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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.5227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1983 e residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonino Raffone unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Mazzini n° 32, presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
ed ivi residente a[...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente, preso atto della relazione dei Servizi Sociali di
Castellammare di Stabia, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal giudice delegato con ordinanza del 19.03.2024-
Il P.M. in data 1.04.2025, ha concluso affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con declataoria di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile dalla stessa contratto con CP_1
in Castellammare di Stabia in data 19.08.2010.
[...]
La ricorrente premetteva che, in costanza di matrimonio, era nata in
Castellammare di Stabia in data 24.04.2012 una FI e che da una sua _1 precedente relazione con altro uomo era nato in [...] il [...], il figlio
, maggiorenne e non convivente con la madre. La Persona_2 Pt_1 esponeva, altresì, che il rapporto matrimoniale, dopo alcuni anni di convivenza caratterizzata da gravi ma tollerabili difficoltà, si era rivelato pregiudizievole e dannoso per la ricorrente, fatta oggetto di offese, violenze ed aggressioni da parte del marito via via sempre più gravi, tanto da costringerla a richiedere la separazione dal coniuge;
che pertanto con decreto dell'8.05.2019 n. 4666/2019, il Tribunale di Torre Annunziata omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, disponendo l'affido condiviso della FI NO , con collocazione presso la _1 madre e regolamentazione delle visite paterne e prevedendo a carico del un CP_1 assegno di mensile di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della sola FI NO, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, tuttavia, il resistente non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento previsti dalle condizioni di separazione come omologate dal Tribunale e la frequentazione con la FI era stata praticamente inesistente;
che il , pur dopo la separazione, in realtà non aveva mai cessato di CP_1 porre in essere condotte violente e moleste in danno della coniuge, anche alla presenza della FI NO;
che, in particolare, in data 03.10.2022, il ricorrente, in stato _1 di evidente alterazione da abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di cui era solito fare uso, si introduceva arbitrariamente nell'abitazione della ricorrente, devastando mobili e suppellettili e aggredendo verbalmente e fisicamente tanto la ricorrente che il figlio di quest'ultima, , alla presenza della NO;
che a Persona_2 seguito di tale grave episodio, veniva sporta denuncia sia dalla che dal figlio di Pt_1 quest'ultima, presso i Carabinieri di Castellammare di Stabia, in ragione anche delle lesioni riportate a causa dell'aggressione subita, come da referti ospedalieri del PO di Castellammare di Stabia;
che in conseguenza delle denunce sporte in data 03 -
04/10/2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata iscriveva la notizia di reato nel R. G. N. R. al n. 5201/2022; che successivamente, nonostante la pendenza del detto procedimento penale, il dava seguito ad un CP_1 nuovo episodio di aggressione in danno del coniuge e di entrambi i figli, per il quale la ricorrente sporgeva in data 28.10.2022, una nuova denuncia presso i carabinieri di
Castellammare di Stabia per i reati di minacce e maltrattamenti commessi;
che, anche in relazione a tali fatti, veniva aperto un nuovo procedimento penale n. 5739/2022 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, poi riunito al fascicolo n. 5201/2022; che ancora in data 25/03/2023 la veniva fatta oggetto Pt_1 di ennesimi atti di grave molestia ed intimidazione da parte del sig. che CP_1
l'avevano costretta a recarsi nuovamente presso i C.C. di Castellammare di Stabia e denunciare l'accaduto, integrando la querela già depositata il 28/10/22; che il , CP_1 ad oggi, risultava gravato da numerosi precedenti penali, essendo stato condannato per i reati di rapina, evasione, estorsione, lesioni, minaccia, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, insubordinazione con minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e furto, come dimostrato dal Certificato del Casellario
Giudiziale e dai Carichi Pendenti;
che, con specifico riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, la ricorrente rappresentava di trovarsi i condizioni di grave precarietà economica, essendo all'attualità priva di occupazione a tempo indeterminato e percependo un reddito annuo di soli € 6.340,00, oltre al reddito di cittadinanza percepito nel corso degli anni nella misura di € 850,00 mensili, erogato in ragione del reddito considerevolmente basso;
che nonostante l'obbligo previsto a suo carico in sede di separazione, il si era sempre sottratto al dovere di mantenimento della FI CP_1 NO, omettendo il versamento della somma di € 400,00 mensili in tale sede prevista.
Tanto dedotto e considerata la condotta di violenza e disinteresse osservata dal resistente, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 civile dalla stessa contratto con il , disporsi l'affido esclusivo della FI NO CP_1
o, in subordine l'affido condiviso della stessa, disciplinando il diritto di visita _1 paterno in modalità protetta, in ragione delle condotte di violenza poste in essere dal resistente, o comunque secondo le indicazioni fornite da eventuale ausiliario del giudice;
in via ancor più gradata confermare il calendario di visite stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne gli aspetti economici, la ricorrente chiedeva porsi a carico del resistente un assegno mensile dell'importo di € 500,00 quale contributo al mantenimento della FI NO, nonché un assegno divorzile in proprio favore, stante la propria precaria condizione economica. Fissata con decreto del 16.11.2023 la prima udienza di comparizione con termini dimidiati, ai sensi dell'art 473-bis 42 c.p.c., e richieste informazioni alla procura - sede ed ai carabinieri di Castellammare di Stabia, all'udienza del 15 gennaio 2024 compariva la sola ricorrente, la quale riferiva di non aver più visto il marito dall'ultima aggressione subita del 3.10.2022 e che quando qualche volta le era capitato di incontrarlo per strada, quest'ultimo l'aveva del tutto ignorata. Riferiva altresì che il si era CP_1 completamente disinteressato della FI NO, della quale non si informava affatto né contattava o frequentava, e per la quale non versava alcunchè.
Il giudice delegato, preso atto della insussistenza di ragioni di urgenza o pericolo, per come riferito dalla stessa ricorrente, e rilevato che la notifica nei confronti del resistente si era perfezionata per compiuta giacenza in data 21.12.2023 e, quindi, senza il rispetto dei termini a comparire per il resistente, pari a giorni 30 attesa la dimidiazione disposta con decreto del 16.11.2023, rinviava alla successiva udienza del 14 marzo ore 9,30 per la comparizione della ricorrente ed ore 10,00 per quella del resistente, assegnando alla parte ricorrente termine fino al 13 febbraio 2024 per il perfezionamento della notifica e dimidiando i termini di costituzione di cui all'art 473 bis 14 comma 2 ed i termini di cui all'art 473 bis 17 c.p.c.
Alla predetta udienza , benchè ritualmente evocato in lite, mediante Controparte_1 notifica del ricorso e degli atti successivi perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c per compiuta giacenza della cartolina di avviso in data 12.02.2024, non si è costituito di talchè nella contumacia del predetto si procedeva alla sola audizione della ricorrente.
All'esito il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 19.03.2023, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido esclusivo della NO alla madre, con collocazione presso la residenza materna, nulla prevedendo allo stato in ordine al diritto di visita paterno, rimettendo ogni valutazione all'esito di opportune indagini da parte dei servizi sociali sia sulla condizione psicologica della NO, sia sulla esistenza di una seria volontà da parte del padre di avviare un percorso di recupero del rapporto con la NO e di sostegno alla genitorialità; veniva poi posto a carico del CP_1
l'obbligo di versare l'importo di € 480,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della NO, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi, acquisita la relazione dei servizi sociali, con ordinanza depositata in data
1.08.2024 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024, il giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ai sensi dell'art 473-bis 28 c.p.c. al 4 novembre 2024 per la rimessione della decisione al collegio, con decorrenza a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica;
con successiva ordinanza del 10.12.2014 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM.
Il P.M. in data 1 aprile 2025 ha concluso affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando la decadenza del resistente dalla potestà genitoriale.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (8.05.2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 3.06.2019 (n. cron. 4666/19) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta. Inoltre, considerato che parte ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio e che parte resistente non è comparso e non si è in alcun modo opposto alla pronuncia di divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Preliminarmente occorre evidenziare che nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, in difetto di domanda in tal senso ed in mancanza, oramai, di un'abitazione che possa definirsi tale.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la FI della coppia,
, nata il [...], va in primo luogo evidenziato che non può essere presa in _1 considerazione in questa sede la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale del resistente, come avanzata dal PM, sia perché tardivamente proposta solo in sede di conclusioni, senza possibilità alcuna di interlocuzione ad opera delle parti, essendo già scaduti per le stesse i termini di cui all'art 473-bis.28 c.p.c. e soprattutto nella contumacia del resistente, sia perché carente dei requisiti minimi per poter essere come tale qualificata e valutata dal Tribunale. Tanto premesso, il Tribunale, valutata ogni circostanza, confermando la misura disposta in via provvisoria dal giudice delegato con ordinanza del 19.03.2024, ritiene di disporre l'affido esclusivo della FI NO alla madre.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il NO (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del NO, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nella specie, la madre ha fondato tale richiesta sui comportamenti violenti, irascibili e poco collaborativi del resistente ed, in particolare, sugli episodi di violenza del
3 ottobre 2022, ove la ricorrente, alla presenza ed anche in danno del figlio maggiore
, subiva un'aggressione fisica dal proprio coniuge. Detto Persona_2 episodio, peraltro, non rimaneva isolato, poiché allo stesso seguivano altre due aggressioni, regolarmente denunciate, di cui l'ultima in data 25.03.2023, che portavano all'apertura di altrettanti procedimenti penali in danno del . Inoltre, la richiesta CP_1 teneva conto anche della interruzione di fatto dei rapporti tra il padre e la FI a decorrere, quanto meno, dalla suddetta aggressione – oltre che il completo inadempimento all'obbligo di mantenimento della NO sullo stesso gravante in virtù dei patti della separazione - e della conseguente obiettiva difficoltà per i coniugi di assumere scelte condivise.
Queste precise circostanze hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio, non solo alla luce della documentazione in atti e dalla relazione dei servizi sociali di
Castellammare di Stabia, ma anche della condotta processuale del il quale, CP_1 sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo – perfezionatasi in data
12.02.2024 ai sensi dell'art 140 c.p.c. con la compiuta giacenza della cartolina di avviso– non ha inteso costituirsi e neppure comparire in prima udienza, al fine di confutare le gravi accuse mosse nei suoi confronti. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso ( cfr. certificato del casellario giudiziale del , denunce querele depositate in atti, comunicazione dei CC Controparte_1 di Castellammare di Stabia, da cui emerge la pendenza di tre procedimenti a carico del
), e dai gravi fatti rappresentati nell'atto introduttivo e confermati dalla CP_1 ricorrente in udienza è emerso che il resistente, soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, avrebbe aggredito la ricorrente in uno al figlio maggiore della stessa,
, alla presenza della FI NO ed avrebbe reiterato tali Persona_2 aggressioni in altre due occasioni, costringendo così la a proporre nuove querele Pt_1 nei confronti dello stesso;
che il resistente, inoltre, si sarebbe da sempre sottratto all'obbligo di contribuzione economica previsto in separazione in favore della FI, si sarebbe sempre disinteressato delle condizioni di vita e di salute della stessa, avrebbe esercitato il diritto di visita soltanto in forma saltuaria e non in osservanza dei tempi e modi convenuti dalle parti in sede di separazione ed omologati dal Tribunale.
Come relazionato dai Servizi Sociali di Castellammare di Stabia in data
14.06.2024, il a fronte della prospettiva di avviare percorsi di recupero del CP_1 rapporto con la NO, pur manifestando in linea astratta la volontà di riprendere i rapporti con la piccola , ha poi in concreto rifiutato tale possibilità, affermando _1 che se la FI attualmente non sente la necessità di incontrarlo non vale la pena di iniziare un percorso di supporto psicologico per consentirle di elaborare tale rifiuto, rimettendo all'età adulta un eventuale ripensamento in tal senso.
Del resto lo stesso ha confermato di essersi definitivamente allontanato Pt_2 non solo dalla moglie, ma anche dalla FI, a seguito degli episodi di aggressione oggetto di denuncia, tanto da evitare di rivolgere loro la parola anche in caso di un fortuito incontro per strada;
ciò su consiglio del proprio legale e per evitare di compromettere ulteriormente la propria posizione.
Dal canto suo, la NO è apparsa come una bambina socievole e tranquilla, ben inserita nel contesto sociale di riferimento;
la piccola ha riferito di frequentare regolarmente la scuola e di avere diversi amici. Anche il contesto familiare in cui la bimba è inserita è apparso adeguato: il rapporto con la madre ed il fratello maggiore è apparso sereno ed accudente, così come anche il legame con la nonna materna – la cui abitazione è posta a poca distanza da quella della NO – è apparso solido e significativo. La casa ove la piccola abita unitamente alla madre, poi, si è _1 presentata in buone condizioni igieniche e dotata di spazi adeguati, con una cameretta dedicata alla piccola. Quanto al rapporto con il padre, ha più volte ribadito di _1 non aver alcuna intenzione di vedere il padre, dichiarando di “non vederlo da molto tempo
e pertanto non ne sente l'esigenza”. L'interruzione di fatto dei rapporti fra padre e FI, del resto, può ritenersi dato pacifico in quanto riferita tanto dalla ricorrente che dallo stesso resistente agli assistenti sociali. Per come riferito dalla NO e dalla stessa invero, anche prima della Pt_1 violenta aggressione dell'ottobre del 2022, i rapporti fra il padre e la FI erano del tutto sporadici ed in orari e giorni diversi rispetto a quelli calendarizzati in separazione, conformemente alle esigenze e dai bisogni del resistente, più che della FI;
quest'ultima, del resto anche in passato, anche quando ancora manteneva un contatto con la figura paterna, viveva tali incontri non con gioia ma piuttosto come un dovere, in ragione della rarefazione dei rapporti e del sostanziale disinteresse paterno.
Ai fini delle determinazioni in ordine al regime dell'affido e collocazione della NO, poi, è impossibile non tenere conto degli episodi di violenza più volte citati e perpetrati dal anche ai danni del figlio maggiore della fratello della CP_1 Pt_1 NO.
Va sottolineato, in questa sede, che pur a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente e dal figlio, il non desisteva dalla propria condotta, dando seguito a CP_1 ben due successive agg4ressioni in danno della moglie, dalle quali originavano altrettanti procedimenti penali su denuncia della Pt_1
Tale condotta, in uno all'atteggiamento mostrato durante il colloquio con gli assistenti sociali ed alla stessa condotta processuale, denotano mancanza di empatia del resistente e la scarsa consapevolezza dei bisogni e necessità della NO, nei cui confronti – del resto – si è sempre mostrato poco interessato, sottraendosi altresì completamente ai propri obblighi di mantenimento.
Peraltro dalle relazioni e dagli atti di causa emerge oramai un totale distacco della coppia genitoriale, la quale non intrattiene più alcuna forma di dialogo anche in ragione dei gravi episodi di violenza verificatisi e dei conseguenti procedimenti penali in corso;
ciò che renderebbe oltremodo complessa la gestione del figlio NO.
Infine, non va sottovalutata la volontà del NO che, ormai tredicenne, non è più una bambino, ma ha una capacità di discernimento ben sviluppata e della quale occorre necessariamente tenere conto.
Le descritte gravi condotte, l'indifferenza verso i bisogni e le necessità della FI, unitamente all'elevata conflittualità esistente tra i coniugi, per quanto illustrato, costituiscono circostanze di fatto sufficienti – quindi - per disporre l'affidamento della FI NO in via esclusiva alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre, in ragione della volontà della FI NO
, del suo attuale rifiuto di incontrare il padre e della indisponibilità manifestata _1 da quest'ultimo ad intraprendere percorsi di riavvicinamento alla FI NO, allo stato non è possibile stabile alcun calendario di visite;
il dovrà manifestare una CP_1 chiara volontà in tal senso ed intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, solo all'esito positivo del quale i responsabili dei Servizi Sociali, valutata anche la condizione psicologica della NO e la sua disponibilità in tal senso, potranno tentare l'avvio di incontri monitorati tra il padre e la FI NO.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della FI NO
. _1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del NO, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della NO da porsi a carico del padre, in mancanza di documentazione reddituale relativa al resistente e tenuto conto che, per quanto dichiarato dalla all'udienza del 14 Pt_1 marzo 2024, lo stesso durante la relazione matrimoniale svolgeva attività di giardinaggio con un guadagno mensile di circa 2.000,00 /2.500,00 euro, che la ricorrente lavora come donna delle pulizie ( attività da cui ricava un reddito mensile di circa € 500,00), percepisce il reddito di inclusione per € 800,00 mensili ed è sostenuta economicamente dai propri genitori, e che le stesse parti hanno concordato nell'anno 2019 in sede di separazione un assegno dell'importo di € 400,00 – sebbene poi mai materialmente versato dal - allo stato appare equo determinare l'importo di tale assegno in CP_1 euro 480,00 mensili;
cifra che appare congrua ed adeguata in considerazione anche della totale mancanza di forma di contribuzione diretta - stante la completa interruzione dei rapporti padre – figlie – ed in relazione all'età della FI - oggi quasi tredicenne - e delle sue crescenti esigenze.
Tale somma dovrà essere versata ala entro il giorno 5 di ciascun mese e Pt_1 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dall'1-.03.2026.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la FI NO, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali recentissimi appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che non sussiste una evidente disparità economica tra gli ex coniugi che è presupposto del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Difatti, come su esposto, la ha dichiarato di lavorare come donna delle pulizie Pt_1 con un guadagno mensile di € 500,00 circa oltre a percepire € 800,00 per reddito di inclusione, mentre nulla è dato sapere quanto alla condizione lavorativa e reddituale del
, del quale la ha riferito che durante la vita matrimoniale lavorava come CP_1 Pt_1 giardiniere con un guadagno di circa 2.000,00/2.500,00 euro mensili. L'unione coniugale poi, è durata circa nove anni, nell'ambito dei quali le scelte di vita condivise fra i coniugi non hanno avuto alcuna influenza sulle capacità lavorative e di guadagno della
; ne consegue, anche sotto tale profilo, la insussistenza dei presupposti di CP_1 natura compensativa e perequativa per il riconoscimento dell'assegno. La domanda di previsione di un assegno divorzile formulata dalla va, Pt_1 dunque, rigettata.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_3 in data 19.08.2010 in Castellammare di Stabia (atto n. 41, Parte_1 parte I, anno 2010 del Comune di Castellammare di Stabia);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) affida la FI NO esclusivamente alla madre, _1 Parte_1 con collocazione presso quest'ultima;
4) nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre ed la FI , _1 rimettendo alla valutazione dei competenti Servizi Sociali l'opportunità di avviare incontri protetti fra padre e FI, previa verifica della condizione psicologica e della disponibilità della NO e della sussistenza di una seria volontà da parte del nonché dell'avvio ed andamento di eventuali percorsi di sostegno alla CP_1 genitorialità da parte di quest'ultimo;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno di euro 480,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della FI NO , somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e _1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.05.2025;
6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la FI NO, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
8) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 1.04.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.5227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1983 e residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonino Raffone unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Mazzini n° 32, presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
ed ivi residente a[...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente, preso atto della relazione dei Servizi Sociali di
Castellammare di Stabia, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal giudice delegato con ordinanza del 19.03.2024-
Il P.M. in data 1.04.2025, ha concluso affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con declataoria di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile dalla stessa contratto con CP_1
in Castellammare di Stabia in data 19.08.2010.
