione, tale da elevare dal 20% al 30% il contributo causale della vittima, il convenuto non avrebbe invaso la corsia opposta, ma si sarebbe fermato al centro della strada dopo aver manifestato l'intenzione di svoltare a sinistra, provocando così una reazione scomposta del motociclista alla quale avrebbe fatto seguito la perdita del controllo dello scooter e il rovinoso impatto al suolo.
Non è dimostrato che gli interessati abbiano fatto tutto il possibile per evitare il drammatico evento.
Vista la segnalata incertezza del quadro probatorio, si deve propendere per la soluzione da ultimo citata.
Trattandosi di uno degli elementi del diritto al risarcimento azionato, sarebbe spettato ai IGi Pt_1 CP_ e , invero, provare un maggior apporto dell'automobilista nella verificazione dell'incidente. Pt_3
Se ne deduce che ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 le convenute sono chiamate a rispondere CP_ degli effetti pregiudizievoli del sinistro, in solido con il IG il , autore della condotta illecita, a titolo, rispettivamente, di responsabile civile (la IG e di assicuratore per la r.c.a. (la CP_2 [...]
per un importo corrispondente al 70% di quello altrimenti dovuto a titolo di risarcimento. CP_3
*** Per_ Non è contestato che il IG sia deceduto il 10/10/2017 per le lesioni riportate nell'incidente.
Si anticipato che nella citazione introduttiva i IGi e hanno richiesto, tra l'altro, il ristoro Pt_1 Pt_3 Per_ delle sofferenze morali patite in prima persona e dalla FI per la morte prematura del congiunto.
Non è necessario dilungarsi sul percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità nella definizione del danno da perdita parentale, riferibile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. 3/2/2011, n. 2557).
Rispetto alla ragazza, al momento del sinistro ancora minorenne, l'esistenza di un solido e duraturo legame affettivo con la vittima del sinistro stradale si fonda su presunzioni difficilmente superabili.
Considerazioni in parte diverse valgono per la IG , separatasi dal marito il mese precedente. Pt_1
Ancora una volta bisogna muovere, sul punto, dagli orientamenti giurisprudenziali allo stato maggioritari.
In situazioni simili a quella per cui si procede la Corte di Cassazione ha precisato, in materia di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che “nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare, la ricorrenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola. Con particolare riguardo alla perdita del rapporto coniugale, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di permanenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono ravvisabili nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione.” (Cass. 21/03/2022, n. 9010). Per_ Dalla documentazione acquisita in corso di causa emerge che i IGi e si erano sposati Pt_1 nel 1996, avevano indicato come casa familiare l'abitazione sita a NT OS e DA, in Via
CE AC n. 2385/C e si erano separati con accordo di negoziazione assistita del 10/6/2016.
Nell'aprile del 2014 il marito aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Casoria (NA).
In assenza di elementi da cui desumere una conflittualità esasperata tra i coniugi, smentita del resto dalla natura consensuale della separazione, o la cessazione, più in generale, di ogni sentimento di affetto tra costoro, si deve ritenere che la circostanza unitamente alla formalizzazione, di poco successiva, della fine della convivenza costituisca un fattore idoneo ad attenuare (senza escluderlo) il legame tra i consorti.
Per questo motivo appare equo ridurre al 50% il danno da perdita parentale spettante alla IG . Pt_1
***
Sebbene non rappresentino “concretizzazione paritaria dell'equità per tutto il territorio nazionale”, diversamente da quanto affermato in passato per i pregiudizi correlati alla diminuzione permanente o temporanea dell'integrità fisica (Cass. 14/11/2019, n. 29495), in questa ottica i parametri adottati da
Tribunale di Milano, fondati su un sistema a punti in grado di ricomprendere tutte le variabili rilevanti e di pervenire, così, a una sufficiente personalizzazione del danno risarcibile, costituiscono un punto di riferimento assai più affidabile del criterio equitativo puro sovente adottato nelle pronunce più risalenti.
Detto altrimenti, gli ultimi criteri tabellari lombardi, con l'adozione dei predetti coefficienti, assicurano l'esigenza, indicata come prioritaria dalla Corte di Cassazione, di adeguare il risarcimento al caso concreto
(cfr. Cass. 21/4/2021, n. 10579, secondo la quale: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; sull'adeguatezza delle Tabelle milanesi Cass. 16/12/2022, n. 37009: “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" - il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"- che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione”).
***
Tanto osservato in termini generali, per le operazioni concrete di liquidazione si osserva che il sistema tabellare in vigore presso il foro di Milano per l'anno 2024 prevede cifre variabili a seconda dell'intensità del vincolo parentale o affettivo intercorso tra i superstiti e la vittima primaria dell'illecito, l'età dei soggetti coinvolti nella vicenda, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza del danneggiato con questi ultimi.
