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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.5497/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. JACONO MICHELE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 15/07/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante il rassegnando contro di esso le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) si dichiari e si accerti il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e corrispondere l'assegno reversibile per quindici anni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.210/92 come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 238/1997 in quanto normativa vigente al momento in cui si riferiscono i fatti di causa;
1 b) per l'effetto si condanni il in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore del dott.
per i titoli e le causali esposti in ricorso, Parte_1 ogni somma dovuta con decorrenza a far tempo dalla data della domanda amministrativa, fino all'effettiva erogazione il tutto con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c.;
c) vinte le spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa il ricorrente ha dedotto di essere figlio ed erede legittimo di deceduta in Persona_1 data 29/04/2021; che con provvedimento del Persona_1
24/01/2006 era stata ammessa al beneficio dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge n.210/1992, con decorrenza dalla data del
19/12/1997 di presentazione della domanda amministrativa;
che, a seguito del decesso della de cuius, aveva presentato, senza alcun esito positivo, formale istanza amministrativa al fine di ottenere l'assegno reversibile per quindici anni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.210/92, così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 238/1997; che aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la de cuius aveva beneficiato della prestazione in contestazione con decorrenza dal 19/12/1997 e pertanto in epoca antecedente alla novella normativa introdotta dall'art.3 comma 145 della Legge n.350/2003, che aveva modificato la disciplina normativa.
II. - Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
è rimasto contumace.
III. - Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Il ricorrente ha dedotto e provato che la de cuius, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 19/12/1997, già godeva dei benefici ex lege 210/92 con ascrivibilità alla 8ª
Categoria della Tabella A, allegata al D.P.R.834/1981 per avere contratto il virus dell'Epatite C - HCV a seguito di trasfusione di sangue avvenuta in data 02/11/1972 presso l'Ospedale di
Bisceglie (all.ti 1, 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente); che
2 aveva presentato in data 16/10/2021 la sua domanda diretta ad ottenere i benefici di cui all'art.2 comma 3 l.210/92 in qualità di erede di soggetto che aveva contratto malattie a causa di trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (all. 6 del fascicolo di parte ricorrente); che il non aveva provveduto in sede CP_1 amministrativa (all.ti 7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente).
III.2. - Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno reversibile ex art.2 comma 1 legge 210/92, in quanto figlio di persona già beneficiaria di tale emolumento, atteso che la reversibilità era parte della prestazione in sé per come configurata dalla disciplina all'epoca vigente.
III.3. - In particolare, la normativa applicabile ratione temporis
è quella antecedente alla riforma effettuata con la finanziaria per il 2004 e dunque la reversibilità dell'assegno nel caso di persona deceduta per causa non imputabile alla patologia contratta a causa delle trasfusioni di sangue, in quanto l'indennizzo era stato riconosciuto alla de cuius ante finanziaria per il 2004.
Ed invero la domanda amministrativa di è risalente Persona_1 al 1997, e dunque è applicabile il regime antecedente alla modifica, intervenuta con la finanziaria per il 2004, per cui la reversibilità prescinde dal nesso tra la patologia e la morte.
Più dettagliatamente, nel dicembre 2003, la finanziaria per il
2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo “non rivalutabile”.
In base alla precedente formulazione dell'art. 2 l. 210/92, invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 641).
Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo se la de cuius avesse presentato la sua domanda dopo l'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2004, il superstite, odierno ricorrente, avrebbe avuto diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di
3 riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso;
mentre, siccome nel caso in esame la de cuius aveva presentato la sua domanda di indennizzo prima del 2004, il superstite, odierno ricorrente, continua a godere dell'assegno reversibile (vedasi
C.d.A. Bologna n.574/20).
III.4. - Orbene deve essere quindi riconosciuto l'assegno reversibile anche senza espressa domanda amministrativa in tal senso, atteso che come già detto, per come era configurato all'epoca l'assegno di reversibilità, lo stesso è ex se reversibile per 15 anni.
L'evento naturale della morte determina ipso iure l'entrata a far parte del patrimonio dell'erede dell'assegno reversibile, per cui la domanda amministrativa presentata dal ricorrente, pure se avesse fatto riferimento alla nuova normativa, lungi da avere valore costitutivo, avrebbe avuto solo funzione di informare il
Ministero del decesso della madre con tutte le conseguenze di legge (vedasi in tal senso sempre C.d.A. Bologna n.574/20).
III.5. - In definitiva la domanda deve essere accolta e, accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno reversibile per quindici anni ex art.2 comma 1 l.210/92, il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., deve essere condannato al
[...] pagamento in favore della stessa parte ricorrente dell'assegno reversibile ex art. 2 comma 1 legge 210/1992 dal 01°/11/2021.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro
26.000,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione in CP_2 favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno reversibile per quindici anni ex art.2 comma 1 l.210/92;
4 -condanna, consequenzialmente, il in Controparte_1 persona del al pagamento in favore della parte CP_3 ricorrente dell'assegno reversibile ex art. 2 comma 1 legge
210/1992 dal 01°/11/2021;
-condanna il in persona del Ministro p.t., Controparte_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO CA EL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. JACONO MICHELE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 15/07/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante il rassegnando contro di esso le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) si dichiari e si accerti il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e corrispondere l'assegno reversibile per quindici anni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.210/92 come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 238/1997 in quanto normativa vigente al momento in cui si riferiscono i fatti di causa;
1 b) per l'effetto si condanni il in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore del dott.
per i titoli e le causali esposti in ricorso, Parte_1 ogni somma dovuta con decorrenza a far tempo dalla data della domanda amministrativa, fino all'effettiva erogazione il tutto con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c.;
c) vinte le spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa il ricorrente ha dedotto di essere figlio ed erede legittimo di deceduta in Persona_1 data 29/04/2021; che con provvedimento del Persona_1
24/01/2006 era stata ammessa al beneficio dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge n.210/1992, con decorrenza dalla data del
19/12/1997 di presentazione della domanda amministrativa;
che, a seguito del decesso della de cuius, aveva presentato, senza alcun esito positivo, formale istanza amministrativa al fine di ottenere l'assegno reversibile per quindici anni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.210/92, così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 238/1997; che aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la de cuius aveva beneficiato della prestazione in contestazione con decorrenza dal 19/12/1997 e pertanto in epoca antecedente alla novella normativa introdotta dall'art.3 comma 145 della Legge n.350/2003, che aveva modificato la disciplina normativa.
II. - Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
è rimasto contumace.
III. - Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Il ricorrente ha dedotto e provato che la de cuius, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 19/12/1997, già godeva dei benefici ex lege 210/92 con ascrivibilità alla 8ª
Categoria della Tabella A, allegata al D.P.R.834/1981 per avere contratto il virus dell'Epatite C - HCV a seguito di trasfusione di sangue avvenuta in data 02/11/1972 presso l'Ospedale di
Bisceglie (all.ti 1, 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente); che
2 aveva presentato in data 16/10/2021 la sua domanda diretta ad ottenere i benefici di cui all'art.2 comma 3 l.210/92 in qualità di erede di soggetto che aveva contratto malattie a causa di trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (all. 6 del fascicolo di parte ricorrente); che il non aveva provveduto in sede CP_1 amministrativa (all.ti 7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente).
III.2. - Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno reversibile ex art.2 comma 1 legge 210/92, in quanto figlio di persona già beneficiaria di tale emolumento, atteso che la reversibilità era parte della prestazione in sé per come configurata dalla disciplina all'epoca vigente.
III.3. - In particolare, la normativa applicabile ratione temporis
è quella antecedente alla riforma effettuata con la finanziaria per il 2004 e dunque la reversibilità dell'assegno nel caso di persona deceduta per causa non imputabile alla patologia contratta a causa delle trasfusioni di sangue, in quanto l'indennizzo era stato riconosciuto alla de cuius ante finanziaria per il 2004.
Ed invero la domanda amministrativa di è risalente Persona_1 al 1997, e dunque è applicabile il regime antecedente alla modifica, intervenuta con la finanziaria per il 2004, per cui la reversibilità prescinde dal nesso tra la patologia e la morte.
Più dettagliatamente, nel dicembre 2003, la finanziaria per il
2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo “non rivalutabile”.
In base alla precedente formulazione dell'art. 2 l. 210/92, invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 641).
Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo se la de cuius avesse presentato la sua domanda dopo l'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2004, il superstite, odierno ricorrente, avrebbe avuto diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di
3 riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso;
mentre, siccome nel caso in esame la de cuius aveva presentato la sua domanda di indennizzo prima del 2004, il superstite, odierno ricorrente, continua a godere dell'assegno reversibile (vedasi
C.d.A. Bologna n.574/20).
III.4. - Orbene deve essere quindi riconosciuto l'assegno reversibile anche senza espressa domanda amministrativa in tal senso, atteso che come già detto, per come era configurato all'epoca l'assegno di reversibilità, lo stesso è ex se reversibile per 15 anni.
L'evento naturale della morte determina ipso iure l'entrata a far parte del patrimonio dell'erede dell'assegno reversibile, per cui la domanda amministrativa presentata dal ricorrente, pure se avesse fatto riferimento alla nuova normativa, lungi da avere valore costitutivo, avrebbe avuto solo funzione di informare il
Ministero del decesso della madre con tutte le conseguenze di legge (vedasi in tal senso sempre C.d.A. Bologna n.574/20).
III.5. - In definitiva la domanda deve essere accolta e, accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno reversibile per quindici anni ex art.2 comma 1 l.210/92, il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., deve essere condannato al
[...] pagamento in favore della stessa parte ricorrente dell'assegno reversibile ex art. 2 comma 1 legge 210/1992 dal 01°/11/2021.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro
26.000,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione in CP_2 favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno reversibile per quindici anni ex art.2 comma 1 l.210/92;
4 -condanna, consequenzialmente, il in Controparte_1 persona del al pagamento in favore della parte CP_3 ricorrente dell'assegno reversibile ex art. 2 comma 1 legge
210/1992 dal 01°/11/2021;
-condanna il in persona del Ministro p.t., Controparte_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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