CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso marcobasiglio@odcec.torino.legalmail.it contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 17294432319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- COMUNICAZIONE n. 17294432319 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1268/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia concerne l'impugnazione di Comunicazione di Irregolarità meglio rubricata in atti, con la quale l'Amministrazione Finanziaria, a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis del dpr 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico 2023, presentata per l'anno d'imposta 2022, ha richiesto al signor Ricorrente_1 il pagamento di euro 1.892,53 a titolo di Irpef e di euro 23,68 a titolo di Addizionale Comunale, maggiorati delle sanzioni (ridotte ex art. 2, comma 2, dlgs 462/1997) e degli interessi.
Con ricorso presentato in data 06/02/2025 il signor Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento della citata Comunicazione di Irregolarità, sostenendo che, contrariamente a quanto risultante da tale atto, l'Irpef e l'Addizionale Comunale sarebbero state versate (con ravvedimento) in data 31/12/2022 tramite intermediario abilitato (dott. Nominativo_1), utilizzando in compensazione, con appositi Modelli F24, crediti d'imposta agevolati concernenti “interventi volti al recupero del patrimonio edilizio” e “sconto ecobonus”, a lui ceduti ai sensi dell'art. 121 del d.l. 34/2020 dalla Società Società_1 srl in data 22/12/2022.
Successivamente, asserisce il ricorrente, tali Mod. F24 sarebbero stati illegittimamente “scartati” dai
Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino, nonostante l'asserita corretta applicazione della procedura informatica prevista obbligatoriamente per il loro utilizzo in compensazione.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dal ricorso, secondo Parte ricorrente la pretesa erariale richiesta con la Comunicazione di
Irregolarità controversa andrebbe annullata perché le compensazioni operate con i Mod. F24 del
31/12/2022 sarebbero avvenute nel pieno rispetto delle procedure previste dall'art. 121 del d.l. 34/2020 e dei relativi provvedimenti attuativi disposti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, in ossequio a quanto indicato nella “piattaforma” informatica destinata a gestire la circolazione dei crediti d'imposta “edilizi” agevolati da utilizzare in compensazione.
Il ricorso è, peraltro, respinto.
Nella fattispecie, acquisita in data 2/01/2023, emerge che le deleghe di pagamento F24 in questione, presentate al fine di procedere al versamento mediante compensazione dell'Irpef e dell'Addizionale
Comunale dovute per l'anno d'imposta 2022, erano state “scartate” (sicché i pagamenti dovevano considerarsi come “non effettuati”).
Il contribuente avrebbe dovuto attivarsi per presentare uno o più Modelli F24 con cui versare effettivamente sia l'Irpef che l'Addizionale Comunale, il cui pagamento, per effetto dello “scarto”, risultava omesso.
E' fuor di luogo, infatti, che la compensazione da operarsi mediante il Modello F24 sia soggetta a particolari regole di compilazione e procedure da attuare per non incorrere nello “scarto” di tale Modello e che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nei Mod. F24 “scartati” si debbano considerare come non eseguiti.
Se ne ricava che, stante il mancato riscontro dei pagamenti dell'Irpef e dell'Addizionale Comunale per l'anno d'imposta 2022, la pretesa erariale accertata con la Comunicazione di irregolarità qui impugnata è del tutto legittima.
Da evidenziare che in riferimento ad analoga fattispecie relativa al 2021 è stata emessa sentenza di reiezione del ricorso: vedasi a riguardo la sentenza del giudice monocratico Vittoria Rossotto n. 679/2025.
In essa testualmente si legge: “La Corte, esaminati i documenti prodotti e le richieste delle parti, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento in quanto la procedura di scarto, che rientra fra le procedure previste dall'art. 121 del d.l. 34/2020 e dei provvedimenti attuativi disposti dall'Agenzia delle Entrate, che si conclude con l'invio della comunicazione qui impugnata, ha permesso al contribuente di venire a conoscenza che le deleghe di pagamento F24 presentate al fine di procedere al versamento mediante compensazione delle addizionali regionali e comunali dovute per l'anno 2021 non erano state accettate e quindi i pagamenti dovevano considerarsi non effettuati…… il contribuente, per non incorrere nel mancato pagamento di tributi, avrebbe dovuto presentare nuovi modelli F24 nella stessa data in cui veniva a conoscenza dello scarto. Ciò non è avvenuto e quindi il ricorso non merita accoglimento”.
Con compensazione delle spese considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso marcobasiglio@odcec.torino.legalmail.it contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 17294432319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- COMUNICAZIONE n. 17294432319 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1268/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia concerne l'impugnazione di Comunicazione di Irregolarità meglio rubricata in atti, con la quale l'Amministrazione Finanziaria, a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis del dpr 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico 2023, presentata per l'anno d'imposta 2022, ha richiesto al signor Ricorrente_1 il pagamento di euro 1.892,53 a titolo di Irpef e di euro 23,68 a titolo di Addizionale Comunale, maggiorati delle sanzioni (ridotte ex art. 2, comma 2, dlgs 462/1997) e degli interessi.
Con ricorso presentato in data 06/02/2025 il signor Ricorrente_1 ha richiesto l'annullamento della citata Comunicazione di Irregolarità, sostenendo che, contrariamente a quanto risultante da tale atto, l'Irpef e l'Addizionale Comunale sarebbero state versate (con ravvedimento) in data 31/12/2022 tramite intermediario abilitato (dott. Nominativo_1), utilizzando in compensazione, con appositi Modelli F24, crediti d'imposta agevolati concernenti “interventi volti al recupero del patrimonio edilizio” e “sconto ecobonus”, a lui ceduti ai sensi dell'art. 121 del d.l. 34/2020 dalla Società Società_1 srl in data 22/12/2022.
Successivamente, asserisce il ricorrente, tali Mod. F24 sarebbero stati illegittimamente “scartati” dai
Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino, nonostante l'asserita corretta applicazione della procedura informatica prevista obbligatoriamente per il loro utilizzo in compensazione.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dal ricorso, secondo Parte ricorrente la pretesa erariale richiesta con la Comunicazione di
Irregolarità controversa andrebbe annullata perché le compensazioni operate con i Mod. F24 del
31/12/2022 sarebbero avvenute nel pieno rispetto delle procedure previste dall'art. 121 del d.l. 34/2020 e dei relativi provvedimenti attuativi disposti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, in ossequio a quanto indicato nella “piattaforma” informatica destinata a gestire la circolazione dei crediti d'imposta “edilizi” agevolati da utilizzare in compensazione.
Il ricorso è, peraltro, respinto.
Nella fattispecie, acquisita in data 2/01/2023, emerge che le deleghe di pagamento F24 in questione, presentate al fine di procedere al versamento mediante compensazione dell'Irpef e dell'Addizionale
Comunale dovute per l'anno d'imposta 2022, erano state “scartate” (sicché i pagamenti dovevano considerarsi come “non effettuati”).
Il contribuente avrebbe dovuto attivarsi per presentare uno o più Modelli F24 con cui versare effettivamente sia l'Irpef che l'Addizionale Comunale, il cui pagamento, per effetto dello “scarto”, risultava omesso.
E' fuor di luogo, infatti, che la compensazione da operarsi mediante il Modello F24 sia soggetta a particolari regole di compilazione e procedure da attuare per non incorrere nello “scarto” di tale Modello e che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nei Mod. F24 “scartati” si debbano considerare come non eseguiti.
Se ne ricava che, stante il mancato riscontro dei pagamenti dell'Irpef e dell'Addizionale Comunale per l'anno d'imposta 2022, la pretesa erariale accertata con la Comunicazione di irregolarità qui impugnata è del tutto legittima.
Da evidenziare che in riferimento ad analoga fattispecie relativa al 2021 è stata emessa sentenza di reiezione del ricorso: vedasi a riguardo la sentenza del giudice monocratico Vittoria Rossotto n. 679/2025.
In essa testualmente si legge: “La Corte, esaminati i documenti prodotti e le richieste delle parti, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento in quanto la procedura di scarto, che rientra fra le procedure previste dall'art. 121 del d.l. 34/2020 e dei provvedimenti attuativi disposti dall'Agenzia delle Entrate, che si conclude con l'invio della comunicazione qui impugnata, ha permesso al contribuente di venire a conoscenza che le deleghe di pagamento F24 presentate al fine di procedere al versamento mediante compensazione delle addizionali regionali e comunali dovute per l'anno 2021 non erano state accettate e quindi i pagamenti dovevano considerarsi non effettuati…… il contribuente, per non incorrere nel mancato pagamento di tributi, avrebbe dovuto presentare nuovi modelli F24 nella stessa data in cui veniva a conoscenza dello scarto. Ciò non è avvenuto e quindi il ricorso non merita accoglimento”.
Con compensazione delle spese considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.Spese compensate.