Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 33 legge 23 dicembre 1998 n. 448, che nell'ultima parte sancisce l'inapplicabilità della disciplina della prelazione artistica relativamente alle alienazioni di immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909 n. 364, ha la finalità di sanare le situazioni in cui la procedura acquisitiva del bene da parte dello Stato non sia iniziata, o non si sia conclusa, proprio per non essere stata denunciata l'alienazione del bene vincolato, a causa dell'inconsapevolezza sull'esistenza del vincolo. Ne consegue che la norma non riguarda ipotesi in cui, pur risalendo la notifica a prima dell'entrata in vigore della legge 1 giugno 1939 n. 1089, il vincolo sia stato conosciuto e l'alienazione assistita dagli adempimenti di cui all'art. 30, onde se la prelazione è stata esercitata, essa, pur se il suo esercizio sia oggetto di contestazione in giudizio, non può essere caducata in applicazione del sopravvenuto art. 33 legge 448/98.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. MA Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI INVESTIMENTI Srl, OS CI IA LE, OS CI TR GI, OS CI IA TT, OS CI ON, RR OS CI RL AVERARDO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 09171/97 proposto da:
TI INVESTIMENTI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO CARAMELLA, MARCUCCI PILLI DANIELA, MONICA PASSALACQUA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, OS CI IA LE, OS CI TR GI, OS CI IA TT, OS CI ON, RR OS CI RL AVERARDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1251/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Gentili, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, gli Avvocati Passalacqua e Marcucci Pilli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale previo rigetto del ricorso incidentale e assorbimento di tutti i motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23, 25 e 27.11.1985, la IO TI s.r.l. conveniva in giudizio OS CI HL RA, OS CI ED, OS CI MA LE, OS CI LL e OS CI OR RL RA, quali eredi di EI OS CI AN, nonché il ministero per i beni culturali e ambientali, davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che, disapplicato il d.m. 28.11.1982 con cui era stata esercitata la prelazione artistica da parte dell'amministrazione sul palazzo OR, venisse dichiarata la validità ed efficacia del contratto di vendita dell'immobile tra i OS CI ed essa IO TI, con le conseguenti pronunce risarcitorie per il degrado ed il mancato godimento del palazzo.
Si costituivano in giudizio gli eredi OS CI, che proponevano domanda riconvenzionale per il pagamento degli interessi sul prezzo ed il rimborso delle spese di manutenzione. Si costituiva altresì il Ministero per i beni culturali e ambientali, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale rigettava tutte le domande. Il gravame della IO e, in via incidentale, del Ministero, era rigettato dalla Corte d'appello di Firenze, con sentenza 16.10.1991. La Corte di Cassazione, su ricorso della IO TI, con sentenza 6.5.1994, n. 4286, cassava con rinvio la pronuncia di merito. Per quanto ancora interessa, riteneva che il giudice di merito, pur partendo da presupposti teorici corretti, non aveva adeguatamente sviluppato la questione concernente la possibile ricorrenza di ipotesi di rifiuto assoluto di registrazione dell'atto, con effetto di annullamento, da parte della Corte dei Conti, con esclusione della possibilità di registrazione con riserva, non vagliando la portata delle delibere emesse dall'organo di controllo, prodotte dalla IO. Statuiva inoltre che riguardo alle ulteriori ragioni esposte in sentenza, assorbenti secondo la Corte d'appello, secondo cui la postuma copertura della spesa per effetto dell'art. 23 l. 22.2.1986 n. 42, avrebbe reso operativo il decreto ministeriale di esercizio della prelazione, dalla norma citata non era dato ricavare niente più che un impegno di spesa occorrente all'esercizio del diritto di prelazione, senza potersi ricavare l'obbligatorietà, sia per l'amministrazione che per il privato, della prelazione. La sentenza 6.11.1996 della Corte d'appello di Firenze, emessa all'esito del giudizio di rinvio, riassunto dalla IO TI s.r.l., ha stabilito che avendo la Suprema Corte enunciato il principio di diritto, vincolante, secondo cui il rifiuto di registrazione determina la caducazione dell'atto di esercizio della prelazione, la corte di rinvio non ha poteri di sindacato e di riesame, tanto più che la Cassazione, sulla base di un completo esame della fattispecie della quale era stata investita, aveva statuito sulla portata dei rifiuti di registrazione e conseguente annullamento emessi dalla Corte dei Conti. Escluso poi che l'art. 23 l. 42/86 abbia avuto portata ed efficacia sanante in ordine a tutta l'operazione della prelazione, per il fatto di aver semplicemente predisposto uno stanziamento ad hoc, ma sempre nel presupposto che fosse stato esercitato un diritto di prelazione, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte sancisce incontestabilmente non essere mai stato esercitato validamente alcun diritto di prelazione. Di conseguenza ha dichiarato la validità ed efficacia del contratto di vendita dell'immobile tra gli eredi OS CI e la IO TI, e condannato in via generica il Ministero al risarcimento dei danni a favore della IO. Ha respinto la domanda di condanna generica del Ministero al risarcimento per il degrado dell'immobile.
Avverso la nuova sentenza di merito propone ricorso per cassazione il Ministero per i beni culturali e ambientali, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppone con controricorso la IO TI s.r.l., che a sua volta propone ricorso incidentale basato su cinque motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, il Ministero per i beni culturali e ambientali, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., omesso esame e travisamento di fatti decisivi in relazione all'art. 36C n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non occorressero accertamenti di fatto - avendo la Corte di Cassazione esaminato completamente la fattispecie e ravvisato la ricorrenza (di un'ipotesi di annullamento ex art. 25 r.d. 12.7.1934 n. 1214 - e concluso per l'avvenuta caducazione del decreto ministeriale di esercizio della prelazione. Al contrario il giudice di legittimità, lungi da statuire che nel caso in esame vi fosse stato annullamento dell'atto, aveva semplicemente censurato la sentenza di merito per l'omessa indagine in concreto se il rifiuto di visto di cui si controverteva rientrasse in tale eccezionale e tassativa ipotesi, o se invece si inquadrasse nella regola generale per cui il rifiuto del visto non incide sulla validità ma sull'efficacia del provvedimento, per la possibilità che sia ordinata la registrazione con riserva.
Con il secondo, subordinato, motivo di ricorso, il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25 r.d. 12.7.1934 n. 1214 e dell'art. 23, comma 2, l. 22.2.1986 n. 42, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., difetto di motivazione, omesso esame e travisamento di fatti decisivi, deduce che qualora la sentenza della Corte d'appello, ora impugnata, dovesse interpretarsi nel senso di aver implicitamente compiuto l'accertamento sulla ricorrenza di un'ipotesi di annullamento dell'atto di esercizio della prelazione, tale accertamento è erroneo, in quanto l'annullamento per il rifiuto del visto si verifica solo ove sia assunto un impegno che eccede lo stanziamento del capitolo per l'anno in cui l'impegno è assunto, e tale ipotesi è tassativa e non estensibile a casi diversi quale quello di cui si discute, in cui si è rinviato l'impegno di spesa all'anno successivo: il controllo esercitato dalla Corte dei Conti sarebbe dunque da ricondurre ai commi 1 e 2 dell'art. 25, ovvero al mero diniego di visto comportante inoperatività, ma non annullamento. Ne conseguirebbe che l'art. 23 l. 42/86, ritenuto irrilevante dalla Corte d'appello, ebbe invece l'effetto equivalente all'ordine di registrazione con riserva, comportando l'autorizzazione ad impegnare nel 1986 la spesa necessaria a pagare la prelazione esercitata nel 1982, cosa che avvenne a mezzo del d.m. 24.9.1986:
anche relativamente a tale decreto la Corte fiorentina sarebbe incorsa in errore, ritenendolo semplicemente esecutivo di una transazione intervenuta tra il Ministero e i OS CI, mentre la transazione era successiva.
Con il terzo motivo di ricorso, il Ministero, in ulteriore subordine, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 279 n. 4 c.p.c., dei principi in materia di condanna generica e dell'art. 2697, oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, infliggendo all'amministrazione la condanna generica al risarcimento del danno da mancata fruizione dell'immobile, da un lato che nessuna prova era stata offerta dalla IO TI, non ravvisandosi neppure l'interesse di questa a fruire dell'immobile, dall'altro che nessuna colpa era ascrivibile all'amministrazione per il danno lamentato da controparte, avendo ritenuto in buona fede di operare legittimamente, differendo l'impegno all'anno successivo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la IO TI, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto applicate in relazione all'art. 12, comma 3, l. 15.5.1997 n. 127, invoca l'applicazione dello ius superveniens, costituito dalla norma ora citata, in virtù della quale agli immobili d'interesse storico artistico, notificati ai sensi della l. 20.5.1909 n. 364, non sono applicabili le disposizionì di cui al capo III, sez. II, l. 1089/39, cioè quelle relative all'esercizio del diritto di prelazione artistica, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 279 n. 4 c.p.c., ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto, riguardo al degrado dell'immobile, che il danno si era verosimilmente verificato, dato il lungo tempo trascorso dalla presa di possesso dell'amministrazione e dagli ultimi lavori da questa compiuti.
Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 279 n. 4 c.p.c., ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, si censura la sentenza impugnata per aver condannato la IO al rimborso delle spese sostenute per l'immobile, per opere effettuate senza titolo e di cui non ha fornito prova.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, la sentenza è censurata per il fatto che pur non avendo ritenuto di condannare la IO al maggior danno da rivalutazione monetaria sul rimborso per le spese sostenute sull'immobile, ha liquidato gli interessi per un importo esorbitante di L. 300.000.000 la misura degli interessi legali.
Con il quinto motivo, per l'ipotesi in cui venisse accolto il ricorso del Ministero, nella parte in cui attribuisce all'art. 23 l.42/86 gli effetti di una registrazione con riserva, sono da riproporre le censure di illegittimità costituzionale della norma già proposte con il precedente ricorso per cassazione, in particolare perché tale norma, in violazione dell'art. 100 Cost., avrebbe consentito di eludere un provvedimento di esclusiva competenza della Corte dei conti.
Preliminarmente s'impone l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, che prospettando, in virtù dell'entrata in vigore di una disposizione che sostanzialmente sancisce l'inapplicabilità della disciplina relativamente alla prelazione artistica, la possibile irrilevanza dell'iter amministrativo della cui legittimità si discute, condurrebbe, in caso di accoglimento, alla dichiarazione di validità ed efficacia del contratto di vendita tra i privati, secondo l'originario petitum della IO TI s.r.l. Va precisato, peraltro, che la norma (art. 12, commi 3 e 4, l. 15.5.1997 n. 127), la cui applicazione è invocata dalla ricorrente incidentale, è stata (prima modificata, con l'aggiunta di un periodo finale, dall'art. 6, comma 1, l.
8.10.1997 n. 352, poi) abrogata dalla successiva l. 16. 6. 1998 n. 191 (art. 2, comma 24) . La recente legge finanziaria per il 1999 (l. 23.12.1998 n. 448, art.33), ha però riprodotto testualmente, riguardo alle notifiche dei beni privati d'interesse storico-artistico, l'identico testo della disposizione, la cui applicazione è invocata con il primo motivo del ricorso incidentale.
È peraltro evidente che essendo la nuova normativa condizionata ad una circostanza, quella dell'avvenuta notifica dell'interesse storico sull'immobile sotto la vigenza della vecchia legge sul patrimonio storico artistico (l. 20.6.1909 n. 364), che richiede un accertamento di fatto - la data ed il riferimento normativo del provvedimento di imposizione del vincolo, giacché, se la notifica fosse stata effettuata, o rinnovata, sotto la "nuova" l.
1.6.1939 n.1089, il diritto di prelazione artistica sarebbe indiscutibilmente configuratile - nella ritenuta applicabilità dello ius superveniens la sentenza di merito dovrebbe essere cassata in parte qua, con rinvio al fine del necessario accertamento circa il presupposto di fatto per l'applicabilità della norma (Cass. 26.5.15, 98, n. 5224;
19.4.1995, n. 4349; 1.3.1995, n. 2363).
Questo collegio non ritiene però applicabile, neppure in astratto, la disposizione che affranca dal meccanismo della prelazione le alienazioni di immobili notificati illo tempore, alla fattispecie oggetto della presente causa. L'ultimo periodo dell'art.33 l. 448/98, infatti, non può che essere letto nel contesto globale della norma in cui è inserito: la cui prima parte disciplina, per un'esigenza di certezza da lungo tempo invocata, il meccanismo di ricognizione dei vecchi vincoli, per i quali non sia intervenuto il rinnovo o la trascrizione, ai sensi della l. 1099/39. Nella vigenza della l. 364/1909 non era prevista infatti la trascrizione del vincolo d'interesse storico-artistico (introdotta con l'art. 2 l.11.6.1922 n. 778, ma solo per le cose ivi tutelate, ovvero immobili da conservare "a causa della loro bellezza naturale e della relazione con la storia civile e letteraria"), e ben può verificarsi che, nell'attualità, un soggetto, che si sia reso acquirente del bene notificato (senza trascrizione del vincolo) dopo il 1909, ignorando il carattere vincolato del bene, lo alieni omettendo la denuncia imposta dall'art. 30 l. 1089/39: con la conseguente sanzione di nullità dell'atto di trasferimento, ed esposizione al rischio di un esercizio della prelazione artistica in ogni tempo (art. 61, comma 2), secondo un'interpretazione che è apparsa conforme ai principi costituzionali (Corte Cost. 20.6.1995, n. 269). È evidente, allora, che l'ultima parte della norma, del cui contenuto dispositivo si discute riguardo all'oggetto della presente causa, ha la finalità di sanare le situazioni in cui la procedura acquisitiva del bene da parte dello Stato non sia iniziata, o non si sia conclusa, proprio per non essere stata denunciata l'alienazione del bene vincolato, a causa dell'inconsapevolezza sull'esistenza del vincolo. La norma non riguarda dunque ipotesi in cui, pur risalendo la notifica ad un periodo ante l. 1089/39, essa sia stata conosciuta, e l'alienazione assistita dagli adempimenti di cui all'art. 30. Sono da ritenere escluse dal l'applicazione della norma le ipotesi, come quella ricorrente nel caso in esame, in cui vengono meno le ragioni sostanziali di tutela del contraente privato: la denuncia di cessione del bene da parte del venditore, infatti, è probante in ordine alla consapevolezza sull'esistenza del vincolo. Ne consegue che la prelazione, se validamente esercitata, non può essere caducata in applicazione dell'art. 33 l. 448/98. Neppure sembrano sussistere le condizioni per sostenere che la retroattività della norma debba essere estesa a quelle alienazioni per le quali il valido esercizio del diritto di prelazione sia ancora, come nella specie, sub iudice. Nessun elemento letterale o logico avvalora questa interpretazione, anche alla luce di recenti interventi normativi in cui, viceversa, la pendenza del giudizio è stata appositamente indicata per l'applicazione della norma sopravvenuta (così l'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, commi 6 e 7 bis).
Rigettatosi il primo motivo del ricorso incidentale, deve procedersi all'esame del ricorso principale.
Il primo motivo appare fondato.
Il principio enunciato dalla Sezioni unite, con la sentenza 6.5.1994, n. 4286, stabilisce che il rifiuto assoluto di registrazione, da parte della Corte dei Conti, per illegittimità dell'impegno di spesa, del decreto con cui il Ministro dei beni culturali ed ambientali abbia esercitato il diritto di prelazione dello Stato nel caso di alienazione di cose d'interesse storico o artistico, determina l'eliminazione del provvedimento, che quindi non produce il tipico, effetto sostanzialmente espropriativo, e fa rivivere il diritto di proprietà illegittimamente compresso. La Suprema Corte ha altresì escluso che l'argomento, ritenuto assorbente dal giudice di merito nella sentenza cassata, quello della copertura finanziaria postuma, per legge, dell'atto di esercizio della prelazione, potesse assumere rilevanza sulla questione della validità dell'atto amministrativo, non potendosi interpretare l'art.23 l. 22.2.1986 n. 42 nel senso di una caducazione dell'annullamento che fosse conseguito all'atto di controllo negativo della Corte dei Conti. Restava dunque aperta la fondamentale questione della validità dell'atto di esercizio della prelazione, riguardo alla quale il giudice di legittimità aveva invitato il giudice di rinvio ad "un nuovo esame della causa in relazione ai motivi accolti", avendo la Corte d'appello "omesso l'accertamento, in punto di fatto, sull'effettiva Portata delle prodotte delibere della Corte dei Conti".
Tale esame non è stato compiuto dal giudice di rinvio, il quale, nello sviluppo della motivazione, ha dato particolare rilievo alla pronuncia rescindente, soffermandosi sulla insindacabilità e immodificabilità della massima affermata dai giudici di legittimità, evidentemente al fine di smentire le sollecitazioni dell'amministrazione appellata al riesame delle questioni risolte in sede di legittimità. È evidente, però, che la vicenda sul controllo esterno dell'atto amministrativo di prelazione artistica, non è stata ripercorsa dal giudice di rinvio, il quale ha assunto come dato oggettivo l'avvenuto annullamento di quell'atto, per effetto del rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti, che, viceversa, nell'economia della pronuncia rescindente, assumeva il ruolo di ipotetico presupposto. Nè può in qualche modo desumersi che il riscontro, cui era chiamato per effetto della pronuncia di cassazione, sia stato implicitamente compiuto dal giudice: la convinzione circa l'avvenuta caducazione dell'atto, si rivela apodittica nella misura in cui non si ritengono necessari ulteriori accertamenti istruttori, sulla scorta dell'"esame completo della fattispecie della quale era stata investita" a suo dire effettuato dalla Suprema Corte. L'incidentale riferimento agli effetti del controllo negativo della Corte dei Conti, che sarebbe presente nella proposizione "sostenere che l'annullamento di un impegno eccedente lo stanziamento di spesa comporta la mera inefficacia dell'obbligazione ... significa entrare in conflitto con il principio vincolante segnato dalla decisione della Corte di Cassazione", non può esser qualificato come accertamento di fatto della circostanza che costituisce il presupposto per la decisione della causa, perché, allora, la sentenza rescissoria sarebbe del tutto carente di motivazione.
Nella vicenda sono intervenuti, come si desume dalla narrativa sullo "svolgimento del processo", ben tre atti di controllo della Corte dei conti, con le decisioni 30.9.1983, n. 1379, 21.5.1984, n. 1452, 23.5.1985, n. 1560, relativi a tre distinti impegni di spesa assunti dal l'amministrazione. Il riesame, che il nuovo giudice di rinvio dovrà compiere, riguarderà non solo l'incidenza di tali atti sugli impegni di spesa, oggetto specifico del controllo, ma soprattutto gli effetti che i riscontri di correttezza giuscontabile, necessariamente effettuati su atti di rilievo finanziario assunti successivamente alla nascita dell'obbligazione, hanno determinato sull'originario atto, di amministrazione attiva, con cui fu esercitata la prelazione artistica.
L'accoglimento del primo due motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento e del secondo e terzo motivo, e inoltre degli ulteriori quattro motivi del ricorso incidentale, dei quali il quinto, sollecitando un nuovo esame dell'art. 23 l. 42/86, prospetta una questione di legittimità costituzionale allo stato priva di rilevanza, essendo l'applicabilità di quella norma al caso di specie subordinata alla validità dell'esercizio della prelazione artistica, ed i restanti attengono alle conseguenze economiche della riconosciuta validità del contratto di compravendita tra OS CI e IO s.r.l., che va considerata questione tuttora sub iudice. Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio, anche ai fini della liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999