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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16499 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35268 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. SALUSTRI CLAUDIA e Avv. SGHERRI
ES ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Via
FILIPPO ERMINI, nr. 68, giusta procura in atti;
-Attore/Opponente
E
P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. COREA ULISSE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEI MONTI PARIOLI 48 00100 ROMA, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Altri contratti atipici. CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025 -celebrata in modalità cartolare- le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 9701/2023 R.G.
21271/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.05.2023, con il quale è stato ingiunto alla Sig.ra il pagamento, in favore Parte_1
della della somma di Controparte_1
€ 2.200,00, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in forza dell'attività di intermediazione per la compravendita immobiliare e della scrittura privata ricognitiva di debito stipulata tra le parti in data 18.11.2022 e il 26.11.2022.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione la Sig.ra deducendo: Pt_1
i) l'insussistenza della pretesa, in assenza di attività di intermediazione nella conclusione dell'affare; ii) nullità/annullamento dell'impegno a pagare sottoscritto.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) In via principale, accertare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a titolo di provvigioni Pt_1
alla Agenzia Immobiliare Punto Baldo degli Ubaldi per assenza dell'attività di mediazione della odierna opposta nella conclusione dell'affare, per le motivazioni sopra esposte;
2) In subordine, accertare e dichiarare nulli e/o annullabili gli impegni sottoscritti dall'odierna opponente datati 18 e 26 novembre 2022 per le motivazioni sopra esposte;
3) Condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, l'Agenzia Immobiliare Punto Baldo degli Ubaldi, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità per le motivazioni sopra esposte;
4) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ridurre l'importo della provvigione richiesta nel decreto ingiuntivo oggi opposto nella misura che verrà ritenuta di giustizia e/o equa in base all'attività effettivamente svolta dall'Agenzia Opposta, per le motivazioni sopra esposte;
5) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9701/23 emesso dal Tribunale di Roma il
26/05/23. 6) Con condanna di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri come per legge.”
Tempestivamente costituita, la ha dedotto, Controparte_1
preliminarmente, che la sussistenza del credito vantato traeva origine dallo svolgimento dell'attività di intermediazione tra le parti ( e ), Pt_1 CP_2
culminata con il perfezionamento della compravendita, risultante tanto dalla sottoscrizione dell'opponente del riconoscimento della provvigione, quanto dal rogito notarile, in cui le Parti -acquirente e venditrice- hanno dato atto, di essersi avvalse dell'opera della società Controparte_1
. Ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione e l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, con ogni pronunzia ed accertamento presupposto e conseguente, per le suesposte motivazioni: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del
d.i. opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito dell'Agenzia pari ad € 12.200,00 o, salvo gravame, nella diversa misura che sarà accertata da codesto Tribunale anche in via equitativa ex art. 1755 II co. c.c. per l'attività svolta;
il tutto, sempre oltre agli interessi di mora dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento. - in ogni caso, condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., per aver agito con mala fede e colpa grave al risarcimento del danno ed al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'Agenzia. Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014 e ss. modifiche.”
Concessa la provvisoria esecuzione, ammessi ed espletate le prove orali, la causa è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini ex lege.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono. Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio e che il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva, si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Ciò detto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla Controparte_1
deriverebbe dalla Proposta d'Acquisto del 18.11.2022 e dall'impegno a corrispondere il compenso provvisionale di pari data (All.ti 2 e 3 Fascicolo Monitorio), sottoscritti dall'odierna opponente. Dalla documentazione versata in atti e non disconosciuta dalla Sig.ra è emerso che, la stessa ben conosceva l'importo del compenso da Pt_1
corrispondere alla società opposta qualora la propria proposta fosse stata accettata, fissato in € 12.200,00 (iva inclusa).
Va ribadito che, viene dato atto dell'attività di intermediazione anche nel rogito notarile, né la prova per testi -condotta sul punto- ha apportato novità in merito.
Priva di riscontro, invece, la dedotta nullità e/o annullabilità dell'impegno a corrispondere la provvigione.
Risulta quindi provata la fonte del credito azionato, costituita dall'atto con cui il venditore ( ) ha conferito in esclusiva alla l'incarico CP_2 Controparte_1
a procurare l'acquirente dell'immobile, di sua proprietà, ubicato in Roma, alla via
FI MI nr. 68/70.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la dopo aver visitato Pt_1
l'immobile (come si evince dallo scambio email depositato in atti e non disconosciuto dalla stessa -All. 1 Fascicolo Monitorio), abbia contestualmente sottoscritto la Proposta per l'acquisto e l'impegno al pagamento della provvigione alla conclusione dell'affare.
Appare opportuno ricordare, infatti, che a differenza del contratto di mandato, in cui il mandatario è tenuto a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto di ricevere il compenso dal mandante indipendentemente dal risultato conseguito, nel contratto di mediazione il pagamento della provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., è strettamente connesso alla conclusione dell'affare.
Agli atti è stata raggiunta la prova che l'odierna opponente in data 8 marzo 2022, presso il Notaio (e Ciofani Persona_1 Parte_1
Osvaldo) ha stipulato con atto di compravendita, Controparte_3
relativamente all'appartamento (e annesso locale cantina) sito in Roma, Via FI
MI nr. 68/70, al prezzo di euro 212.500,00.
Provata, pertanto, la conclusione dell'affare, la sussistenza dell'incarico ed il contenuto dei diritti ed obblighi delle parti espressi dalle clausole sottoscritte dall'opponente, la contestazione investe la circostanza che l'affare si sia concluso per il tramite dell'impresa di mediazione immobiliare.
Ed infatti, la valutazione del diritto della società opposta alla provvigione deve compiersi secondo la disciplina generale del contratto di mediazione, con particolare riferimento all'art. 1755 c.c., secondo cui “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della Cassazione, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la messa in relazione delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del
2008; Cass. n. 869 del 2018).
Da quanto sin qui evidenziato, risulta dimostrato l'effettivo contributo causale fornito dalla società mediatrice in ordine al perfezionamento dell'atto di compravendita immobiliare.
D'altra parte, si ribadisce, non risultano provate le circostanze addotte dall'opponente, secondo cui la conclusione dell'affare sarebbe dovuta a nuove iniziative non ricollegabili al citato intervento, in quanto la si sarebbe messa Pt_1
in contatto con il venditore direttamente e personalmente e non per il tramite dell'agenzia, ritenuto che non viene disconosciuta l'attività dell'agenzia immobiliare, consistita nella pubblicizzazione della vendita dell'immobile, nell'accompagnare i potenziali acquirenti a visionare lo stesso, nonché nel raccogliere le proposte di acquisto provenienti da quest'ultimi.
La conclusione, poi, del rogito notarile alle condizioni e al prezzo della seconda proposta (comprensiva anche del magazzino) è l'ulteriore conferma del diritto alla provvigione.
Da ultimo, una volta accertato in capo all'odierna opposta il diritto al percepimento della provvigione per l'attività di mediazione svolta, va affrontata la questione relativa alla determinazione della misura di detto compenso, ora, in virtù della disposizione di cui all'impegno al pagamento della provvigione, che prevede il pagamento da parte dell'opponente di una provvigione pari alla somma di €
12.200,00 IVA inclusa, deve confermarsi la validità dell'accordo e l'ammontare della provvigione, liberamente scelto dalle Parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
9701/2023 (R.G. 21271/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data
29.5.2023 per il complessivo importo di € 12.200,00;
- -rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
- condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, li 25.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni