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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/08/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 302 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) in giudizio di persona Parte_1 C.F._1
residente in [...];
ricorrente
contro
(c.f. ), con sede in Roma, viale Europa, n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data 27.04.2022, rep. n. 55418 racc. n.16104, registrato a Persona_1
Roma il 04.05.2022, che si produce in copia, con riserva di esibire l'originale, dall'avv. Paolo Carta
della direzione affari legali della società presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Brenta n. 16;
resistente
Conclusioni: come da atti introduttivi e ribadite negli scritti conclusivi.
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva di svolgere la professione Parte_1
di avvocato e lamentava che l'Ufficio postale di Siniscola non consegnava gli atti giudiziari.
Deduceva di aver dovuto sopportare le spese per incaricare l'Unep di Nuoro per la notifica degli atti giudiziari a mani per ovviare al problema;
problema che si ripresenterebbe in caso di temporanea assenza del destinatario in quanto l'Ufficio postale non consegnerebbe nemmeno le comunicazioni di avvenuto deposito nella casa comunale (CAD). In particolare,
indicava il caso in cui, nonostante le spedizioni delle raccomandate fossero state lavorate tempestivamente (il 04.08.2023), esse sarebbero rimaste giacenti presso l'Ufficio postale sino al 5.12.2023 per essere consegnate il 9.12.2023 (raccomandate A.R. n. 668408828667 e
668408828678), rendendo vana l'udienza fissata per il pignoramento al 10.10.2023 (importo da pignorare €. 25.000,00). Lamentava che il ritardo protratto “in lavorazione” o la consegna dopo molti mesi costituirebbe grave inadempimento contrattuale e/o fatto generatore di responsabilità aquiliana, non esistendo un'alternativa legislativa all'utilizzo del servizio postale, anche per le notifiche a mani (ad es. con corriere privato), tenendo conto che si tratterebbe di servizio affidato in esclusiva e di particolare delicatezza giacché coinvolge il diritto all'azione giudiziaria. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale delle in relazione al trattamento delle raccomandate n. 668408828667 e Controparte_1
668408828678 e 668583361673 di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare la società
al risarcimento dei danni che per l'importo di €. 25.000,00 o diversa Controparte_1
somma accertata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione del Controparte_1
ricorrente. Preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle notifiche avvenute a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in quanto, ai sensi della legge n. 890/1982, responsabile pagina 2 di 4 sarebbe l'Ufficio Notifiche che effettua il servizio a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e, pertanto,
l'avvocato non avrebbe azione diretta nei confronti di , ma dovrebbe agire nei confronti CP_1
dell'Unep, anche nel caso in cui l'attività di notificazione comporti l'affidamento di plichi al Servizio
postale. Nel merito, deduceva che anche laddove vi fosse una qualche responsabilità circa il disservizio riconducibile a , le domande non potrebbero trovare accoglimento sulla base della vigente CP_1
normativa che porrebbe limiti precisi alla responsabilità di Il riferimento è al Controparte_1
Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261 all'art. 19 e al Decreto del Ministero delle Comunicazione
del 9 aprile 2001 pubblicato nella G.U. del 24 aprile 2001 n° 175 che, all'art. 9, statuisce che “per
ciascun servizio la carta della qualità determina l'entità dei rimborsi e degli indennizzi” e all'art. 14
statuisce che nel caso di disservizi ascrivibili a è previsto esclusivamente un Controparte_1
sistema di rimborso o compensazione. Richiamava altresì il D.M. Ministero Comunicazioni del
26.02.04 (G.U. n.74 del 29.3.04) ha emanato la Carta della Qualità, di seguito rinnovata con D.M.
13.3.06 (G.U. n.78 del 3.4.06 doc. 4). Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare la carenza della legittimazione passiva di nel merito, il rigetto del ricorso. Con vittoria di Controparte_1
spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' pacifico in giurisprudenza, e riconosciuto anche dal ricorrente (che ben lo esprime nella memoria del
06.05.2025), che il rapporto contrattuale che si insatura con la richiesta di notificazione a mezzo posta è
tra l'ente e l'Ufficiale Giudiziario richiedente del quale sarebbe ausiliario, onde a tale CP_1
rapporto contrattuale rimangono estranei i fruitori del servizio pubblico di notificazione.
Nell'impossibilità di azionare il rimedio contrattuale, il ricorrente avvocato chiede che gli CP_1
risarcisca, in quanto fruitore del servizio, il danno cagionato dall'omessa e/o ritardata consegna della
CAD, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia, deve rilevarsi che, sebbene vi siano nell'atto introduttivo pagina 3 di 4 scarni riferimenti alla responsabilità aquiliana, il tenore della domanda proposta evidenzia chiaramente che il titolo di responsabilità azionata in giudizio è esclusivamente quella contrattuale (“dichiararsi
l'inadempimento contrattuale delle in relazione al trattamento delle raccomandata Controparte_1
n. 668408828667 e 668408828678 e 668583361673 di cui all'espositiva e per l'effetto condannarsi la
società convenuta al risarcimento dei danni”). Pertanto, alla luce del fatto che il Controparte_1
fruitore del servizio non ha azione diretta nei confronti delle ma deve, invece, agire nei confronti CP_1
dell'Ufficiale Giudiziario di cui l'Ufficio postale è ausiliario e che, comunque, la normativa prevede solo un meccanismo di ristoro di tipo indennitario e non il risarcimento del danno da inadempimento, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione a delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 21.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 302 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) in giudizio di persona Parte_1 C.F._1
residente in [...];
ricorrente
contro
(c.f. ), con sede in Roma, viale Europa, n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data 27.04.2022, rep. n. 55418 racc. n.16104, registrato a Persona_1
Roma il 04.05.2022, che si produce in copia, con riserva di esibire l'originale, dall'avv. Paolo Carta
della direzione affari legali della società presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Brenta n. 16;
resistente
Conclusioni: come da atti introduttivi e ribadite negli scritti conclusivi.
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva di svolgere la professione Parte_1
di avvocato e lamentava che l'Ufficio postale di Siniscola non consegnava gli atti giudiziari.
Deduceva di aver dovuto sopportare le spese per incaricare l'Unep di Nuoro per la notifica degli atti giudiziari a mani per ovviare al problema;
problema che si ripresenterebbe in caso di temporanea assenza del destinatario in quanto l'Ufficio postale non consegnerebbe nemmeno le comunicazioni di avvenuto deposito nella casa comunale (CAD). In particolare,
indicava il caso in cui, nonostante le spedizioni delle raccomandate fossero state lavorate tempestivamente (il 04.08.2023), esse sarebbero rimaste giacenti presso l'Ufficio postale sino al 5.12.2023 per essere consegnate il 9.12.2023 (raccomandate A.R. n. 668408828667 e
668408828678), rendendo vana l'udienza fissata per il pignoramento al 10.10.2023 (importo da pignorare €. 25.000,00). Lamentava che il ritardo protratto “in lavorazione” o la consegna dopo molti mesi costituirebbe grave inadempimento contrattuale e/o fatto generatore di responsabilità aquiliana, non esistendo un'alternativa legislativa all'utilizzo del servizio postale, anche per le notifiche a mani (ad es. con corriere privato), tenendo conto che si tratterebbe di servizio affidato in esclusiva e di particolare delicatezza giacché coinvolge il diritto all'azione giudiziaria. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale delle in relazione al trattamento delle raccomandate n. 668408828667 e Controparte_1
668408828678 e 668583361673 di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare la società
al risarcimento dei danni che per l'importo di €. 25.000,00 o diversa Controparte_1
somma accertata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione del Controparte_1
ricorrente. Preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle notifiche avvenute a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in quanto, ai sensi della legge n. 890/1982, responsabile pagina 2 di 4 sarebbe l'Ufficio Notifiche che effettua il servizio a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e, pertanto,
l'avvocato non avrebbe azione diretta nei confronti di , ma dovrebbe agire nei confronti CP_1
dell'Unep, anche nel caso in cui l'attività di notificazione comporti l'affidamento di plichi al Servizio
postale. Nel merito, deduceva che anche laddove vi fosse una qualche responsabilità circa il disservizio riconducibile a , le domande non potrebbero trovare accoglimento sulla base della vigente CP_1
normativa che porrebbe limiti precisi alla responsabilità di Il riferimento è al Controparte_1
Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261 all'art. 19 e al Decreto del Ministero delle Comunicazione
del 9 aprile 2001 pubblicato nella G.U. del 24 aprile 2001 n° 175 che, all'art. 9, statuisce che “per
ciascun servizio la carta della qualità determina l'entità dei rimborsi e degli indennizzi” e all'art. 14
statuisce che nel caso di disservizi ascrivibili a è previsto esclusivamente un Controparte_1
sistema di rimborso o compensazione. Richiamava altresì il D.M. Ministero Comunicazioni del
26.02.04 (G.U. n.74 del 29.3.04) ha emanato la Carta della Qualità, di seguito rinnovata con D.M.
13.3.06 (G.U. n.78 del 3.4.06 doc. 4). Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare la carenza della legittimazione passiva di nel merito, il rigetto del ricorso. Con vittoria di Controparte_1
spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' pacifico in giurisprudenza, e riconosciuto anche dal ricorrente (che ben lo esprime nella memoria del
06.05.2025), che il rapporto contrattuale che si insatura con la richiesta di notificazione a mezzo posta è
tra l'ente e l'Ufficiale Giudiziario richiedente del quale sarebbe ausiliario, onde a tale CP_1
rapporto contrattuale rimangono estranei i fruitori del servizio pubblico di notificazione.
Nell'impossibilità di azionare il rimedio contrattuale, il ricorrente avvocato chiede che gli CP_1
risarcisca, in quanto fruitore del servizio, il danno cagionato dall'omessa e/o ritardata consegna della
CAD, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia, deve rilevarsi che, sebbene vi siano nell'atto introduttivo pagina 3 di 4 scarni riferimenti alla responsabilità aquiliana, il tenore della domanda proposta evidenzia chiaramente che il titolo di responsabilità azionata in giudizio è esclusivamente quella contrattuale (“dichiararsi
l'inadempimento contrattuale delle in relazione al trattamento delle raccomandata Controparte_1
n. 668408828667 e 668408828678 e 668583361673 di cui all'espositiva e per l'effetto condannarsi la
società convenuta al risarcimento dei danni”). Pertanto, alla luce del fatto che il Controparte_1
fruitore del servizio non ha azione diretta nei confronti delle ma deve, invece, agire nei confronti CP_1
dell'Ufficiale Giudiziario di cui l'Ufficio postale è ausiliario e che, comunque, la normativa prevede solo un meccanismo di ristoro di tipo indennitario e non il risarcimento del danno da inadempimento, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione a delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 21.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4