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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 RG, avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
(codice fiscale ) e la Parte_1 C.F._1 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_1
e liquidatore (partita iva ), rappresentate e difese dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Marcello Penta e dall'avv. Maria Laura Roca ricorrenti
E
p. iva ), con sede in Avellino alla Controparte_2 P.IVA_2 via Terminio n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e la Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino
[...] CP_2 [...]
assumendo: - di essere comproprietarie, per la quota di ½ ciascuna, di un fondo Controparte_2 rustico sito in agro di Santa Paolina, località , interamente investito a vigneto e che, CP_1 con contratti preliminari del 7 giugno 2012 - uno stipulato tra la promissaria acquirente e la sig.ra
, l'altro tra la promissaria acquirente e la - era in Parte_1 Controparte_1 Parte_3 vendita alla Società convenuta, che sin dal momento della stipula dei compromessi ne aveva acquisito il possesso;
- che alla data prevista per il rogito notarile presso lo studio del notaio di Avellino, non si addivenne tuttavia alla stipula del contratto definitivo, essendo Persona_1 emersi in quella sede una serie di imprevisti burocratici che non consentirono il perfezionarsi della compravendita;
- con sentenza n. 2008/2018 (allo stato oggetto del giudizio di impugnazione promosso da dinanzi alla Corte d'appello di Napoli), il Tribunale di Avellino CP_2 dichiarava risolti per colpa dei promittenti venditori i contratti preliminari di vendita e per l'effetto ordinava il rilascio immediato in loro favore dei beni nonché la restituzione della caparra dai medesimi ricevuta;
- che nonostante i numerosi solleciti, essi ricorrenti riuscivano tuttavia ad immettersi nel fondo soltanto il 29 aprile 2022 e ciò per effetto delle dilatorie e pretestuose opposizioni formulate da , volte ad ostacolare illegittimamente la restituzione del bene;
CP_2 CP_2
- che rientrati in possesso dei terreni (dunque dopo un decennio) le parti ricorrenti constatavano che i fondi erano completamente distrutti, le coltivazioni agricole del tutto abbandonate, i vigneti deperiti oltre ogni misura e, dunque, verificavano un totale arresto della vegetazione dovuto all'evidente incuria del bene;
- che il fondo, consegnato alla società in ottime CP_2 condizioni produttive, veniva restituito in stato di completo abbandono;
- che il danno arrecato veniva quantificato in complessivi euro 184.000,00; - che le parti ricorrenti avevano promosso dinanzi al Tribunale di Avellino procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto (proc. n.1903/2023 RG), per quantificare i danni arrecati al fondo dalla negligenza e dall'incuria dei promissari acquirenti negli anni di occupazione, e per individuare la correlazione esistente tra le condotte di e il deterioramento dei fondi. CP_2
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale: - in via principale, dichiarare, alla luce delle relative risultanze, che il danno procurato ai terreni di proprietà delle istanti è da ascrivere alla esclusiva responsabilità di - per l'effetto, condannare CP_2 Controparte_2 al risarcimento del danno procurato ai fondi innanzi descritti e Controparte_2 quindi al pagamento in favore delle ricorrenti di un importo non inferiore ad € 142.831,00, oltre interessi dal giorno della consegna e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, dichiarare altresì che è tenuta ad indennizzare le Controparte_2 ricorrenti per l'occupazione senza titolo del fondo a far data dal 7 giugno 2012 e fino al 29 aprile 2022 e per l'effetto, condannarla al pagamento in loro favore dell'importo di € 63.380,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonchè della somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione dei frutti;
- in estremo subordine, dichiarare che è in ogni caso tenuta ad indennizzare le ricorrenti per Controparte_2
l'occupazione senza titolo del fondo a far tempo dal 19 dicembre 2018 e fino al 29 aprile 2022 e per l'effetto, condannarla al pagamento in loro favore dell'importo di € 20.361,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonché della somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione dei frutti. Vinte le spese ed onorari del giudizio e della fase di ATP.
All'udienza dell' 1.10.2024, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia della società resistente fissando per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisita la visibilità del procedimento ATP n. 1903/2023 RG la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti nelle note scritte depositate, veniva assegnata in decisione ai sensi dell'ult. Co. del novellato art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda risarcitoria avanzata dalle parti ricorrenti in relazione ai danni riportati dai beni di loro proprietà per effetto della condotta colpevole della società resistente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero alla luce delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nell'ambito del proc. N. 1903/2023 RG dal CTU Dott. – pienamente utilizzabili nel Persona_2 presente giudizio di merito (Cass. civ. 8496/2023) - può ritenersi acquisita al giudizio la prova delle doglianze formulate dalle parti ricorrenti con riferimento sia ai danni subiti sia alla loro
2 riconducibilità causale all'omessa manutenzione da parte della società convenuta, rimasta per dieci anni nella detenzione del fondo.
In particolare, nella Consulenza Tecnica redatta in sede di ATP si legge che: “Dai sopralluoghi effettuati in primo luogo salta agli occhi che il vigneto da circa tre anni non vengono effettuate le cure culturali che fitosanitarie. Sul terreno da circa tre anni non vengono fatte le normali pratiche agronomiche. Lo stesso al momento del sopralluogo è invaso sia tra i filari che intrafilari da piante spontanee erbacee” (cfr: pag.7). È emerso, altresì, che “Il vigneto al momento appare in totale deperimento e (…) la migliore cosa da fare è rimpiantarlo ex novo. I danni (…) sono irreversibili, in quanto parecchie viti presentano tralci secchi con carenza di gemme (vedi foto n 5-6-7-8-9-10- 11-12-13-15-16-17-18-19-68-75-76) tale da permettere una ripresa vegetativa. Anche la struttura di sostegno dei filari come pali e corde acciaose plastificate si presentano divelte e per lo più non recuperabili.” (Cfr: pag. 10)…
Da una approfondita indagine sui vitigni si evidenzia che l'abbandono del vigneto risale a circa 3 anni fa (…) una gestione sbagliata delle erbe/piante infestanti nel vigneto provoca come ha provocato l'esposizione della coltura ad uno stress prolungato, in quanto si ritroveranno in un forte stato competitivo nei confronti di acqua, luce ed elementi nutritivi, come nel nostro caso che ha portato alla morte delle piante (…) è da considerarsi il danno prodotto permanente in quanto l'intero vigneto va sostituito e che i danni si sono verificati a causa delle mancate lavorazioni sia agronomiche che fitosanitarie, nonchè all'abbandono del vigneto a se stesso da circa tre anni. (Cfr: pag. 20).
Ora, è circostanza documentalmente comprovata che, in virtù della sottoscrizione dei contratti preliminari ad effetti anticipati, nel 2012 la società resistente ottenne la disponibilità e, dunque, la detenzione qualificata degli immobili per cui è causa (cfr. sulla qualificazione giuridica della posizione del promissario acquirente quale comodatario: Cass. Sezioni Unite, con sentenza 27 marzo 2008, n. 7930, Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2016, n. 5211).
Ora, va rammentato che “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa ai sensi dell'art. 1804 c.c., per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cass. n. 3900/2010).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno assolto il proprio onere probatorio comprovando il deterioramento dei beni, come inconfutabilmente accertato in sede di ATP. In particolare, il CTU ha verificato che “ l'abbandono del vigneto risale a circa 3 anni fa”, ovvero al 2021 (essendo la relazione peritale datata gennaio 2024).
3 A fronte di tale evidenza, era onere della parte resistente dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità.
Tale onere non è stato assolto, essendo la società resistente rimasta contumace.
Deve dunque ritenersi comprovata e accertata la responsabilità della società resistente, già comodataria, per i danni prodotti ai beni oggetto di detenzione, che – secondo quanto condivisibilmente stimato dal CTU dr. – ammontano ad euro 129.223,00, somma Persona_2 comprensiva dei costi necessari alle opere di ripristino dello stato dei luoghi. Invero, come precisato dal CTU, “il costo di ripristino è definibile come la somma delle spese occorrenti per l'eliminazione del danno o il ripristino del bene. In primo luogo deve essere detto che, nel presente caso, per eliminare l'esistente danno permanente bisogna necessariamente ripristinare il bene, diversamente non vi sarebbe alcuna soluzione che possa garantire la fruttificazione per il futuro”.
La parte convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di euro 129.223,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
La causa va rimessa sul ruolo per gli approfondimenti istruttori necessari ai fini della decisione dell'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente per l'occupazione sine titulo dei beni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1460/2024 RG, così provvede:
1) accoglie la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 129.223,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. Così deciso in Avellino, il 22 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 RG, avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
(codice fiscale ) e la Parte_1 C.F._1 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_1
e liquidatore (partita iva ), rappresentate e difese dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Marcello Penta e dall'avv. Maria Laura Roca ricorrenti
E
p. iva ), con sede in Avellino alla Controparte_2 P.IVA_2 via Terminio n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e la Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino
[...] CP_2 [...]
assumendo: - di essere comproprietarie, per la quota di ½ ciascuna, di un fondo Controparte_2 rustico sito in agro di Santa Paolina, località , interamente investito a vigneto e che, CP_1 con contratti preliminari del 7 giugno 2012 - uno stipulato tra la promissaria acquirente e la sig.ra
, l'altro tra la promissaria acquirente e la - era in Parte_1 Controparte_1 Parte_3 vendita alla Società convenuta, che sin dal momento della stipula dei compromessi ne aveva acquisito il possesso;
- che alla data prevista per il rogito notarile presso lo studio del notaio di Avellino, non si addivenne tuttavia alla stipula del contratto definitivo, essendo Persona_1 emersi in quella sede una serie di imprevisti burocratici che non consentirono il perfezionarsi della compravendita;
- con sentenza n. 2008/2018 (allo stato oggetto del giudizio di impugnazione promosso da dinanzi alla Corte d'appello di Napoli), il Tribunale di Avellino CP_2 dichiarava risolti per colpa dei promittenti venditori i contratti preliminari di vendita e per l'effetto ordinava il rilascio immediato in loro favore dei beni nonché la restituzione della caparra dai medesimi ricevuta;
- che nonostante i numerosi solleciti, essi ricorrenti riuscivano tuttavia ad immettersi nel fondo soltanto il 29 aprile 2022 e ciò per effetto delle dilatorie e pretestuose opposizioni formulate da , volte ad ostacolare illegittimamente la restituzione del bene;
CP_2 CP_2
- che rientrati in possesso dei terreni (dunque dopo un decennio) le parti ricorrenti constatavano che i fondi erano completamente distrutti, le coltivazioni agricole del tutto abbandonate, i vigneti deperiti oltre ogni misura e, dunque, verificavano un totale arresto della vegetazione dovuto all'evidente incuria del bene;
- che il fondo, consegnato alla società in ottime CP_2 condizioni produttive, veniva restituito in stato di completo abbandono;
- che il danno arrecato veniva quantificato in complessivi euro 184.000,00; - che le parti ricorrenti avevano promosso dinanzi al Tribunale di Avellino procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto (proc. n.1903/2023 RG), per quantificare i danni arrecati al fondo dalla negligenza e dall'incuria dei promissari acquirenti negli anni di occupazione, e per individuare la correlazione esistente tra le condotte di e il deterioramento dei fondi. CP_2
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale: - in via principale, dichiarare, alla luce delle relative risultanze, che il danno procurato ai terreni di proprietà delle istanti è da ascrivere alla esclusiva responsabilità di - per l'effetto, condannare CP_2 Controparte_2 al risarcimento del danno procurato ai fondi innanzi descritti e Controparte_2 quindi al pagamento in favore delle ricorrenti di un importo non inferiore ad € 142.831,00, oltre interessi dal giorno della consegna e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, dichiarare altresì che è tenuta ad indennizzare le Controparte_2 ricorrenti per l'occupazione senza titolo del fondo a far data dal 7 giugno 2012 e fino al 29 aprile 2022 e per l'effetto, condannarla al pagamento in loro favore dell'importo di € 63.380,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonchè della somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione dei frutti;
- in estremo subordine, dichiarare che è in ogni caso tenuta ad indennizzare le ricorrenti per Controparte_2
l'occupazione senza titolo del fondo a far tempo dal 19 dicembre 2018 e fino al 29 aprile 2022 e per l'effetto, condannarla al pagamento in loro favore dell'importo di € 20.361,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonché della somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di restituzione dei frutti. Vinte le spese ed onorari del giudizio e della fase di ATP.
All'udienza dell' 1.10.2024, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia della società resistente fissando per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisita la visibilità del procedimento ATP n. 1903/2023 RG la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti nelle note scritte depositate, veniva assegnata in decisione ai sensi dell'ult. Co. del novellato art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda risarcitoria avanzata dalle parti ricorrenti in relazione ai danni riportati dai beni di loro proprietà per effetto della condotta colpevole della società resistente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero alla luce delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nell'ambito del proc. N. 1903/2023 RG dal CTU Dott. – pienamente utilizzabili nel Persona_2 presente giudizio di merito (Cass. civ. 8496/2023) - può ritenersi acquisita al giudizio la prova delle doglianze formulate dalle parti ricorrenti con riferimento sia ai danni subiti sia alla loro
2 riconducibilità causale all'omessa manutenzione da parte della società convenuta, rimasta per dieci anni nella detenzione del fondo.
In particolare, nella Consulenza Tecnica redatta in sede di ATP si legge che: “Dai sopralluoghi effettuati in primo luogo salta agli occhi che il vigneto da circa tre anni non vengono effettuate le cure culturali che fitosanitarie. Sul terreno da circa tre anni non vengono fatte le normali pratiche agronomiche. Lo stesso al momento del sopralluogo è invaso sia tra i filari che intrafilari da piante spontanee erbacee” (cfr: pag.7). È emerso, altresì, che “Il vigneto al momento appare in totale deperimento e (…) la migliore cosa da fare è rimpiantarlo ex novo. I danni (…) sono irreversibili, in quanto parecchie viti presentano tralci secchi con carenza di gemme (vedi foto n 5-6-7-8-9-10- 11-12-13-15-16-17-18-19-68-75-76) tale da permettere una ripresa vegetativa. Anche la struttura di sostegno dei filari come pali e corde acciaose plastificate si presentano divelte e per lo più non recuperabili.” (Cfr: pag. 10)…
Da una approfondita indagine sui vitigni si evidenzia che l'abbandono del vigneto risale a circa 3 anni fa (…) una gestione sbagliata delle erbe/piante infestanti nel vigneto provoca come ha provocato l'esposizione della coltura ad uno stress prolungato, in quanto si ritroveranno in un forte stato competitivo nei confronti di acqua, luce ed elementi nutritivi, come nel nostro caso che ha portato alla morte delle piante (…) è da considerarsi il danno prodotto permanente in quanto l'intero vigneto va sostituito e che i danni si sono verificati a causa delle mancate lavorazioni sia agronomiche che fitosanitarie, nonchè all'abbandono del vigneto a se stesso da circa tre anni. (Cfr: pag. 20).
Ora, è circostanza documentalmente comprovata che, in virtù della sottoscrizione dei contratti preliminari ad effetti anticipati, nel 2012 la società resistente ottenne la disponibilità e, dunque, la detenzione qualificata degli immobili per cui è causa (cfr. sulla qualificazione giuridica della posizione del promissario acquirente quale comodatario: Cass. Sezioni Unite, con sentenza 27 marzo 2008, n. 7930, Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2016, n. 5211).
Ora, va rammentato che “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa ai sensi dell'art. 1804 c.c., per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cass. n. 3900/2010).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno assolto il proprio onere probatorio comprovando il deterioramento dei beni, come inconfutabilmente accertato in sede di ATP. In particolare, il CTU ha verificato che “ l'abbandono del vigneto risale a circa 3 anni fa”, ovvero al 2021 (essendo la relazione peritale datata gennaio 2024).
3 A fronte di tale evidenza, era onere della parte resistente dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità.
Tale onere non è stato assolto, essendo la società resistente rimasta contumace.
Deve dunque ritenersi comprovata e accertata la responsabilità della società resistente, già comodataria, per i danni prodotti ai beni oggetto di detenzione, che – secondo quanto condivisibilmente stimato dal CTU dr. – ammontano ad euro 129.223,00, somma Persona_2 comprensiva dei costi necessari alle opere di ripristino dello stato dei luoghi. Invero, come precisato dal CTU, “il costo di ripristino è definibile come la somma delle spese occorrenti per l'eliminazione del danno o il ripristino del bene. In primo luogo deve essere detto che, nel presente caso, per eliminare l'esistente danno permanente bisogna necessariamente ripristinare il bene, diversamente non vi sarebbe alcuna soluzione che possa garantire la fruttificazione per il futuro”.
La parte convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di euro 129.223,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
La causa va rimessa sul ruolo per gli approfondimenti istruttori necessari ai fini della decisione dell'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente per l'occupazione sine titulo dei beni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1460/2024 RG, così provvede:
1) accoglie la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 129.223,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. Così deciso in Avellino, il 22 luglio 2025
Il Giudice
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