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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2014/2023 R.G. promossa da:
,nata a [...] il 22 /11/1980 e residente in [...], c.f.: Parte 1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Greco e Giuseppe Canonico;
C.F. 1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte 1 p. iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 2 , con sede legale in Siracusa, Via Adige, n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Salvi;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 29 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte 1 proponeva opposizione avverso il decretoCon atto di citazione notificato in data 02/05/2023,
ingiuntivo n. 375/2023, emesso in data 20/03/2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di
€ 37.508,05 in favore della Controparte 1 a saldo dei lavori edili eseguiti in forza di contratto d'appalto del
02/12/2019.
Deduceva l'opponente l' erroneità della pretesa azionata mediante l'opposto decreto, basato sulla bozza di
CTU redatta in sede di ATP, anziché sulla relazione definitiva, che quantificava i lavori in una somma inferiore a quella ingiunta.
Lamentava ancora la mancata applicazione di uno sconto contrattuale che sarebbe stato pattuito tra le parti;
l' erroneità della stessa CTU definitiva, per aver incluso voci di spesa non dovute o duplicate;
infine chiedeva in via riconvenzionale la richiesta di risarcimento danni per inadempimento dell'appaltatrice (ritardo nella consegna) e per vizi occulti dell'opera.
Con comparsa del 30/06/2023 si costituiva la CP 1 contestando in fatto e in diritto la opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare pur riconoscendo l'errore materiale relativo all'importo richiesto in sede monitoria, chiedendo la riduzione alla minor somma di € 33.742,58, calcolata sulla base della CTU definitiva, negava l'esistenza di alcun accordo sullo sconto, asserendo che le annotazioni sul computo metrico costituivano una mera proposta transattiva di parte avversa, mai accettata;
contestava le critiche mosse alla CTU ritenendola corretta e immune da vizi e infine respingeva la domanda riconvenzionale, eccependo che i ritardi erano imputabili alla committente e che i presunti vizi, oltre che inesistenti, non erano mai stati denunciati nei termini di legge.
All'udienza del 14/09/2023 parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà sia sul quantum del decreto ingiuntivo che sulla questione dello sconto e l'opposto chiedeva la riduzione del decreto ingiuntivo come da nota di credito che produceva.
Con ordinanza del 20.09.2023 il G.I. sospendeva l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e all'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva luogo alla escussione della prova per testi ammessa, con decreto del 29 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, sulla base di una valutazione autonoma di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve procedere all'accertamento del diritto fatto valere dal creditore opposto, sulla base di una valutazione autonoma di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti" (Cass. Civ., Sez. 6, n. 6061/2021). Nel caso di specie, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui sorge a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e i fatti costitutivi dell'obbligazione, mentre solo successivamente sorge a carico del debitore opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento vanno esaminate le difese svolte dalle odierne parti. le singole questioni sollevate dalle parti.
La prima questione da affrontare attiene all'errore materiale, prontamente ammesso dalla Controparte_1 relativo all'importo richiesto in sede monitoria.
È pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base dell'importo di 71.163,68 (oltre
IVA), indicato nella bozza di CTU dell'Ing. Per 1 del 18/11/2022, anziché sull'importo definitivo di €
67.398,26 (oltre IVA), risultante dal computo metrico definitivo del 28/12/2022, redatto dal detto ausiliario all'esito delle osservazioni del CTP di parte committente. Tale conclusione conduce inevitabilmente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'importo originariamente ingiunto, non inficiando la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per il monitorio, che va quindi rilevata come fondata seppur in misura ridotta.
Il fulcro della controversia risiede nell'eccezione, sollevata da parte opponente relativa alla presunta Per pattuizione di uno sconto del 22,36% sui prezzi d'appalto, che avrebbe dovuto essere applicato dall'Ing. nella quantificazione delle opere eseguite. L'opponente fonda tale eccezione su due elementi fattuali entrambi fondati su un dato testuale: l'art. 2 del contratto di appalto del 02/12/2019, che testualmente recita:
"l'accettazione dell'Appaltatore dell'allegato preventivo dei lavori con lo sconto concordato (riportato a penna) controfirmato dalle parti"; e il computo metrico allegato al contratto, nel quale i prezzi unitari risultano annotati a penna, in misura inferiore rispetto a quelli del prezziario regionale 2019, con una riduzione media del 22,36%.
Preliminarmente, occorre stabilire su quale parte gravi l'onere di provare l'esistenza o l'inesistenza dello sconto contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria azionata dall'opposto ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, l'esistenza di uno sconto sui prezzi d'appalto costituisce un fatto modificativo della pretesa creditoria, in quanto incide sulla quantificazione del corrispettivo dovuto dall'opponente all'opposta.
Pertanto, grava sull'opponente Pt 1 l'onere di dimostrare che tale sconto sia stato effettivamente concordato e accettato da entrambe le parti contraenti.
L'interpretazione del contratto di appalto e, in particolare, della clausola di cui all'art. 2, deve avvenire secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile.
La clausola contrattuale, in questo caso, fa riferimento a "lo sconto concordato (riportato a penna)", utilizzando il participio passato "concordato", che potrebbe far propendere per l'esistenza di un accordo già perfezionato al momento della stipula del contratto.
Tuttavia, tale interpretazione letterale deve essere coordinata con l'effettiva volontà delle parti, da ricostruirsi attraverso l'esame del comportamento complessivo tenuto dalle stesse e delle risultanze probatorie acquisite in giudizio. La questione relativa all'esistenza dello sconto è stata oggetto di specifica istruttoria testimoniale, con l'escussione dei testi di parte opposta, GE. Testimone 1 e Geom. Testimone 2 Relativamente
Mi risulta che poi il GE 66all'applicazione di tale scontistica, in particolare il teste Tes 1 ha dichiarato: “ CP ha applicato una scontistica ma circostanza non avvenuta durante l'incontro. Per quanto mi risulta gli 170
CP CP sconti applicati nella nota inviata dal GE. non erano stati concordati con la ditta CP 1 . Ho avuto conoscenza di ciò tramite il titolare della ditta, Sig. CP 2 [...] Non ricordo che mi sia stata formulata una proposta transattiva in occasione del sopralluogo. In quell'occasione per quanto mi risulta si è proceduto solo alla rilevazione delle misure".
Testimone 2Il teste Geom. anch'egli consulente tecnico di parte della Controparte 1 ha confermato:
Riguardo ai prezzi posso dire che c'erano già quelli di capitolato. Se non ricordo male nel verbale erano stati indicati dei prezzi, anzi meglio dire non ricordo che nel verbale ci sia stata una definizione del prezzo concordato. Successivamente è arrivata una comunicazione da cui veniva fuori una scontistica applicata dal direttore dei lavori unilateralmente. L'importo non scontato era più o meno equivalente a quello che avevamo stimato tra i settanta e i settantacinquemila euro, di cui non ho certezza assoluta dato il tempo trascorso.
[...] Il fatto che l'importo scontato non fosse stato concordato durante il sopralluogo posso dirlo in quanto ne ho avuto notizia dalla Controparte 1 Non ricordo che fu mai formulata in mia presenza una proposta transattiva".
Pertanto le dichiarazioni testimoniali sopra riportate convergono univocamente nel senso che il sopralluogo del 17/01/2022 aveva il solo scopo di misurare le opere eseguite in contraddittorio tra le parti;
che in quella sede non vi fu alcuna discussione o accordo su sconti o prezzi;
che la scontistica fu applicata unilateralmente e successivamente dal direttore dei lavori GE. CP_3 in una proposta che non fu mai accettata dalla [...]
CP 1 e infine non fu mai formulata alcuna proposta transattiva in presenza dei testimoni.
Non vi è motivo di dubitare relativamente sia alla attendibilità che alla genuinità della testimonianza richiamata in quanto le dichiarazioni appaiono perfettamente concordanti tra loro, risultano precise e circostanziate e appaiono anche coerenti con la documentazione prodotta in atti, quale appunto il verbale di sopralluogo del
17.01.2022.
A fronte delle dichiarazioni testimoniali sopra esaminate, l'opponente non ha fornito alcuna prova contraria a sostegno della propria tesi. In particolare, non ha escusso propri testi a sostegno della tesi dello sconto concordato né prodotto documentazione attestante l'accettazione dello sconto da parte della Controparte 1 né dimostrato che lo sconto fosse stato discusso e concordato in occasione della stipula del contratto del
02/12/2019.
L'unico elemento a sostegno della tesi dell'opponente è costituito dalla clausola contrattuale di cui all'art. 2 e dalle annotazioni a penna sul computo metrico allegato al contratto. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva accettazione dello sconto da parte della Controparte 1 in quanto in primo luogo la clausola contrattuale fa riferimento a "lo sconto concordato (riportato a penna)", ma non specifica in cosa consista tale sconto né quale sia la sua misura percentuale. A ciò si aggiunga che le annotazioni a penna sul computo metrico potrebbero essere state apposte unilateralmente dal committente o dal direttore dei lavori, senza l'accettazione dell'appaltatore. E infine non risulta alcuna sottoscrizione o controfirma dell'appaltatore sulle annotazioni a penna del computo metrico che attesti l'accettazione dei prezzi scontati.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto l'onere probatorio gravante su di essa di dimostrare l'esistenza di un accordo sullo sconto del 22,36% sui prezzi d'appalto. Le prove testimoniali acquisite hanno dimostrato in modo univoco che lo sconto fu applicato unilateralmente dal direttore dei lavori GE. CP 3 dopo il sopralluogo del 17/01/2022, in una proposta che non fu mai accettata dalla CP 1 CP_1 Pertanto, la quantificazione delle opere deve basarsi sui prezzi unitari del prezziario regionale 2019, come correttamente fatto dal CTU Ing. Per 1 senza alcuna riduzione. Come affermato dalla giurisprudenza, in tema di appalto, i prezzi delle opere devono essere determinati sulla base del prezziario di riferimento indicato nel contratto, salvo che le parti abbiano concordato prezzi diversi, circostanza che deve essere provata dalla parte che la invoca.
L'eccezione di sconto contrattuale deve, pertanto, essere rigettata.
Per Inoltre, l'opponente contesta la correttezza della CTU dell'Ing. sotto diversi profili, lamentando l'inserimento nel computo metrico definitivo di voci di spesa inesatte e duplicate, per un totale di € 13.834,28.
Si osserva che le contestazioni mosse dall'opponente alla CTU dell'Ing. Per 1 non evidenziano errori macroscopici o vizi logici nell'operato del consulente, ma si risolvono in una mera e soggettiva rilettura delle risultanze peritali.
In particolare, relativamente alla duplicazione del vespaio aerato, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale o testimoniale a sostegno di tale contestazione, limitandosi a richiamare le osservazioni del Per proprio CTP. Peraltro, dalla lettura del computo metrico definitivo dell'Ing. on emerge con evidenza la duplicazione lamentata, potendo le voci 23/25 e 24/26 riferirsi a lavorazioni diverse o a porzioni diverse dell'immobile.
Ancora, l'art. 7 del contratto di appalto non contiene alcuna previsione espressa che includa il trasporto del materiale di risulta in discarica nel corrispettivo pattuito. Pertanto, tale voce di spesa deve ritenersi dovuta.
Quanto ai ponteggi, l'opponente non ha fornito alcuna prova che i ponteggi siano stati utilizzati per un periodo inferiore a quello quantificato dal CTU. Peraltro, i lavori sono durati oltre due anni (dal 03/12/2019 al
17/01/2022), per cui appare ragionevole che i ponteggi siano stati utilizzati per un periodo prolungato. Infine, relativamente alla rimozione dell'intonaco e agli intonaci in generale non è stata fornita sufficiente prova documentale e l'opponente si limita a contestare genericamente che gli intonaci siano stati "calcolati per eccesso", senza fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale affermazione.
Occorre inoltre rilevare che il procedimento di ATP si è svolto nel pieno contraddittorio tra le parti, le quali hanno avuto modo di partecipare alle operazioni peritali e di formulare le proprie osservazioni tramite i rispettivi consulenti di parte.
La relazione finale depositata dall' Ing. Per 1 ha già tenuto conto delle osservazioni del CTP della Pt 1 riducendo l'importo inizialmente stimato da € 71.163,68 a € 67.398,26.
Le contestazioni riproposte in questa sede non evidenziano alcun errore macroscopico o vizio logico nell'operato del CTU, ma si risolvono in una mera e soggettiva rilettura delle risultanze peritali, inammissibile in questa fase.
Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio" (Cass. Civ., n. 12988/2023). Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che la
CTU dell'Ing. Per 1 sia corretta e immune da vizi, costituendo un solido elemento di prova per la quantificazione del credito vantato dalla Controparte 1 Le contestazioni mosse dall'opponente sono infondate e devono essere rigettate.
Relativamente alla quantificazione del credito residuo vantato dalla opposta, dalla documentazione prodotta in atti risulta versato alla CP 1 l'importo di € 40.704,00. Pertanto, il credito residuo vantato dalla [...]
CP 1 è pari a: € 74.138,09 - € 40.704,00 = € 33.434,09.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, con cui si chiede il risarcimento del danno per inadempimento dell'appaltatrice, consistente nel ritardo nella consegna dei lavori, quantificato in € 15.000,00, l'opponente deduce che i lavori, iniziati il 03/12/2019, avrebbero dovuto essere completati entro 180 giorni (art. 9 del contratto di appalto), ossia entro il 31/05/2020, mentre in realtà sono proseguiti fino al 17/01/2022, data del sopralluogo congiunto. Ebbene, in tema di inadempimento contrattuale, grava sul creditore che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare l'esistenza del contratto,
l'inadempimento del debitore, il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno e l'entità del danno. Grava invece sul debitore l'onere di provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, l'opponente ha provato l'esistenza del contratto e il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma non ha fornito alcuna prova circa il nesso di causalità tra il ritardo e un comportamento colpevole dell'appaltatrice, né ha quantificato in modo specifico il danno subito.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato determinato da una pluralità di fattori, la cui riconducibilità all'appaltatore deve ritenersi rimasta carente di prova.
In particolare, la committente ha richiesto numerose varianti in corso d'opera, come risulta dalla corrispondenza tra le parti, ha interrotto il pagamento degli acconti, come risulta dalla PEC del 28/01/2022 con cui ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento e infine si aggiunga la pandemia da COVID-
19, che ha determinato la sospensione delle attività edilizie nel periodo marzo-maggio 2020.
Tali circostanze, pur non essendo state specificamente provate dall'opposta, emergono dalla documentazione prodotta in atti e non sono state contestate dall'opponente.
In aggiunta a ciò l'opponente non ha fornito alcuna prova circa l'entità del danno subito a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori. L'unico elemento a sostegno della domanda risarcitoria è costituito dal generico riferimento, contenuto nella PEC del 28/01/2022, alla circostanza che la committente "si vedeva costretta a locare un immobile ove trasferirsi con la sua famiglia, in attesa che terminassero le opere di ristrutturazione del bene".
Tuttavia, tale affermazione, contenuta in una comunicazione unilaterale di parte, non costituisce prova del danno, in assenza di documentazione attestante l'effettivo sostenimento di spese per la locazione di un immobile. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da ritardo deve essere rigettata per mancata prova dell'imputabilità del ritardo all'appaltatrice e mancata prova del danno e della sua quantificazione.
Quanto, infine, alla ulteriore domanda riconvenzionale relativa ai vizi occulti dell'opera emersi dal sopralluogo del 12/04/2023 dell'Arch. Controparte_4 e dei quali chiedeva la condanna all'eliminazione a spese della CP 1 e per il quale quest'ultima ha eccepito la decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito svolte.
stabilisce che: "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve,
a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna."
Il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 1667 c.c. decorre dalla "scoperta" dei vizi, intesa come momento in cui il committente acquista piena consapevolezza dell'esistenza dei vizi e del loro collegamento causale con l'attività dell'appaltatore.
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 13821/2024: "in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore."
Pertanto, quando l'appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia per vizi, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Pur essendo vero che tale termine decadenziale per la denuncia decorre dalla scoperta del vizio, quest'ultima può ritenersi integrata nel momento in cui il committente abbia cognizione non solo della manifestazione esteriore del vizio, ma da quando ne conosca altresì le cause, il che di norma si verifica, in caso di vizi il cui apprezzamento necessita di cognizioni tecniche, al momento dell'acquisizione di una valutazione peritale, salva la prova contraria da parte dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 18402/2009).
Nel caso di specie, i vizi occulti lamentati dall'opponente (errato posizionamento del vespaio aerato) sono stati
"scoperti" in data 12/04/2023, come risulta dalla relazione tecnica dell'Arch. Controparte 4 La denuncia
.
dei vizi è avvenuta per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione, notificato in data 02/05/2023, ossia a distanza di 20 giorni dalla scoperta, risultando pertanto effettuata tempestivamente. Occorre tuttavia verificare se i vizi lamentati siano effettivamente esistenti e se siano imputabili all'appaltatrice.
A tal fine non può invocarsi la perizia di parte, priva di valore probatorio, in quanto redatta unilateralmente da un tecnico incaricato dall'opponente.
Peraltro non risulta che tali asseriti vizi non siano mai stati rilevati dal CTU nominato Ing. Per 1 el corso dei suoi sopralluoghi del 08/09/2022 e del 21/10/2022, né del resto risulta che parte opponente abbia mai chiesto l'espletamento di una CTU per accertarne l'esistenza secondo le scansioni processuali del codice di rito, avendolo fatto solo in sede di conclusionale e quindi inammissibilmente perché tardivamente e peraltro al solo fine di determinare i lavori effettivamente eseguiti, calcolare correttamente gli stessi, appurare le duplicazioni di spese presenti nella consulenza dell'Ing. Per_1 Ne consegue che anche in ordine a tale profilo la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
All'accoglimento seppur nei limiti suddetti dell'opposizione va quindi revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannata la opponente al pagamento della somma di € 33.434,09 in favore della Controparte 1 oltre agli interessi come da domanda sino al soddisfo.
Le domande riconvenzionali formulate dall'opponente devono essere integralmente rigettate. Lespese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente, e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2014/2023 R.G., in accoglimento per quanto di ragione della opposizione proposta da Parte 1 nei confronti di [...]
CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2023 così dispone:
revoca l'opposto decreto e condanna CP 1 dellaParte 1 al pagamento in favore di somma di € 33.434,09 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo;
condanna Parte 1 al rimborso in favore della CP_1 delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 7.616,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa 11 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2014/2023 R.G. promossa da:
,nata a [...] il 22 /11/1980 e residente in [...], c.f.: Parte 1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Greco e Giuseppe Canonico;
C.F. 1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte 1 p. iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 2 , con sede legale in Siracusa, Via Adige, n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Salvi;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 29 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte 1 proponeva opposizione avverso il decretoCon atto di citazione notificato in data 02/05/2023,
ingiuntivo n. 375/2023, emesso in data 20/03/2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di
€ 37.508,05 in favore della Controparte 1 a saldo dei lavori edili eseguiti in forza di contratto d'appalto del
02/12/2019.
Deduceva l'opponente l' erroneità della pretesa azionata mediante l'opposto decreto, basato sulla bozza di
CTU redatta in sede di ATP, anziché sulla relazione definitiva, che quantificava i lavori in una somma inferiore a quella ingiunta.
Lamentava ancora la mancata applicazione di uno sconto contrattuale che sarebbe stato pattuito tra le parti;
l' erroneità della stessa CTU definitiva, per aver incluso voci di spesa non dovute o duplicate;
infine chiedeva in via riconvenzionale la richiesta di risarcimento danni per inadempimento dell'appaltatrice (ritardo nella consegna) e per vizi occulti dell'opera.
Con comparsa del 30/06/2023 si costituiva la CP 1 contestando in fatto e in diritto la opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare pur riconoscendo l'errore materiale relativo all'importo richiesto in sede monitoria, chiedendo la riduzione alla minor somma di € 33.742,58, calcolata sulla base della CTU definitiva, negava l'esistenza di alcun accordo sullo sconto, asserendo che le annotazioni sul computo metrico costituivano una mera proposta transattiva di parte avversa, mai accettata;
contestava le critiche mosse alla CTU ritenendola corretta e immune da vizi e infine respingeva la domanda riconvenzionale, eccependo che i ritardi erano imputabili alla committente e che i presunti vizi, oltre che inesistenti, non erano mai stati denunciati nei termini di legge.
All'udienza del 14/09/2023 parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà sia sul quantum del decreto ingiuntivo che sulla questione dello sconto e l'opposto chiedeva la riduzione del decreto ingiuntivo come da nota di credito che produceva.
Con ordinanza del 20.09.2023 il G.I. sospendeva l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e all'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva luogo alla escussione della prova per testi ammessa, con decreto del 29 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, sulla base di una valutazione autonoma di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve procedere all'accertamento del diritto fatto valere dal creditore opposto, sulla base di una valutazione autonoma di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti" (Cass. Civ., Sez. 6, n. 6061/2021). Nel caso di specie, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui sorge a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e i fatti costitutivi dell'obbligazione, mentre solo successivamente sorge a carico del debitore opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento vanno esaminate le difese svolte dalle odierne parti. le singole questioni sollevate dalle parti.
La prima questione da affrontare attiene all'errore materiale, prontamente ammesso dalla Controparte_1 relativo all'importo richiesto in sede monitoria.
È pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base dell'importo di 71.163,68 (oltre
IVA), indicato nella bozza di CTU dell'Ing. Per 1 del 18/11/2022, anziché sull'importo definitivo di €
67.398,26 (oltre IVA), risultante dal computo metrico definitivo del 28/12/2022, redatto dal detto ausiliario all'esito delle osservazioni del CTP di parte committente. Tale conclusione conduce inevitabilmente alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'importo originariamente ingiunto, non inficiando la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per il monitorio, che va quindi rilevata come fondata seppur in misura ridotta.
Il fulcro della controversia risiede nell'eccezione, sollevata da parte opponente relativa alla presunta Per pattuizione di uno sconto del 22,36% sui prezzi d'appalto, che avrebbe dovuto essere applicato dall'Ing. nella quantificazione delle opere eseguite. L'opponente fonda tale eccezione su due elementi fattuali entrambi fondati su un dato testuale: l'art. 2 del contratto di appalto del 02/12/2019, che testualmente recita:
"l'accettazione dell'Appaltatore dell'allegato preventivo dei lavori con lo sconto concordato (riportato a penna) controfirmato dalle parti"; e il computo metrico allegato al contratto, nel quale i prezzi unitari risultano annotati a penna, in misura inferiore rispetto a quelli del prezziario regionale 2019, con una riduzione media del 22,36%.
Preliminarmente, occorre stabilire su quale parte gravi l'onere di provare l'esistenza o l'inesistenza dello sconto contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria azionata dall'opposto ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, l'esistenza di uno sconto sui prezzi d'appalto costituisce un fatto modificativo della pretesa creditoria, in quanto incide sulla quantificazione del corrispettivo dovuto dall'opponente all'opposta.
Pertanto, grava sull'opponente Pt 1 l'onere di dimostrare che tale sconto sia stato effettivamente concordato e accettato da entrambe le parti contraenti.
L'interpretazione del contratto di appalto e, in particolare, della clausola di cui all'art. 2, deve avvenire secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile.
La clausola contrattuale, in questo caso, fa riferimento a "lo sconto concordato (riportato a penna)", utilizzando il participio passato "concordato", che potrebbe far propendere per l'esistenza di un accordo già perfezionato al momento della stipula del contratto.
Tuttavia, tale interpretazione letterale deve essere coordinata con l'effettiva volontà delle parti, da ricostruirsi attraverso l'esame del comportamento complessivo tenuto dalle stesse e delle risultanze probatorie acquisite in giudizio. La questione relativa all'esistenza dello sconto è stata oggetto di specifica istruttoria testimoniale, con l'escussione dei testi di parte opposta, GE. Testimone 1 e Geom. Testimone 2 Relativamente
Mi risulta che poi il GE 66all'applicazione di tale scontistica, in particolare il teste Tes 1 ha dichiarato: “ CP ha applicato una scontistica ma circostanza non avvenuta durante l'incontro. Per quanto mi risulta gli 170
CP CP sconti applicati nella nota inviata dal GE. non erano stati concordati con la ditta CP 1 . Ho avuto conoscenza di ciò tramite il titolare della ditta, Sig. CP 2 [...] Non ricordo che mi sia stata formulata una proposta transattiva in occasione del sopralluogo. In quell'occasione per quanto mi risulta si è proceduto solo alla rilevazione delle misure".
Testimone 2Il teste Geom. anch'egli consulente tecnico di parte della Controparte 1 ha confermato:
Riguardo ai prezzi posso dire che c'erano già quelli di capitolato. Se non ricordo male nel verbale erano stati indicati dei prezzi, anzi meglio dire non ricordo che nel verbale ci sia stata una definizione del prezzo concordato. Successivamente è arrivata una comunicazione da cui veniva fuori una scontistica applicata dal direttore dei lavori unilateralmente. L'importo non scontato era più o meno equivalente a quello che avevamo stimato tra i settanta e i settantacinquemila euro, di cui non ho certezza assoluta dato il tempo trascorso.
[...] Il fatto che l'importo scontato non fosse stato concordato durante il sopralluogo posso dirlo in quanto ne ho avuto notizia dalla Controparte 1 Non ricordo che fu mai formulata in mia presenza una proposta transattiva".
Pertanto le dichiarazioni testimoniali sopra riportate convergono univocamente nel senso che il sopralluogo del 17/01/2022 aveva il solo scopo di misurare le opere eseguite in contraddittorio tra le parti;
che in quella sede non vi fu alcuna discussione o accordo su sconti o prezzi;
che la scontistica fu applicata unilateralmente e successivamente dal direttore dei lavori GE. CP_3 in una proposta che non fu mai accettata dalla [...]
CP 1 e infine non fu mai formulata alcuna proposta transattiva in presenza dei testimoni.
Non vi è motivo di dubitare relativamente sia alla attendibilità che alla genuinità della testimonianza richiamata in quanto le dichiarazioni appaiono perfettamente concordanti tra loro, risultano precise e circostanziate e appaiono anche coerenti con la documentazione prodotta in atti, quale appunto il verbale di sopralluogo del
17.01.2022.
A fronte delle dichiarazioni testimoniali sopra esaminate, l'opponente non ha fornito alcuna prova contraria a sostegno della propria tesi. In particolare, non ha escusso propri testi a sostegno della tesi dello sconto concordato né prodotto documentazione attestante l'accettazione dello sconto da parte della Controparte 1 né dimostrato che lo sconto fosse stato discusso e concordato in occasione della stipula del contratto del
02/12/2019.
L'unico elemento a sostegno della tesi dell'opponente è costituito dalla clausola contrattuale di cui all'art. 2 e dalle annotazioni a penna sul computo metrico allegato al contratto. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva accettazione dello sconto da parte della Controparte 1 in quanto in primo luogo la clausola contrattuale fa riferimento a "lo sconto concordato (riportato a penna)", ma non specifica in cosa consista tale sconto né quale sia la sua misura percentuale. A ciò si aggiunga che le annotazioni a penna sul computo metrico potrebbero essere state apposte unilateralmente dal committente o dal direttore dei lavori, senza l'accettazione dell'appaltatore. E infine non risulta alcuna sottoscrizione o controfirma dell'appaltatore sulle annotazioni a penna del computo metrico che attesti l'accettazione dei prezzi scontati.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto l'onere probatorio gravante su di essa di dimostrare l'esistenza di un accordo sullo sconto del 22,36% sui prezzi d'appalto. Le prove testimoniali acquisite hanno dimostrato in modo univoco che lo sconto fu applicato unilateralmente dal direttore dei lavori GE. CP 3 dopo il sopralluogo del 17/01/2022, in una proposta che non fu mai accettata dalla CP 1 CP_1 Pertanto, la quantificazione delle opere deve basarsi sui prezzi unitari del prezziario regionale 2019, come correttamente fatto dal CTU Ing. Per 1 senza alcuna riduzione. Come affermato dalla giurisprudenza, in tema di appalto, i prezzi delle opere devono essere determinati sulla base del prezziario di riferimento indicato nel contratto, salvo che le parti abbiano concordato prezzi diversi, circostanza che deve essere provata dalla parte che la invoca.
L'eccezione di sconto contrattuale deve, pertanto, essere rigettata.
Per Inoltre, l'opponente contesta la correttezza della CTU dell'Ing. sotto diversi profili, lamentando l'inserimento nel computo metrico definitivo di voci di spesa inesatte e duplicate, per un totale di € 13.834,28.
Si osserva che le contestazioni mosse dall'opponente alla CTU dell'Ing. Per 1 non evidenziano errori macroscopici o vizi logici nell'operato del consulente, ma si risolvono in una mera e soggettiva rilettura delle risultanze peritali.
In particolare, relativamente alla duplicazione del vespaio aerato, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale o testimoniale a sostegno di tale contestazione, limitandosi a richiamare le osservazioni del Per proprio CTP. Peraltro, dalla lettura del computo metrico definitivo dell'Ing. on emerge con evidenza la duplicazione lamentata, potendo le voci 23/25 e 24/26 riferirsi a lavorazioni diverse o a porzioni diverse dell'immobile.
Ancora, l'art. 7 del contratto di appalto non contiene alcuna previsione espressa che includa il trasporto del materiale di risulta in discarica nel corrispettivo pattuito. Pertanto, tale voce di spesa deve ritenersi dovuta.
Quanto ai ponteggi, l'opponente non ha fornito alcuna prova che i ponteggi siano stati utilizzati per un periodo inferiore a quello quantificato dal CTU. Peraltro, i lavori sono durati oltre due anni (dal 03/12/2019 al
17/01/2022), per cui appare ragionevole che i ponteggi siano stati utilizzati per un periodo prolungato. Infine, relativamente alla rimozione dell'intonaco e agli intonaci in generale non è stata fornita sufficiente prova documentale e l'opponente si limita a contestare genericamente che gli intonaci siano stati "calcolati per eccesso", senza fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale affermazione.
Occorre inoltre rilevare che il procedimento di ATP si è svolto nel pieno contraddittorio tra le parti, le quali hanno avuto modo di partecipare alle operazioni peritali e di formulare le proprie osservazioni tramite i rispettivi consulenti di parte.
La relazione finale depositata dall' Ing. Per 1 ha già tenuto conto delle osservazioni del CTP della Pt 1 riducendo l'importo inizialmente stimato da € 71.163,68 a € 67.398,26.
Le contestazioni riproposte in questa sede non evidenziano alcun errore macroscopico o vizio logico nell'operato del CTU, ma si risolvono in una mera e soggettiva rilettura delle risultanze peritali, inammissibile in questa fase.
Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, "le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio" (Cass. Civ., n. 12988/2023). Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che la
CTU dell'Ing. Per 1 sia corretta e immune da vizi, costituendo un solido elemento di prova per la quantificazione del credito vantato dalla Controparte 1 Le contestazioni mosse dall'opponente sono infondate e devono essere rigettate.
Relativamente alla quantificazione del credito residuo vantato dalla opposta, dalla documentazione prodotta in atti risulta versato alla CP 1 l'importo di € 40.704,00. Pertanto, il credito residuo vantato dalla [...]
CP 1 è pari a: € 74.138,09 - € 40.704,00 = € 33.434,09.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, con cui si chiede il risarcimento del danno per inadempimento dell'appaltatrice, consistente nel ritardo nella consegna dei lavori, quantificato in € 15.000,00, l'opponente deduce che i lavori, iniziati il 03/12/2019, avrebbero dovuto essere completati entro 180 giorni (art. 9 del contratto di appalto), ossia entro il 31/05/2020, mentre in realtà sono proseguiti fino al 17/01/2022, data del sopralluogo congiunto. Ebbene, in tema di inadempimento contrattuale, grava sul creditore che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare l'esistenza del contratto,
l'inadempimento del debitore, il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno e l'entità del danno. Grava invece sul debitore l'onere di provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 2697 c.c.). Nel caso di specie, l'opponente ha provato l'esistenza del contratto e il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma non ha fornito alcuna prova circa il nesso di causalità tra il ritardo e un comportamento colpevole dell'appaltatrice, né ha quantificato in modo specifico il danno subito.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato determinato da una pluralità di fattori, la cui riconducibilità all'appaltatore deve ritenersi rimasta carente di prova.
In particolare, la committente ha richiesto numerose varianti in corso d'opera, come risulta dalla corrispondenza tra le parti, ha interrotto il pagamento degli acconti, come risulta dalla PEC del 28/01/2022 con cui ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento e infine si aggiunga la pandemia da COVID-
19, che ha determinato la sospensione delle attività edilizie nel periodo marzo-maggio 2020.
Tali circostanze, pur non essendo state specificamente provate dall'opposta, emergono dalla documentazione prodotta in atti e non sono state contestate dall'opponente.
In aggiunta a ciò l'opponente non ha fornito alcuna prova circa l'entità del danno subito a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori. L'unico elemento a sostegno della domanda risarcitoria è costituito dal generico riferimento, contenuto nella PEC del 28/01/2022, alla circostanza che la committente "si vedeva costretta a locare un immobile ove trasferirsi con la sua famiglia, in attesa che terminassero le opere di ristrutturazione del bene".
Tuttavia, tale affermazione, contenuta in una comunicazione unilaterale di parte, non costituisce prova del danno, in assenza di documentazione attestante l'effettivo sostenimento di spese per la locazione di un immobile. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da ritardo deve essere rigettata per mancata prova dell'imputabilità del ritardo all'appaltatrice e mancata prova del danno e della sua quantificazione.
Quanto, infine, alla ulteriore domanda riconvenzionale relativa ai vizi occulti dell'opera emersi dal sopralluogo del 12/04/2023 dell'Arch. Controparte_4 e dei quali chiedeva la condanna all'eliminazione a spese della CP 1 e per il quale quest'ultima ha eccepito la decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito svolte.
stabilisce che: "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve,
a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna."
Il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 1667 c.c. decorre dalla "scoperta" dei vizi, intesa come momento in cui il committente acquista piena consapevolezza dell'esistenza dei vizi e del loro collegamento causale con l'attività dell'appaltatore.
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 13821/2024: "in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore."
Pertanto, quando l'appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia per vizi, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Pur essendo vero che tale termine decadenziale per la denuncia decorre dalla scoperta del vizio, quest'ultima può ritenersi integrata nel momento in cui il committente abbia cognizione non solo della manifestazione esteriore del vizio, ma da quando ne conosca altresì le cause, il che di norma si verifica, in caso di vizi il cui apprezzamento necessita di cognizioni tecniche, al momento dell'acquisizione di una valutazione peritale, salva la prova contraria da parte dell'appaltatore (cfr. Cass. civ. n. 18402/2009).
Nel caso di specie, i vizi occulti lamentati dall'opponente (errato posizionamento del vespaio aerato) sono stati
"scoperti" in data 12/04/2023, come risulta dalla relazione tecnica dell'Arch. Controparte 4 La denuncia
.
dei vizi è avvenuta per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione, notificato in data 02/05/2023, ossia a distanza di 20 giorni dalla scoperta, risultando pertanto effettuata tempestivamente. Occorre tuttavia verificare se i vizi lamentati siano effettivamente esistenti e se siano imputabili all'appaltatrice.
A tal fine non può invocarsi la perizia di parte, priva di valore probatorio, in quanto redatta unilateralmente da un tecnico incaricato dall'opponente.
Peraltro non risulta che tali asseriti vizi non siano mai stati rilevati dal CTU nominato Ing. Per 1 el corso dei suoi sopralluoghi del 08/09/2022 e del 21/10/2022, né del resto risulta che parte opponente abbia mai chiesto l'espletamento di una CTU per accertarne l'esistenza secondo le scansioni processuali del codice di rito, avendolo fatto solo in sede di conclusionale e quindi inammissibilmente perché tardivamente e peraltro al solo fine di determinare i lavori effettivamente eseguiti, calcolare correttamente gli stessi, appurare le duplicazioni di spese presenti nella consulenza dell'Ing. Per_1 Ne consegue che anche in ordine a tale profilo la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
All'accoglimento seppur nei limiti suddetti dell'opposizione va quindi revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannata la opponente al pagamento della somma di € 33.434,09 in favore della Controparte 1 oltre agli interessi come da domanda sino al soddisfo.
Le domande riconvenzionali formulate dall'opponente devono essere integralmente rigettate. Lespese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente, e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura e complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2014/2023 R.G., in accoglimento per quanto di ragione della opposizione proposta da Parte 1 nei confronti di [...]
CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2023 così dispone:
revoca l'opposto decreto e condanna CP 1 dellaParte 1 al pagamento in favore di somma di € 33.434,09 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo;
condanna Parte 1 al rimborso in favore della CP_1 delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 7.616,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa 11 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore