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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 2712/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA sito in Via B. Brin Parte_1
n. 5, c.f. , nella persona del suo amministratore P.IVA_1
p.t. Sig. , nato a Parte_2 Parte_1 in data 16.10.1979, c.f. , rapp.to e difeso, C.F._1 giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Vittorio Storti,
c.f. , con studio in Gragnano (NA) alla Via C.F._2
Roma, 14, ivi elettivamente domiciliato
Opponente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
C) (P.iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.d. ing. con sede legale in C/mare di Stabia CP_2
(NA) al Viale Europa n. 155, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Castellano (C.F. , con il quale C.F._3 elettivamente domicilia in Vico Equense, alla via S. Ciro n. 2, giusta procura in atti
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 11 giugno 2024
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2712/2021 R.G.A.C.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 8
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il
Condominio opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 20/25.01.2021, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della CP_2
la somma di euro 34.650,00,
[...] Controparte_2 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, il Condominio, per quanto ivi trascritto, contestava l'avversa pretesa, formulava domanda riconvenzionale, concludendo come in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
. 2 N. 2712/2021 R.G.A.C.
Simone & C), contestando la fondatezza dell'opposizione e instando per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i., la lite proseguiva nei termini di cui agli atti e ai verbali di causa.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
Ne consegue l'assoluta “inutilità” di tutte le argomentazioni riguardanti la sussistenza o meno dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Date per conosciute alle parti le circostanze di causa, è
a rilevarsi che qualsiasi questione riguardante le clausole contrattuali del contratto d'appalto intercorso tra le parti è assolutamente superflua, essendo pacifico e documentato che lo stesso, in virtù del principio della autonomia contrattuale, venne risolto consensualmente.
Con la risoluzione consensuale – per quanto appaia superfluo ricordarlo – le parti sciolgono il contratto in precedenza stipulato, pongono nel nulla le relative
. 3 N. 2712/2021 R.G.A.C.
clausole, ne estinguono gli effetti, salvo per le prestazioni già eseguite o per quanto deciso in sede di risoluzione.
Al riguardo, l'opposta sottoscriveva in data 24/09/2012 un contratto di appalto con il opponente, con Parte_1 cui si obbligava a svolgere tutti i lavori previsti nel computo metrico per un totale di € 168.500,00.
A seguito del rilevante e persistente ritardo con cui l'opponente procedeva a saldare le fatture emesse,
l'opposta, come testualmente previsto dall'art. 5 del contratto, in data 16/06/2013 comunicava la sospensione dei lavori: sospensione che veniva poi disposta dal geom.
amministratore condominiale e Direttore Controparte_3 dei Lavori dello stesso Condominio committente in data
29.06.2013, in cui dava atto che i lavori di ristrutturazione erano sospesi a tempo indeterminato fino al pagamento dell'importo dovuto e richiesto dalla Centro
Casa.
Pacifiche e, comunque, acclarate, anche le successive circostanze: saldate tutte le rate sino a quella del giugno 2013, l'opposta, nel febbraio 2014, riprendeva i lavori effettuando anche ulteriori opere.
Persistendo l'inadempimento del committente a cagione della morosità dei condomini, in data 05/06/2014, come già anticipato sopra, le parti risolvevano consensualmente il contratto con reciproca quietanza, salvo per il saldo dei lavori eseguiti al 28/05/2014.
In pari data il geom. nella qualità di Controparte_3
D.L., certificava la regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti al 28/05/2014 e rilasciava relativo collaudo (gli atti finora menzionati – e anche quelli successivi - risultano tutti depositati).
. 4 N. 2712/2021 R.G.A.C.
Il , quindi, nell'assemblea del 16/12/2014 al Parte_1 punto 3 dell'Ordine del giorno (LAVORI di ristrutturazione allo stabile – PRESA d'atto dei LAVORI al 28 maggio 2014, unitamente alla spesa complessiva sostenuta e del riparto per singolo condomino) dopo aver dato atto che i lavori erano fermi al maggio 2014 a causa della morosità accumulata e che erano stati effettuati delle opere non preventivate, nonché dopo aver verificato il SAL dei lavori eseguiti dalla ditta CP_4
[originaria appaltatrice, poi rinunciante] e
[...] quello dei lavori eseguiti dal Controparte_2 ratificava l'operato dell'amministratore “con particolare riferimento alla sostituzione della ditta….ed approva la spesa complessiva dei lavori eseguiti al maggio 2014 con il relativo riparto per singolo condomini, redatto dall'amministratore ed allegato al presente verbale
(Allegato 3).
L'assemblea condominiale, pertanto, approvava il consuntivo finale, si riconosceva debitrice dell'importo residuo, così come precisato al paragrafo 1.2 della comparsa conclusionale di parte opposta.
Tutte queste circostanze, ampiamente documentate, sono state confermate dal geom. quale – si Controparte_3 ripete - amministratore del condominio, nonché suo direttore dei lavori (v. verbale udienza 16/05/2023).
Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma.
Va da sé il rigetto della domanda riconvenzione del
Condominio, invero del tutto infondata in fatto, per quanto testé argomentato, e in diritto, rifacendosi a un contratto consensualmente sciolto e, come tale, posto nel nulla.
2. L'attrice sostanziale ha chiesto condannarsi il ex art. 96, co. 3, cpc “… tenuto conto della Parte_1
. 5 N. 2712/2021 R.G.A.C.
palese infondatezza dell'azione proposta dinanzi a codesto Giudice, della volutamente parziale ricostruzione dell'appalto e della consapevolezza della sussistenza del debito – tra l'altro espressamente riconosciuto con
l'approvazione del riparto parziale dei lavori al maggio
2014 effettuato con verbale del 14/12/2014 - e della non debenza di alcuna somma a titolo di penale- vista la consensuale risoluzione dell'appalto…”.
La mole di prove documentali, quindi, come tali, precostituite e note al , è tale da far Parte_1 ritenere fondata la richiesta di parte opposta, alla cui pronuncia il giudice può anche pervenire d'ufficio: per quanto argomentato in sentenza può affermarsi, inoltre, che lo opponente abbia agito, rectius “resistito” al monitorio quanto meno per colpa grave e inescusabile, ragion per cui va condannato, equitativamente, all'importo di € 6.930,00, all'attualità, pari al 20% della somma del d.i. opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sullo scaglione portato dalla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1 sito in Via B. Brin n. 5 nei confronti
[...] della (già Controparte_1 Controparte_2
, nonché sulla riconvenzionale, Controparte_2 disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e la riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
. 6 N. 2712/2021 R.G.A.C.
b) condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta l'importo di € 6.930,00, all'attualità, per la causale di cui al punto 2. della motivazione;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al
15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55.
Torre A., 28 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 2712/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA sito in Via B. Brin Parte_1
n. 5, c.f. , nella persona del suo amministratore P.IVA_1
p.t. Sig. , nato a Parte_2 Parte_1 in data 16.10.1979, c.f. , rapp.to e difeso, C.F._1 giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Vittorio Storti,
c.f. , con studio in Gragnano (NA) alla Via C.F._2
Roma, 14, ivi elettivamente domiciliato
Opponente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
C) (P.iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.d. ing. con sede legale in C/mare di Stabia CP_2
(NA) al Viale Europa n. 155, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Castellano (C.F. , con il quale C.F._3 elettivamente domicilia in Vico Equense, alla via S. Ciro n. 2, giusta procura in atti
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 11 giugno 2024
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2712/2021 R.G.A.C.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 8
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il
Condominio opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 20/25.01.2021, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della CP_2
la somma di euro 34.650,00,
[...] Controparte_2 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, il Condominio, per quanto ivi trascritto, contestava l'avversa pretesa, formulava domanda riconvenzionale, concludendo come in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
. 2 N. 2712/2021 R.G.A.C.
Simone & C), contestando la fondatezza dell'opposizione e instando per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i., la lite proseguiva nei termini di cui agli atti e ai verbali di causa.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
Ne consegue l'assoluta “inutilità” di tutte le argomentazioni riguardanti la sussistenza o meno dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Date per conosciute alle parti le circostanze di causa, è
a rilevarsi che qualsiasi questione riguardante le clausole contrattuali del contratto d'appalto intercorso tra le parti è assolutamente superflua, essendo pacifico e documentato che lo stesso, in virtù del principio della autonomia contrattuale, venne risolto consensualmente.
Con la risoluzione consensuale – per quanto appaia superfluo ricordarlo – le parti sciolgono il contratto in precedenza stipulato, pongono nel nulla le relative
. 3 N. 2712/2021 R.G.A.C.
clausole, ne estinguono gli effetti, salvo per le prestazioni già eseguite o per quanto deciso in sede di risoluzione.
Al riguardo, l'opposta sottoscriveva in data 24/09/2012 un contratto di appalto con il opponente, con Parte_1 cui si obbligava a svolgere tutti i lavori previsti nel computo metrico per un totale di € 168.500,00.
A seguito del rilevante e persistente ritardo con cui l'opponente procedeva a saldare le fatture emesse,
l'opposta, come testualmente previsto dall'art. 5 del contratto, in data 16/06/2013 comunicava la sospensione dei lavori: sospensione che veniva poi disposta dal geom.
amministratore condominiale e Direttore Controparte_3 dei Lavori dello stesso Condominio committente in data
29.06.2013, in cui dava atto che i lavori di ristrutturazione erano sospesi a tempo indeterminato fino al pagamento dell'importo dovuto e richiesto dalla Centro
Casa.
Pacifiche e, comunque, acclarate, anche le successive circostanze: saldate tutte le rate sino a quella del giugno 2013, l'opposta, nel febbraio 2014, riprendeva i lavori effettuando anche ulteriori opere.
Persistendo l'inadempimento del committente a cagione della morosità dei condomini, in data 05/06/2014, come già anticipato sopra, le parti risolvevano consensualmente il contratto con reciproca quietanza, salvo per il saldo dei lavori eseguiti al 28/05/2014.
In pari data il geom. nella qualità di Controparte_3
D.L., certificava la regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti al 28/05/2014 e rilasciava relativo collaudo (gli atti finora menzionati – e anche quelli successivi - risultano tutti depositati).
. 4 N. 2712/2021 R.G.A.C.
Il , quindi, nell'assemblea del 16/12/2014 al Parte_1 punto 3 dell'Ordine del giorno (LAVORI di ristrutturazione allo stabile – PRESA d'atto dei LAVORI al 28 maggio 2014, unitamente alla spesa complessiva sostenuta e del riparto per singolo condomino) dopo aver dato atto che i lavori erano fermi al maggio 2014 a causa della morosità accumulata e che erano stati effettuati delle opere non preventivate, nonché dopo aver verificato il SAL dei lavori eseguiti dalla ditta CP_4
[originaria appaltatrice, poi rinunciante] e
[...] quello dei lavori eseguiti dal Controparte_2 ratificava l'operato dell'amministratore “con particolare riferimento alla sostituzione della ditta….ed approva la spesa complessiva dei lavori eseguiti al maggio 2014 con il relativo riparto per singolo condomini, redatto dall'amministratore ed allegato al presente verbale
(Allegato 3).
L'assemblea condominiale, pertanto, approvava il consuntivo finale, si riconosceva debitrice dell'importo residuo, così come precisato al paragrafo 1.2 della comparsa conclusionale di parte opposta.
Tutte queste circostanze, ampiamente documentate, sono state confermate dal geom. quale – si Controparte_3 ripete - amministratore del condominio, nonché suo direttore dei lavori (v. verbale udienza 16/05/2023).
Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma.
Va da sé il rigetto della domanda riconvenzione del
Condominio, invero del tutto infondata in fatto, per quanto testé argomentato, e in diritto, rifacendosi a un contratto consensualmente sciolto e, come tale, posto nel nulla.
2. L'attrice sostanziale ha chiesto condannarsi il ex art. 96, co. 3, cpc “… tenuto conto della Parte_1
. 5 N. 2712/2021 R.G.A.C.
palese infondatezza dell'azione proposta dinanzi a codesto Giudice, della volutamente parziale ricostruzione dell'appalto e della consapevolezza della sussistenza del debito – tra l'altro espressamente riconosciuto con
l'approvazione del riparto parziale dei lavori al maggio
2014 effettuato con verbale del 14/12/2014 - e della non debenza di alcuna somma a titolo di penale- vista la consensuale risoluzione dell'appalto…”.
La mole di prove documentali, quindi, come tali, precostituite e note al , è tale da far Parte_1 ritenere fondata la richiesta di parte opposta, alla cui pronuncia il giudice può anche pervenire d'ufficio: per quanto argomentato in sentenza può affermarsi, inoltre, che lo opponente abbia agito, rectius “resistito” al monitorio quanto meno per colpa grave e inescusabile, ragion per cui va condannato, equitativamente, all'importo di € 6.930,00, all'attualità, pari al 20% della somma del d.i. opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sullo scaglione portato dalla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1 sito in Via B. Brin n. 5 nei confronti
[...] della (già Controparte_1 Controparte_2
, nonché sulla riconvenzionale, Controparte_2 disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e la riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
. 6 N. 2712/2021 R.G.A.C.
b) condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta l'importo di € 6.930,00, all'attualità, per la causale di cui al punto 2. della motivazione;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al
15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55.
Torre A., 28 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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