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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 683/2021, promossa da
(c.f. ), in persona dell'amministratore, , con sede a Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Tempio Pausania, Zona Industriale, assistita e rappresentata dall'avv. Corda Giuseppe;
(c.f. ), in persona del liquidatore, sig. con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 sede a Tempio Pausania, assistita e difesa dall'avv. Boldarin Valdi;
-parti attrici opponenti- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Racugno e Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Agostino Armeni;
-parte convenuta opposta contumace-
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, in Controparte_4 P.IVA_4 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. , rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Lucia Marini;
-parte convenuta-
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_5 tempore e Amministratore Sig. con sede in Verona, Via Podgora n.8/b, CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massella Michele;
-parte convenuta-
e
(c.f. ) Controparte_7 C.F._1
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: Atto di citazione ex articolo 618, II° comma, c.p.c. ed istanza di sospensione provvisoria (Procedura esecutiva immobiliare R.g. Es.Imm. 376/2014)
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato parti attrici hanno chiesto di vedersi accolte le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente, dichiarare la sospensione del provvedimento del Tribunale di Tempio del 17/02/2021, notificato in data 18/02/2021 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare
376/14 Rg., con cui si intimava a il pagamento di euro 30.000,00 a titolo di canoni Parte_1 per la locazione del bene esecutato, dall'anno 2015 all'anno 2020;
2. Nel merito, accertare che ha effettivamente corrisposto i canoni di Parte_1 locazione a favore di dall'anno 2015 all'anno 2020; Controparte_1
3. Accertare che ha finanziato l'esecuzione dei lavori di straordinaria Parte_1 manutenzione sul bene oggetto di esecuzione di proprietà di come in atti Controparte_1 descritti;
4. Per l'effetto, dichiarare che nulla deve a favore della procedura esecutiva Parte_1 immobiliare dell'intestato tribunale, n. 376/14 Rg., e conseguentemente annullare definitivamente
l'ordinanza del Tribunale di Tempio del 17/02/2021, notificata in data 18/02/2021 nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo immobiliare, con cui si intimava a il pagamento Parte_1 di euro 30.000,00 a titolo di canoni per la locazione del bene esecutato, dall'anno 2015 all'anno
2020;
5. Ratificare gli interventi di straordinaria manutenzione operati da quale Controparte_1 custode dell'immobile esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 376/14 dell'intestato tribunale;
6. Con vittoria di spese della procedura”.
A sostegno delle proprie ragioni hanno asserito: Con
-che la società ha radicato presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_6 la procedura esecutiva immobiliare R.g.n. 376/2014 in danno della con la quale Controparte_1
è stato sottoposto a pignoramento il bene immobiliare di proprietà della stessa, consistente in un opificio per la lavorazione del sughero, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tempio Pausania al Foglio 6, Particella 699, Sub. 1 e 2; la debitrice era costituita custode del bene esecutato;
-che le altre parti citate in causa sono intervenute per la soddisfazione dei propri crediti nell'ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare;
-che la è stata posta in liquidazione nell'anno 2015, sospendendo definitivamente la CP_1 propria attività produttiva nel comparto del sughero ed è priva di entrate che ne possano finanziare tutte le procedure in esecuzione;
-che la anch'essa operante nel comparto della produzione di sughero, è società Parte_1 collegata alla tanto che la prima è proprietaria dell'immobile confinante a quello oggetto di CP_1 pignoramento, di proprietà della seconda (il bene risulta indiviso);
-che in data 02/01/2015 tra la e la è intercorso un contratto con il quale la prima CP_1 Pt_1 concedeva alla seconda la locazione dell'immobile oggetto di pignoramento, per l'importo annuale di € 6.000,00;
-che per tutti gli anni dal 2015 al 2019, la ha eseguito regolarmente i pagamenti dei Pt_1 canoni a favore della mediante bonifici ed emissione di assegni bancari;
CP_1
-che la si è resa disponibile a finanziare i lavori di manutenzione straordinaria Pt_1 dell'immobile oggetto di esecuzione sopravvenuti nel corso dell'anno 2015, la cui somma è pari a €
16.933,68;
-che l'importo suddetto è stato portato a compensazione con quanto dovuto da a Pt_1 CP_1
a titolo di canone di locazione;
-che gli importi che la ha messo a disposizione di per un totale di € 17.790,00, Pt_1 CP_1 sono stati impiegati per proporre una conversione del pignoramento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare;
tale istanza è stata respinta in quanto non onorato il versamento dell'importo complessivo come richiesto, per un totale di € 32.727,09;
-che in data 11.02.2019 è stato nominato l'Istituto Vendite Giudiziarie quale custode del bene pignorato, ed in data 11.11.2019 è stato accordato al medesimo istituto la possibilità di locare l'immobile;
-che con provvedimento adottato dal Giudice dell'esecuzione, Dott.ssa Costanza Teti, in data
08/07/2020, è stato intimato a il pagamento di € 30.000,00 a titolo di canoni di Parte_1 locazione per l'immobile oggetto di esecuzione dall'anno 2015 all'anno 2020; -che il predetto provvedimento è stato impugnato dalle due società con ricorso ex art. 617
c.p.c., rigettato in data 18/02/2021;
-che l'importo totale messo a disposizione da per il finanziamento delle operazioni di Pt_1
(canoni di locazione e finanziamento lavori di straordinaria manutenzione) è pari ad € CP_1
34.723,68.
Si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex Controparte_6 adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'atto di citazione depositato da controparte nullo stante il conflitto di interessi sussistente tra le parti rappresentate dall'Avv. Stefano Deiana. Nel merito: - respingersi la richiesta di sospensione del provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 17.07.2021, nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 376/14 RG, avanzata da controparte con conseguente conferma del provvedimento medesimo;
- accertarsi l'inopponibilità del contratto di locazione stipulato tra e alla procedura esecutiva;
- accertato Controparte_1 Parte_1
l'inadempimento da parte di condannarsi quest'ultima a liberare l'immobile Parte_1 sottoposto a procedura esecutiva e condannarsi la medesima al versamento alla procedura esecutiva immobiliare n. 376/2014 R.G. di tutte le somme dovute a titolo di occupazione dalla società dal gennaio 2015 alla data odierna. In ogni caso: con vittoria dispese ed onorari oltre IVA 22%, CPA
4% ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Si è costituita altresì la , chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, Controparte_4 mentre i convenuti e sono rimasti Controparte_3 Controparte_7 contumaci.
All'udienza del 19.06.2025 la società ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 della materia del contendere, richiamando l'ordinanza del 10.02.2025 pronunciata nell'ambito del procedimento esecutivo n. 376/2014 RGE.
Con il summenzionato provvedimento il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare, ordinando la cancellazione del pignoramento e la restituzione delle somme acquisite dal custode a titolo di canoni di locazione del bene pignorato, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'insolvenza di e dell'affittuaria Controparte_1 Parte_1
Il Giudice ha evidenziato che il bene oggetto di esecuzione è risultato catastalmente frazionato in due particelle, di proprietà rispettivamente dell'esecutata e della sebbene sotto Parte_1 il profilo dello stato di fatto le porzioni apparissero tutte unite tra loro, parti di un unico edificio separate solo da porte. In sede di esecuzione si è accertato che tale situazione costituiva il risultato delle fasi di realizzazione del fabbricato e delle trasformazioni e cessioni poste in essere da
[...] Si è accertato altresì che l'immobile risultava non conforme alle concessioni edilizie CP_1 richieste;
l'immobile oggetto di pignoramento appariva pertanto non commerciabile.
All'udienza del 19.06.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Innanzitutto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
Dalla casistica giurisprudenziale è emerso il seguente sunto: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di fatti che determinino la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, comportando il venir meno dell'interesse ad agire
e a contraddire e delle conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, richiedendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.”
Ciò posto, nel caso concreto la cessazione della materia del contendere è determinata dalla pronuncia di improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare emessa nel procedimento esecutivo n. 376/2014 RGE.
Si ritiene pertanto venuto meno l'interesse ad agire delle parti del giudizio, rendendo doverosa una pronuncia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, circa l'imputabilità delle spese processuali.
Ebbene, in virtù del principio di causalità, è necessario ripercorrere l'intera vicenda processuale per addivenire all'imputazione delle spese.
Preliminarmente, l'eccezione sul conflitto di interessi del difensore per violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico sollevata da parte opposta si intende accolta, in quanto l'Avv. Deiana ha introdotto l'odierno giudizio rappresentando sia gli interessi della parte debitrice esecutata, CP_1 sia gli interessi della società occupante l'immobile pignorato. Pt_1
Nel corso di causa le difese della e della sono state poi assunte da altri e diversi CP_1 Pt_1 difensori: tuttavia, tale circostanza non sana il difetto originale, posto che l'atto introduttivo è stato depositato dall'Avv. Deiana in qualità di difensore tanto della società quanto della società CP_1
Pt_1
La Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza n. 7030/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura
a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto”.
Nel caso di specie, il principio summenzionato appare dirimente in quanto chiarisce il divieto di assumere la difesa di due parti anche qualora il conflitto sia meramente potenziale. Il debitore esecutato e l'occupante dell'immobile non possono essere rappresentati dal medesimo difensore, poiché i loro interessi potrebbero essere in conflitto, specialmente in relazione alla liberazione o al possesso dell'immobile. Ogni parte deve avere un difensore che rappresenti i propri interessi specifici, in ossequio al principio dell'equa difesa.
La mera sostituzione del difensore in corso di causa non può di per sé sanare il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 Cdf, e l'avvocato ha comunque l'obbligo di astenersi dal prestare l'attività professionale se sussiste, o potrebbe sussistere, il conflitto, anche laddove l'altra parte intenda rivolgersi ad altro difensore. In altri termini, la sostituzione della difesa non può essere impiegata come metodo per eludere il conflitto di interessi.
Per i motivi sopra esposti, l'atto introduttivo è da ritenersi nullo, essendo altrettanto nulla la procura conferita ab origine all'Avv. Deiana dalle società e CP_1 Pt_1
Parimenti, va accolta l'eccezione relativa alla inopponibilità del contratto di locazione, stante la stipula del contratto avvenuta in seguito al pignoramento.
Nello specifico, il contratto di locazione stipulato dopo il pignoramento dell'immobile è inopponibile alla massa creditoria, allorché il debitore non vanta più alcuna facoltà di disposizione del bene senza l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione. Posto che il rapporto locatizio è stato instaurato in data 02.01.2015 e registrato in data 30.10.2015, il contratto medesimo è considerato nullo e inefficace, oltre che inopponibile, ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo successivo al pignoramento risalente al 2014.
Ne deriva che la società ha occupato sine titulo l'immobile di cui si discorre. Pt_1
A conferma di quanto predetto si osserva l'enunciato della giurisprudenza: “il debitore non può stipulare contratti di locazione dopo la notifica dell'atto di pignoramento, salvo l'autorizzazione del G.E., e se contravviene a tale disposizione normativa, esso contratto, oltre ad essere inopponibile,
è anche inefficace e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. (Cass. civ. sez. III n.9877/2022).”
Tanto premesso, con riferimento alla pronuncia sulle spese ed in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”, si ritengono sussistenti giusti motivi per imputare le spese alle società opponenti, stante la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza delle domande.
Per la determinazione del compenso si applica lo scaglione fino a €52.000,00, stante il valore dell'odierna controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione, alla luce della dichiarazione di improseguibilità emessa in data 10.02.2025 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo
R.G.Es.n. 376/2014 e, per l'effetto
- CONDANNA le società e alla refusione, a favore delle società Parte_1 CP_1
e , delle spese del presente Controparte_6 Controparte_4 grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 683/2021, promossa da
(c.f. ), in persona dell'amministratore, , con sede a Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Tempio Pausania, Zona Industriale, assistita e rappresentata dall'avv. Corda Giuseppe;
(c.f. ), in persona del liquidatore, sig. con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 sede a Tempio Pausania, assistita e difesa dall'avv. Boldarin Valdi;
-parti attrici opponenti- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Racugno e Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Agostino Armeni;
-parte convenuta opposta contumace-
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, in Controparte_4 P.IVA_4 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. , rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Lucia Marini;
-parte convenuta-
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_5 tempore e Amministratore Sig. con sede in Verona, Via Podgora n.8/b, CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massella Michele;
-parte convenuta-
e
(c.f. ) Controparte_7 C.F._1
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: Atto di citazione ex articolo 618, II° comma, c.p.c. ed istanza di sospensione provvisoria (Procedura esecutiva immobiliare R.g. Es.Imm. 376/2014)
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato parti attrici hanno chiesto di vedersi accolte le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente, dichiarare la sospensione del provvedimento del Tribunale di Tempio del 17/02/2021, notificato in data 18/02/2021 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare
376/14 Rg., con cui si intimava a il pagamento di euro 30.000,00 a titolo di canoni Parte_1 per la locazione del bene esecutato, dall'anno 2015 all'anno 2020;
2. Nel merito, accertare che ha effettivamente corrisposto i canoni di Parte_1 locazione a favore di dall'anno 2015 all'anno 2020; Controparte_1
3. Accertare che ha finanziato l'esecuzione dei lavori di straordinaria Parte_1 manutenzione sul bene oggetto di esecuzione di proprietà di come in atti Controparte_1 descritti;
4. Per l'effetto, dichiarare che nulla deve a favore della procedura esecutiva Parte_1 immobiliare dell'intestato tribunale, n. 376/14 Rg., e conseguentemente annullare definitivamente
l'ordinanza del Tribunale di Tempio del 17/02/2021, notificata in data 18/02/2021 nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo immobiliare, con cui si intimava a il pagamento Parte_1 di euro 30.000,00 a titolo di canoni per la locazione del bene esecutato, dall'anno 2015 all'anno
2020;
5. Ratificare gli interventi di straordinaria manutenzione operati da quale Controparte_1 custode dell'immobile esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 376/14 dell'intestato tribunale;
6. Con vittoria di spese della procedura”.
A sostegno delle proprie ragioni hanno asserito: Con
-che la società ha radicato presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_6 la procedura esecutiva immobiliare R.g.n. 376/2014 in danno della con la quale Controparte_1
è stato sottoposto a pignoramento il bene immobiliare di proprietà della stessa, consistente in un opificio per la lavorazione del sughero, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tempio Pausania al Foglio 6, Particella 699, Sub. 1 e 2; la debitrice era costituita custode del bene esecutato;
-che le altre parti citate in causa sono intervenute per la soddisfazione dei propri crediti nell'ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare;
-che la è stata posta in liquidazione nell'anno 2015, sospendendo definitivamente la CP_1 propria attività produttiva nel comparto del sughero ed è priva di entrate che ne possano finanziare tutte le procedure in esecuzione;
-che la anch'essa operante nel comparto della produzione di sughero, è società Parte_1 collegata alla tanto che la prima è proprietaria dell'immobile confinante a quello oggetto di CP_1 pignoramento, di proprietà della seconda (il bene risulta indiviso);
-che in data 02/01/2015 tra la e la è intercorso un contratto con il quale la prima CP_1 Pt_1 concedeva alla seconda la locazione dell'immobile oggetto di pignoramento, per l'importo annuale di € 6.000,00;
-che per tutti gli anni dal 2015 al 2019, la ha eseguito regolarmente i pagamenti dei Pt_1 canoni a favore della mediante bonifici ed emissione di assegni bancari;
CP_1
-che la si è resa disponibile a finanziare i lavori di manutenzione straordinaria Pt_1 dell'immobile oggetto di esecuzione sopravvenuti nel corso dell'anno 2015, la cui somma è pari a €
16.933,68;
-che l'importo suddetto è stato portato a compensazione con quanto dovuto da a Pt_1 CP_1
a titolo di canone di locazione;
-che gli importi che la ha messo a disposizione di per un totale di € 17.790,00, Pt_1 CP_1 sono stati impiegati per proporre una conversione del pignoramento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare;
tale istanza è stata respinta in quanto non onorato il versamento dell'importo complessivo come richiesto, per un totale di € 32.727,09;
-che in data 11.02.2019 è stato nominato l'Istituto Vendite Giudiziarie quale custode del bene pignorato, ed in data 11.11.2019 è stato accordato al medesimo istituto la possibilità di locare l'immobile;
-che con provvedimento adottato dal Giudice dell'esecuzione, Dott.ssa Costanza Teti, in data
08/07/2020, è stato intimato a il pagamento di € 30.000,00 a titolo di canoni di Parte_1 locazione per l'immobile oggetto di esecuzione dall'anno 2015 all'anno 2020; -che il predetto provvedimento è stato impugnato dalle due società con ricorso ex art. 617
c.p.c., rigettato in data 18/02/2021;
-che l'importo totale messo a disposizione da per il finanziamento delle operazioni di Pt_1
(canoni di locazione e finanziamento lavori di straordinaria manutenzione) è pari ad € CP_1
34.723,68.
Si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex Controparte_6 adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'atto di citazione depositato da controparte nullo stante il conflitto di interessi sussistente tra le parti rappresentate dall'Avv. Stefano Deiana. Nel merito: - respingersi la richiesta di sospensione del provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 17.07.2021, nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 376/14 RG, avanzata da controparte con conseguente conferma del provvedimento medesimo;
- accertarsi l'inopponibilità del contratto di locazione stipulato tra e alla procedura esecutiva;
- accertato Controparte_1 Parte_1
l'inadempimento da parte di condannarsi quest'ultima a liberare l'immobile Parte_1 sottoposto a procedura esecutiva e condannarsi la medesima al versamento alla procedura esecutiva immobiliare n. 376/2014 R.G. di tutte le somme dovute a titolo di occupazione dalla società dal gennaio 2015 alla data odierna. In ogni caso: con vittoria dispese ed onorari oltre IVA 22%, CPA
4% ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Si è costituita altresì la , chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, Controparte_4 mentre i convenuti e sono rimasti Controparte_3 Controparte_7 contumaci.
All'udienza del 19.06.2025 la società ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 della materia del contendere, richiamando l'ordinanza del 10.02.2025 pronunciata nell'ambito del procedimento esecutivo n. 376/2014 RGE.
Con il summenzionato provvedimento il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare, ordinando la cancellazione del pignoramento e la restituzione delle somme acquisite dal custode a titolo di canoni di locazione del bene pignorato, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'insolvenza di e dell'affittuaria Controparte_1 Parte_1
Il Giudice ha evidenziato che il bene oggetto di esecuzione è risultato catastalmente frazionato in due particelle, di proprietà rispettivamente dell'esecutata e della sebbene sotto Parte_1 il profilo dello stato di fatto le porzioni apparissero tutte unite tra loro, parti di un unico edificio separate solo da porte. In sede di esecuzione si è accertato che tale situazione costituiva il risultato delle fasi di realizzazione del fabbricato e delle trasformazioni e cessioni poste in essere da
[...] Si è accertato altresì che l'immobile risultava non conforme alle concessioni edilizie CP_1 richieste;
l'immobile oggetto di pignoramento appariva pertanto non commerciabile.
All'udienza del 19.06.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Innanzitutto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
Dalla casistica giurisprudenziale è emerso il seguente sunto: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di fatti che determinino la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, comportando il venir meno dell'interesse ad agire
e a contraddire e delle conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, richiedendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.”
Ciò posto, nel caso concreto la cessazione della materia del contendere è determinata dalla pronuncia di improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare emessa nel procedimento esecutivo n. 376/2014 RGE.
Si ritiene pertanto venuto meno l'interesse ad agire delle parti del giudizio, rendendo doverosa una pronuncia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, circa l'imputabilità delle spese processuali.
Ebbene, in virtù del principio di causalità, è necessario ripercorrere l'intera vicenda processuale per addivenire all'imputazione delle spese.
Preliminarmente, l'eccezione sul conflitto di interessi del difensore per violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico sollevata da parte opposta si intende accolta, in quanto l'Avv. Deiana ha introdotto l'odierno giudizio rappresentando sia gli interessi della parte debitrice esecutata, CP_1 sia gli interessi della società occupante l'immobile pignorato. Pt_1
Nel corso di causa le difese della e della sono state poi assunte da altri e diversi CP_1 Pt_1 difensori: tuttavia, tale circostanza non sana il difetto originale, posto che l'atto introduttivo è stato depositato dall'Avv. Deiana in qualità di difensore tanto della società quanto della società CP_1
Pt_1
La Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza n. 7030/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura
a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto”.
Nel caso di specie, il principio summenzionato appare dirimente in quanto chiarisce il divieto di assumere la difesa di due parti anche qualora il conflitto sia meramente potenziale. Il debitore esecutato e l'occupante dell'immobile non possono essere rappresentati dal medesimo difensore, poiché i loro interessi potrebbero essere in conflitto, specialmente in relazione alla liberazione o al possesso dell'immobile. Ogni parte deve avere un difensore che rappresenti i propri interessi specifici, in ossequio al principio dell'equa difesa.
La mera sostituzione del difensore in corso di causa non può di per sé sanare il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 Cdf, e l'avvocato ha comunque l'obbligo di astenersi dal prestare l'attività professionale se sussiste, o potrebbe sussistere, il conflitto, anche laddove l'altra parte intenda rivolgersi ad altro difensore. In altri termini, la sostituzione della difesa non può essere impiegata come metodo per eludere il conflitto di interessi.
Per i motivi sopra esposti, l'atto introduttivo è da ritenersi nullo, essendo altrettanto nulla la procura conferita ab origine all'Avv. Deiana dalle società e CP_1 Pt_1
Parimenti, va accolta l'eccezione relativa alla inopponibilità del contratto di locazione, stante la stipula del contratto avvenuta in seguito al pignoramento.
Nello specifico, il contratto di locazione stipulato dopo il pignoramento dell'immobile è inopponibile alla massa creditoria, allorché il debitore non vanta più alcuna facoltà di disposizione del bene senza l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione. Posto che il rapporto locatizio è stato instaurato in data 02.01.2015 e registrato in data 30.10.2015, il contratto medesimo è considerato nullo e inefficace, oltre che inopponibile, ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo successivo al pignoramento risalente al 2014.
Ne deriva che la società ha occupato sine titulo l'immobile di cui si discorre. Pt_1
A conferma di quanto predetto si osserva l'enunciato della giurisprudenza: “il debitore non può stipulare contratti di locazione dopo la notifica dell'atto di pignoramento, salvo l'autorizzazione del G.E., e se contravviene a tale disposizione normativa, esso contratto, oltre ad essere inopponibile,
è anche inefficace e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. (Cass. civ. sez. III n.9877/2022).”
Tanto premesso, con riferimento alla pronuncia sulle spese ed in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale”, si ritengono sussistenti giusti motivi per imputare le spese alle società opponenti, stante la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza delle domande.
Per la determinazione del compenso si applica lo scaglione fino a €52.000,00, stante il valore dell'odierna controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione, alla luce della dichiarazione di improseguibilità emessa in data 10.02.2025 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo
R.G.Es.n. 376/2014 e, per l'effetto
- CONDANNA le società e alla refusione, a favore delle società Parte_1 CP_1
e , delle spese del presente Controparte_6 Controparte_4 grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella