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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3980/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALFONSO Parte_1
PIETRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA SARA CP_1
ALFONSINA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato dell'08.01.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni trasfuse nel verbale telematico;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 17.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2024, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Pulsano in data 17.08.1977 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie , il CP_1 Persona_1
24.09.1978 e il 02.03.1982, entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale e che era venuta meno l'affectio coniugalis; con riferimento alle domande accessorie alla separazione, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico di il versamento di un assegno pari ad € 100,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istati, con decorrenza dal giorno della domanda e scadenza anticipata al primo di ogni mese, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Pulsano (TA) alla Via Taranto n.55.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione alle condizioni richieste dalla ricorrente, confermando il venir meno dell'affectio coniugalis e non ravvisandosi da entrambe le parti alcuna volontà di riconciliazione.
All'udienza dell'08.01.2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo , con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3980/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
TARANTO (TA) il 18/08/1951, uniti in matrimonio in Pulsano (TA) in data
16/08/1977 (trascritto con atto n. 35, p. 2, s. A, dell'anno 1977);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle concordate e trasfuse Parte_1 CP_1
nel verbale di udienza dell'08.01.2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pulsano (TA.)
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3980/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALFONSO Parte_1
PIETRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA SARA CP_1
ALFONSINA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato dell'08.01.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni trasfuse nel verbale telematico;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 17.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2024, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Pulsano in data 17.08.1977 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie , il CP_1 Persona_1
24.09.1978 e il 02.03.1982, entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriale e che era venuta meno l'affectio coniugalis; con riferimento alle domande accessorie alla separazione, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico di il versamento di un assegno pari ad € 100,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istati, con decorrenza dal giorno della domanda e scadenza anticipata al primo di ogni mese, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Pulsano (TA) alla Via Taranto n.55.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione alle condizioni richieste dalla ricorrente, confermando il venir meno dell'affectio coniugalis e non ravvisandosi da entrambe le parti alcuna volontà di riconciliazione.
All'udienza dell'08.01.2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo , con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3980/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
TARANTO (TA) il 18/08/1951, uniti in matrimonio in Pulsano (TA) in data
16/08/1977 (trascritto con atto n. 35, p. 2, s. A, dell'anno 1977);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle concordate e trasfuse Parte_1 CP_1
nel verbale di udienza dell'08.01.2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pulsano (TA.)
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara