Art. 17. (Commissione centrale per le cooperative)
Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovra' comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facolta' di partecipare alle adunanze".
Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovra' comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facolta' di partecipare alle adunanze".