Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2807/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 23.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/11/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. BUCCI GIUSEPPE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPODRISE in data 10/02/2001; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, maggiorenne ed autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 25.11.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- La condizione di maggiore età, nonché dell'indipendenza economica del figlio determina la correlata Persona_1 necessità di eludere ogni possibilità di regolamentazione dei rapporti tra i separati coniugi e lo stesso.
- Nulla per il mantenimento al figlio, per intervenuta l'autosufficienza economica dello stesso.
- Nulla per l'assegno divorzile, in quanto entrambi i coniugi vi rinunciano, attesa la loro indipendenza economica.
- Nulla per la casa coniugale, compreso gli arredi della stessa. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPODRISE il 10.02.2001 da
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPODRISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno
2001);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese