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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 - ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2042/2021 R.G.
PromoSA da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Demetrio Delfino, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
la Controparte_1
(C.F. n. , con sede in
[...] P.IVA_1
Cagliari, via San Benedetto n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Piseddu, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
E contro
l' , elettivamente Controparte_2
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati AleSAndro Doa e Laura Furcas
Convenuto
******
pagina 1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : “In via principale Parte_1
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola relativa al termine
apposta ai contratti di lavoro stipulati tra la Ricorrente e la Convenuta
e, per l'effetto, dichiarare che fra le parti è sorto, a fare data dal 12
Ottobre 2004 e fino al 04 Agosto 2021, un rapporto di lavoro
subordinato – parziale- a tempo indeterminato;
2) Condannare per l'effetto la Resistente al pagamento, in favore della
OT.SA , al pagamento complessivo della somma pari ad Parte_1
€ 36.918,86 di cui, € 28.831,55 a titolo di retribuzione netta dovuta nonché, € 8.087,31 a titolo di trattamento di fine rapporto;
3) Condannare la Resistente al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali con qualsiasi conseguenza di legge nei confronti
dell' chiamato in giudizio e in favore della Ricorrente;
CP_2
4) Condannare la Resistente al risarcimento del danno a motivo della
violazione delle norme regolanti i contratti a tempo determinato, articolo
36 del decreto legislativo 165/2001, in virtù dei criteri di cui alla
sentenza n°20684 del 2020;
5) Condannare la Resistente a ogni spesa derivante dal presente
procedimento, nessuna esclusa;
In via subordinata
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola relativa al termine
apposta ai contratti stipulati dalla Ricorrente con la Resistente, a fare
data da quella ritenuta di giustizia e fino all'intervenuto recesso della
Resistente avvenuta con comunicazione ricevuta dalla Ricorrente in data
04 Giugno 2021 o fino a quell'altro termine ritenuto per legge in virtù
dei contratti depositati di concerto al presente ricorso;
2) Condannare per l'effetto la Resistente al pagamento, in favore della
OT.SA , al pagamento della somma dovuta, come per Parte_1
legge, sia per quanto concerne la retribuzione netta dovuta e sia per
pagina 2 quanto riguarda il trattamento di fine rapporto in ragione della effettiva
durata del rapporto;
3) Condannare la Resistente al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali con qualsiasi conseguenza di legge nei confronti
dell' chiamato in giudizio e in favore della Ricorrente;
CP_2
4) Condannare la Resistente al risarcimento del danno a motivo della
violazione delle norme regolanti i contratti a tempo determinato
determinando l'importo come per legge;
5) Condannare la Resistente al pagamento di ogni spesa derivante dal
presente procedimento, nessuna esclusa”.
Nell'interesse della Controparte_1
: “l'Intestato Tribunale,
[...]
contrariis reiectis, Voglia:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti per asserite differenze
retributive maturate dalla ricorrente dal 2004 fino al 18 luglio 2007;
Nel merito:
- rigettare ogni domanda proposta dalla signora OT.SA Parte_1
e conseguentemente mandare assolta la convenuta da ogni avversa
pretesa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell' “conclude affinché il Tribunale adito Voglia, CP_2
respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
giudicare:
- condannare la parte che risulterà soccombente a corrispondere
all'Istituto spese e competenze legali, per la presente costituzione, come per legge”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2 agosto 2021 la dottoreSA ha adito questo Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare che, a dispetto dei contratti di lavoro autonomo, tra la ricorrente e la convenuta
Controparte_1
si era instaurato un rapporto di lavoro
[...]
subordinato, durato dall'ottobre 2004 sino all'aprile 2021.
In conseguenza di tale rapporto, parte ricorrente ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 36.918,86, dovuta a titolo di differenze retributive, oltre al versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge, ed oltre al risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di svolgere la professione di musicoterapeuta, avendo, a tal proposito, conseguito diversi titoli che la abilitano all'insegnamento e allo svolgimento di prestazioni musicali.
A fare data dal 12 ottobre 2004, ella aveva perfezionato con la convenuta una serie di contratti, in virtù dei quali aveva accettato l'incarico di effettuare delle prestazioni professionali di musicoterapia nei confronti di pazienti degenti presso la struttura denominata Residenza
Sanitaria Assistenziale “Monsignor Virgilio Angioni”, ubicata in Quartu
Sant'Elena, località Flumini, gestita dalla convenuta.
Al primo contratto, stipulato in data 12 ottobre 2004, qualificato in termini di “contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale”,
con durata sino al 31 dicembre 2004, ne erano seguiti degli altri, con cadenza pressoché annuale (v. pagg. 4 e 5 del ricorso), qualificati in termini di “Contratto per prestazioni professionali”, l'ultimo dei quali era stato stipulato in data 30 giugno 2020, con scadenza al 31 dicembre
2020 e con clausola di rinnovo tacito, ferma restando la possibilità di disdetta anticipata.
pagina 4 Il rapporto era proseguito sino alla comunicazione del 23 aprile 2021,
ricevuta dalla ricorrente in data 4 giugno 2021, mediante la quale la convenuta aveva immotivatamente manifestato la propria volontà di recedere dal contratto.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato che, a dispetto del
nomen iuris dei contratti di collaborazione, tra le parti non era intercorso un rapporto di lavoro di tipo autonomo, bensì un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A sostegno di tale assunto, ha osservato come nel caso di specie fossero presenti una pluralità di indici che, secondo il consolidato orientamento in materia, potevano dirsi sintomatici della ricorrenza del predetto rapporto.
In particolare, la soggezione al potere direttivo e disciplinare della convenuta era dimostrata dall'osservanza di un preciso regolamento aziendale, che imponeva alla ricorrente di indoSAre una divisa. Lo stesso regolamento prevedeva, infatti, che l'utilizzo della divisa in modo contrario agli obblighi del regolamento medesimo avrebbe comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Ed ancora, sempre secondo il regolamento, ogni divisa è nominale ed
è provvista di microchip per la rapida rintracciabilità. Si precisa che la tipologia e la foggia delle divise corrispondono a quanto stabilito nel contratto di servizio di lava noleggio e che ogni divisa identifica la qualifica dell'operatore con apposita dicitura stampata sul taschino esterno della casacca.
Il rapporto di subordinazione si esplicava anche attraverso varie circolari, tutte consegnate a mani dei dipendenti, anche in occasione degli avvicendamenti nella struttura dei nuovi responsabili.
Inoltre, alla ricorrente era stato imposto l'accesso alla struttura tramite badge.
La ricorrente ha inoltre allegato di essere soggetta al vincolo derivante dall'osservanza dell'orario di lavoro impostole dalla convenuta.
pagina 5 Ed infatti, le ore di lavoro le venivano imposte da parte della struttura,
a prescindere da quanto espreSAmente previsto nei contratti. Ciò aveva comportato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di molteplici ore in più, che il più delle volte neppure erano state retribuite e che, comunque,
non risultavano essere inferiori a dodici ore settimanali.
2. La congregazione religiosa convenuta si è costituta in giudizio ed ha resistito all'avverso ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati dalla ricorrente a titolo di differenze retributive fino al 18 luglio 2007, ovverosia relativi al quinquennio precedente rispetto all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, evidenziando di aver sempre occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori.
Nel merito, ha osservato come alcun rapporto di lavoro subordinato fosse mai stato instaurato tra le parti.
La natura autonoma dei rapporti intercorsi tra le parti, e la conseguente assenza degli elementi tipici della subordinazione, emergevano da una serie di elementi.
La ricorrente è titolare di partita I.V.A., come risultava dalle fatture prodotte dalla medesima, e, nel periodo oggetto di causa, aveva svolto attività libero professionale anche per altri committenti, come si poteva evincere dalla numerazione progressiva delle fatture emesse ogni anno (a titolo esemplificativo, nel 2015 aveva emesso 20 fatture di cui solo 12 rilasciate alla Congregazione).
Dalle fatture emesse dalla ricorrente alla Congregazione risultava l'assenza di un corrispettivo fisso mensile, poiché gli importi fatturati variavano in dipendenza della quantità delle prestazioni autonome rese dalla medesima.
Nei contratti le parti avevano espreSAmente escluso di voler instaurare un rapporto subordinato, manifestando, al contrario, la volontà di instaurare un rapporto di lavoro autonomo.
pagina 6 La ricorrente, inoltre, eseguiva la prestazione utilizzando mezzi e strumenti propri, come stabilito nei contratti. In particolare, utilizzava per la propria attività di musicoterapia un suo stereo e un proprio telefonino con ripetitore, che portava con sé di volta in volta e trasportava all'interno di un trolley.
L'orario di lavoro non era imposto dalla committente, ma veniva deciso dalla ricorrente e da eSA veniva indicato alla committente, come pattuito nei singoli contratti.
Sul punto, la convenuta ha precisato che tutte le attività riabilitative somministrate ai pazienti della nelle Parte_2
quali era inserita l'attività di musicoterapia, venivano pianificate in base alla disponibilità conceSA dai professionisti;
precisamente, i liberi professionisti - tra i quali figurano anche psicologi e logopedisti – compresa la ricorrente, comunicavano mensilmente la propria disponibilità alla struttura e la turnistica veniva predisposta mensilmente in base alle indicazioni dei professionisti medesimi.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, né il badge né la divisa, nel caso di specie, potevano costituire indici della subordinazione.
Sul punto, la convenuta ha svolto le seguenti considerazioni.
Quanto al badge, ha allegato che quello utilizzato dai professionisti autonomi (come specificato nel doc. n. 18 allegato al ricorso), è uno strumento di verifica interno al solo ufficio acquisti, servendo esclusivamente al corretto conteggio delle ore fatturate dai medesimi professionisti;
detto badge non aveva finalità di controllo della prestazione, in quanto eventuali ritardi o assenze della ricorrente o degli altri professionisti che operano nella struttura non rilevavano ai fini disciplinari.
Inoltre, i badges assegnati ai lavoratori autonomi differiscono da quelli assegnati al personale dipendente, in quanto i primi seguono una numerazione progressiva dal numero 400 in avanti (quello assegnato alla
pagina 7 dottoreSA era il n. 431), mentre i secondi seguono una Pt_1
numerazione progressiva dal numero 1 in avanti.
Quanto alla divisa, ha allegato che la R.S.A. è una struttura di degenza per malati e anziani, con la conseguenza che il suo utilizzo è richiesto per motivi igienici a tutto il personale dipendente, ai liberi professionisti, ai volontari, agli assistenti sociali e a tutti coloro che a qualunque titolo si trovano ad operare al suo interno;
il microchip, introdotto solo nel 2019, non aveva di certo finalità di controllo o di tracciamento dell'operatore, come asserito dalla ricorrente, ma esclusivamente igieniche, per evitare lo smarrimento della divisa dopo la consegna della steSA al servizio di lavanderia.
La convenuta ha quindi osservato come non vi fosse alcuna figura che esercitasse il potere direttivo e/o disciplinare nei confronti della ricorrente, né del resto tale figura era stata da lei concretamente indicata.
Inoltre, mai la era intervenuta con imposizioni, né la CP_1
ricorrente era mai stata sottoposta a controlli sul suo operato.
La convenuta ha quindi ritenuto che neppure la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno di cui all'art. 32, comma 5, della L. n.
183/2010 fosse suscettibile di accoglimento, in quanto la disciplina richiamata da controparte può trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmente accertata la nullità, e non anche nei casi, come il presente, ove si chiede la trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione in termini di lavoro subordinato.
Parte convenuta ha inoltre contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente, in quanto si basavano su presupposti di fatto erronei.
In primo luogo, non corrispondeva al vero che la ricorrente avesse reso prestazioni in orari diversi da quelli risultanti dalle fatture, e per almeno 12 ore settimanali, come asserito nel ricorso.
pagina 8 In secondo luogo, il livello di inquadramento E2 indicato nei conteggi non poteva corrispondere a quello che sarebbe spettato alla ricorrente se tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, il C.C.N.L. Cooperative sociali, all'art. 47, ricomprende nel livello E2, rivendicato dalla ricorrente, le mansioni di “coordinatore di unità operativa o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico”.
In generale, per espreSA previsione contrattuale, appartengono alla
Area/Categoria E i lavoratori che svolgono attività di gestione o coordinamento, che la ricorrente non solo non aveva mai svolto, ma che neppure aveva dedotto di avere espletato.
Il contenuto dell'attività di musicoterapia svolta dalla ricorrente, invece, era da considerarsi più prossimo, per affinità, alle mansioni che il
C.C.N.L. Cooperative sociali riconduce al livello D2, ove sono ricompresi “educatori professionali, psicomotricisti, logopedisti”.
In generale, appartengono alla categoria D “il lavoro specializzato, le professioni sanitarie, i servizi socio-educativi”.
Come si poteva evincere dalle tabelle retributive allegate alla memoria di costituzione, nel periodo 2013 – 2018, tra la retribuzione lorda mensile prevista per il livello E2 (euro 1.806,37) e quella prevista per il livello D2
(euro 1.504,67) vi era una differenza pari a circa euro 300,00.
Considerato che l'orario settimanale è stabilito in 38 ore dal menzionato C.C.N.L. (art. 51) e che il coefficiente orario è di 165 ore lavorative al mese, ne discendeva che la retribuzione oraria per il livello
E2 era uguale a euro 10,94 (euro 1.806,37/165 = 10,94), mentre quella corrispondente al livello D2 era uguale a euro 9,12 (1.504,67/165 =
9,12).
Avendo la ricorrente percepito un compenso orario di euro 15,00 lordi dal 2007 fino alla estinzione del rapporto, aveva comunque conseguito un compenso orario maggiore a quello che le sarebbe spettato in qualità di lavoratrice subordinata.
pagina 9 3. Anche l' si è costituito in giudizio ed ha eccepito la CP_2
prescrizione dei contributi eventualmente maturati sulla posizione previdenziale della ricorrente nel quinquennio antecedente la chiamata in causa, effettuata con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio perfezionatasi in data 2.9.2021.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato – si afferma comunemente - è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa-previdenziale quale lavoratore subordinato.
Quando peraltro l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro o della tipologia dell'attività richiesta (estremamente semplice ed elementare ovvero, all'opposto, di elevato contenuto intellettuale e/o creativo), occorre fare completo riferimento ai criteri sintomatici e sussidiari sopra menzionati, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, assumendo il giudizio relativo alla
pagina 10 qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto.
È stato inoltre precisato che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale – ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n.
29646 del 16.11.2018. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell era finalizzata esclusivamente al raccordo delle Parte_3
prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale).
4.2. Tanto premesso, si ritiene che all'esito della prova orale raccolta non sia emerso alcun elemento utile per supportare le allegazioni della ricorrente, a proposito dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.
La testimone che ha avuto anch'ella un rapporto di Tes_1
lavoro autonomo con la convenuta dal novembre 2005, avendo svolto prestazioni di fisioterapista, ha dichiarato che vi era una coordinatrice che, ogni settimana, consegnava ai collaboratori un orario in cui erano indicati i nominativi dei pazienti e gli orari relativi ai tempi da dedicare al singolo paziente o al gruppo.
Tuttavia, come precisato dalla richiamata pronuncia giurisprudenziale, una simile circostanza - specie se valutata non isolatamente, ma in relazione all'insieme delle risultanze del caso concreto - non è di per sé
pagina 11 sufficiente a costituire un sicuro indice della subordinazione, potendosi ritenere che l'indicazione degli orari da parte della convenuta fosse finalizzata al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale.
La medesima testimone ha confermato che i soggetti operanti a vario titolo nella struttura, che entravano a contatto con i degenti, dovevano indoSAre una divisa, di colore differente in base ai loro ruoli (ad esempio, i fisioterapisti indoSAno divise color lilla, gli infermieri divise di colore verde, i medici di colore blu, e così via), “ma non in base alla differenza tra dipendenti e liberi professionisti”.
Secondo quanto riferito dalla testimone, le uniche persone che non indoSAno la divisa sono, infatti, coloro che lavorano alla reception ed in amministrazione.
La testimone ha confermato che anche la ricorrente indoSAva sempre una divisa composta da una casacca di colore verde chiaro e da un pantalone di colore bianco.
Se, in astratto, l'obbligo di indoSAre una divisa come abbigliamento di lavoro costituisce un indice di subordinazione, cionondimeno, nel caso concreto, è emerso che veniva richiesto a tutti di indoSAre la divisa, nel rapportarsi con i degenti, per ragioni prettamente igienico-sanitarie.
A riprova del fatto che l'obbligo di indoSAre la divisa non poSA, nel caso concreto, assurgere a elemento sintomatico dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato vi è il fatto che la predetta prescrizione era osservata anche da soggetti, come ad esempio i medici che, per dichiarazione della steSA testimone svolgevano le loro Tes_1
prestazioni in qualità di liberi professionisti.
La testimone che ha affermato di lavorare presso la Testimone_2
convenuta come libera professionista sin dal 2009, rispondendo ai capi di prova dedotti dalla convenuta, ha dichiarato che l'utilizzo della divisa è
richiesto per motivi igienici non solo al personale dipendente, ma a tutti
pagina 12 coloro che a qualunque titolo si trovino ad operare nella struttura medesima.
Per quanto concerne il badge, ha confermato la circostanza, invero pacifica, per cui i badges assegnati ai lavoratori autonomi differiscono da quelli assegnati al personale dipendente, in quanto seguono una numerazione progressiva dal numero 400 in avanti, ed ha inoltre confermato che l'utilizzo del badge da parte dei lavoratori autonomi serve al corretto conteggio delle ore da essi svolte e fatturate.
Per quanto concerne il microchip delle divise, ha confermato che lo stesso è stato introdotto dalla convenuta soltanto nel 2019 per finalità
igieniche, avendo lo scopo di evitare lo smarrimento delle divise durante le operazioni di lavaggio effettuate dal servizio di lavanderia.
Ha anche confermato che la ricorrente, nello svolgimento dell'attività
di musicoterapia, utilizzava un proprio stereo ed un proprio telefonino con ripetitore, che portava con sé di volta in volta e trasportava all'interno di un trolley.
Il testimone dipendente della convenuta con Testimone_3
mansioni di fisioterapista, ha confermato che tutti i soggetti che svolgono mansioni di carattere operativo all'interno della struttura sono tenuti ad indoSAre delle divise, che si diversificano per colore in base alle mansioni svolte. Solo gli impiegati amministrativi e gli operai non indoSAno la divisa.
La testimone dipendente della convenuta con Testimone_4
mansioni di impiegata amministrativa, ha confermato di aver visto la ricorrente con un trolley ed ha altresì confermato che, a partire da un certo periodo, che non ricorda, anche ai lavoratori autonomi con partita
I.V.A. era stato assegnato un badge, che serviva al suo collega dell'ufficio acquisti per verificare che le ore dichiarate dal libero professionista corrispondessero alle ore di lavoro effettivamente svolte.
Dall'esame della prova testimoniale si evince che gli unici due elementi che, astrattamente, possono assurgere a indici sintomatici del
pagina 13 rapporto di lavoro subordinato, ovvero l'osservanza di un orario e l'obbligo di indoSAre la divisa, nel caso concreto non assumono rilevanza in tal senso.
Per quanto concerne l'osservanza degli orari di lavoro, come si è visto, rientra nei poteri del committente l'indicazione dei turni al fine di coordinare le prestazioni libero professionali con le esigenze proprie della struttura aziendale.
È stato inoltre dimostrato che l'uso del badge non serviva al controllo in ordine al rispetto di un inesistente vincolo di orario, bensì al controllo tra il numero delle ore dichiarate dal professionista e quelle da lui effettivamente svolte.
Si osserva, inoltre, che nessuno dei testimoni ha confermato le circostanze dedotte nel ricorso, ed oggetto di uno specifico capo di prova
(il capo n. 4), secondo cui la ricorrente, durante tutto il lungo periodo oggetto di causa, sarebbe stata costretta da stringenti direttiva emanate dalla struttura a svolgere orari lavorativi oltre a quelli previsti dalla direzione aziendale, anche in giorni festivi e senza un minimo di preavviso: orari che gli venivano imposti sempre dalla direzione della struttura.
Per quanto concerne l'obbligo di indoSAre la divisa, come si è visto tale prescrizione è stata adottata per motivi igienico-sanitari e coinvolgeva tutti coloro che operavano all'interno della struttura, ivi compresi i medici e gli altri soggetti che vi operavano in qualità di liberi professionisti.
Per contro, sono emersi vari elementi che fanno propendere per la natura autonoma del rapporto in essere tra le parti.
Innanzitutto, tutti i contratti in essere recano la previsione per cui nessun rapporto di lavoro subordinato si intende instaurare né si instaura tra le parti, e ciò “oltre che per la oggettiva configurazione delle predette prestazioni di lavoro professionale autonomo, anche per espreSA volontà delle parti”.
pagina 14 In secondo luogo, come confermato dai testimoni, la ricorrente operava con propri strumenti di lavoro e veniva pagata in base alle ore svolte, dietro rilascio di fatture.
In terzo luogo, risulta pacifica l'emissione, da parte della ricorrente, di fatture non solo in favore della congregazione religiosa convenuta ma anche in favore di altri soggetti, circostanza dalla quale si desume che ella svolgeva la propria attività libero professionale anche per altri committenti.
In quarto luogo, ed è ciò che più rileva, nello svolgimento delle proprie prestazioni non era soggetta ad alcuna ingerenza da parte della committente, nel senso che, sia pure entro il limite costituito dal rispetto dei turni, era libera di organizzare la propria prestazione lavorativa come meglio credeva.
In altri termini, i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione venivano totalmente decisi dalla ricorrente in piena autonomia, senza che vi fosse alcuna ingerenza da parte della committente.
5. In ragione del criterio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della congregazione religiosa convenuta delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Nel rapporto tra la ricorrente e l' , le spese vengono compensate CP_2
per metà, alla luce della posizione processuale assunta dall' , che si CP_2
è limitato ad eccepire la prescrizione. Le spese residue vengono liquidate osservati i valori minimi, tenendo conto dei medesimi parametri di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
pagina 15 2) condanna alla rifusione in favore della Parte_1
Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in
[...]
euro 6.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) compensa per metà le spese processuali tra e l' Parte_1 CP_2
e condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Parte_1 CP_2
processuali residue, che liquida in complessivi euro 2.314,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 16