Decreto cautelare 17 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/10/2025, n. 17135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17135 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6810 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Studio1 Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali, Stefano Cionini, Massimo Lualdi, Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento emesso in data 5.4.2022 dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza Informatica del Ministero dello Sviluppo, con cui è stata contestata la violazione del diritto d’uso del canale 21 UHF;
- del provvedimento del 6.5.2022, con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione di impianto, nonché dell’allegato parere di AGCOM del 29.4.2022;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.10.2023 :
- del diniego definitivo di sostituzione, emesso in data 21.4.2023;
- del preavviso di diniego del 7.4.2023;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 16.10.2023 :
- dell’ordinanza di disattivazione dell’impianto, operante sul CH 21 UHF, ubicato in Monte Penica, emessa in data 12.10.2023;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la società Studio1 Network S.r.l., assegnataria del diritto d’uso relativo all’Area Tecnica 03, Lombardia e Piemonte Orientale, per le province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, ha impugnato i provvedimenti con i quali le Amministrazioni resistenti hanno respinto l’istanza di sostituzione dell’impianto in località Monte NZ (PV) con l’impianto sito in località Monte EN (PC), sul rilievo che il nuovo impianto, nonostante il rispetto dei PDV (punti di verifica) sia nazionali ed esteri previsti dalla Delibera AGCOM 162/20/CONS, si troverebbe in una provincia non compresa nel diritto d’uso del canale 21 UHF di cui l’operatore è titolare e servirebbe anche aree esterne a quelle riconosciute nel diritto d’uso.
2. A sostegno del gravame, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
2.1. “ Violazione dell’art. 1, comma 3, della Determina con la quale è stato attribuito alla ricorrente il diritto d’uso. Violazione della risposta n. 43 delle FAQ. Violazione dell’art. 11 del Bando. Violazione delle Delibere Agcom nn. 39/19/CONS, art. 1, ultimi quattro commi, e 162/20/CONS. Violazione dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 208/2021. Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione (legalità, certezza, buon andamento) e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione ”.
Le determinazioni assunte sarebbero viziate per violazione di legge in quanto la disciplina normativa e regolamentare in materia contemplerebbe il solo limite del rispetto dei PDV nazionali ed esteri, e non già questioni afferenti all’ubicazione degli impianti in aree esterne al bacino territoriale riconosciuto dal diritto d’uso assegnato all’operatore di rete;
2.2. “ Eccesso di potere per contraddittorietà ”.
La decisione assunta dal Ministero resistente sarebbe contraddittoria in quanto nella FAQ n. 43 l’Amministrazione aveva chiarito che nella predisposizione della rete diffusiva si potesse prevedere l’esistenza di impianti localizzati in aree esterne (addirittura fuori regione) rispetto all’estensione del bacino di cui al diritto d’uso, nel rispetto dei “vincoli previsti dalla legge”.
3. Con motivi aggiunti notificati il 15 giugno 2023 e depositati in data 16 giugno 2023, la società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo, reiterando le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo.
4. Con un secondo atto per motivi aggiunti notificati e depositati in data 16 ottobre 2023, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di disattivazione dell’impianto sito in Monte EN per illegittimità derivata e sulla base delle seguenti ulteriori censure:
4.1. “ Violazione dell’art. 1, comma 3, della Determina con la quale è stato attribuito alla ricorrente il diritto d’uso. Violazione della risposta n. 43 delle FAQ. Violazione dell’art. 11 del Bando. Violazione delle Delibere Agcom nn. 39/19/CONS, art. 1, ultimi quattro commi, e 162/20/CONS. Violazione dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 208/2021. Violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione - legalità, certezza, buon andamento - e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per completo travisamento dei fatti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
Nel ribadire l’illegittimità del diniego sull’istanza di sostituzione dell’impianto, la società ricorrente sottolinea in punto di fatto che i due impianti avrebbero una copertura quasi coincidente, tale per cui non si comprenderebbe come l’AGCom, nel parere del 29 aprile 2022, abbia ritenuto che l’ubicazione dell’impianto in località Monte EN comportasse il raddoppio della popolazione servita.
5. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
6. Con ordinanza n. 7449 del 9 novembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti sul rilievo che l’impianto di Monte EN comporterebbe un’estensione territoriale del diritto d’uso in capo alla ricorrente e, conseguentemente, una violazione del criterio tecnico dell’equivalenza, da intendersi non soltanto sotto il profilo dell’assenza interferenziale, ma anche sotto l’ulteriore aspetto della tutela della concorrenza da ritenersi quale immanente parametro per istruire compiutamente la domanda di autorizzazione alla sostituzione degli impianti.
