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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 867/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 12/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 13/12/1981, che dalla unione erano nati figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi ( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ( nata a [...] il il Controparte_1 C.F._2
25.03.1959, previa adozione da parte del Tribunale di AR (CS) del provvedimento
di rito, per effetto del presente accordo si separano e vivranno separati con obbligo di
reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in EZ AN (CS) alla via F. G. Coppola, 30, resterà
assegnata alla moglie sig.ra , in cui quest'ultima continuerà ad abitarvi;
Controparte_1
3. Il marito ha un termine di giorni 30, decorrente dalla data di Parte_1
pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara la separazione, affinchè lo stesso
possa prelevare dalla abitazione coniugale i suoi beni ed effetti personali al fine di trasferirsi;
4. l'autovettura modello Fiat Panda targata FB 249 YN, resterà in uso alla moglie per le
esigenze del negozio di cui è titolare in EZ AN (CS) e solo all'occorrenza anche
del marito;
5. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ AN (CS) di
procedere alla trascrizione del provvedimento di separazione nel Registro degli Atti di
Matrimonio: Atto N. 44, parte II, serie A - anno 1981;
6. spese legali compensate”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
25/09/1957 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 12/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 13/12/1981, che dalla unione erano nati figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi ( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ( nata a [...] il il Controparte_1 C.F._2
25.03.1959, previa adozione da parte del Tribunale di AR (CS) del provvedimento
di rito, per effetto del presente accordo si separano e vivranno separati con obbligo di
reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in EZ AN (CS) alla via F. G. Coppola, 30, resterà
assegnata alla moglie sig.ra , in cui quest'ultima continuerà ad abitarvi;
Controparte_1
3. Il marito ha un termine di giorni 30, decorrente dalla data di Parte_1
pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara la separazione, affinchè lo stesso
possa prelevare dalla abitazione coniugale i suoi beni ed effetti personali al fine di trasferirsi;
4. l'autovettura modello Fiat Panda targata FB 249 YN, resterà in uso alla moglie per le
esigenze del negozio di cui è titolare in EZ AN (CS) e solo all'occorrenza anche
del marito;
5. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ AN (CS) di
procedere alla trascrizione del provvedimento di separazione nel Registro degli Atti di
Matrimonio: Atto N. 44, parte II, serie A - anno 1981;
6. spese legali compensate”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
25/09/1957 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento