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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 18.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5743/2021 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Dragone come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del Presidente p.t. della Giunta rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 CP_2
Carmen Cassano come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere attualmente in servizio presso la sede di Lecce, con l'incarico di funzionario tecnico del coordinamento CP_1 servizio territoriale di Lecce, cat. D3 giuridica e cat. D6 Super economica;
che con determinazione n. 106 del 27.05.2015 veniva pubblicato “bando per la titolarità di posizioni organizzative di tipologia c) istituite presso il “servizio alimentazione” e che avanzava la propria candidatura in relazione alla P.O. “Avversità atmosferiche e statistica agraria” per la provincia di Lecce;
che analoga istanza veniva presentata dai sig.ri e;
Parte_2 Persona_1
che la determinazione n.12 del 16.05.2014, Cod. Cifra 008/DIR/2014/00012 approvava il Regolamento per l'affidamento delle P.O. e che l'art. 3, comma 6 di tale regolamento prescriveva l'esame delle candidature tenuto conto di differenti parametri, fra cui la valutazione conseguita dai candidati negli atti precedenti;
che con atto dirigenziale della Struttura Dirigenziale di Staff, controllo e spesa n. 121 del Registro delle
Determinazioni, Cod. Cifra 155/DIR/2015/00121 del 30.06.2015, avente ad oggetto il conferimento per le titolarità di 15 P.O. di tipologia c) istituite presso il Servizio Alimentazione, la attribuiva CP_1
a la P.O. “Avversità atmosferiche e statistica agraria” per la provincia di Lecce e che, a Parte_2
1 giustificazione dell'affidamento, la determinazione riteneva “comprovata professionalità e competenza, in considerazione della pluriennale esperienza acquisita nello svolgimento gestionale delle attività espletate in precedenza con diligenza e ottime capacità, unitamente ad una adeguata formazione culturale e professionale connessi all'incarico da ricoprire”; che, a seguito della presentazione di un ricorso gerarchico, cui la rispondeva con nota di rigetto, CP_1 il ricorrente effettuava istanza di accesso agli atti e la in risposta a tale istanza, dichiarava CP_1
l'inesistenza di qualsiasi graduatoria;
che avverso il già richiamato atto dirigenziale n. 121 del Registro delle Determinazioni, Cod. Cifra
155/DIR/2015/00121 del 30.06.2015 il ricorrente, in data 16.06.2016, proponeva ricorso al Giudice del
Lavoro di Lecce e che tale giudizio si concludeva con sent. n. 2619/2019 con la quale veniva dichiarata l'inefficacia della suindicata determina n.121 nella parte riguardante il conferimento della P.O. “Avversità atmosferiche e statistica agraria” disponendo che la provvedesse a riformulare la selezione CP_1 per l'idoneità, dando conto, nella motivazione di attribuzione dell'incarico, della concreta valutazione e dei motivi di preferenza;
che tale sentenza, benché passata in giudicato, rimaneva priva di esecuzione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla amministrazione e la conseguente condanna della al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, CP_1 subiti per tale illegittimo comportamento, oltre ad interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, la contestava la fondatezza della domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Pacifici i fatti di causa come descritti in premessa, il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo comportamento della consistito nella mancata ottemperanza CP_1 della sentenza n. 2619/2019 del Tribunale di Lecce, con la quale le era stato ordinato di provvedere alla riformulazione della selezione per l'idoneità, nell'ambito del conferimento delle P.O. “Avversità atmosferiche e statistica agraria”, dando conto nell'atto di motivazione di attribuzione dell'incarico della concreta valutazione e motivi di preferenza. Ad avviso del ricorrente, i danni lamentati concernerebbero: quelli patrimoniali afferenti alla mancata percezione dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato
(oltre che interessi e rivalutazione monetaria); il danno non patrimoniale sub specie di danno biologico;
i danni concernenti la perdita di chance (mancato arricchimento professionale e culturale, danni morali o, in genere, danni non patrimoniali alla c.d. libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro e/o alla professionalità del lavoratore), la mancata remunerazione aggiuntiva sul TFR e il danno relativo alle conseguenze negative sul trattamento pensionistico.
2 Risulta dimostrato in giudizio che l'amministrazione abbia avuto un comportamento illegittimo nei confronti del ricorrente, foriero di possibili danni.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, in materia di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera, con principi valevoli anche nella vicenda che ci occupa “(…) A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass.
n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata)” Cass. n. 26966/2019.
Essendo la rimasta inadempiente al dictum della sent. n. 2619/2019 del Tribunale di Lecce CP_1 che le ordinava di operare una riformulazione della selezione, motivando l'atto di conferimento dell'incarico per il tramite di una valutazione comparativa dei candidati, il ricorrente può agire per il risarcimento dei danni che ne sono derivati.
Al riguardo, l'assunto difensivo di parte resistente secondo cui l'indizione di un nuovo bando di candidature prima della pubblicazione della sentenza giustificherebbe il fatto di non aver dato ottemperanza alla statuizione giudiziale, non può essere condiviso perché trattasi di vicenda anteriore alla pronuncia della sentenza, che avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio conclusosi con la sentenza inottemperata. In mancanza, l'amministrazione resta vincolata a dare esecuzione a tale pronuncia.
Venendo alle richieste risarcitorie avanzate, può osservarsi quanto segue.
Per quel che attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo dal
1.06.2015/20.05.2019 e concernente le indennità di posizione e risultato nella misura di euro 50.000, in ragione di euro 12.500 annui per 4 anni, la stessa non può trovare accoglimento. In materia valgono i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui, “il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale (sulla natura della posizione organizzativa si rimanda fra le tante
a Cass. n. 8141/2018 ed alla giurisprudenza ivi richiamata), presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate”. Cass. n. 26966/19. E ancora che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva dall'art. 40, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei.” Cass. n. 2141/2017.
Potendosi applicare alla attribuzione della posizione organizzativa i medesimi principi afferenti alla progressione di carriera, occorre tenere distinta l'ipotesi nella quale si agisca per ottenere il risarcimento
3 del danno da mancato guadagno che, come nel caso di specie, consiste nella retribuzione aggiuntiva perduta (di posizione e di risultato) per effetto della mancata attribuzione della P.O., dalla diversa ipotesi nella quale è risarcibile solo la chance di vedersi riconosciuta quella posizione.
La Cassazione, nella pronuncia n. 852/2006, ha affermato che “Nel rapporto di lavoro privato, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, occorre tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, in quanto costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. Diverso è anche il contenuto dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di "chance", il ricorrente ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”.
Il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone dunque la certezza dell'attribuzione dell'incarico di P.O., certezza che non può qui dirsi sussistente anche qualora la CP_1 avesse ottemperato al dictum della sentenza che aveva ordinato la rivalutazione comparativa dei candidati.
Nel caso di specie, non compete al ricorrente il risarcimento del danno afferente alla mancata percezione dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato, connessi al mancato conseguimento della P.O., non potendo essere dimostrato in giudizio, anche in caso di corretto esercizio della discrezionalità da parte della il sicuro conferimento dell'incarico in suo favore. La scelta del soggetto al quale CP_1 attribuire la posizione, sia pure nel necessario rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, rimane affidata alla discrezionalità della amministrazione e anche nel caso di ripetizione della procedura, la nuova valutazione resta pur sempre rimessa al datore di lavoro, al quale il giudice non può sostituirsi, non trattandosi di attività vincolata, ma di attività discrezionale.
Con riguardo poi alle domande relative alla remunerazione aggiuntiva sul TFS e al danno derivante dalle ripercussioni sul trattamento pensionistico, il rigetto delle stesse discende dal mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alla perdita delle indennità di posizione e di risultato nel loro intero ammontare.
*
Venendo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa non può trovare parimenti accoglimento per le seguenti ragioni.
In materia di danno non patrimoniale, secondo giurisprudenza costante, trattandosi di un danno conseguenza, lo stesso, per poter essere risarcito, deve essere specificamente allegato e provato, anche per il tramite di presunzioni, non potendo mai essere considerato un danno in re ipsa. E ciò vale sia per
4 il danno da demansionamento, sia per il danno non patrimoniale subito in caso di mancata promozione/mancato ottenimento di una posizione organizzativa.
La giurisprudenza infatti afferma che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale (…) il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio provocato sul reddito del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 del Cc del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.” Cass. civ. sez. lav. n. 21467 del 2019.
Nella vicenda che ci occupa, il lamenta di aver subito, a causa dell'illegittimo comportamento Pt_1 datoriale, un danno biologico consistente, in particolare, nel peggioramento della pregressa poliomelite acuta anteriore e nell'insorgere di uno stato di ansia e depressione, che avrebbe altresì determinato il peggioramento della psoriasi.
Per quel che attiene al peggioramento della poliomelite, la documentazione sanitaria prodotta consiste in una relazione tecnica di parte la quale si limita a riportare che “negli anni, a causa di varie vicissitudini professionali legate all'evolversi della carriera, il paziente manifestò un notevole peggioramento delle condizioni anatomo- funzionali degli arti inferiori…” (cfr. relazione del Dott. allegata al ricorso). Per_2
In disparte la genericità della deduzione sulla concreta entità del peggioramento, il dato rilevante è che tale peggioramento non riceve una precisa collocazione temporale idonea a ricollegarlo proprio alla vicenda di cui è causa.
Appare poi inverosimile che un evento quale il mancato ottenimento di una posizione organizzativa, di per sé non connotato da una particolare gravità, sia idoneo a determinare il peggioramento di una malattia quale una pregressa poliomelite.
Infine, il prospettato aggravamento non trova conforto in alcuna documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento all'insorgenza dello stato d'ansia e depressione che avrebbe determinato un peggioramento della psoriasi (cfr. certificati medici del Dott. Persona_3 allegati al ricorso).
Anche in tal caso, difetta la prova del nesso di causalità fra l'insorgere di tali patologie e la procedura concorsuale, facendo i certificati un generico riferimento all'ambiente lavorativo, trattandosi di certificati non provenienti da struttura pubblica e non essendovi alcuna descrizione sulla concreta gravità della patologia, avendo riguardo alle ricadute della stessa sulle abitudini di vita della persona.
*
5 Fondata invece può dirsi la domanda relativa al risarcimento del danno da perdita di chance, legata cioè alla probabilità di conseguire la posizione organizzativa all'esito di un regolare svolgimento della procedura da parte della amministrazione.
La tecnica risarcitoria della chance consente di risarcire il danno qualora non sia possibile accertare con certezza la spettanza in capo al ricorrente del bene della vita ambìto. Tale danno non esige la prova della certezza del conseguimento della posizione organizzativa, ma solo quella della probabilità di superare la selezione. Ma è richiesta pur sempre la prova circa tale probabilità di superamento e infatti, in tal senso, la giurisprudenza sostiene che “In tema di risarcimento del danno per perdita di "chance" di promozione (…), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale
e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore.” Cass. SS.UU. n.
21678/2013.
Occorre dunque che il danneggiato fornisca la dimostrazione, sia pure presuntivamente, ma pur sempre allegando circostanze di fatto certe e puntuali, che sussiste un valido nesso causale fra la condotta inadempiente del datore di lavoro e la ragionevole probabilità di conseguire la posizione organizzativa perduta. Deve cioè provarsi in concreto la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del bene della vita ambìto e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta.
Di recente, la giurisprudenza della Cassazione ha fatto il punto in materia di risarcimento del danno da perdita di chance in materia di procedure selettive affermando che “ (…) Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).” Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., n.
1884/2022.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie può sostenersi che il ricorrente abbia fornito puntuale prova di tale danno e tanto può affermarsi esaminando le allegazioni contenute nel ricorso.
E' difatti pacifico che il ricorrente, al contrario del (al quale la ha attribuito la P.O.), Pt_2 CP_1 inquadrato nella Cat. D, Pos. fosse inquadrato nella Cat. D3, Pos. Econ. D6 e che quindi vi CP_3 fosse una sovraordinazione gerarchico-funzionale del primo al secondo;
a differenza del ricorrente, inoltre, il non possedeva alcuna laurea ma solo un diploma di perito agrario;
il ricorrente, al Pt_2
6 momento della pubblicazione del bando, potesse vantare i seguenti titoli: dirigente manager dell'industria alimentare AT AS (dal 1975 al 1976), libero professionista consulente agrario (dal 1977 al 1978), capo esperto (collaboratore agrario) del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del servizio repressione frodi con compiti ispettivi e di analista di laboratorio (dal 1978 al 1979), funzionario istruttore di pratiche di miglioramento fondiario, credito agrario e avversità atmosferiche, responsabile del servizio statistica forestale e vincoli idrogeologici;
il ricorrente inoltre era stato relatore in diversi convegni e autore di varie pubblicazioni sul tema.
Può dunque affermarsi, sulla base degli elementi forniti, all'esito di una valutazione presuntiva e probabilistica, che il fosse in possesso dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) tali da Pt_1 ritenere che, in base ad una valutazione ex ante, avrebbe avuto delle concrete possibilità di vedersi attribuito l'incarico di P.O. e quindi di prevalere sugli altri aspiranti a tale qualifica. È altresì provato che la frustrazione delle probabilità di ottenere tale risultato è riconducibile alla condotta inadempiente della che non ha proceduto alla rivalutazione delle posizioni dei candidati, non avendo dato CP_1 esecuzione alla sentenza n. 2619/2019 del Tribunale di Lecce.
Quanto alle conseguenze economiche, ravvisata la sussistenza di una chance lesa dal comportamento inadempiente della il relativo danno va liquidato in via equitativa assumendo come parametri CP_1 sia l'ammontare delle retribuzioni perse, sia la probabilità per il ricorrente di ottenere il risultato sperato.
Nella vicenda che ci occupa, la perdita di chance deve essere parametrata alla mancata percezione delle indennità di posizione e di risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto con la attribuzione della P.O., nella complessiva misura di € 50.000 in ragione di € 12.500, annui per 4 anni (cfr. il prospetto di calcolo allegato al n.23 del ricorso), tenendo conto del numero dei partecipanti alla procedura concorsuale (3).
Il Tribunale reputa dunque equo quantificare il danno da perdita di chance nella somma di 1/3 dell'importo che il ricorrente avrebbe ottenuto qualora si fosse vista attribuita la posizione organizzativa e quindi € 16.700,00. La deve essere dunque condannata al pagamento di tale importo, oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
Conclusivamente, in accoglimento parziale del ricorso, la deve essere condannata a CP_1 risarcire il solo danno da perdita di chance subito dal ricorrente, liquidato in € 16.700,00 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice, sono poste a carico della secondo la CP_1 regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del Presidente CP_1
p.t. della Giunta Regionale, al risarcimento del danno subito dal ricorrente mediante pagamento di €
7 16.700,00 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento delle CP_1 spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Dragone.
Lecce, 22.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.
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