L'individuazione di valori minimi e massimi consente, poi, di conformare la stima alla fattispecie concreta. Per_ Al momento della morte del IG , avvenuta il 12/10/2017, a distanza di circa quindici mesi dal Per_ sinistro, la IG , allora quarantasettenne, era separata e conviveva assieme alla FI . Pt_1 Per_ Si è anche specificato che il IG , trasferitosi altrove, si era già allontanato dal tetto coniugale.
Nessun elemento giustifica un discostamento dai parametri medi contemplati dal sistema tabellare.
In applicazione dei criteri che precedono il danno da perdita parentale patito dalla IG - pari Pt_1 alla metà di quanto sarebbe stato riconosciuto alla donna in ipotesi di convivenza con il consorte e abbattuto del 30% per effetto della compartecipazione della vittima nella causazione del fatto illecito – corrisponde, ai valori attuali, alla misura già ridotta di € 116.352,25 (€ 332.435,00 x 50% x 70%). Per_ Alla FI , dodicenne alla morte del genitore, spettano, invece, € 235.130,70 (€ 355.901,00 x 70%).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte implica che Per_ la IG e la FI , oltre alla rivalutazione del credito, già rapportato all'attualità, possano Pt_1 pretendere gli interessi legali sui rispettivi importi, a decorrere dal 12/10/2017, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Tali accessori corrispondono, nell'ordine, a € 13.124,30 e a € 26.516,21. I pregiudizi non patrimoniali occorsi alla moglie e alla FI della vittima primaria dell'illecito, pertanto, possono essere quantificati in
€ 129.476,55 (€ 116.352,25 + € 13.124,30) e in € 261.646,91 (€ 235.130,70 + € 26.516,21).
***
La maggiore attenuazione, dopo la fine della convivenza matrimoniale, dei rapporti affettivi e della Per_ comunanza spirituale instaurati tra il IG e i due suoceri (legati al genero, in base alle testimonianze rese dalle IGe , e , da reiterate e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 durature frequentazioni, ma privi di vincoli parentali con il defunto, già separatosi dalla FI) e l'età più avanzata degli aventi diritto rispetto alla moglie del de cuius inducono il Tribunale ad attribuire ai IGi
e , a fronte dell'assenza di specifici parametri nel sistema tabellare milanese, un importo Pt_1 Pt_3 equivalente a un quarto del risarcimento netto riconosciuto alla FI per la perdita anticipata del marito.
Tale posta risarcitoria (€ 29.088,06) equivale a € 32.368,41 in virtù dell'applicazione degli interessi legali
(€ 3.280,35) e della rivalutazione (€ 4.908,46), calcolati con il richiamato metodo di quantificazione.
*** Per_ Nella stima del danno patrimoniale arrecato alla IG e alla FI dalla prematura Pt_1 Per_ scomparsa del IG non è possibile elevare a parametro di riferimento l'entità dei redditi che si presume che la vittima dell'illecito, se rimasto in vita, avrebbe apportato al nucleo familiare, come di norma avviene a fronte di incidenti analoghi a quello per cui è causa, avendo i consorti, qualche mese prima dell'incidente, regolato in maniera puntuale, nell'ambito degli accordi di separazione, le implicazioni della fine della convivenza matrimoniale rispetto agli obblighi di mantenimento del coniuge e della prole.
In questa prospettiva si rileva che i coniugi si erano accordati nel senso dell'attribuzione alla IG
di un assegno di € 1.200,00 al mese, da imputare per € 800,00 al mese alle necessità personali Pt_1 della moglie e per € 400,00 al mese ai bisogni ordinari della FI. In aggiunta la ricorrente si sarebbe Per_ Per_ vista rimborsare dal IG la metà delle spese straordinarie di volta in volta occorrenti a .
Fatta salva la necessità di procedere a una valutazione forfettaria di tali oneri ulteriori, stimabili in via equitativa in altri € 150,00 al mese (tenuto conto dell'abbattimento del 50% derivante dalla suddivisione paritaria tra i genitori dei relativi pesi), se ne ricava che la vittima dell'incidente, nel periodo compreso Per_ tra la morte (12/10/2017) e il raggiungimento, ad opera di , di un'età incompatibile con il perdurare degli oneri di contribuzione dei genitori, presumibilmente coincidente con il venticinquesimo anno di età, avrebbe dovuto corrispondere alla consorte non più di € 550,00 mensili per i bisogni materiali della FI.
Essendo quest'ultima nata il [...], l'arco temporale di riferimento, destinato a scadere il 26/7/2030, corrisponde a 4.670 giorni, pari a circa 155 mensilità. Considerato il rapporto di convivenza instaurata dall'attrice con la prole, l'importo risultante, quantificabile in € 59.675,00, al netto della più volte menzionata riduzione del 30% (€ 550,00 x 155 x 70%) non può che essere attribuito alla IG . Pt_1
***
In mancanza di elementi di valutazione utili a stabilire la durata dell'obbligazione, legata a fattori del tutto incerti quali l'ipotetico divorzio che uno dei coniugi avrebbe potuto richiedere, mutamenti delle condizioni economiche e personali dei consorti o altre sopravvenienze in grado di modificare l'assetto economico sotteso agli accordi intervenuti in sede di separazione, si deve necessariamente concludere nel senso del protrarsi del diritto dell'attrice a conseguire l'assegno di mantenimento concordato nel 2016 (800,00 al Per_ mese) fino al raggiungimento, da parte del IG , del limite dell'aspettativa di vita stimato in Italia per gli uomini in base alle rilevazioni statistiche, coincidente allo stato con il compimento dell'ottantunesimo anno e quattro mesi di vita e inferiore, rispetto a quello delle donne, di quattro anni.
Il marito dell'attrice era nato l'[...], sicché il relativo termine sarebbe scaduto l'8/3/2048. Per_ L'intervallo esistente tra tale data e quella dell'effettivo decesso del IG equivale a 11.105 giorni, pari a circa 370 mesi. L'incidente mortale, dunque, ha privato la IG del diritto a ricevere, a Pt_1 titolo di mantenimento del coniuge, la somma complessiva di € 296.000,00 (€ 800,00 al mese x 370).
Il concorso di colpa della vittima riduce la cifra dovuta all'istante a € 207.200,00 (€ 296.000,00 x 70%).
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Il vantaggio, in termini economici, tratto dalla IG dall'incasso anticipato e in unica soluzione Pt_1 di somme che se il coniuge fosse rimasto in vita avrebbe percepito mese per mese nei prossimi anni e l'impossibilità di fare previsioni sull'evoluzione del valore della moneta nel medio-lungo periodo inducono il Tribunale, in via equitativa, a compensare tale forma di arricchimento con la mancata considerazione, nella stima del danno patrimoniale, della rivalutazione dovuta su entrambi gli assegni di mantenimento. Per_ Ciò comporta che il pregiudizio subito dall'attrice per la morte prematura del IG ammonta all'importo omnicomprensivo di € 396.351,55, pari alla sommatoria delle tre citate voci di pregiudizio.
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Su tutte le cifre dovute decorrono altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
*** Stante il rapporto contrattuale instaurato dalla IG e la la società è CP_2 Controparte_3 obbligata a tenere indenne la convenuta per l'intero ammontare del risarcimento spettante agli istanti. CP_ La garanzia assicurativa non opera rispetto al IG , rimasto estraneo alla relazione negoziale.
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L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'attribuzione ai IGi e della metà degli Pt_1 Pt_3 oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 di media complessità nella misura già ridotta di €
15.256,50 (€ 856,50 per esborsi, € 2.350,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, €
6.000,00 per la fase di trattazione, € 4.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Per le stesse ragioni restano a carico degli attori, in solido fra loro, per il 25%, e a carico dei convenuti, sempre in solido, per il restante 75%, tutte le spettanze dovute per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa. Anche con riferimento a tali obblighi la è tenuta a manlevare la IG Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3171/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna , e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
396.351,55 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta CP_4 il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla FI , della Parte_1 Persona_1 somma di € 261.646,91 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito dalla congiunta in conseguenza della morte di
[...]
, avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle statuizioni che precedono;
CP_4
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 32.368,41 (oltre a interessi legali dalla data di Parte_2 pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle CP_4 statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 32.368,41 (oltre a interessi legali dalla data di Parte_3 pubblicazione della sentenza a quella del saldo) a titolo di danno non patrimoniale subito in conseguenza della morte di , avvenuta il 12/10/2017 a seguito dell'incidente stradale oggetto delle CP_4 statuizioni che precedono;
➢ condanna , e in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di , e della metà degli oneri di giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 stimabili nella misura già ridotta di € 15.256,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone a carico solidale di , e , in misura di Parte_1 Parte_2 Parte_3 un quarto, e a carico solidale di , e per la restante CP_1 Controparte_2 Controparte_3 parte le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa;
➢ condanna a tenere indenne in relazione agli obblighi di Controparte_3 Controparte_2 pagamento oggetto delle statuizioni che precedono.
Cassino, 5/12/2025 il giudice Virgilio Notari