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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6663/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IM TA;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Controparte_1 P.IVA_1
SI e NC GI;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 maggio 2023 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarato costituito ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con con decorrenza dal 6 novembre 2014, oltre alla Controparte_1
condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in €
83.869,00, delle differenze contributive da liquidarsi in € 63.451,34 e del maggior TFR maturato pari ad € 6.035,26, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno
1 delle superiori pretese il ricorrente - dipendente prima di ES Security Express s.r.l.
(con inquadramento al VI livello del CCNL trasporti merci e logistica), poi di
[...]
(con inquadramento al livello D del CCNL vigilanza privata e Controparte_2 servizi fiduciari) ed infine della Nuova Farina s.r.l. (con inquadramento al livello 5 del
CCNL Multiservizi) - ha dedotto che dal 6 novembre 2014 svolgeva attività lavorativa non soltanto in favore della convenuta, ma anche sotto il coordinamento e la direzione esclusiva del medesimo istituto bancario (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 21 maggio 2024 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la genuinità dell'appalto stipulato con le datrici di lavoro del e negando, segnatamente, di avergli impartito direttive Pt_1 specifiche, di aver proceduto alla sua formazione e di averlo impiegato in attività estranee all'appalto (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, questo giudice ritiene assolutamente opportuno prendere le mosse dall'esame dei precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale richiamati dalle parti nel corso del giudizio (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio 2022 di cui all'allegato n. 8 del ricorso;
Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 491/2025 del 24 aprile 2025 allegata alle note depositate da il 3 giugno 2025; Trib. Palermo, sentenza n. 2999/2025 del 27 giugno Controparte_1
2025 allegata alle note depositate dalla convenuta l'11 luglio 2025).
I precedenti giurisprudenziali del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo sui casi analoghi richiamati dalle parti.
Parte ricorrente ha invocato a favore della sua tesi le argomentazioni esposte da questo stesso giudice nella sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio 2022.
La convenuta, oltre a contestare le argomentazioni contenute in tale precedente, nel corso del procedimento ha dato opportunamente atto dell'accoglimento dell'appello proposto avverso quella sentenza, invocando a suo favore le contrapposte valutazioni compiute dal giudice del gravame, già recepite da questo Tribunale in diversa composizione nella più recente sentenza n. 2999/2025 del 27 giugno 2025.
Ora, al di là della specificità dei casi concreti, la pronuncia della locale Corte
d'Appello contiene dei principi di cui questo giudice deve tenere conto.
2 Appare opportuno premettere che nel precedente del 2022 questo giudice accoglieva analoga pretesa di un collega del ando atto che il lavoratore prestava la Pt_1
sua attività presso la sede di utilizzava gli strumenti ed i mezzi messi a Controparte_1 disposizione da e rimaneva assoggettato alla gestione amministrativa del Controparte_1
datore di lavoro formale (“con particolare riferimento a ferie, permessi e consequenziali sostituzioni dei lavoratori assenti”), valorizzando, dunque, due aspetti che, secondo lo scrivente, apparivano decisivi: l'assenza di qualsivoglia profilo organizzativo e direttivo della società appaltatrice ed il pieno inserimento del lavoratore nel procedimento produttivo della committente (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio
2022: “Ebbene, secondo questo giudice la pretesa del è fondata perché dalle contrapposte CP_3
difese non è emerso alcun profilo organizzativo e direttivo della società appaltatrice e, anzi, è risultato chiaramente come il lavoratore fosse pienamente inserito nel procedimento produttivo della committente. Ma è bene procedere con ordine. Ogni successiva riflessione è bene che muova da una premessa: l'appalto controverso aveva per oggetto attività pratico-esecutive (gestione materiale in partenza e arrivo;
commissioni esterne alla Banca, reintegro carta per stampanti, supporto al personale nel controllo attività di spedizione (standard) in outsourcing di materiale (cioè CP_1 gestione di verifica e soluzione anomalie all'operatività); rilegatura, fotocopiatura e altro di materiale necessario all'attività di gestione sale training;
supporto personale Parte_2 per fatturazioni fornitori;
gestione archivi e magazzini;
verifica e inventario magazzini;
CP_1 gestione archivi;
tenuta magazzino;
attività facchinaggio) di supporto a quelle di competenza del personale dipendente di E' sicuro, quindi, da un lato, che tra le attività appaltate e Controparte_1 quelle interne sussistesse una forte interdipendenza, con l'evidente necessità di costante coordinamento, e, dall'altro lato, che il carattere routinario del lavoro svolto da richiedesse CP_3 un'organizzazione ed una direzione “limitata”, nel senso di commisurata alla semplicità dei compiti che egli era chiamato a svolgere. Ciò posto, è altrettanto sicuro che per configurarsi un appalto legittimo una qualche organizzazione da parte dell'appaltatore doveva sussistere, altrimenti non si coglierebbe la distinzione tra il tipo contrattuale utilizzato dalla convenuta ed un rapporto di somministrazione. Ebbene, dall'esame delle contrapposte difese non è dato sapere in cosa consistesse
l'organizzazione del lavoro del da parte dell'appaltatrice. Se è vero che i documenti allegati al CP_3 ricorso non sembrerebbero, autonomamente e singolarmente considerati, di per sé dirimenti ai fini della prova dell'esercizio del potere direttivo da parte di funzionari di è parimenti Controparte_1
3 indubitabile che nessun elemento depone a favore della sussistenza di un potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatrice. Sul punto le difese dell'istituto di credito risultano smaccatamente lacunose. Basti leggere il paragrafo A4 della memoria di costituzione, laddove, sotto la rubrica “sulla presenza di apporto organizzativo”, la convenuta, a parte mere affermazioni di principio (“Come già ampiamente dedotto, le Società appaltatrici hanno chiaramente apportato il proprio significativo contributo all'attività della committente, proprio mediante la gestione ed il potenziamento dei servizi generali descritti nei contratti stipulati”), ha confuso l'autonomia strutturale ed organizzativa dell'appaltatore con l'apporto organizzativo e direzionale che quest'ultimo avrebbe dovuto dare non a sé, bensì all'attività del (cfr. pagina 14 del ricorso), e CP_3 rispetto al quale nulla risulta dedotto (ancora prima che dimostrato). E d'altra parte che l'apporto delle società appaltatrici riguardasse nella sostanza esclusivamente la manodopera e non anche la gestione di un servizio, secondo questo giudice, emerge chiaramente anche da un'attenta lettura delle stesse difese di nella parte in cui ha affermato che l'appalto era finalizzato ad Controparte_1 ottenere “un'adeguata organizzazione, composta da (…) dipendenti con idonea capacità ed esperienza professionale” e che “i fornitori succedutisi nel tempo si sono sempre fatti carico di assicurare la continuità dei servizi sostituendo le risorse impiegate nei medesimi ed assicurando alle società del gruppo solo che fosse garantito il medesimo livello di skills” (cfr. memoria di CP_1 costituzione): a prescindere dal comprensibile riferimento all'organizzazione del servizio (requisito di legittimità dell'appalto), però, è evidente che il “servizio” concretamente ed effettivamente offerto dall'appaltatore consisteva nella gestione del rapporto di lavoro del , senza fornire alcun CP_3 apporto alla sua organizzazione che, anche in considerazione del carattere routinario dei compiti svolti, non consisteva in altro se non nel coordinamento (dimostrato dal ricorrente – cfr. allegati al ricorso - e sostanzialmente riconosciuto da controparte nella memoria di costituzione: “I contatti tra ricorrente e dipendenti erano “privi di contenuto precettivo”, ma configuravano una CP_1
“mera interazione comunicativa volta ad armonizzare il servizio con le esigenze della committente, del tutto normale e fisiologica nel contesto di un appalto endoaziendale””) con i dipendenti (di grado superiore e, come tali, in grado di esercitare un potere direttivo) di Accertato Controparte_1 il mancato esercizio dell'indispensabile potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore (per quanto concerne la presenza di un referente di quest'ultimo, tale basti considerare il Parte_3 carattere squisitamente formale della sua nomina e come non risulti allegata o dimostrata l'adozione di alcun atto organizzativo o direttivo da parte sua: cfr. i rispettivi atti introduttivi), il diritto azionato dal va ritenuto sussistente, rimanendo irrilevante che i lavoratori esterni (tra cui il CP_3
4 ricorrente) ed i dipendenti di svolgessero mansioni differenti e in locali separati (cfr. Controparte_1 memoria di costituzione) perché è del tutto evidente che anche all'interno della stessa organizzazione aziendale i lavoratori vengano adibiti a mansioni differenti, dotati di mezzi aziendali diversi ed eventualmente allocati in spazi separati”).
La locale Corte d'Appello non ha condiviso il superiore ragionamento e, anche all'esito dell'istruttoria espletata in quella sede, ha evidenziato l'assenza di “elementi volti a dimostrare un coinvolgimento invasivo e continuativo di nell'organizzazione Controparte_1 lavorativa espletata da , laddove, invece, l'eterodirezione sarebbe risultata Persona_1
rimessa, “piuttosto, alle opzioni gestionali dei vertici” delle società appaltatrici. Il detto convincimento si è basato su una pluralità di elementi: il ruolo del il quale, CP_4 nella qualità di preposto della ES, gestiva in autonomia le ferie e le presenze in servizio del personale;
il mancato esercizio da parte dell'istituto di credito del potere disciplinare e di controllo (“Non è altresì emerso che la abbia mai adottato alcuna CP_1 sanzione disciplinare nei confronti dell'appellato (o dei colleghi di quest'ultimo dislocati presso i locali della Banca) o abbia mai segnalato un'inosservanza dello stesso ai generali doveri di diligenza, obbedienza o fedeltà”); la determinazione da parte dell'appaltatrice dell'orario di lavoro dei suoi dipendenti (“E' risultata ugualmente indimostrata la predeterminazione dell'orario lavorativo del da parte di incombenza rimessa anch'essa ai responsabili ES, CP_3 CP_1 osservando, peraltro, l'istante un orario diverso da tutti gli altri dipendenti dell'Istituto di credito”); l'univocità di tutti i dati formali risultanti dal contratto di assunzione e dall'intestazione delle buste paga.
A fronte di tali elementi, quindi, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante l'utilizzo da parte del lavoratore di strumenti messi a disposizione dall'istituto bancario (“la disponibilità (all.ti 3, 4, 5) di una postazione informatica e di un indirizzo di posta elettronica con la credenziale (ma con l'aggiunta del prefisso EXT, così da distinguerlo dai dipendenti CP_1
“strutturati”) appaiono elemento inconferenti, trattandosi di strumentazione necessaria unicamente all'assolvimento dei compiti oggetto del contratto di appalto, nei quali rientra anche lo smistamento della corrispondenza suddivisa per compilatore”), nonché l'espletamento di attività riguardanti la preparazione delle aule per i corsi di formazione (perché, diversamente da quanto ritenuto da quel ricorrente, ricomprese nell'appalto), la gestione del parco auto
(perché quel ricorrente si “limitava a ricevere le richieste del personale interessato CP_1
5 all'uso dell'auto aziendale e a comunicare all'istante l'esito della domanda, mentre non rientrava tra le sue incombenze assumere qualsiasi vincolante determinazione in materia. La sua, come emerge anche dalle e-mail allegate alla produzione di parte (al n.8), era un'attività di mera ricezione e smistamento delle istanze, accompagnata dalla periodica trasmissione dei fogli di viaggio (da altri redatti e sottoscritti) alla Direzione, dell'inoltro agli interessati delle istruzioni per il ritiro e consegna delle autovetture (anch'esse elaborate da soggetti diversi) e dall'occasionale verifica delle fatture emesse dalla società esterna deputata al lavaggio delle autovetture. Incombenze tutte, sostanzialmente accostabili a quelle di gestione della posta interna e che sembrano, comunque, rientrare in quell'ampia dizione di “altre attività di , ripresa al punto 10, Parte_4 dell'Allegato 3 all'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi generali presso gli stabili di
Direzione” intercorso tra e ES, sottoscritto l'1.6.2017 (doc. 1 produzione CP_1 appellante). Fra l'altro all'art.7 del medesimo Accordo fra i servizi appaltati rientra anche quello di
“Supporto al personale del Gruppo Unicredit per l'operatività riguardante la fatturazione dei fornitori”.”) e la distribuzione dei buoni pasto (perché rientrante nell'attività, ricompresa nel contratto d'appalto, della “gestione e consegna del materiale in arrivo”).
Chiariti i principi espressi dai precedenti giurisprudenziali citati dalle parti, può procedersi all'esame del caso concreto.
Il caso concreto.
Esattamente come nel caso esaminato dalla locale Corte d'Appello, anche in questo caso è pacifico che 1) per tutto il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del formale datore di lavoro il svolgeva la prestazione presso la sede della convenuta, Pt_1 utilizzando gli strumenti ed i mezzi messi a disposizione di quest'ultima; 2) la gestione amministrativa del rapporto di lavoro (con particolare riferimento a ferie, permessi e consequenziali sostituzioni dei lavoratori assenti) era non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente effettuata dal datore di lavoro.
Anche nell'odierno procedimento, dunque, la controversia riguarda l'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi tipici del datore di lavoro, nonché l'asserita estraneità di alcune attività (asseritamente) svolte dal ricorrente, quali la gestione del parco autoveicoli e la gestione dei buoni pasto (cfr. ricorso per verificare come nella fattispecie il on Pt_1 abbia sostenuto l'estraneità all'appalto delle attività concernenti il Training Center,
6 richiamate, infatti, soltanto per l'asserito assoggettamento, nell'ambito di quest'ultime, al potere direttivo ed organizzativo di dipendenti di . Controparte_1
Chiariti i termini della lite, va immediatamente osservato come nella fattispecie l'istruttoria orale abbia fatto emergere con inequivocabile chiarezza elementi fattuali che, secondo questo giudice, impongono di superare la ricostruzione del contesto lavorativo compiuta dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 491/2025 del 24 aprile 2025 (cfr. verbale del 25 gennaio 2025 per le testimonianze di e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Ciò detto, però, occorre procedere con ordine.
Tralasciando per un momento i nuovi elementi emersi nel presente procedimento, questo giudice, esaminate le pur pregevoli censure della locale Corte d'Appello, ritiene di dover confermare il proprio orientamento per le seguenti ragioni.
Secondo la convenuta il avrebbe prestato la sua attività nell'ambito di un Pt_1
appalto di servizi (cfr. gli Accordi quadro allegati alla memoria di costituzione).
E' noto che l'appalto di servizi va tenuto distinto dalla mera somministrazione di manodopera, laddove il primo si differenzia dalla seconda per due requisiti concorrenti:
l'assunzione del rischio d'impresa e l'organizzazione dei mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore.
Tale distinzione è semplice in teoria, ma ben più complessa nella pratica, specialmente negli appalti a prevalenza di apporto di personale, laddove “l'organizzazione può anche essere minima” (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 20591 del 24 luglio 2024).
Consapevole del difficile compito interpretativo demandato al giudice che deve valutare la genuinità di un appalto di servizi, la Corte di Cassazione ha specificato che, ai fini della distinzione di cui si discute, è necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
7 l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
Ispirato dal superiore insegnamento, questo giudice, nel precedente riformato dalla locale Corte d'Appello, aveva inteso valorizzare l'assenza di un'organizzazione del lavoro da parte delle società appaltatrici a fronte di un pieno inserimento dei lavoratori di quest'ultima nei processi aziendali di Controparte_1
Ebbene, se il secondo assunto non risulta censurato dalla Corte d'Appello (d'altra parte, il perfetto inserimento dei dipendenti dell'appaltatrice nei procedimenti produttivi dell'istituto bancario è pressoché innegabile all'esito di un semplice esame dell'oggetto dell'appalto, talmente ampio da ricomprendere, secondo la stessa lettura della Corte
d'Appello di Palermo, tutte le “altre attività di : cfr. pagina 5 della sentenza Parte_4
allegata alle note depositate dalla convenuta il 3 giugno 2025), con riferimento all'assenza di un'organizzazione del lavoro dei propri impiegati da parte delle appaltatrici la pronuncia d'appello sembrerebbe far coincidere il servizio prestato dall'appaltatore con la mera gestione amministrativa del personale, con specifico riferimento alla presenza in servizio del medesimo: per essere più chiari, secondo il giudice del gravame l'organizzazione del servizio appaltato consisterebbe nella selezione del personale e nell'organizzazione della presenza in servizio delle singole unità necessarie per l'espletamento del lavoro (circostanze pacifiche, oltre che dimostrate anche all'esito dell'istruttoria orale).
Il dubbio di questo giudice è che tale profilo organizzativo non sia di per sé sufficiente a connotare un vero e proprio servizio, distinto dalla mera somministrazione di manodopera, anche in considerazione del fatto, non secondario, che nello specifico appalto di cui si discute non venivano impiegati lavoratori dotati di una particolare professionalità
(non a caso, infatti, lo stesso Accordo quadro prevedeva che “prima dell'avvio dei Servizi, ciascun addetto” sarebbe stato inviato – “dal Fornitore e a spese di quest'ultimo – presso lo in cui presterà i Servizi per un periodo di “preparazione” della durata di 5 giorni Pt_5 lavorativi”)
Esattamente come per il precedente richiamato dal ricorrente, dunque, questo giudice ritiene che i due elementi più volte già evidenziati (cioè l'assenza di un'organizzazione del lavoro da parte delle società appaltatrici ed il pieno inserimento dei
8 lavoratori di quest'ultima nei processi aziendali di , se valutati Controparte_1
unitariamente, dimostrino il carattere non genuino dell'appalto.
D'altra parte, gli elementi valorizzati dalla Corte d'Appello per addivenire alla conclusione opposta, anche alla luce dei chiarimenti istruttori acquisiti nell'odierno procedimento, non persuadono del tutto.
Per quanto concerne il ruolo del non possono non valorizzarsi le CP_4
dichiarazioni rese dal teste , ex contract manager e dipendente della ES, Testimone_4
il quale ha chiaramente riferito circa il carattere squisitamente formale della posizione di referente attribuita al medesimo (“io ero il contract manager, quindi conosco i fatti tra ES ed Il è stato il primo ad iniziare a lavorare, ma prevalentemente portava la CP_1 Parte_3 posta tra i vari piani. Non aveva un ruolo di capo, probabilmente non ne aveva neppure le capacità.
Io accedevo allo stabile, ci andavo li circa da 1 a 3 volte la settimana. Facevo un sopralluogo, guardavo cosa facevano all'interno dell'ufficio. Io ero consigliere delegato della ES”). Tali dichiarazioni, va notato, sembrerebbero rappresentare una novità rispetto al compendio probatorio sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello, la quale, viceversa, valorizzava quelle della teste che, però, nuovamente escussa nell'odierno procedimento, ha Tes_1 dichiarato di non conoscere direttamente il luogo di lavoro, vivendo e svolgendo la propria attività lavorativa a Bologna (“Io lavoravo a Bologna e mi occupavo della gestione dei contratti con i fornitori. Erano i fornitori che fornivano i servizi generali presso i grandi stabili.
C'era un accordo quadro a livello di gruppo con queste cooperative multiservice. Io mi occupavo della gestione dei contratti con i fornitori, nello specifico facevo in modo che venisse rispettata la contrattualistica. Io chiedevo i nomi dei referenti dei vari poli. Poi inviavo l'attuativo, ch'è un documento di conferma dell'adesione di all'accordo quadro. L'accordo quadro infatti era CP_1 stipulato a livello di gruppo. Mi occupavo anche dell'allegato B, ch'era un elenco degli stabili che il fornitore doveva servire, oltre all'orario dei servizi da osservare. Poi richiedevo ai fornitori l'elenco degli addetti e dei sostituti. Conoscevo il soltanto di nome, non l'ho mai visto. So che era una Pt_1 delle risorse esterne che prestava servizio a Palermo. era il referente esterno del polo CP_4 di Palermo, prima della società ES e poi Ksmf. lavorava nel gruppo delle risorse CP_3 Tes_4 esterne. Il nostro referente esterno, dipendente del fornitore, era Il referente del CP_4 Pt_1 per gli aspetti legati al lavoro era il Io stavo a Bologna, ho detto ciò perché lui era il CP_4 referente. Io non ero posta a conoscenza delle loro mail. Io ricevevo le comunicazioni da parte del
9 fornitore riguardo all'assenza delle loro risorse e delle loro sostituzioni. Questa comunicazione non perveniva dal ma dalla società stessa, il fornitore. Questi erano gli accordi”). E' del CP_4 tutto evidente, dunque, che nessun contrasto sussista tra le dichiarazioni dei due testimoni, visto che (presente settimanalmente sul luogo di lavoro) è a Testimone_4
conoscenza del concreto svolgimento dei fatti, mentre la conosce esclusivamente i Tes_1
profili formali del rapporto (ovviamente conformi alla veste contrattuale voluta dalle parti dell'appalto).
Con riguardo all'orario di lavoro, non può sostenersi che lo stesso fosse stabilito dall'appaltatrice, visto che l'orario era già predeterminato nel contratto d'appalto (cfr., oltre agli Accordi Quadro prodotti, la testimonianza della stessa “l'accordo quadro Tes_1 prevedeva l'orario di servizio da prestare. Il lavoro veniva prestato in conformità. L'orario di era 8.15-16.45”). CP_1
Per quanto concerne il mancato esercizio del potere disciplinare, questo giudice è convinto che si tratti di un elemento di per sé neutro per il semplice fatto che il on Pt_1 era mai stato sanzionato o richiamato neppure dalle datrici di lavoro formali. D'altra parte, poi, occorre riflettere su un aspetto: nell'ambito di un appalto di servizi non genuino va certamente escluso che il committente possa adottare provvedimenti sanzionatori, visto che questi sarebbero di per sé privi di qualsiasi efficacia giuridica (la committente, tutt'al più, potrebbe segnalare al soggetto giuridicamente e formalmente competente fatti di rilievo disciplinare e tale circostanza potrebbe essere certamente valutata ai fini dell'accertamento della genuinità dell'appalto: nel caso del OD, tuttavia, tale evenienza non si è verificata, cosicché l'omesso esercizio da parte di del potere Controparte_1 sanzionatorio tipico del datore di lavoro non merita di essere valorizzato in alcun senso).
Da ultimo va considerata la sicura irrilevanza di tutti gli elementi formali del rapporto: è del tutto evidente che, soprattutto in relazione ad imprese di grandi dimensioni e di alto livello professionale, per verificare il carattere genuino o fittizio di un appalto non possa confidarsi nelle indicazioni contenute nella documentazione ufficiale
(contratto o buste paga).
Fin qui, le ragioni per cui questo giudice ritiene di doversi discostare dall'orientamento espresso dalla locale Corte d'Appello, confermando il ragionamento compiuto nel precedente riformato.
10 A questo punto, però, va segnalato come nella fattispecie il compendio probatorio favorevole al sia ancora più robusto e completo di quello sottoposto all'attenzione Pt_1
del giudice del gravame nel precedente in esame.
Nell'odierno procedimento, infatti, la teste (ex dipendente di Tes_2 CP_1
ha riferito, con estrema chiarezza e precisione, che nella qualità di responsabile del
[...]
polo di Palermo dava personalmente al le direttive sul lavoro da svolgere e Pt_1
controllava l'esatto svolgimento della prestazione (“preciso che io ero responsabile del polo di
Palermo. Davo indicazioni personalmente e molto spesso venivano date a voce al volgo al OD.
Facevo così per velocizzare le operazioni. Alcune volte gli scrivevo, ma sempre a lui direttamente. Io mi sono sempre rivolta direttamente a chi doveva poi svolgere l'attività. (…) sapeva CP_1 perfettamente che io mi rivolgevo direttamente al personale esterno, tra cui il D'altronde era Pt_1 il modo più veloce e pratica per assolvere i compiti già numerosi. Il mio polo era molto ampio. Ho avuto dei problemi di salute, l'azienda lo sapeva e mi garantiva una certa flessibilità negli orari. Dal
2019 ho avuto questi problemi, ma non sono mai stata assente per lunghi periodi. La mia responsabilità sulle risorse esterne è stata fino all'inizio del 2018, poi io ho avuto il ruolo di supervisione sulle attività. Dovevo controllare come funzionavano le attività. Ero seduta nella stanza accanto a quella del cosicché lui ed i suoi colleghi si rivolgevano a me per ogni Pt_1 necessità. Preciso che prima e dopo il 2018 è cambiata soltanto la struttura organizzativa, è subentrato il dott. che faceva le stesse attività che prima facevo io. Ciò si rivolgeva Tes_3 direttamente al ed ai suoi colleghi per dire l'attività da svolgere. ed i suoi colleghi Pt_1 Pt_1
comunque erano molto autonomi”), rimanendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'attendibilità e della consistenza della deposizione, i periodi di assenza per malattia della testimone (cfr. sul punto le contrapposte difese della società resistente).
D'altra parte, poi, l'ingerenza dell'istituto bancario nell'organizzazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici risulta confermato anche dal teste il quale, pur Tes_3
precisando che la gestione dei turni e delle ferie fosse di competenza delle appaltatrici, ha significativamente confermato non tanto il controllo di sulla presenza in Controparte_1 servizio del personale (di per sé compatibile con un appalto genuino), quanto l'attività di impulso della banca nella gestione del “servizio” (“E' chiaro che lavorando per noi, io dovevo sapere chi fosse presente, anche per richiedere alla società una sostituzione”), evidentemente indispensabile per l'assenza sul luogo di lavoro di un “responsabile effettivo”
11 dell'appaltatrice (cfr. ancora le dichiarazioni del teste sul ruolo meramente Testimone_4
formale del referente . CP_4
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere pienamente dimostrato il carattere non genuino dell'appalto in cui veniva impiegato il senza neppure Pt_1
considerare che lo stesso svolgeva attività lavorativa anche nell'ambito della gestione del parco auto (cfr. testimonianza del - “il si occupava anche del parco auto. Ad un Tes_3 Pt_1 certo punto si è passato al car sharing. Fino a quando c'ero io, loro gestivano le auto, credo fino al
2021. Poi si è passato al car sharing”, nonché, tra le altre, le mail di cui agli allegati nn. 12 e 13 da cui risulta che il diversamente da quanto accertato dalla Corte d'Appello con Pt_1
riferimento al , provvedeva all'assegnazione delle autovetture secondo disponibilità CP_3
o, quanto meno, svolgeva l'attività amministrativa connessa a tale incombente, certamente non limitata al mero “scambio o smistamento di corrispondenza”), settore sicuramente estraneo all'appalto (cfr. sul punto la testimonianza, particolarmente qualificata, del
, ex contract manager della ES: “la gestione del parco auto era estranea al contratto tra CP_3
e ES”). CP_1
Sulla domanda di costituzione del rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono il contratto di appalto stipulato tra e ES Security Express s.r.l. (prima del subentro di Controparte_1 [...]
unipersonale quale cessionaria di ramo d'azienda di quest'ultima) va Controparte_2
ritenuto contrario al disposto di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, accogliendo la richiesta del lavoratore, va costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente a far data dall'inizio dello svolgimento della prestazione Controparte_1 in favore di quest'ultima, cioè dal 6 novembre 2014.
Sulle differenze retributive.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, che la società convenuta venga condannata al pagamento delle differenze retributive (compreso il montante del TFR) e contributive maturate fin dall'inizio della prestazione lavorativa, considerando quanto percepito dalle formali datrici di lavoro e quanto avrebbe percepito, invece, con l'applicazione del contratto collettivo relativo al settore bancario. ha contestato la superiore pretesa perché il non avrebbe Controparte_1 Pt_1 fornito alcuna prova dell'inquadramento contrattuale richiesto, eccependo, in ogni caso, la
12 prescrizione quinquennale dei crediti maturati oltre cinque anni prima dalla notifica del ricorso.
Ora, la domanda relativa al pagamento dei contributivi va senz'altro dichiarata inammissibile perché, com'è noto, il relativo versamento va effettuato in favore dell'ente previdenziale e non certo in favore del dipendente. Come giustamente notato dalla convenuta, dunque, l'omessa evocazione in giudizio dell' conduce alla declaratoria CP_5
d'inammissibilità della relativa domanda.
Con riguardo alle differenze retributive, invece, va osservato quanto segue.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente va rigettata in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022).
Con riguardo all'inquadramento contrattuale, va considerato come il ricorrente abbia compiutamente descritto l'attività lavorativa prestata (tra l'altro, sostanzialmente incontroversa tra le parti): egli si occupava della gestione della posta in entrata ed in uscita, oltre che di semplici pratiche amministrative.
E' opinione di questo giudice che tale attività possa essere inquadrata nel primo livello della seconda area professionale del CCNL bancario del 2015 (cfr. allegato n. 58 del ricorso), spettante ai lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale. La stessa contrattazione collettiva, infatti, tra i profili esemplificativi di questo livello indica, tra gli altri, gli addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti ovvero gli addetti in via continuativa e prevalente
13 alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari.
L'attività prestata dal infatti, appare più qualificata di quella relativa alla I Pt_1 area professionale, cui rientrano, infatti, i lavoratori incaricati di svolgere attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare (a titolo esemplificativo: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania).
Allo stesso tempo, però, detta attività appare meno qualificata di quella svolta dai lavoratori appartenenti al secondo livello retributivo, visto che il (pacificamente) Pt_1
non ha mai coordinato alcun dipendente (cfr. detto CCNL per verificare come la coordinazione di altro personale di livello inferiore costituisca l'elemento caratterizzante tale profilo professionale), e certamente meno qualificata del personale appartenente al terzo livello retributivo, spettante, per esempio, ai lavoratori dotati di una preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro o ai lavoratori impiegati in via prevalente e continuativa in attività amministrative implicanti una certa professionalità
(evidentemente indimostrata nel caso di specie).
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore del delle differenze retributive maturate dal 6 novembre 2014 all'introduzione della Pt_1 causa, così come calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione in atti), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
La domanda volta ad ottenere il pagamento del TFR, invece, non può trovare accoglimento, visto che, com'è noto, tale diritto matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della causa, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali avversarie, liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e distratte in favore dell'avv. TA giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
14
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Parte_1 ed con decorrenza dal 6 novembre 2014; Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 81.673,93, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
dichiara inammissibile la domanda volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto;
rigetta la domanda di pagamento del TFR;
condanna al pagamento in favore dell'avv. IM TA, nella Controparte_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali Parte_1 di quest'ultimo, che si liquidano in € 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6663/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IM TA;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Controparte_1 P.IVA_1
SI e NC GI;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 maggio 2023 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarato costituito ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con con decorrenza dal 6 novembre 2014, oltre alla Controparte_1
condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in €
83.869,00, delle differenze contributive da liquidarsi in € 63.451,34 e del maggior TFR maturato pari ad € 6.035,26, oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno
1 delle superiori pretese il ricorrente - dipendente prima di ES Security Express s.r.l.
(con inquadramento al VI livello del CCNL trasporti merci e logistica), poi di
[...]
(con inquadramento al livello D del CCNL vigilanza privata e Controparte_2 servizi fiduciari) ed infine della Nuova Farina s.r.l. (con inquadramento al livello 5 del
CCNL Multiservizi) - ha dedotto che dal 6 novembre 2014 svolgeva attività lavorativa non soltanto in favore della convenuta, ma anche sotto il coordinamento e la direzione esclusiva del medesimo istituto bancario (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 21 maggio 2024 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la genuinità dell'appalto stipulato con le datrici di lavoro del e negando, segnatamente, di avergli impartito direttive Pt_1 specifiche, di aver proceduto alla sua formazione e di averlo impiegato in attività estranee all'appalto (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, questo giudice ritiene assolutamente opportuno prendere le mosse dall'esame dei precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale richiamati dalle parti nel corso del giudizio (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio 2022 di cui all'allegato n. 8 del ricorso;
Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 491/2025 del 24 aprile 2025 allegata alle note depositate da il 3 giugno 2025; Trib. Palermo, sentenza n. 2999/2025 del 27 giugno Controparte_1
2025 allegata alle note depositate dalla convenuta l'11 luglio 2025).
I precedenti giurisprudenziali del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo sui casi analoghi richiamati dalle parti.
Parte ricorrente ha invocato a favore della sua tesi le argomentazioni esposte da questo stesso giudice nella sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio 2022.
La convenuta, oltre a contestare le argomentazioni contenute in tale precedente, nel corso del procedimento ha dato opportunamente atto dell'accoglimento dell'appello proposto avverso quella sentenza, invocando a suo favore le contrapposte valutazioni compiute dal giudice del gravame, già recepite da questo Tribunale in diversa composizione nella più recente sentenza n. 2999/2025 del 27 giugno 2025.
Ora, al di là della specificità dei casi concreti, la pronuncia della locale Corte
d'Appello contiene dei principi di cui questo giudice deve tenere conto.
2 Appare opportuno premettere che nel precedente del 2022 questo giudice accoglieva analoga pretesa di un collega del ando atto che il lavoratore prestava la Pt_1
sua attività presso la sede di utilizzava gli strumenti ed i mezzi messi a Controparte_1 disposizione da e rimaneva assoggettato alla gestione amministrativa del Controparte_1
datore di lavoro formale (“con particolare riferimento a ferie, permessi e consequenziali sostituzioni dei lavoratori assenti”), valorizzando, dunque, due aspetti che, secondo lo scrivente, apparivano decisivi: l'assenza di qualsivoglia profilo organizzativo e direttivo della società appaltatrice ed il pieno inserimento del lavoratore nel procedimento produttivo della committente (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 378/2022 dell'11 febbraio
2022: “Ebbene, secondo questo giudice la pretesa del è fondata perché dalle contrapposte CP_3
difese non è emerso alcun profilo organizzativo e direttivo della società appaltatrice e, anzi, è risultato chiaramente come il lavoratore fosse pienamente inserito nel procedimento produttivo della committente. Ma è bene procedere con ordine. Ogni successiva riflessione è bene che muova da una premessa: l'appalto controverso aveva per oggetto attività pratico-esecutive (gestione materiale in partenza e arrivo;
commissioni esterne alla Banca, reintegro carta per stampanti, supporto al personale nel controllo attività di spedizione (standard) in outsourcing di materiale (cioè CP_1 gestione di verifica e soluzione anomalie all'operatività); rilegatura, fotocopiatura e altro di materiale necessario all'attività di gestione sale training;
supporto personale Parte_2 per fatturazioni fornitori;
gestione archivi e magazzini;
verifica e inventario magazzini;
CP_1 gestione archivi;
tenuta magazzino;
attività facchinaggio) di supporto a quelle di competenza del personale dipendente di E' sicuro, quindi, da un lato, che tra le attività appaltate e Controparte_1 quelle interne sussistesse una forte interdipendenza, con l'evidente necessità di costante coordinamento, e, dall'altro lato, che il carattere routinario del lavoro svolto da richiedesse CP_3 un'organizzazione ed una direzione “limitata”, nel senso di commisurata alla semplicità dei compiti che egli era chiamato a svolgere. Ciò posto, è altrettanto sicuro che per configurarsi un appalto legittimo una qualche organizzazione da parte dell'appaltatore doveva sussistere, altrimenti non si coglierebbe la distinzione tra il tipo contrattuale utilizzato dalla convenuta ed un rapporto di somministrazione. Ebbene, dall'esame delle contrapposte difese non è dato sapere in cosa consistesse
l'organizzazione del lavoro del da parte dell'appaltatrice. Se è vero che i documenti allegati al CP_3 ricorso non sembrerebbero, autonomamente e singolarmente considerati, di per sé dirimenti ai fini della prova dell'esercizio del potere direttivo da parte di funzionari di è parimenti Controparte_1
3 indubitabile che nessun elemento depone a favore della sussistenza di un potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatrice. Sul punto le difese dell'istituto di credito risultano smaccatamente lacunose. Basti leggere il paragrafo A4 della memoria di costituzione, laddove, sotto la rubrica “sulla presenza di apporto organizzativo”, la convenuta, a parte mere affermazioni di principio (“Come già ampiamente dedotto, le Società appaltatrici hanno chiaramente apportato il proprio significativo contributo all'attività della committente, proprio mediante la gestione ed il potenziamento dei servizi generali descritti nei contratti stipulati”), ha confuso l'autonomia strutturale ed organizzativa dell'appaltatore con l'apporto organizzativo e direzionale che quest'ultimo avrebbe dovuto dare non a sé, bensì all'attività del (cfr. pagina 14 del ricorso), e CP_3 rispetto al quale nulla risulta dedotto (ancora prima che dimostrato). E d'altra parte che l'apporto delle società appaltatrici riguardasse nella sostanza esclusivamente la manodopera e non anche la gestione di un servizio, secondo questo giudice, emerge chiaramente anche da un'attenta lettura delle stesse difese di nella parte in cui ha affermato che l'appalto era finalizzato ad Controparte_1 ottenere “un'adeguata organizzazione, composta da (…) dipendenti con idonea capacità ed esperienza professionale” e che “i fornitori succedutisi nel tempo si sono sempre fatti carico di assicurare la continuità dei servizi sostituendo le risorse impiegate nei medesimi ed assicurando alle società del gruppo solo che fosse garantito il medesimo livello di skills” (cfr. memoria di CP_1 costituzione): a prescindere dal comprensibile riferimento all'organizzazione del servizio (requisito di legittimità dell'appalto), però, è evidente che il “servizio” concretamente ed effettivamente offerto dall'appaltatore consisteva nella gestione del rapporto di lavoro del , senza fornire alcun CP_3 apporto alla sua organizzazione che, anche in considerazione del carattere routinario dei compiti svolti, non consisteva in altro se non nel coordinamento (dimostrato dal ricorrente – cfr. allegati al ricorso - e sostanzialmente riconosciuto da controparte nella memoria di costituzione: “I contatti tra ricorrente e dipendenti erano “privi di contenuto precettivo”, ma configuravano una CP_1
“mera interazione comunicativa volta ad armonizzare il servizio con le esigenze della committente, del tutto normale e fisiologica nel contesto di un appalto endoaziendale””) con i dipendenti (di grado superiore e, come tali, in grado di esercitare un potere direttivo) di Accertato Controparte_1 il mancato esercizio dell'indispensabile potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore (per quanto concerne la presenza di un referente di quest'ultimo, tale basti considerare il Parte_3 carattere squisitamente formale della sua nomina e come non risulti allegata o dimostrata l'adozione di alcun atto organizzativo o direttivo da parte sua: cfr. i rispettivi atti introduttivi), il diritto azionato dal va ritenuto sussistente, rimanendo irrilevante che i lavoratori esterni (tra cui il CP_3
4 ricorrente) ed i dipendenti di svolgessero mansioni differenti e in locali separati (cfr. Controparte_1 memoria di costituzione) perché è del tutto evidente che anche all'interno della stessa organizzazione aziendale i lavoratori vengano adibiti a mansioni differenti, dotati di mezzi aziendali diversi ed eventualmente allocati in spazi separati”).
La locale Corte d'Appello non ha condiviso il superiore ragionamento e, anche all'esito dell'istruttoria espletata in quella sede, ha evidenziato l'assenza di “elementi volti a dimostrare un coinvolgimento invasivo e continuativo di nell'organizzazione Controparte_1 lavorativa espletata da , laddove, invece, l'eterodirezione sarebbe risultata Persona_1
rimessa, “piuttosto, alle opzioni gestionali dei vertici” delle società appaltatrici. Il detto convincimento si è basato su una pluralità di elementi: il ruolo del il quale, CP_4 nella qualità di preposto della ES, gestiva in autonomia le ferie e le presenze in servizio del personale;
il mancato esercizio da parte dell'istituto di credito del potere disciplinare e di controllo (“Non è altresì emerso che la abbia mai adottato alcuna CP_1 sanzione disciplinare nei confronti dell'appellato (o dei colleghi di quest'ultimo dislocati presso i locali della Banca) o abbia mai segnalato un'inosservanza dello stesso ai generali doveri di diligenza, obbedienza o fedeltà”); la determinazione da parte dell'appaltatrice dell'orario di lavoro dei suoi dipendenti (“E' risultata ugualmente indimostrata la predeterminazione dell'orario lavorativo del da parte di incombenza rimessa anch'essa ai responsabili ES, CP_3 CP_1 osservando, peraltro, l'istante un orario diverso da tutti gli altri dipendenti dell'Istituto di credito”); l'univocità di tutti i dati formali risultanti dal contratto di assunzione e dall'intestazione delle buste paga.
A fronte di tali elementi, quindi, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante l'utilizzo da parte del lavoratore di strumenti messi a disposizione dall'istituto bancario (“la disponibilità (all.ti 3, 4, 5) di una postazione informatica e di un indirizzo di posta elettronica con la credenziale (ma con l'aggiunta del prefisso EXT, così da distinguerlo dai dipendenti CP_1
“strutturati”) appaiono elemento inconferenti, trattandosi di strumentazione necessaria unicamente all'assolvimento dei compiti oggetto del contratto di appalto, nei quali rientra anche lo smistamento della corrispondenza suddivisa per compilatore”), nonché l'espletamento di attività riguardanti la preparazione delle aule per i corsi di formazione (perché, diversamente da quanto ritenuto da quel ricorrente, ricomprese nell'appalto), la gestione del parco auto
(perché quel ricorrente si “limitava a ricevere le richieste del personale interessato CP_1
5 all'uso dell'auto aziendale e a comunicare all'istante l'esito della domanda, mentre non rientrava tra le sue incombenze assumere qualsiasi vincolante determinazione in materia. La sua, come emerge anche dalle e-mail allegate alla produzione di parte (al n.8), era un'attività di mera ricezione e smistamento delle istanze, accompagnata dalla periodica trasmissione dei fogli di viaggio (da altri redatti e sottoscritti) alla Direzione, dell'inoltro agli interessati delle istruzioni per il ritiro e consegna delle autovetture (anch'esse elaborate da soggetti diversi) e dall'occasionale verifica delle fatture emesse dalla società esterna deputata al lavaggio delle autovetture. Incombenze tutte, sostanzialmente accostabili a quelle di gestione della posta interna e che sembrano, comunque, rientrare in quell'ampia dizione di “altre attività di , ripresa al punto 10, Parte_4 dell'Allegato 3 all'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi generali presso gli stabili di
Direzione” intercorso tra e ES, sottoscritto l'1.6.2017 (doc. 1 produzione CP_1 appellante). Fra l'altro all'art.7 del medesimo Accordo fra i servizi appaltati rientra anche quello di
“Supporto al personale del Gruppo Unicredit per l'operatività riguardante la fatturazione dei fornitori”.”) e la distribuzione dei buoni pasto (perché rientrante nell'attività, ricompresa nel contratto d'appalto, della “gestione e consegna del materiale in arrivo”).
Chiariti i principi espressi dai precedenti giurisprudenziali citati dalle parti, può procedersi all'esame del caso concreto.
Il caso concreto.
Esattamente come nel caso esaminato dalla locale Corte d'Appello, anche in questo caso è pacifico che 1) per tutto il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del formale datore di lavoro il svolgeva la prestazione presso la sede della convenuta, Pt_1 utilizzando gli strumenti ed i mezzi messi a disposizione di quest'ultima; 2) la gestione amministrativa del rapporto di lavoro (con particolare riferimento a ferie, permessi e consequenziali sostituzioni dei lavoratori assenti) era non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente effettuata dal datore di lavoro.
Anche nell'odierno procedimento, dunque, la controversia riguarda l'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi tipici del datore di lavoro, nonché l'asserita estraneità di alcune attività (asseritamente) svolte dal ricorrente, quali la gestione del parco autoveicoli e la gestione dei buoni pasto (cfr. ricorso per verificare come nella fattispecie il on Pt_1 abbia sostenuto l'estraneità all'appalto delle attività concernenti il Training Center,
6 richiamate, infatti, soltanto per l'asserito assoggettamento, nell'ambito di quest'ultime, al potere direttivo ed organizzativo di dipendenti di . Controparte_1
Chiariti i termini della lite, va immediatamente osservato come nella fattispecie l'istruttoria orale abbia fatto emergere con inequivocabile chiarezza elementi fattuali che, secondo questo giudice, impongono di superare la ricostruzione del contesto lavorativo compiuta dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 491/2025 del 24 aprile 2025 (cfr. verbale del 25 gennaio 2025 per le testimonianze di e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Ciò detto, però, occorre procedere con ordine.
Tralasciando per un momento i nuovi elementi emersi nel presente procedimento, questo giudice, esaminate le pur pregevoli censure della locale Corte d'Appello, ritiene di dover confermare il proprio orientamento per le seguenti ragioni.
Secondo la convenuta il avrebbe prestato la sua attività nell'ambito di un Pt_1
appalto di servizi (cfr. gli Accordi quadro allegati alla memoria di costituzione).
E' noto che l'appalto di servizi va tenuto distinto dalla mera somministrazione di manodopera, laddove il primo si differenzia dalla seconda per due requisiti concorrenti:
l'assunzione del rischio d'impresa e l'organizzazione dei mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore.
Tale distinzione è semplice in teoria, ma ben più complessa nella pratica, specialmente negli appalti a prevalenza di apporto di personale, laddove “l'organizzazione può anche essere minima” (cfr. Cass., sez. V, ordinanza n. 20591 del 24 luglio 2024).
Consapevole del difficile compito interpretativo demandato al giudice che deve valutare la genuinità di un appalto di servizi, la Corte di Cassazione ha specificato che, ai fini della distinzione di cui si discute, è necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
7 l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
Ispirato dal superiore insegnamento, questo giudice, nel precedente riformato dalla locale Corte d'Appello, aveva inteso valorizzare l'assenza di un'organizzazione del lavoro da parte delle società appaltatrici a fronte di un pieno inserimento dei lavoratori di quest'ultima nei processi aziendali di Controparte_1
Ebbene, se il secondo assunto non risulta censurato dalla Corte d'Appello (d'altra parte, il perfetto inserimento dei dipendenti dell'appaltatrice nei procedimenti produttivi dell'istituto bancario è pressoché innegabile all'esito di un semplice esame dell'oggetto dell'appalto, talmente ampio da ricomprendere, secondo la stessa lettura della Corte
d'Appello di Palermo, tutte le “altre attività di : cfr. pagina 5 della sentenza Parte_4
allegata alle note depositate dalla convenuta il 3 giugno 2025), con riferimento all'assenza di un'organizzazione del lavoro dei propri impiegati da parte delle appaltatrici la pronuncia d'appello sembrerebbe far coincidere il servizio prestato dall'appaltatore con la mera gestione amministrativa del personale, con specifico riferimento alla presenza in servizio del medesimo: per essere più chiari, secondo il giudice del gravame l'organizzazione del servizio appaltato consisterebbe nella selezione del personale e nell'organizzazione della presenza in servizio delle singole unità necessarie per l'espletamento del lavoro (circostanze pacifiche, oltre che dimostrate anche all'esito dell'istruttoria orale).
Il dubbio di questo giudice è che tale profilo organizzativo non sia di per sé sufficiente a connotare un vero e proprio servizio, distinto dalla mera somministrazione di manodopera, anche in considerazione del fatto, non secondario, che nello specifico appalto di cui si discute non venivano impiegati lavoratori dotati di una particolare professionalità
(non a caso, infatti, lo stesso Accordo quadro prevedeva che “prima dell'avvio dei Servizi, ciascun addetto” sarebbe stato inviato – “dal Fornitore e a spese di quest'ultimo – presso lo in cui presterà i Servizi per un periodo di “preparazione” della durata di 5 giorni Pt_5 lavorativi”)
Esattamente come per il precedente richiamato dal ricorrente, dunque, questo giudice ritiene che i due elementi più volte già evidenziati (cioè l'assenza di un'organizzazione del lavoro da parte delle società appaltatrici ed il pieno inserimento dei
8 lavoratori di quest'ultima nei processi aziendali di , se valutati Controparte_1
unitariamente, dimostrino il carattere non genuino dell'appalto.
D'altra parte, gli elementi valorizzati dalla Corte d'Appello per addivenire alla conclusione opposta, anche alla luce dei chiarimenti istruttori acquisiti nell'odierno procedimento, non persuadono del tutto.
Per quanto concerne il ruolo del non possono non valorizzarsi le CP_4
dichiarazioni rese dal teste , ex contract manager e dipendente della ES, Testimone_4
il quale ha chiaramente riferito circa il carattere squisitamente formale della posizione di referente attribuita al medesimo (“io ero il contract manager, quindi conosco i fatti tra ES ed Il è stato il primo ad iniziare a lavorare, ma prevalentemente portava la CP_1 Parte_3 posta tra i vari piani. Non aveva un ruolo di capo, probabilmente non ne aveva neppure le capacità.
Io accedevo allo stabile, ci andavo li circa da 1 a 3 volte la settimana. Facevo un sopralluogo, guardavo cosa facevano all'interno dell'ufficio. Io ero consigliere delegato della ES”). Tali dichiarazioni, va notato, sembrerebbero rappresentare una novità rispetto al compendio probatorio sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello, la quale, viceversa, valorizzava quelle della teste che, però, nuovamente escussa nell'odierno procedimento, ha Tes_1 dichiarato di non conoscere direttamente il luogo di lavoro, vivendo e svolgendo la propria attività lavorativa a Bologna (“Io lavoravo a Bologna e mi occupavo della gestione dei contratti con i fornitori. Erano i fornitori che fornivano i servizi generali presso i grandi stabili.
C'era un accordo quadro a livello di gruppo con queste cooperative multiservice. Io mi occupavo della gestione dei contratti con i fornitori, nello specifico facevo in modo che venisse rispettata la contrattualistica. Io chiedevo i nomi dei referenti dei vari poli. Poi inviavo l'attuativo, ch'è un documento di conferma dell'adesione di all'accordo quadro. L'accordo quadro infatti era CP_1 stipulato a livello di gruppo. Mi occupavo anche dell'allegato B, ch'era un elenco degli stabili che il fornitore doveva servire, oltre all'orario dei servizi da osservare. Poi richiedevo ai fornitori l'elenco degli addetti e dei sostituti. Conoscevo il soltanto di nome, non l'ho mai visto. So che era una Pt_1 delle risorse esterne che prestava servizio a Palermo. era il referente esterno del polo CP_4 di Palermo, prima della società ES e poi Ksmf. lavorava nel gruppo delle risorse CP_3 Tes_4 esterne. Il nostro referente esterno, dipendente del fornitore, era Il referente del CP_4 Pt_1 per gli aspetti legati al lavoro era il Io stavo a Bologna, ho detto ciò perché lui era il CP_4 referente. Io non ero posta a conoscenza delle loro mail. Io ricevevo le comunicazioni da parte del
9 fornitore riguardo all'assenza delle loro risorse e delle loro sostituzioni. Questa comunicazione non perveniva dal ma dalla società stessa, il fornitore. Questi erano gli accordi”). E' del CP_4 tutto evidente, dunque, che nessun contrasto sussista tra le dichiarazioni dei due testimoni, visto che (presente settimanalmente sul luogo di lavoro) è a Testimone_4
conoscenza del concreto svolgimento dei fatti, mentre la conosce esclusivamente i Tes_1
profili formali del rapporto (ovviamente conformi alla veste contrattuale voluta dalle parti dell'appalto).
Con riguardo all'orario di lavoro, non può sostenersi che lo stesso fosse stabilito dall'appaltatrice, visto che l'orario era già predeterminato nel contratto d'appalto (cfr., oltre agli Accordi Quadro prodotti, la testimonianza della stessa “l'accordo quadro Tes_1 prevedeva l'orario di servizio da prestare. Il lavoro veniva prestato in conformità. L'orario di era 8.15-16.45”). CP_1
Per quanto concerne il mancato esercizio del potere disciplinare, questo giudice è convinto che si tratti di un elemento di per sé neutro per il semplice fatto che il on Pt_1 era mai stato sanzionato o richiamato neppure dalle datrici di lavoro formali. D'altra parte, poi, occorre riflettere su un aspetto: nell'ambito di un appalto di servizi non genuino va certamente escluso che il committente possa adottare provvedimenti sanzionatori, visto che questi sarebbero di per sé privi di qualsiasi efficacia giuridica (la committente, tutt'al più, potrebbe segnalare al soggetto giuridicamente e formalmente competente fatti di rilievo disciplinare e tale circostanza potrebbe essere certamente valutata ai fini dell'accertamento della genuinità dell'appalto: nel caso del OD, tuttavia, tale evenienza non si è verificata, cosicché l'omesso esercizio da parte di del potere Controparte_1 sanzionatorio tipico del datore di lavoro non merita di essere valorizzato in alcun senso).
Da ultimo va considerata la sicura irrilevanza di tutti gli elementi formali del rapporto: è del tutto evidente che, soprattutto in relazione ad imprese di grandi dimensioni e di alto livello professionale, per verificare il carattere genuino o fittizio di un appalto non possa confidarsi nelle indicazioni contenute nella documentazione ufficiale
(contratto o buste paga).
Fin qui, le ragioni per cui questo giudice ritiene di doversi discostare dall'orientamento espresso dalla locale Corte d'Appello, confermando il ragionamento compiuto nel precedente riformato.
10 A questo punto, però, va segnalato come nella fattispecie il compendio probatorio favorevole al sia ancora più robusto e completo di quello sottoposto all'attenzione Pt_1
del giudice del gravame nel precedente in esame.
Nell'odierno procedimento, infatti, la teste (ex dipendente di Tes_2 CP_1
ha riferito, con estrema chiarezza e precisione, che nella qualità di responsabile del
[...]
polo di Palermo dava personalmente al le direttive sul lavoro da svolgere e Pt_1
controllava l'esatto svolgimento della prestazione (“preciso che io ero responsabile del polo di
Palermo. Davo indicazioni personalmente e molto spesso venivano date a voce al volgo al OD.
Facevo così per velocizzare le operazioni. Alcune volte gli scrivevo, ma sempre a lui direttamente. Io mi sono sempre rivolta direttamente a chi doveva poi svolgere l'attività. (…) sapeva CP_1 perfettamente che io mi rivolgevo direttamente al personale esterno, tra cui il D'altronde era Pt_1 il modo più veloce e pratica per assolvere i compiti già numerosi. Il mio polo era molto ampio. Ho avuto dei problemi di salute, l'azienda lo sapeva e mi garantiva una certa flessibilità negli orari. Dal
2019 ho avuto questi problemi, ma non sono mai stata assente per lunghi periodi. La mia responsabilità sulle risorse esterne è stata fino all'inizio del 2018, poi io ho avuto il ruolo di supervisione sulle attività. Dovevo controllare come funzionavano le attività. Ero seduta nella stanza accanto a quella del cosicché lui ed i suoi colleghi si rivolgevano a me per ogni Pt_1 necessità. Preciso che prima e dopo il 2018 è cambiata soltanto la struttura organizzativa, è subentrato il dott. che faceva le stesse attività che prima facevo io. Ciò si rivolgeva Tes_3 direttamente al ed ai suoi colleghi per dire l'attività da svolgere. ed i suoi colleghi Pt_1 Pt_1
comunque erano molto autonomi”), rimanendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'attendibilità e della consistenza della deposizione, i periodi di assenza per malattia della testimone (cfr. sul punto le contrapposte difese della società resistente).
D'altra parte, poi, l'ingerenza dell'istituto bancario nell'organizzazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici risulta confermato anche dal teste il quale, pur Tes_3
precisando che la gestione dei turni e delle ferie fosse di competenza delle appaltatrici, ha significativamente confermato non tanto il controllo di sulla presenza in Controparte_1 servizio del personale (di per sé compatibile con un appalto genuino), quanto l'attività di impulso della banca nella gestione del “servizio” (“E' chiaro che lavorando per noi, io dovevo sapere chi fosse presente, anche per richiedere alla società una sostituzione”), evidentemente indispensabile per l'assenza sul luogo di lavoro di un “responsabile effettivo”
11 dell'appaltatrice (cfr. ancora le dichiarazioni del teste sul ruolo meramente Testimone_4
formale del referente . CP_4
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere pienamente dimostrato il carattere non genuino dell'appalto in cui veniva impiegato il senza neppure Pt_1
considerare che lo stesso svolgeva attività lavorativa anche nell'ambito della gestione del parco auto (cfr. testimonianza del - “il si occupava anche del parco auto. Ad un Tes_3 Pt_1 certo punto si è passato al car sharing. Fino a quando c'ero io, loro gestivano le auto, credo fino al
2021. Poi si è passato al car sharing”, nonché, tra le altre, le mail di cui agli allegati nn. 12 e 13 da cui risulta che il diversamente da quanto accertato dalla Corte d'Appello con Pt_1
riferimento al , provvedeva all'assegnazione delle autovetture secondo disponibilità CP_3
o, quanto meno, svolgeva l'attività amministrativa connessa a tale incombente, certamente non limitata al mero “scambio o smistamento di corrispondenza”), settore sicuramente estraneo all'appalto (cfr. sul punto la testimonianza, particolarmente qualificata, del
, ex contract manager della ES: “la gestione del parco auto era estranea al contratto tra CP_3
e ES”). CP_1
Sulla domanda di costituzione del rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono il contratto di appalto stipulato tra e ES Security Express s.r.l. (prima del subentro di Controparte_1 [...]
unipersonale quale cessionaria di ramo d'azienda di quest'ultima) va Controparte_2
ritenuto contrario al disposto di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, accogliendo la richiesta del lavoratore, va costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente a far data dall'inizio dello svolgimento della prestazione Controparte_1 in favore di quest'ultima, cioè dal 6 novembre 2014.
Sulle differenze retributive.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, che la società convenuta venga condannata al pagamento delle differenze retributive (compreso il montante del TFR) e contributive maturate fin dall'inizio della prestazione lavorativa, considerando quanto percepito dalle formali datrici di lavoro e quanto avrebbe percepito, invece, con l'applicazione del contratto collettivo relativo al settore bancario. ha contestato la superiore pretesa perché il non avrebbe Controparte_1 Pt_1 fornito alcuna prova dell'inquadramento contrattuale richiesto, eccependo, in ogni caso, la
12 prescrizione quinquennale dei crediti maturati oltre cinque anni prima dalla notifica del ricorso.
Ora, la domanda relativa al pagamento dei contributivi va senz'altro dichiarata inammissibile perché, com'è noto, il relativo versamento va effettuato in favore dell'ente previdenziale e non certo in favore del dipendente. Come giustamente notato dalla convenuta, dunque, l'omessa evocazione in giudizio dell' conduce alla declaratoria CP_5
d'inammissibilità della relativa domanda.
Con riguardo alle differenze retributive, invece, va osservato quanto segue.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente va rigettata in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022).
Con riguardo all'inquadramento contrattuale, va considerato come il ricorrente abbia compiutamente descritto l'attività lavorativa prestata (tra l'altro, sostanzialmente incontroversa tra le parti): egli si occupava della gestione della posta in entrata ed in uscita, oltre che di semplici pratiche amministrative.
E' opinione di questo giudice che tale attività possa essere inquadrata nel primo livello della seconda area professionale del CCNL bancario del 2015 (cfr. allegato n. 58 del ricorso), spettante ai lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale. La stessa contrattazione collettiva, infatti, tra i profili esemplificativi di questo livello indica, tra gli altri, gli addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti ovvero gli addetti in via continuativa e prevalente
13 alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari.
L'attività prestata dal infatti, appare più qualificata di quella relativa alla I Pt_1 area professionale, cui rientrano, infatti, i lavoratori incaricati di svolgere attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare (a titolo esemplificativo: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania).
Allo stesso tempo, però, detta attività appare meno qualificata di quella svolta dai lavoratori appartenenti al secondo livello retributivo, visto che il (pacificamente) Pt_1
non ha mai coordinato alcun dipendente (cfr. detto CCNL per verificare come la coordinazione di altro personale di livello inferiore costituisca l'elemento caratterizzante tale profilo professionale), e certamente meno qualificata del personale appartenente al terzo livello retributivo, spettante, per esempio, ai lavoratori dotati di una preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro o ai lavoratori impiegati in via prevalente e continuativa in attività amministrative implicanti una certa professionalità
(evidentemente indimostrata nel caso di specie).
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore del delle differenze retributive maturate dal 6 novembre 2014 all'introduzione della Pt_1 causa, così come calcolate dal c.t.u. nominato in corso di causa (cfr. relazione in atti), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
La domanda volta ad ottenere il pagamento del TFR, invece, non può trovare accoglimento, visto che, com'è noto, tale diritto matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della causa, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali avversarie, liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e distratte in favore dell'avv. TA giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
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P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Parte_1 ed con decorrenza dal 6 novembre 2014; Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 81.673,93, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
dichiara inammissibile la domanda volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto;
rigetta la domanda di pagamento del TFR;
condanna al pagamento in favore dell'avv. IM TA, nella Controparte_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali Parte_1 di quest'ultimo, che si liquidano in € 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
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