Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa n. 5235/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. SALLUSTIO FRANCESCO
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO ANDRIULLI, BATTIATO RITA,
FRANCESCO CERTOMA'
- Resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale ex lege 544/2001, con conseguente condanna dell' al pagamento degli arretrati spettanti a tale CP_1 titolo, per totali euro 9.178,28, per il periodo da agosto 2018 sino a luglio 2020, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Asseriva infatti di essere titolare di pensione di inabilità civile e di aver diritto a
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto, a seguito di ricalcolo CP_1 comprendente la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, alla liquidazione delle maggiorazioni oggetto del ricorso;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all' udienza fissata ex art 127 ter c.p.c., concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistenza nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che L' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, a liquidare quanto spettante al ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi come il pagamento della prestazione da parte dell sia avvenuto solo dopo la notifica del ricorso CP_1 introduttivo e senza che a parte ricorrente sia addebitabile alcun comportamento colposo.
Pertanto, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sallustio, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 14.4.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)