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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 195/2024 promossa in riassunzione da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARNO ELISA e dell'avv. ZAVALLONI CP_1 P.IVA_1
MARCO ( ) VIA GIOVANNI AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 3 BOLOGNA presso il difensore avv. SARNO
ELISA
APPELLANTE contro
C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
CATERINO CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA N. 7/2 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. CATERINO CATERINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI MARIA, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 22 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI
MARIA
GENERALI ITALIA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZUCATO FILIPPO, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA GOITO N. 3 40126 BOLOLGNA presso il difensore avv.
MAZZUCATO FILIPPO
APPELLATI pagina 1 di 3
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI SURROGA DELL'ASSICURATORE SOCIALE –
PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 28.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione l' ha riassunto il giudizio di appello a seguito CP_1 dell'annullamento con rinvio, avvenuto con decisione della Suprema Corte n. 27254/23, pubblicata il 29.09.2023, della sentenza di questa Corte di merito n. 3032/2019 pubblicata il 28.10.2019, intervenuta avverso la sentenza n. 20348/2013, emessa dal Tribunale di Bologna in data 06.3.2016 e pubblicata in pari data, Giudice Dr. Salina.
Il Tribunale di Bologna ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'improcedibilità, ex art.52 legge fallimentare, della domanda proposta dall'attore nei confronti del già Controparte_6 Controparte_7
Rigetta l'eccezione di estinzione del presente giudizio. Condanna i convenuti e al CP_2 Controparte_4 Controparte_3 pagamento in favore dell'attore, per la causale di cui in premessa, della complessiva somma di euro 558.826,43, rivalutata e maggiorata di interessi legale nei termini indicati in motivazione, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo. Rigetta la domanda di regresso proposta dai convenuti nei confronti delle Società HE
Gru srl e così assorbite le ulteriori domande di Controparte_8 manleva e\o regresso formulate dalle parti. Condanna i convenuti e in CP_2 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso a favore dell'attore delle spese di lite liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/012, in complessivi euro 17.500,00 per compensi di avvocato e in euro 800,00 per spese, oltre accessori se e in quanto dovuti per legge, disponendo l'integrale compensazione tra l'attore e il convenuto fallimento. Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle società HE Gru, e SAI Assicurazioni spa, delle spese di lite liquidate, a Controparte_8 favore di ciascuna di esse, in euro 14.500,00 oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo, nel resto, l'integrale compensazione. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.”.
pagina 2 di 3 Dato atto che all'udienza del 28.01.2025 è successivamente avvenuta tra le parti costituite la rispettiva e reciproca rinuncia ed accettazione di essa, agli atti in relazione all'odierno appello, così come riassunto, come da dichiarazioni rese delle parti in udienza.
Considerato che conseguentemente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese in ragione della pattuita compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 4 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 3 di 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 195/2024 promossa in riassunzione da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARNO ELISA e dell'avv. ZAVALLONI CP_1 P.IVA_1
MARCO ( ) VIA GIOVANNI AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 3 BOLOGNA presso il difensore avv. SARNO
ELISA
APPELLANTE contro
C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
C.F. , contumace Controparte_3 C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
CATERINO CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA N. 7/2 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. CATERINO CATERINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI MARIA, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 22 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI
MARIA
GENERALI ITALIA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZUCATO FILIPPO, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA GOITO N. 3 40126 BOLOLGNA presso il difensore avv.
MAZZUCATO FILIPPO
APPELLATI pagina 1 di 3
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI SURROGA DELL'ASSICURATORE SOCIALE –
PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 28.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione l' ha riassunto il giudizio di appello a seguito CP_1 dell'annullamento con rinvio, avvenuto con decisione della Suprema Corte n. 27254/23, pubblicata il 29.09.2023, della sentenza di questa Corte di merito n. 3032/2019 pubblicata il 28.10.2019, intervenuta avverso la sentenza n. 20348/2013, emessa dal Tribunale di Bologna in data 06.3.2016 e pubblicata in pari data, Giudice Dr. Salina.
Il Tribunale di Bologna ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'improcedibilità, ex art.52 legge fallimentare, della domanda proposta dall'attore nei confronti del già Controparte_6 Controparte_7
Rigetta l'eccezione di estinzione del presente giudizio. Condanna i convenuti e al CP_2 Controparte_4 Controparte_3 pagamento in favore dell'attore, per la causale di cui in premessa, della complessiva somma di euro 558.826,43, rivalutata e maggiorata di interessi legale nei termini indicati in motivazione, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo. Rigetta la domanda di regresso proposta dai convenuti nei confronti delle Società HE
Gru srl e così assorbite le ulteriori domande di Controparte_8 manleva e\o regresso formulate dalle parti. Condanna i convenuti e in CP_2 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso a favore dell'attore delle spese di lite liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/012, in complessivi euro 17.500,00 per compensi di avvocato e in euro 800,00 per spese, oltre accessori se e in quanto dovuti per legge, disponendo l'integrale compensazione tra l'attore e il convenuto fallimento. Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle società HE Gru, e SAI Assicurazioni spa, delle spese di lite liquidate, a Controparte_8 favore di ciascuna di esse, in euro 14.500,00 oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo, nel resto, l'integrale compensazione. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.”.
pagina 2 di 3 Dato atto che all'udienza del 28.01.2025 è successivamente avvenuta tra le parti costituite la rispettiva e reciproca rinuncia ed accettazione di essa, agli atti in relazione all'odierno appello, così come riassunto, come da dichiarazioni rese delle parti in udienza.
Considerato che conseguentemente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese in ragione della pattuita compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 4 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Mariacolomba Giuliano
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