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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10271/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10271/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PATTI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND per procura in atti;
P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione OI-
001830454. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
1 Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 11/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10271/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PATTI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. BAUER RAIMUND per procura in atti;
P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione OI-
001830454. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
1 Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 11/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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