Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7603 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04466/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2023, proposto da ES ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione in parte qua,
ai fini dell’ammissione con riserva agli orali, o in subordine, del riesame delle operazioni di correzione:
- del verbale n. 6 del 14 novembre 2022 della Commissione esaminatrice per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
- del verbale n.10 del 17 gennaio 2023 della medesima Commissione nella parte in cui non ammette il ricorrente a sostenere le prove orali;
nonché ove occorra, della comunicazione di non ammissione alle prove orali dell’Ufficio II –Ordini Professionali e Albi del 25.1.2023 prot. n. 18747, notificata a mezzo pec in data 3.2.2023 e dell’elenco degli idonei all’iscrizione all’Albo speciale (non conosciuto e laddove formato), nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la nota depositata in data 8.4.2026, con la quale parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. IR DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con il presente ricorso la parte ricorrente – avvocato presso un ente pubblico – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe che hanno determinato la non ammissione alle prove orali degli esami per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, indetto con d.d. del Ministero della Giustizia il 6 maggio 2022.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 16.3.2023 per resistere al ricorso.
3. Ad esito della camera di consiglio del 5.4.2023, la Sezione rigettava l’istanza
cautelare di parte ricorrente.
4. In data 8.4.2026 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al riscorso, in quanto nelle more del procedimento superava l’esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 10.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
7. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
IR DA IR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IR DA IR | TO AR |
IL SEGRETARIO