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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2022 al numero
3357, promossa con ricorso depositato in data 7.11.2022 da
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Nicola Parte_1
Di MA, con cui elettivamente domicilia in Frosinone (FR), Via Isonzo n.5
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Fiore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Floriana Viselli in Frosinone, Via Maria n.65, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento di rapporto di lavoro subordinato;
spettanze lavorative
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2022, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la deducendo Controparte_1 che: 1) dal 3.4.2017 aveva prestato attività lavorativa per la società convenuta, affiliata al gruppo
, svolgendo le mansioni di addetta alla segreteria e di impiegata addetta al marketing, CP_3 al coordinamento degli appuntamenti per le visite presso gli immobili da vendere e da acquisire, alla ricezione dei clienti presso l'agenzia, alla profilazione del cliente per la ricerca dell'immobile, all'organizzazione della pubblicità cartacea e on line (con la pubblicazione e rotazione degli annunci sui portali e con l'aggiornamento della descrizione degli immobili e delle richieste), alla gestione e al riordino della banca dati, il tutto senza regolare formalizzazione del rapporto di lavoro;
2) in data
29.05.2017, la sua posizione era stata formalmente regolarizzata con la sottoscrizione del contratto “Garanzia Giovani” e con la qualifica di tirocinante, ma durante il periodo di durata del contratto di tirocinio “Garanzia Giovani”, non aveva ricevuto né la necessaria formazione, né l'assistenza di alcuno nello svolgimento delle proprie mansioni;
3) cessato il predetto contratto in data 28.5.2018,
l'attività lavorativa era proseguita senza interruzione e la società datrice di lavoro, simulando un rapporto di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di attività di “volantinaggio”, le aveva imposto di aprire la Partita IVA, apertura avvenuta in data 06.06.2018, iniziando ad erogarle la retribuzione mensile dietro presentazione di fatture mensili;
4) nel corso di tutto il rapporto di lavoro, durato fino al 10.01.2022, aveva svolto in maniera continuativa mansioni inquadrabili nel livello 3° del CCNL “Agenzie Immobiliari”, essendo adibita alle mansioni di impiegata addetta al marketing, al coordinamento degli appuntamenti per le visite presso gli immobili da vendere e da acquisire, alla ricezione dei clienti presso l'agenzia, alla profilazione del cliente per la ricerca dell'immobile, all'organizzazione della pubblicità cartacea e on line (con la pubblicazione e rotazione degli annunci sui portali e con l'aggiornamento della descrizione degli immobili e delle richieste), alla gestione e al riordino della banca dati, nonché alle attività di segretaria e di impiegata amministrativa, di addetta all'apertura e chiusura degli uffici, di cui aveva le chiavi, alla gestione degli appuntamenti, alla promozione delle vendite, al contatto con i clienti, al contatto con i potenziali acquirenti o venditori, alla verifica degli immobili disponibili nella zona di competenza, ad accompagnare i clienti presso gli immobili nelle visite e alla promozione delle vendite mediante marketing mirato via e-mail ai contatti già in possesso dell'agenzia o da lei stessa reperiti;
5) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva osservato l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30, dal martedì al sabato, e dalle 10:00 alle 13:00, la domenica mattina;
6) per tutta la durata del rapporto lavorativo era stata sotto la direzione di titolare dell'Agenzia, nonché della responsabile Controparte_2
+ , dovendo rispettare l'orario di lavoro imposto dal titolare e dovendo essere Controparte_4 autorizzata ad assentarsi e dovendo giustificare le assenze, anche in caso di malattia;
7) con PEC dell'8.3.2022 aveva richiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali e contributivi sin dalla data di effettiva instaurazione, nonché il pagamento delle differenze retributive maturate, dello straordinario prestato, delle mensilità aggiuntive, delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi, delle competenze di fine rapporto e comunque delle retribuzioni commisurate alla quantità e qualità del lavoro svolto;
8) di fatto, aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta fin dal 3.4.2017 con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo stata trattata, fin dall'origine, come un qualsiasi lavoratore subordinato, senza affiancamento di un tutor o di alcuna persona chele impartisse insegnamenti utili al conseguimento della mansione espletata e senza un piano formativo;
9) in sostanza, aveva svolto attività lavorativa senza un regolare contratto dal
3.4.2017 al 28.5.2017, essendo nulli il contratto del contratto “Garanzia Giovani” e, poi, il successivo contratto di lavoro autonomo formalmente stipulati con la società; 10) per tutta la durata del rapporto, aveva ricevuto direttive da titolare dell'Agenzia, nonché dalla responsabile Controparte_2
, i quali si occupavano della organizzazione dell'attività lavorativa, della Controparte_4 attribuzione delle mansioni, degli orari ed esercitavano il controllo sul suo operato;
11) a dimostrazione di quanto asserito, era in grado di produrre trascrizioni della messaggistica whatsapp
(all. n.7, n.7.1, n.7.2), screenshot, registrazioni video della messaggistica whatsapp intercorsa con
(all. n.8), con (all. n.9) e con (all.10). Controparte_4 Controparte_2 Parte_2
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “- annullare il contratto di tirocinio “Garanzia Giovani” per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte e per l'effetto; - accertare e dichiarare la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed
a tempo pieno con decorrenza da Aprile 2017 all'11 Gennaio 2022 fra la ricorrente e la Parte_1 resistente con diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello del ccnl “Agenzie Controparte_1
Immobiliari”; - accertare e dichiarare la effettiva prestazione da parte della lavoratrice ed in favore del datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro dedotto, di un orario full time dalle 9 Controparte_1 alle 13 e dalle 15:30 alle 20, dal martedì al sabato e dalle 10 alle 13 la domenica mattina e di attività di lavoro straordinario;
- condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice per le ragioni tutte dedotte in narrativa, nella misura di €. 121.942,37, giusti conteggi allegati e notificati in uno al presente ricorso;
- con interessi e rivalutazione come per Legge;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con memoria dell'8.4.2023, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in atto ed in diritto.
In particolare, la società resistente ha dedotto che: 1) la ricorrente non aveva lavorato presso la resistente agenzia immobiliare nel periodo compreso tra il 3.4.2017 ed il 29.5.2017, avendo iniziato a svolgere uno stage formativo, in favore della suddetta società solo in data 29.05.2017, a seguito della sottoscrizione tra le parti del contratto di tirocinio “Garanzia Giovani”, con durata prevista dal
29.5.2017 al 26.5.2018; 2) nella pendenza del contratto “Garanzia Giovani”, alla ricorrente era stata impartita la necessaria formazione, sia attraverso la partecipazione a corsi di formazione, risultanti dal “Libretto formativo”, sia attraverso la formazione erogata dal titolare dell'Agenzia, CP_2
3) al termine del periodo di formazione/stage aziendale, e quindi successivamente al
[...]
26.5.2018, la ricorrente aveva volontariamente aperto una propria partita IVA e, da giugno 2018, si era occupata di procacciare affari per la società convenuta e segnatamente di segnalare potenziali venditori ed acquirenti, interessati all'acquisto di immobili ovvero alla locazione degli stessi;
4) la volgeva anche una serie di attività propedeutiche e correlate allo scopo di cui sopra, Parte_1 quali attività di volantinaggio e marketing telefonico, contatto con potenziali clienti, invio agli stessi di materiale pubblicitario, visite degli immobili, dove accompagnava i vari clienti, invio di documentazione inerente immobili in gestione;
5) per l'attività svolta, la ricorrente aveva emesso fatture, di importo variabile, in quanto commisurate agli affari procacciati;
6) la ricorrente non aveva utilizzato gli strumenti aziendali indicati nel ricorso e non era stata obbligata a rispettare un orario di lavoro o a giustificare le assenze.
La società resistente ha altresì contestato i conteggi effettuati dalla ricorrente, nonché
l'applicabilità del richiamato CCNL, atteso che la società non aveva mai applicato alcun CCNL e non aderiva ad alcuna associazione di categoria che avesse stipulato il predetto CCNL. La resistente ha inoltre contestato i documenti allegati, quali le trascrizioni di messaggistica whatsapp e le registrazioni video.
Su queste premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare
e dichiarare, che la ricorrente non ha svolto alcuna attività dal 03.04.2017 al 29.05.2017, che il contratto garanzia giovani concluso tra le parti era valido ed efficace ed in ogni caso che tra le parti in causa non è intercorso nessun rapporto di lavoro di natura subordinata;
2. per l'effetto ed in ogni caso rigettare l'intera domanda così come formulata dalla ricorrente poiché non fondata in fatto e diritto per gli esposti motivi;
in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che non è applicabile alcun c.c.n.l. alla resistente e per l'effetto, condannarla al pagamento della minor somma dovuta a titolo di differenze retributive per le ragioni innanzi meglio esposte;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari oltre IVA e Cap nelle misure di legge e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, sono stati escussi i testi ammessi ed è stata espletata C.T.U. contabile.
All'udienza del 15.05.2025, udita la discussione, la causa è stata decisa dal Giudice adito con il dispositivo di sentenza riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi appresso specificati.
Va osservato che - in base alle allegazioni delle parti e alle risultanze dell'istruttoria espletata - il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la resistente va ricostruito nei termini che CP_5 seguono.
a) L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato tra le parti – La nullità del contratto di tirocinio “Garanzia Giovani” e del successivo rapporto di collaborazione quale lavoratrice autonoma.
Parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della per tutto il periodo dal 3.4.2017 Controparte_1 al 10.1.2022, deducendo di aver svolto, fin dall'inizio, mansioni di impiegata riconducibili all'inquadramento nel 3° livello del CCNL per i dipendenti delle agenzie immobiliari.
Osserva, in primo luogo, il Giudicante, che per quanto concerne la fase iniziale del rapporto di lavoro dedotto in causa e non regolarizzato - dal 03.4.2017 al 28.5.2017 - non è risultato dall'espletata istruttoria che la ricorrente abbia lavorato nell'agenzia della convenuta. Invero, la teste Tes_1 quanto alla collocazione temporale dell'attività lavorativa prestata dalla ha
[...] Parte_1 parlato genericamente dell'anno 2017. Il teste ha riferito di aver visto la Testimone_2 ricorrente, nell'agenzia di già dal 2016, ma sul punto il teste non può considerarsi attendibile, CP_1 posto che l'inizio del rapporto di lavoro è dalla stessa ricorrente ricondotto al 2017 e nessun riferimento è stato dalla stessa mai fatto all'anno 2016.
Deve quindi fissarsi l'inizio del rapporto intercorso tra le parti al 29.5.2017, data incontestata nella quale l'attrice ha iniziato ad operare nell'agenzia immobiliare della convenuta in base ad un contratto di tirocinio denominato “Garanzia Giovani”.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del predetto contratto, deducendo l'assenza di qualsivoglia affiancamento formativo da parte del tutor La ricorrente ha rappresentato Controparte_2 inoltre che, anche nel periodo in questione, aveva ricevuto precise direttive organizzative dallo titolare dell'Agenzia, nonché dalla responsabile i quali si occupavano della CP_2 CP_4 organizzazione dell'attività lavorativa, della attribuzione delle mansioni, dell'assegnazione dell'orario di lavoro e che esercitavano il potere organizzativo, direttivo e disciplinare sul suo operato, con ciò connaturando il rapporto in termini di lavoro subordinato.
Osserva al riguardo il Giudicante che il contratto di tirocinio “Garanzia Giovani” è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass, n.22687/2018).
Inoltre, in assenza di attività formativa in favore del preteso tirocinante, e quando risulti che lo stesso abbia svolto un'attività sostanzialmente impiegatizia, con frequenza quotidiana, orari tendenzialmente fissi e retribuzione mensile stabile, il rapporto deve essere più correttamente riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questo senso può vedersi anche la sentenza n.1380/2006 della Cassazione, in base alla quale, qualora “vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”.
Ebbene, nel caso di specie, la società convenuta non ha dato prova di aver impartito alla ricorrente la necessaria formazione, essendosi limitata ad allegare il cd. “Libretto formativo” alla stessa riferibile, dal quale emerge, peraltro, che alcuna formazione fu svolta nel 2017 e che la formazione relativa all'anno 2018 non fu completata. In ogni caso, non è stato provato dall'istruttoria alcuno specifico affiancamento formativo da parte del tutor designato, Controparte_2
È invece risultato dall'istruttoria espletata che, già dal maggio 2017, la u inserita Parte_1 nell'organizzazione dell'impresa, fornendo prestazioni impiegatizie presso la sede dell'agenzia immobiliare, dovendo ottemperare a vincoli di orario e alle direttive impartite da dalla CP_2
che comprendevano anche specifiche indicazioni sull'abbigliamento da indossare. CP_4
Infatti, il teste , escusso all'udienza del 29.2.2024, ha dichiarato: “Dopo una Testimone_2 prima occasione in cui l'immobile che alla fine ho acquistato mi è stato mostrato dalla titolare, in più occasioni la ricorrente mi ha accompagnato presso l'immobile questo anche perché inizialmente avevo paura a stare in quell'edificio perché si tratta di un palazzo isolato. Se non ricordo male l'immobile è stato acquistato a dicembre 2017.” Anche la teste che gestiva insieme ai familiari un bar, posto quasi Testimone_1 di fronte all'agenzia immobiliare, durante l'udienza del 29.2.2024, ha affermato: “La ricorrente quasi tutti i giorni veniva la mattina a prendere il caffè, la vedevo anche il pomeriggio. Indossava un foulard che era indossato anche da altro personale dell'agenzia… Ho cominciato a vedere la ricorrente nel bar più o meno nel 2017 ed in questi anni in cui sono stata nel bar è venuta nel bar continuativamente senza interruzioni”.
Per questi motivi
, il contratto di tirocinio “Garanzia giovani” va dichiarato nullo, con conseguente conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto poi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo successivo al 29.5.2018, va innanzitutto osservato che, a tale data, tra le parti già sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i motivi sopra indicati. Occorre allora capire se questo rapporto lavorativo sia stato risolto dalle parti a favore dell'instaurazione, non solo formale ma in via anche di fatto, di un rapporto di collaborazione come lavoratrice autonoma.
Ebbene, il merito della questione investe l'analisi degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del
Giudicante.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'affrontare la questione, parte dal dato empirico secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, ed è solita ribadire che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali.
Altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante.
Questa affermazione di principio, indubbiamente chiara, mal si presta però ad essere adattata alla multiforme realtà fattuale ed è stata pertanto soggetta a più o meno intensi discostamenti, nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Invero, la richiamata affermazione di principio si può leggere, tra le tante, nella sentenza della
Corte di Cassazione n.26986/2009, che ha affermato che in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive costituisce una modalità di coordinamento e di etero-direzione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto. Per contro l'etero-direzione qualificante di una subordinazione richiede che le disposizioni e le direttive siano “assolutamente pregnanti ed assidue”, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia e si deve manifestare con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non già in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività.
Il rigore di tale concetto si trova però stemperato in altre pronunce secondo cui l'etero-direzione non necessariamente si manifesta in ordini continuativi, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendo sostanziarsi in direttive dettate in via programmatica. L'etero-direzione, dunque, non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente.
Questo concetto si è affermato, in particolare, con riguardo a prestazioni di natura intellettuale e/o professionale o di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un potere direzionale costante.
Nel primo caso, che è quello che ricorre nella presente controversia, pur non negandosi la presenza di una etero direzione, si è dato rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. Si parla in tali casi di subordinazione attenuata, o funzionale o non tecnica. Esemplare per chiarezza e sintesi è Cass. 19 aprile 2010, n.9252 in cui, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato nel rapporto intercorso tra una insegnante di scuola privata e l'istituto ove ella insegnava, si è affermato il principio secondo cui “quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.”
Più di recente, la Cassazione ha evidenziato che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, come nel caso di specie,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr. Cass. n.5436/2019).
Orbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria, in primo luogo, lo stabile inserimento dell'attrice nella struttura organizzativa della società, nel periodo esaminato. Invero, la circostanza di un'attività prestata costantemente e giornalmente dalla ricorrente presso i locali dell'agenzia immobiliare, dove la aveva la postazione lavorativa e dove era presente dall'apertura Parte_1 alle 9:00 alle 13:00 e poi dalle 15:30 sino alla sera, alle 20:00, è stata confermata dall'istruttoria.
Come già riportato sopra, la teste ha dichiarato: “La ricorrente quasi tutti i giorni Testimone_1 veniva la mattina a prendere il caffè, la vedevo anche il pomeriggio.”
Il teste ha riferito: “Nelle occasioni in cui mi sono recata in agenzia, ho visto la Testimone_2 ricorrente dietro una scrivania, mi ha anche controllato qualcosa al computer”.
Così ha riferito anche il teste il quale, escusso all'udienza del 13/06/2024, Testimone_3 ha dichiarato: “Sono stato cliente della nell'anno 2021, ho acquistato una casa, mi sono recato CP_1 tre volte personalmente in agenzia, sicuramente agli inizi dell'anno 2021, una volta a metà e poi successivamente per le pratiche finali. Anche mia madre si è recata un paio di volte in agenzia. Della pratica si è occupata la collega della;
in tutte e tre le occasioni in cui mi sono recato in Parte_1 Parte_2 agenzia ho visto all'interno della agenzia la sig.ra che non si è occupata della mia pratica. La Parte_1 conoscevo perché avevamo frequentato le scuole medie insieme;
in queste occasioni l'ho vista in agenzia seduta alla scrivania al computer e in queste occasioni non ho visto altri all'interno dell'agenzia. ADR avv.
Di MA: la mi fece vedere l'immobile che ho poi acquistato, mi diede le piantine, credo anche Parte_1 il dépliant dell'agenzia, mi ha anche detto il prezzo di vendita che era quello già segnalato sul sito e in una seconda occasione ha fatto vedere l'immobile anche a mia madre, come da lei riferitomi. So che la Parte_1 ha iniziato a lavorare in agenzia nel 2017, lo so perché prima ci lavorava e la Parte_3 Parte_1 credo che l'abbia sostituita. Per il mio lavoro frequentavo e mi recavo spesso nel bar del Corso che è CP_1 posto davanti all'agenzia , ho avuto modo di vedere la che lavorava all'interno CP_1 Parte_1 dell'agenzia anche perché c'è una vetrata dove si vede anche la postazione della che era situata Parte_1 nell'agenzia entrando a sinistra. Mi è capitato di vederla più volte in giro insieme con delle persone, indossava al collo un foulard della . L'ho incontrata in mattinata spesso anche 8-8:30: io iniziavo a lavorare CP_3 per quell'ora e mi è capitato di chiederle di prendere un caffè e lei mi diceva sempre che era occupata;
mi è capitato di vederla in agenzia anche quando staccavo verso le 18”.
L'istruttoria ha anche evidenziato l'assoggettamento dell'attrice alle indicazioni e direttive fornite da e . Controparte_2 Controparte_4
Così il teste ha affermato: “Ho sentito la titolare dell'agenzia dire alla ricorrente che la Tes_2 volta successiva avrebbe dovuto seguirmi oppure darle le chiavi per poi consentirmi di andare in questo immobile”.
Le circostanze riferite dai predetti testi, precise e concordanti, devono preferirsi rispetto quelle rese dai testi di parte resistente.
La teste di parte resistente, escussa all'udienza del 29/02/2024, ha riferito: Controparte_4
“Ho conosciuto la ricorrente, svolgeva il lavoro di segnalare persone interessate alla vendita o all'acquisto di un immobile. Si occupava anche di tutte le attività propedeutiche all'acquisto di un immobile”. Anche il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente, so che svolgeva attività come procacciatrice Tes_4 di clienti, accompagnava i clienti dell'agenzia a visionare immobili, chiedeva se avevano bisogno di una consulenza per il mutuo”. Di tenore analogo le affermazioni del teste il quale ha Testimone_5 affermato: “mi è capitato di vederla in agenzia, uscire ed entrare con dei clienti;
i collaboratori dei nostri punti vendita hanno normalmente il compito di portare i clienti all'interno dell'agenzia, di pubblicizzare gli immobili.”
Le dichiarazioni appena riportate sono contradditorie rispetto alla complessiva tesi difensiva di parte resistente. Se da una parte, infatti, sembrano affermare che la si occupasse di Parte_1 procacciare i clienti, dall'altra contraddicono la documentazione che la convenuta vorrebbe utilizzare a sostegno della propria tesi. Ci si riferisce, in nparticolare, alle fatture che, secondo la resistente, servirebbero per confermare la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti. In realtà, la causale contenuta nelle stesse, quale “servizi di volantinaggio ed indagini di mercato”, si è dimostrata inesistente, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente, secondo quando riferito da tutti i testi, compresi i predetti tre testi addotti da parte resistente. Si tratta allora di un ulteriore elemento a riprova dell'esercizio da parte della ricorrente di mansioni in regime di subordinazione.
A ciò si aggiunga che anche le prove documentali - quali le trascrizioni della messaggistica whatsapp, gli screenshot, le registrazioni video - depongono a favore degli assunti della Parte_1
Dagli stessi, pertanto, è possibile evincere che la ricorrente soggiaceva a direttive impartite dal titolare e dalla responsabile dell'agenzia immobiliare;
doveva avvisare nonché giustificare ritardi ed assenze;
doveva anche rispettare un piano ferie e doveva seguire precise indicazioni anche sul vestiario.
E' poi stata provata l'assenza in capo alla lavoratrice di una sia pur minima struttura imprenditoriale ed il suo mancato assoggettamento ai rischi di impresa connessi all'esercizio di un'attività autonoma. L'attrice riceveva infatti un compenso mensile soltanto da parte della società convenuta ed utilizzava in via esclusiva gli strumenti di lavoro di proprietà dell'azienda, presenti nella sede della Controparte_1
Si tratta – come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale citato in precedenza – di quei criteri complementari e sussidiari utili per stabilire la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, criteri che nella specie consentono di affermare che tra le parti anche nel periodo da fine maggio 2018 al 10.1.2022 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e non il dedotto (e simulato) rapporto di lavoro autonomo.
Consegue, dalle considerazioni svolte in ordine alla effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti nel periodo predetto, la nullità del contratto di tirocinio prima e del rapporto di lavoro autonomo e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 29.5.2017 al 10.1.2022.
b) L'orario di lavoro, le mansioni, l'inquadramento contrattuale ed il contratto collettivo applicabile.
Le mansioni espletate dalla ricorrente e confermate dall'istruttoria, sono quelle di segretaria ed impiegata amministrativa, addetta all'apertura e chiusura degli uffici di cui aveva le chiavi, alla gestione degli appuntamenti, al contatto con i clienti, al contatto con i potenziali acquirenti o venditori, a ricevere i clienti presso l'agenzia ed accompagnarli presso gli immobili, a consegnare ai clienti la documentazione inerente immobili in gestione.
Le mansioni svolte dall'attrice erano in sostanza quelle riconducibili al livello 4° del CCNL
“Agenzie immobiliari”, la cui declaratoria fa espresso riferimento ai lavoratori che svolgono mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite. Di contro, le predette mansioni non possono essere ricondotte, come sostenuto dalla ricorrente, al superiore 3° livello, in cui vanno ricompresi i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, connotatati che nella specie non sono emersi con sufficiente certezza dall'espletata istruttoria.
In ordine all'orario di lavoro va evidenziato che il teste ha riferito: “L'ho incontrata in Tes_3 mattinata spesso anche 8-8:30: io iniziavo a lavorare per quell'ora e mi è capitato di chiederle di prendere un caffè e lei mi diceva sempre che era occupata;
mi è capitato di vederla in agenzia anche quando staccavo verso le 18”; il teste inoltre, ha dichiarato che l'agenzia era aperta anche la domenica, ma non Tes_4 ha saputo affermare che la ricorrente lavorava di domenica. Pertanto, si può ritenere che la ricorrente lavorasse tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, dal martedì al sabato.
c) Le somme percepite ed il quantum debeatur.
La ricorrente ha percepito, nel corso del rapporto lavorativo, le somme indicate nelle buste paga relative al contratto di tirocinio e nelle fatture emesse (cfr.. all.ti 2bis, 4 e 4bis).
La ricorrente ha quantificato le somme a lei spettanti a titolo di differenze retributive e T.F.R., provvedendo a depositare specifici conteggi che sono stati contestati dalla società resistente. È stata quindi disposta C.T.U. contabile, finalizzata a determinare le conseguenze economiche dell'avvenuto riconoscimento che tra le parti si era svolto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le modalità in precedenza specificate, applicando il CCNL Agenzie Immobiliari, quale utile parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata spettante all'attrice ai sensi dell'art.36 Cost. e considerando le somme percepite dall'attrice in costanza di rapporto, risultanti dai docc. 2bis, 4 e 4bis di parte ricorrente.
Orbene, l'espletata C.T.U. contabile, avverso le cui conclusioni le parti non hanno mosso censure, ha quantificato in €.72.638,51, le somme ancora dovute all'attrice a titolo di differenze retributive e di T.F.R., al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la convenuta va allora condannata al pagamento della somma di cui al dispositivo, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito e sino al saldo.
Le spese di lite, come quelle di C.T.U., seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto, quanto alle prime, dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore da €.52.000 fino a €.260.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
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definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che tra e la è intercorso un Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 29.5.2017 al 10.1.2022, nel corso del quale la ricorrente ha osservato un orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00, dal martedì al sabato, ha svolto mansioni riconducibili nel 4° Livello CCNL Agenzie Immobiliari e ha maturato il diritto a percepire la somma di €.72.638,51, a titolo di differenze retributive e di T.F.R., al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali;
b) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di €.72.638,51, a titolo di differenze retributive e di T.F.R., al lordo
[...] delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
c) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi
€.7.052,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.379,50 per rimborso delle spese di contributo unificato;
d) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. in €.550,00 per onorari, oltre I.V.A e C.P. e €.20,00 per spese;
Persona_1
Frosinone, 15/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi