Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, iscritta al n. 617 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Fabrica di Roma (Vt) alla Vai degli Eroi n. 11 presso lo studio dell'avv. Sabrina Pacelli, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 27 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 settembre 2008 hanno contratto matrimonio civile
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Fabrica di Roma (Vt), parte I,
n. 10, anno 2008), che dalla loro unione sono nati figli, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. il Sig. rimarrà nella casa coniugale intestata al di lui figlio, la Sig.ra Pt_1
e ne allontanerà portando con sé gli effetti personali;
Pt_2
3. il Sig corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 100,00 per il suo Pt_1
mantenimento da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza di separazione”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Fabrica di Roma (Vt) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
lle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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