7. Nelle more del giudio, la ricorrente ha depositato il 10 luglio 2025 una consulenza nella quale vengono esposte le difficoltà trasmissive riscontrante nell’utilizzo dell’impianto sito a Monte NZ e con memoria del 22 luglio 2025 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Con memoria di replica depositata in data 12 settembre 2025, le Amministrazioni resistenti ha articolato ulteriori difese e depositato documentazione a supporto.
9. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025, previa verbalizzazione dell’istanza di stralcio, formulata dalla ricorrente, della memoria e relativi documenti depositati dalla difesa erariale in data 12 settembre 2025 perché tardivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio della memoria di replica depositata dalla difesa erariale in data 12 settembre 2025, non avendo parte ricorrente rispettato il termine a ritroso di 20 giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
11. Nel merito, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, in quanto sorretti dalle medesime censure avverso gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di reiezione dell’istanza di sostituzione dell’impianto.
12. Il ricorso introduttivo e il primo atto per motivi aggiunti sono infondati.
12.1 Occorre premettere che entrambe le parti concordano nel ritenere che l’impianto di Monte EN servisse anche aree esterne a quelle riconosciute nel diritto d’uso, ma giungono a differenti conclusioni in ordine sia alla misura dello “scostamento” rispetto all’impianto di Monte NZ, sia alle conseguenze che ne derivano sotto il profilo giuridico.
In particolare, parte ricorrente sostiene che l’impianto di Monte NZ ha una copertura pari a 1.703.056 abitanti, mentre quello di Monte EN di 2.102.969 abitanti (cfr. le simulazioni di cui agli allegati 13 e 14 dei primi motivi aggiunti), e che l’utilizzo di impianti ubicati al di fuori dell’area tecnica possono essere assentiti dal Ministero purché si rispettino i vincoli di legge, nel cui ambito rientrerebbero solo quelli concernenti i punti di verifica.
Nel provvedimento di reiezione, invece, come rimarcato dal Ministero resistente nei propri scritti difensivi, si afferma che l’impianto di Monte EN consentirebbe alla ricorrente una copertura “ comparabile con una rete regionale della Lombardia ”, con una conseguente “ alterazione significativa del bacino previsto in sede di pianificazione sia di quello riconosciuto nel diritto d’uso rilasciato dal MISE ”.
Ad avviso di parte resistente, dunque, il rispetto dei punti di verifica non è di per sé sufficiente ad assicurare la legittimità dell’impianto, in quanto, come si legge nell’impugnato parere dell’AGCom, la mancata equivalenza tra il bacino di servizio effettivo, quello assegnato e quello pianificato comporterebbe, a prescindere dal rispetto dei vincoli radioelettrici del PNAF, gravi criticità di ordine concorrenziale e di legittimità delle procedure di gara precedentemente espletate.
12.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui si è giunti nella fase cautelare.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione in precedenti analoghi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter , 14 aprile 2025, n. 7216), l’equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato è un requisito che va salvaguardato, al pari del rispetto dei sopracitati vincoli radioelettrici, onde evitare gravi criticità di ordine concorrenziale e di legittimità delle procedure di gara.
Ciò è coerente, peraltro, con i sovraordinati vincoli dettati dall’art. 5 della c.d. direttiva autorizzazioni 2002/20/CE, in forza del quale « i diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie » e non sono, dunque, suscettibili di appropriazione mediante estensione in via di fatto dei diritti già attribuiti con procedura ad evidenza pubblica.
12.3. Nella fattispecie in esame, anche a voler considerare come più attendibili le simulazioni della ricorrente, è evidente che l’estensione di fatto del bacino d’uso determinata dallo spostamento dell’impianto sia tutt’altro che trascurabile e tale da comportare il mancato rispetto dei limiti di legge come in precedenza osservato.
12.4 Le censure poste a fondamento del ricorso introduttivo e del primo atto per motivi aggiunti sono pertanto infondate.
13. Parimenti infondate sono le doglianze avverso l’ordinanza di disattivazione di cui al secondo atto per motivi aggiunti.
13.1. Al riguardo, basti osservare che la ricorrente ha attivato l’impianto di Monte EN sine titulo e pendente l’istanza di autorizzazione allo spostamento, con la conseguenza che il provvedimento assunto dal Ministero costituisce un vero e proprio atto vincolato ai sensi dell’art. 30, d. lgs. n. 259/2003.
14. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati, stante l’infondatezza delle censure proposte.
15. Le spese di lite possono integralmente compensarsi in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO