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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2765.
(Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia).
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
(Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia).
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Commentari • 11
- 1. Crisi d’impresa: Obblighi e Guida Legale Per ImprenditoriGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 maggio 2025 · 1
Sei un imprenditore e la tua azienda mostra segnali di difficoltà economica? Sai che oggi esistono obblighi precisi da rispettare in caso di crisi d'impresa? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi d'impresa e ristrutturazione aziendale – è pensata per aiutarti a capire cosa fare, come prevenire il peggio e quali strumenti attivare in tempo. Scopri quali sono gli obblighi imposti dal Codice della Crisi d'Impresa per imprenditori e amministratori, cosa fare in presenza di squilibri patrimoniali o finanziari, come funziona la composizione negoziata e quando è possibile evitare la liquidazione giudiziale. Alla fine della guida troverai tutti i contatti …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Foggia, sentenza 29/03/2023, n. 866Provvedimento: […] 30.10.2016 ove si fa discendere l'inammissibilità del ricorso oppositivo dall'errata timbratura da parte della cancelleria civile della data del deposito; in secondo luogo ha contestato gli esiti cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione il quale, a parere dell'opponente, non ha considerato l'ulteriore fattispecie prevista dall'art. 2751 bis, n. 4 c.c. che fa espresso riferimento ai rapporti di cui all'art. 2765 c.c. ovvero i crediti derivanti da rapporti di mezzadria e di colonia. Si costituivano con propria comparsa di costituzione e risposta la CP_3 6 – a seguito di cessione di crediti conseguenti ad CP_3 un'operazione di cartolarizzazione pro soluto -, il [...]Leggi di più...
- collocazione sussidiaria su beni immobili·
- art. 2751 bis c.c.·
- tardività prova·
- coltivatore diretto·
- prova infruttuosità esecuzione mobiliare·
- spese di giudizio·
- opposizione ex art. 617 c.p.c.·
- privilegio generale su beni mobili·
- inammissibilità opposizione·
- art. 2776 c.c.