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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. Barbara Marongiu che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.7.2022 prot. n.2465/2022;
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in San CP_1
Sperare presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
pagina 1 di 5 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il 12.9.2022, Parte_1
cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità
di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24.7.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. pagina 2 di 5 Il giudice estensore dott. Mario Farina
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
pagina 3 di 5
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. Barbara Marongiu che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.7.2022 prot. n.2465/2022;
Ricorrente pagina 4 di 5 contro
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in San CP_1
Sperare presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 28.1.2025 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso con la verifica degli interventi in corso delegati ai servizi sociali di San Sperate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 24.7.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. Barbara Marongiu che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.7.2022 prot. n.2465/2022;
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in San CP_1
Sperare presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
pagina 1 di 5 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il 12.9.2022, Parte_1
cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità
di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24.7.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. pagina 2 di 5 Il giudice estensore dott. Mario Farina
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
pagina 3 di 5
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. Barbara Marongiu che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.7.2022 prot. n.2465/2022;
Ricorrente pagina 4 di 5 contro
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in San CP_1
Sperare presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 28.1.2025 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso con la verifica degli interventi in corso delegati ai servizi sociali di San Sperate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 24.7.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5