Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6867
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Sentenza 3 luglio 1999

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L'art. 33 legge 23 dicembre 1998 n. 448, che nell'ultima parte sancisce l'inapplicabilità della disciplina della prelazione artistica relativamente alle alienazioni di immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909 n. 364, ha la finalità di sanare le situazioni in cui la procedura acquisitiva del bene da parte dello Stato non sia iniziata, o non si sia conclusa, proprio per non essere stata denunciata l'alienazione del bene vincolato, a causa dell'inconsapevolezza sull'esistenza del vincolo. Ne consegue che la norma non riguarda ipotesi in cui, pur risalendo la notifica a prima dell'entrata in vigore della legge 1 giugno 1939 n. 1089, il vincolo sia stato conosciuto e l'alienazione assistita dagli adempimenti di cui all'art. 30, onde se la prelazione è stata esercitata, essa, pur se il suo esercizio sia oggetto di contestazione in giudizio, non può essere caducata in applicazione del sopravvenuto art. 33 legge 448/98.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6867
    Data del deposito : 3 luglio 1999

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