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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19485/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 5/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 19485/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MUTI Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NE RUGGERO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1 In via istruttoria, nella denegata ipotesi di contestazione in ordine alla quantificazione dei danni contenuta nella relazione redatta dallo IO Agnelli ( Doc.05), si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'ammontare dei danni all' impianto elettrico eziologicamente riconducibili al furto di cavi elettrici, avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 maggio, presso il complesso immobiliare sito in Govone, Strada Statale 231, anche denominata Regione Sottere;
2 Nel merito, accertare che:
3 a seguito del furto di diversi metri di cavi elettrici all'interno del complesso industriale sito in Govone (CN), occorso nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2023, si è verificato un danno alle segregazioni ed ai componenti interni dei quadri elettrici delle
pagina 2 di 6 cabine elettriche A e D oltre che il guasto all'interno del quadro elettrico di media tensione della cabina di consegna 0, cabine tutte allocate all'interno del fabbricato, con conseguente disalimentazione di tutte le cabine elettriche di trasformazione;
4 il guasto alle cabine elettriche è compreso tra le garanzie del contratto assicurativo n.310B7835 (Doc.03) in quanto le cabine elettriche fanno parte dell'impianto elettrico e quest'ultimo rientra nella nozione di “macchinari” in base al glossario contrattuale (Doc.11);
5 Conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.000,00 dalla quale è già stata dedotta la franchigia di euro 1000,00 o altra somma meglio vista, oltre interessi di mora maturati dalla data del furto al saldo effettivo, a titolo di indennizzo per il ripristino dell'impianto elettrico del fabbricato assicurato, nella misura del massimale di polizza;
4. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, comprensivi di quelli relativi al procedimento di mediazione, oltre a richiesta di condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 del D.lgs 28/2010, stante la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro di mediazione.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis In via preliminare e processuale:
° accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande per come modificate dalla ricorrente nella prima memoria ex art. 281-duodecies comma 4° cpc;
Nel merito:
° respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite. In via istruttoria:
° respingere l'avversaria richiesta di ammissione di CTU.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 19.000,00, oltre interessi di mora, vantato da parte ricorrente nei confronti della compagnia convenuta a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della polizza n. 310B7835, denominata “contratto di assicurazione incendio per le aziende” (v. doc. 3 ric. e doc. 3 conv. per le condizioni generali).
pagina 3 di 6 2. Il sinistro allegato dalla ricorrente è un furto avvenuto in data 11/5/2023, presso uno stabilimento sito in Govone (CN). In quella occasione i ladri “tranciavano ed asportavano i cavi di rame presenti all'interno di due cabine elettriche” e, una volta esaurita la batteria del gruppo elettrogeno, l'intero complesso immobiliare è rimasto senza energia elettrica. Il furto è stato denunciato alla locale stazione C.C. il 18/5/20231 (v. doc. 4 ric.).
Parte convenuta ha contestato il furto mediante clausole di stile, senza alcuna specifica difesa volta a dimostrare circostanze inverosimili o improbabili;
il fatto è quindi pacifico in causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3. Sulla base di una perizia di parte datata 12/6/2023(v. doc. 5), la ricorrente ha quantificato il danno subito in euro 80.752,50, di cui euro 66.532,95 per i cavi di rame (pag. 20) ed euro
14.259,55 per la mano d'opera (pag. 22).
4. Secondo la ricorrente, il danno è indennizzabile in forza della clausola aggiunta nella appendice 1, che prevede la copertura anche per i guasti cagionati dai ladri:
La stessa appendice precisa che nella nozione di fabbricato sono compresi i macchinari di pertinenza, tra cui le cabine elettriche.
5. La domanda è infondata.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, la polizza non copre il danno diretto cagionato dal furto di cose, cioè non copre il danno costituito dal costo da sostenere per sostituire i cavi di rame sottratti, ma copre solo il diverso danno causato dai ladri al fabbricato in occasione del furto, come il danneggiamento di infissi e porte.
Con la memoria integrativa, parte ricorrente ha allegato e chiesto di accertare il danno provocato alle cabine elettriche. La modifica della domanda, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, è ammissibile perché attiene alla stessa vicenda sostanziale e non pagina 4 di 6 può in alcun modo aver sorpreso la difesa avversaria (cfr. Cass. SU n. 15130/2015).
La domanda è, tuttavia, infondata nel merito.
Nella prima perizia prodotta da parte ricorrente, non vi è alcun accenno a danni al fabbricato o alle cabine elettriche cagionati dai ladri in occasione del furto. Con la memoria ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. la parte ha prodotto una integrazione della perizia del 26/9/2025 (doc. 26), nella quale si legge:
“il furto di diversi metri di cavi elettrici … ha comportato un danno alle segregazioni ed ai componenti interni dei quadri elettrici di cabina A e cabina D.
…
La diretta conseguenza del furto è stata quella che l'impianto elettrico dell'intero stabilimento di Govone non era più funzionante. Guastandosi i componenti interni ai quadri elettrici di cabina D non è stato più possibile ripristinare il funzionamento del quadro elettrico della cabina di consegna, all'ingresso di stabilimento, essendo interconnessi fra loro.” (pag. 6 e 7). Nelle conclusioni si riprende: “Il furto dei cavi elettrici ha comportato il guasto all'interno del quadro elettrico di media tensione della cabina di consegna 0 dove sono intervenute le protezioni.” (pag. 10).
Va tenuto presente che nella prima relazione il perito aveva osservato: “non si evidenziano danni evidenti a strutture e quadri elettrici”. Da un lato, quindi, si deve rilevare la assoluta genericità di questi “danni”, la cui natura e consistenza non è stata mai indicata;
dall'altro è inevitabile chiedersi come abbia fatto il perito a riferire della esistenza di danni interni alle cabine, non rilevati nella prima relazione, in difetto di un nuovo sopralluogo, che non è stato svolto.
In effetti ricorre una ulteriore circostanza che depone nel senso che questi presunti danni non sono altro che l'impossibilità di funzionare delle cabine per mancanza dei cavi elettrici.
Infatti, laddove il perito ha riferito dei necessari interventi di ripristino (v. pag. 9) ha fatto semplicemente rinvio al punto 6 della prima relazione, che riguarda il costo della manodopera per la rimozione degli spezzoni, la posa dei nuovi cavi, la verifica dei collegamenti e la messa in esercizio dei quadri elettrici. Nessun intervento di sostituzione o riparazione di componenti delle cabine elettriche è stato previsto dal perito di parte ricorrente.
In conclusione, quindi, la genericità dell'allegazione circa i guasti causati dai ladri non pagina 5 di 6 consente di disporre c.t.u., che in questa situazione avrebbe natura meramente esplorativa;
inoltre, gli stessi interventi di ripristino previsti dal perito della parte escludono la ricorrenza di danni cagionati dai ladri in occasione del furto, diversi dalla sottrazione dei cavi elettrici.
Ai sensi di polizza, pertanto, il danno non è indennizzabile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m.
55/2014 e succ. mod.
Dal verbale di mediazione (doc. 9 ric.), risulta che la compagnia ha comunicato la mancata partecipazione all'incontro. Parte ricorrente ne ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 12- bis, d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., ma a tal fine occorre l'assenza di un giustificato motivo e la mancata produzione della comunicazione inviata dalla compagnia all'organismo di mediazione impedisce tale accertamento.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data del 18/5/2017 indicata in denuncia si deve ritenere un errore materiale, dal momento che la contestuale informativa sui diritti della persona offesa è invece datata 18/5/2023.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 5/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 19485/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MUTI Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NE RUGGERO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1 In via istruttoria, nella denegata ipotesi di contestazione in ordine alla quantificazione dei danni contenuta nella relazione redatta dallo IO Agnelli ( Doc.05), si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'ammontare dei danni all' impianto elettrico eziologicamente riconducibili al furto di cavi elettrici, avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 maggio, presso il complesso immobiliare sito in Govone, Strada Statale 231, anche denominata Regione Sottere;
2 Nel merito, accertare che:
3 a seguito del furto di diversi metri di cavi elettrici all'interno del complesso industriale sito in Govone (CN), occorso nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2023, si è verificato un danno alle segregazioni ed ai componenti interni dei quadri elettrici delle
pagina 2 di 6 cabine elettriche A e D oltre che il guasto all'interno del quadro elettrico di media tensione della cabina di consegna 0, cabine tutte allocate all'interno del fabbricato, con conseguente disalimentazione di tutte le cabine elettriche di trasformazione;
4 il guasto alle cabine elettriche è compreso tra le garanzie del contratto assicurativo n.310B7835 (Doc.03) in quanto le cabine elettriche fanno parte dell'impianto elettrico e quest'ultimo rientra nella nozione di “macchinari” in base al glossario contrattuale (Doc.11);
5 Conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.000,00 dalla quale è già stata dedotta la franchigia di euro 1000,00 o altra somma meglio vista, oltre interessi di mora maturati dalla data del furto al saldo effettivo, a titolo di indennizzo per il ripristino dell'impianto elettrico del fabbricato assicurato, nella misura del massimale di polizza;
4. Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, comprensivi di quelli relativi al procedimento di mediazione, oltre a richiesta di condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 del D.lgs 28/2010, stante la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro di mediazione.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis In via preliminare e processuale:
° accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande per come modificate dalla ricorrente nella prima memoria ex art. 281-duodecies comma 4° cpc;
Nel merito:
° respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite. In via istruttoria:
° respingere l'avversaria richiesta di ammissione di CTU.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 19.000,00, oltre interessi di mora, vantato da parte ricorrente nei confronti della compagnia convenuta a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della polizza n. 310B7835, denominata “contratto di assicurazione incendio per le aziende” (v. doc. 3 ric. e doc. 3 conv. per le condizioni generali).
pagina 3 di 6 2. Il sinistro allegato dalla ricorrente è un furto avvenuto in data 11/5/2023, presso uno stabilimento sito in Govone (CN). In quella occasione i ladri “tranciavano ed asportavano i cavi di rame presenti all'interno di due cabine elettriche” e, una volta esaurita la batteria del gruppo elettrogeno, l'intero complesso immobiliare è rimasto senza energia elettrica. Il furto è stato denunciato alla locale stazione C.C. il 18/5/20231 (v. doc. 4 ric.).
Parte convenuta ha contestato il furto mediante clausole di stile, senza alcuna specifica difesa volta a dimostrare circostanze inverosimili o improbabili;
il fatto è quindi pacifico in causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3. Sulla base di una perizia di parte datata 12/6/2023(v. doc. 5), la ricorrente ha quantificato il danno subito in euro 80.752,50, di cui euro 66.532,95 per i cavi di rame (pag. 20) ed euro
14.259,55 per la mano d'opera (pag. 22).
4. Secondo la ricorrente, il danno è indennizzabile in forza della clausola aggiunta nella appendice 1, che prevede la copertura anche per i guasti cagionati dai ladri:
La stessa appendice precisa che nella nozione di fabbricato sono compresi i macchinari di pertinenza, tra cui le cabine elettriche.
5. La domanda è infondata.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, la polizza non copre il danno diretto cagionato dal furto di cose, cioè non copre il danno costituito dal costo da sostenere per sostituire i cavi di rame sottratti, ma copre solo il diverso danno causato dai ladri al fabbricato in occasione del furto, come il danneggiamento di infissi e porte.
Con la memoria integrativa, parte ricorrente ha allegato e chiesto di accertare il danno provocato alle cabine elettriche. La modifica della domanda, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, è ammissibile perché attiene alla stessa vicenda sostanziale e non pagina 4 di 6 può in alcun modo aver sorpreso la difesa avversaria (cfr. Cass. SU n. 15130/2015).
La domanda è, tuttavia, infondata nel merito.
Nella prima perizia prodotta da parte ricorrente, non vi è alcun accenno a danni al fabbricato o alle cabine elettriche cagionati dai ladri in occasione del furto. Con la memoria ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. la parte ha prodotto una integrazione della perizia del 26/9/2025 (doc. 26), nella quale si legge:
“il furto di diversi metri di cavi elettrici … ha comportato un danno alle segregazioni ed ai componenti interni dei quadri elettrici di cabina A e cabina D.
…
La diretta conseguenza del furto è stata quella che l'impianto elettrico dell'intero stabilimento di Govone non era più funzionante. Guastandosi i componenti interni ai quadri elettrici di cabina D non è stato più possibile ripristinare il funzionamento del quadro elettrico della cabina di consegna, all'ingresso di stabilimento, essendo interconnessi fra loro.” (pag. 6 e 7). Nelle conclusioni si riprende: “Il furto dei cavi elettrici ha comportato il guasto all'interno del quadro elettrico di media tensione della cabina di consegna 0 dove sono intervenute le protezioni.” (pag. 10).
Va tenuto presente che nella prima relazione il perito aveva osservato: “non si evidenziano danni evidenti a strutture e quadri elettrici”. Da un lato, quindi, si deve rilevare la assoluta genericità di questi “danni”, la cui natura e consistenza non è stata mai indicata;
dall'altro è inevitabile chiedersi come abbia fatto il perito a riferire della esistenza di danni interni alle cabine, non rilevati nella prima relazione, in difetto di un nuovo sopralluogo, che non è stato svolto.
In effetti ricorre una ulteriore circostanza che depone nel senso che questi presunti danni non sono altro che l'impossibilità di funzionare delle cabine per mancanza dei cavi elettrici.
Infatti, laddove il perito ha riferito dei necessari interventi di ripristino (v. pag. 9) ha fatto semplicemente rinvio al punto 6 della prima relazione, che riguarda il costo della manodopera per la rimozione degli spezzoni, la posa dei nuovi cavi, la verifica dei collegamenti e la messa in esercizio dei quadri elettrici. Nessun intervento di sostituzione o riparazione di componenti delle cabine elettriche è stato previsto dal perito di parte ricorrente.
In conclusione, quindi, la genericità dell'allegazione circa i guasti causati dai ladri non pagina 5 di 6 consente di disporre c.t.u., che in questa situazione avrebbe natura meramente esplorativa;
inoltre, gli stessi interventi di ripristino previsti dal perito della parte escludono la ricorrenza di danni cagionati dai ladri in occasione del furto, diversi dalla sottrazione dei cavi elettrici.
Ai sensi di polizza, pertanto, il danno non è indennizzabile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m.
55/2014 e succ. mod.
Dal verbale di mediazione (doc. 9 ric.), risulta che la compagnia ha comunicato la mancata partecipazione all'incontro. Parte ricorrente ne ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 12- bis, d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., ma a tal fine occorre l'assenza di un giustificato motivo e la mancata produzione della comunicazione inviata dalla compagnia all'organismo di mediazione impedisce tale accertamento.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data del 18/5/2017 indicata in denuncia si deve ritenere un errore materiale, dal momento che la contestuale informativa sui diritti della persona offesa è invece datata 18/5/2023.