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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudicedel Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nell'udienza del 26/09/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3828 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Viale Bonaria n. 96 09125 Cagliari, presso lo studio dell'Avv. STEFANINO CASTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
Controparte_1
- opposto contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2025, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 32520240002598639000, notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione CP_1
Commercianti relativi al periodo gennaio 2020 – sett. 2022, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
CP_ Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste dall' assumendo di non aver mai svolto attività commerciale e non avere alcun obbligo d'iscrizione alla Gestione
Commercianti. Sostiene, quindi, di essere mero socio di capitali della NIKE F.L.S.A.
1 S.r.l.s. e di non aver mai partecipato personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale di tale società, evidenziando che, solo per mero errore, nelle pratiche di apertura dell'attività il sig. era stato indicato come “impiegato Pt_1 ammnistrativo” ma che non aveva mai svolto né quel ruolo né altro all'interno della società e che l'errore era stato prontamente segnalato ma non recepito dall' . CP_1
L' , pur regolarmente chiamato in causa con la notifica del ricorso e del decreto di CP_1
fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
2. L'opposizione dal ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo l'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il che non ricorre nel caso di specie.
Il ricorrente ha allegato di essere mero socio della società NIKE F.L.A.S. S.r.l.s e di non aver svolto alcuna attività lavorativa per la detta società.
Incombeva all' convenuto dare la prova della sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla Gestione Commercianti e, in particolare, avrebbe dovuto dimostrare la effettiva partecipazione personale dell'opponente all'attività lavorativa della società di cui risulta socio, con carattere di abitualità e prevalenza. La mera qualità di socio di società a responsabilità limitata non è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e la conseguente pretesa contributiva, anche considerato che dalle visure camerali risulta che il ricorrente non ha mai ricoperto neppure la carica di amministratore né di liquidatore.
L' , che ne aveva l'onere, è rimasto contumace e non ha fornito nessuna prova CP_1
circa la partecipazione personale, abituale e prevalente, all'attività aziendale della NIKE
F.L.A.S. Srls da parte del ricorrente Sig. . Parte_1
In accoglimento dell'opposizione si deve, pertanto, escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo dell'opponente nei confronti della Gestione Commercianti. CP_ In ragione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannata, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive integrazioni e modifiche (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, disponendo la distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 32520240002598639000 oggetto di opposizione;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidando l'importo in Euro 2.697,00, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge.
Cagliari, 26/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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