[...]
La ricorrente premetteva che, in costanza di matrimonio, era nata in
Castellammare di Stabia in data 24.04.2012 una FI e che da una sua _1 precedente relazione con altro uomo era nato in [...] il [...], il figlio
, maggiorenne e non convivente con la madre. La Persona_2 Pt_1 esponeva, altresì, che il rapporto matrimoniale, dopo alcuni anni di convivenza caratterizzata da gravi ma tollerabili difficoltà, si era rivelato pregiudizievole e dannoso per la ricorrente, fatta oggetto di offese, violenze ed aggressioni da parte del marito via via sempre più gravi, tanto da costringerla a richiedere la separazione dal coniuge;
che pertanto con decreto dell'8.05.2019 n. 4666/2019, il Tribunale di Torre Annunziata omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, disponendo l'affido condiviso della FI NO , con collocazione presso la _1 madre e regolamentazione delle visite paterne e prevedendo a carico del un CP_1 assegno di mensile di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della sola FI NO, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, tuttavia, il resistente non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento previsti dalle condizioni di separazione come omologate dal Tribunale e la frequentazione con la FI era stata praticamente inesistente;
che il , pur dopo la separazione, in realtà non aveva mai cessato di CP_1 porre in essere condotte violente e moleste in danno della coniuge, anche alla presenza della FI NO;
che, in particolare, in data 03.10.2022, il ricorrente, in stato _1 di evidente alterazione da abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di cui era solito fare uso, si introduceva arbitrariamente nell'abitazione della ricorrente, devastando mobili e suppellettili e aggredendo verbalmente e fisicamente tanto la ricorrente che il figlio di quest'ultima, , alla presenza della NO;
che a Persona_2 seguito di tale grave episodio, veniva sporta denuncia sia dalla che dal figlio di Pt_1 quest'ultima, presso i Carabinieri di Castellammare di Stabia, in ragione anche delle lesioni riportate a causa dell'aggressione subita, come da referti ospedalieri del PO di Castellammare di Stabia;
che in conseguenza delle denunce sporte in data 03 -
04/10/2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata iscriveva la notizia di reato nel R. G. N. R. al n. 5201/2022; che successivamente, nonostante la pendenza del detto procedimento penale, il dava seguito ad un CP_1 nuovo episodio di aggressione in danno del coniuge e di entrambi i figli, per il quale la ricorrente sporgeva in data 28.10.2022, una nuova denuncia presso i carabinieri di
Castellammare di Stabia per i reati di minacce e maltrattamenti commessi;
che, anche in relazione a tali fatti, veniva aperto un nuovo procedimento penale n. 5739/2022 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, poi riunito al fascicolo n. 5201/2022; che ancora in data 25/03/2023 la veniva fatta oggetto Pt_1 di ennesimi atti di grave molestia ed intimidazione da parte del sig. che CP_1
l'avevano costretta a recarsi nuovamente presso i C.C. di Castellammare di Stabia e denunciare l'accaduto, integrando la querela già depositata il 28/10/22; che il , CP_1 ad oggi, risultava gravato da numerosi precedenti penali, essendo stato condannato per i reati di rapina, evasione, estorsione, lesioni, minaccia, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, insubordinazione con minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e furto, come dimostrato dal Certificato del Casellario
Giudiziale e dai Carichi Pendenti;
che, con specifico riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, la ricorrente rappresentava di trovarsi i condizioni di grave precarietà economica, essendo all'attualità priva di occupazione a tempo indeterminato e percependo un reddito annuo di soli € 6.340,00, oltre al reddito di cittadinanza percepito nel corso degli anni nella misura di € 850,00 mensili, erogato in ragione del reddito considerevolmente basso;
che nonostante l'obbligo previsto a suo carico in sede di separazione, il si era sempre sottratto al dovere di mantenimento della FI CP_1 NO, omettendo il versamento della somma di € 400,00 mensili in tale sede prevista.
Tanto dedotto e considerata la condotta di violenza e disinteresse osservata dal resistente, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 civile dalla stessa contratto con il , disporsi l'affido esclusivo della FI NO CP_1
o, in subordine l'affido condiviso della stessa, disciplinando il diritto di visita _1 paterno in modalità protetta, in ragione delle condotte di violenza poste in essere dal resistente, o comunque secondo le indicazioni fornite da eventuale ausiliario del giudice;
in via ancor più gradata confermare il calendario di visite stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne gli aspetti economici, la ricorrente chiedeva porsi a carico del resistente un assegno mensile dell'importo di € 500,00 quale contributo al mantenimento della FI NO, nonché un assegno divorzile in proprio favore, stante la propria precaria condizione economica. Fissata con decreto del 16.11.2023 la prima udienza di comparizione con termini dimidiati, ai sensi dell'art 473-bis 42 c.p.c., e richieste informazioni alla procura - sede ed ai carabinieri di Castellammare di Stabia, all'udienza del 15 gennaio 2024 compariva la sola ricorrente, la quale riferiva di non aver più visto il marito dall'ultima aggressione subita del 3.10.2022 e che quando qualche volta le era capitato di incontrarlo per strada, quest'ultimo l'aveva del tutto ignorata. Riferiva altresì che il si era CP_1 completamente disinteressato della FI NO, della quale non si informava affatto né contattava o frequentava, e per la quale non versava alcunchè.
Il giudice delegato, preso atto della insussistenza di ragioni di urgenza o pericolo, per come riferito dalla stessa ricorrente, e rilevato che la notifica nei confronti del resistente si era perfezionata per compiuta giacenza in data 21.12.2023 e, quindi, senza il rispetto dei termini a comparire per il resistente, pari a giorni 30 attesa la dimidiazione disposta con decreto del 16.11.2023, rinviava alla successiva udienza del 14 marzo ore 9,30 per la comparizione della ricorrente ed ore 10,00 per quella del resistente, assegnando alla parte ricorrente termine fino al 13 febbraio 2024 per il perfezionamento della notifica e dimidiando i termini di costituzione di cui all'art 473 bis 14 comma 2 ed i termini di cui all'art 473 bis 17 c.p.c.
Alla predetta udienza , benchè ritualmente evocato in lite, mediante Controparte_1 notifica del ricorso e degli atti successivi perfezionatasi ai sensi dell'art 140 c.p.c per compiuta giacenza della cartolina di avviso in data 12.02.2024, non si è costituito di talchè nella contumacia del predetto si procedeva alla sola audizione della ricorrente.
All'esito il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 19.03.2023, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido esclusivo della NO alla madre, con collocazione presso la residenza materna, nulla prevedendo allo stato in ordine al diritto di visita paterno, rimettendo ogni valutazione all'esito di opportune indagini da parte dei servizi sociali sia sulla condizione psicologica della NO, sia sulla esistenza di una seria volontà da parte del padre di avviare un percorso di recupero del rapporto con la NO e di sostegno alla genitorialità; veniva poi posto a carico del CP_1
l'obbligo di versare l'importo di € 480,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della NO, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi, acquisita la relazione dei servizi sociali, con ordinanza depositata in data
1.08.2024 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024, il giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ai sensi dell'art 473-bis 28 c.p.c. al 4 novembre 2024 per la rimessione della decisione al collegio, con decorrenza a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica;
con successiva ordinanza del 10.12.2014 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM.
Il P.M. in data 1 aprile 2025 ha concluso affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando la decadenza del resistente dalla potestà genitoriale.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (8.05.2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 3.06.2019 (n. cron. 4666/19) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta. Inoltre, considerato che parte ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio e che parte resistente non è comparso e non si è in alcun modo opposto alla pronuncia di divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Preliminarmente occorre evidenziare che nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, in difetto di domanda in tal senso ed in mancanza, oramai, di un'abitazione che possa definirsi tale.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la FI della coppia,
, nata il [...], va in primo luogo evidenziato che non può essere presa in _1 considerazione in questa sede la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale del resistente, come avanzata dal PM, sia perché tardivamente proposta solo in sede di conclusioni, senza possibilità alcuna di interlocuzione ad opera delle parti, essendo già scaduti per le stesse i termini di cui all'art 473-bis.28 c.p.c. e soprattutto nella contumacia del resistente, sia perché carente dei requisiti minimi per poter essere come tale qualificata e valutata dal Tribunale. Tanto premesso, il Tribunale, valutata ogni circostanza, confermando la misura disposta in via provvisoria dal giudice delegato con ordinanza del 19.03.2024, ritiene di disporre l'affido esclusivo della FI NO alla madre.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il NO (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del NO, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nella specie, la madre ha fondato tale richiesta sui comportamenti violenti, irascibili e poco collaborativi del resistente ed, in particolare, sugli episodi di violenza del
3 ottobre 2022, ove la ricorrente, alla presenza ed anche in danno del figlio maggiore
, subiva un'aggressione fisica dal proprio coniuge. Detto Persona_2 episodio, peraltro, non rimaneva isolato, poiché allo stesso seguivano altre due aggressioni, regolarmente denunciate, di cui l'ultima in data 25.03.2023, che portavano all'apertura di altrettanti procedimenti penali in danno del . Inoltre, la richiesta CP_1 teneva conto anche della interruzione di fatto dei rapporti tra il padre e la FI a decorrere, quanto meno, dalla suddetta aggressione – oltre che il completo inadempimento all'obbligo di mantenimento della NO sullo stesso gravante in virtù dei patti della separazione - e della conseguente obiettiva difficoltà per i coniugi di assumere scelte condivise.
Queste precise circostanze hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio, non solo alla luce della documentazione in atti e dalla relazione dei servizi sociali di
Castellammare di Stabia, ma anche della condotta processuale del il quale, CP_1 sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo – perfezionatasi in data
12.02.2024 ai sensi dell'art 140 c.p.c. con la compiuta giacenza della cartolina di avviso– non ha inteso costituirsi e neppure comparire in prima udienza, al fine di confutare le gravi accuse mosse nei suoi confronti. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso ( cfr. certificato del casellario giudiziale del , denunce querele depositate in atti, comunicazione dei CC Controparte_1 di Castellammare di Stabia, da cui emerge la pendenza di tre procedimenti a carico del
), e dai gravi fatti rappresentati nell'atto introduttivo e confermati dalla CP_1 ricorrente in udienza è emerso che il resistente, soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, avrebbe aggredito la ricorrente in uno al figlio maggiore della stessa,
, alla presenza della FI NO ed avrebbe reiterato tali Persona_2 aggressioni in altre due occasioni, costringendo così la a proporre nuove querele Pt_1 nei confronti dello stesso;
che il resistente, inoltre, si sarebbe da sempre sottratto all'obbligo di contribuzione economica previsto in separazione in favore della FI, si sarebbe sempre disinteressato delle condizioni di vita e di salute della stessa, avrebbe esercitato il diritto di visita soltanto in forma saltuaria e non in osservanza dei tempi e modi convenuti dalle parti in sede di separazione ed omologati dal Tribunale.
Come relazionato dai Servizi Sociali di Castellammare di Stabia in data
14.06.2024, il a fronte della prospettiva di avviare percorsi di recupero del CP_1 rapporto con la NO, pur manifestando in linea astratta la volontà di riprendere i rapporti con la piccola , ha poi in concreto rifiutato tale possibilità, affermando _1 che se la FI attualmente non sente la necessità di incontrarlo non vale la pena di iniziare un percorso di supporto psicologico per consentirle di elaborare tale rifiuto, rimettendo all'età adulta un eventuale ripensamento in tal senso.
Del resto lo stesso ha confermato di essersi definitivamente allontanato Pt_2 non solo dalla moglie, ma anche dalla FI, a seguito degli episodi di aggressione oggetto di denuncia, tanto da evitare di rivolgere loro la parola anche in caso di un fortuito incontro per strada;
ciò su consiglio del proprio legale e per evitare di compromettere ulteriormente la propria posizione.
Dal canto suo, la NO è apparsa come una bambina socievole e tranquilla, ben inserita nel contesto sociale di riferimento;
la piccola ha riferito di frequentare regolarmente la scuola e di avere diversi amici. Anche il contesto familiare in cui la bimba è inserita è apparso adeguato: il rapporto con la madre ed il fratello maggiore è apparso sereno ed accudente, così come anche il legame con la nonna materna – la cui abitazione è posta a poca distanza da quella della NO – è apparso solido e significativo. La casa ove la piccola abita unitamente alla madre, poi, si è _1 presentata in buone condizioni igieniche e dotata di spazi adeguati, con una cameretta dedicata alla piccola. Quanto al rapporto con il padre, ha più volte ribadito di _1 non aver alcuna intenzione di vedere il padre, dichiarando di “non vederlo da molto tempo
e pertanto non ne sente l'esigenza”. L'interruzione di fatto dei rapporti fra padre e FI, del resto, può ritenersi dato pacifico in quanto riferita tanto dalla ricorrente che dallo stesso resistente agli assistenti sociali. Per come riferito dalla NO e dalla stessa invero, anche prima della Pt_1 violenta aggressione dell'ottobre del 2022, i rapporti fra il padre e la FI erano del tutto sporadici ed in orari e giorni diversi rispetto a quelli calendarizzati in separazione, conformemente alle esigenze e dai bisogni del resistente, più che della FI;
quest'ultima, del resto anche in passato, anche quando ancora manteneva un contatto con la figura paterna, viveva tali incontri non con gioia ma piuttosto come un dovere, in ragione della rarefazione dei rapporti e del sostanziale disinteresse paterno.
Ai fini delle determinazioni in ordine al regime dell'affido e collocazione della NO, poi, è impossibile non tenere conto degli episodi di violenza più volte citati e perpetrati dal anche ai danni del figlio maggiore della fratello della CP_1 Pt_1 NO.
Va sottolineato, in questa sede, che pur a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente e dal figlio, il non desisteva dalla propria condotta, dando seguito a CP_1 ben due successive agg4ressioni in danno della moglie, dalle quali originavano altrettanti procedimenti penali su denuncia della Pt_1
Tale condotta, in uno all'atteggiamento mostrato durante il colloquio con gli assistenti sociali ed alla stessa condotta processuale, denotano mancanza di empatia del resistente e la scarsa consapevolezza dei bisogni e necessità della NO, nei cui confronti – del resto – si è sempre mostrato poco interessato, sottraendosi altresì completamente ai propri obblighi di mantenimento.
Peraltro dalle relazioni e dagli atti di causa emerge oramai un totale distacco della coppia genitoriale, la quale non intrattiene più alcuna forma di dialogo anche in ragione dei gravi episodi di violenza verificatisi e dei conseguenti procedimenti penali in corso;
ciò che renderebbe oltremodo complessa la gestione del figlio NO.
Infine, non va sottovalutata la volontà del NO che, ormai tredicenne, non è più una bambino, ma ha una capacità di discernimento ben sviluppata e della quale occorre necessariamente tenere conto.
Le descritte gravi condotte, l'indifferenza verso i bisogni e le necessità della FI, unitamente all'elevata conflittualità esistente tra i coniugi, per quanto illustrato, costituiscono circostanze di fatto sufficienti – quindi - per disporre l'affidamento della FI NO in via esclusiva alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre, in ragione della volontà della FI NO
, del suo attuale rifiuto di incontrare il padre e della indisponibilità manifestata _1 da quest'ultimo ad intraprendere percorsi di riavvicinamento alla FI NO, allo stato non è possibile stabile alcun calendario di visite;
il dovrà manifestare una CP_1 chiara volontà in tal senso ed intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, solo all'esito positivo del quale i responsabili dei Servizi Sociali, valutata anche la condizione psicologica della NO e la sua disponibilità in tal senso, potranno tentare l'avvio di incontri monitorati tra il padre e la FI NO.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della FI NO
. _1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del NO, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della NO da porsi a carico del padre, in mancanza di documentazione reddituale relativa al resistente e tenuto conto che, per quanto dichiarato dalla all'udienza del 14 Pt_1 marzo 2024, lo stesso durante la relazione matrimoniale svolgeva attività di giardinaggio con un guadagno mensile di circa 2.000,00 /2.500,00 euro, che la ricorrente lavora come donna delle pulizie ( attività da cui ricava un reddito mensile di circa € 500,00), percepisce il reddito di inclusione per € 800,00 mensili ed è sostenuta economicamente dai propri genitori, e che le stesse parti hanno concordato nell'anno 2019 in sede di separazione un assegno dell'importo di € 400,00 – sebbene poi mai materialmente versato dal - allo stato appare equo determinare l'importo di tale assegno in CP_1 euro 480,00 mensili;
cifra che appare congrua ed adeguata in considerazione anche della totale mancanza di forma di contribuzione diretta - stante la completa interruzione dei rapporti padre – figlie – ed in relazione all'età della FI - oggi quasi tredicenne - e delle sue crescenti esigenze.
Tale somma dovrà essere versata ala entro il giorno 5 di ciascun mese e Pt_1 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dall'1-.03.2026.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la FI NO, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali recentissimi appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che non sussiste una evidente disparità economica tra gli ex coniugi che è presupposto del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Difatti, come su esposto, la ha dichiarato di lavorare come donna delle pulizie Pt_1 con un guadagno mensile di € 500,00 circa oltre a percepire € 800,00 per reddito di inclusione, mentre nulla è dato sapere quanto alla condizione lavorativa e reddituale del
, del quale la ha riferito che durante la vita matrimoniale lavorava come CP_1 Pt_1 giardiniere con un guadagno di circa 2.000,00/2.500,00 euro mensili. L'unione coniugale poi, è durata circa nove anni, nell'ambito dei quali le scelte di vita condivise fra i coniugi non hanno avuto alcuna influenza sulle capacità lavorative e di guadagno della
; ne consegue, anche sotto tale profilo, la insussistenza dei presupposti di CP_1 natura compensativa e perequativa per il riconoscimento dell'assegno. La domanda di previsione di un assegno divorzile formulata dalla va, Pt_1 dunque, rigettata.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_3 in data 19.08.2010 in Castellammare di Stabia (atto n. 41, Parte_1 parte I, anno 2010 del Comune di Castellammare di Stabia);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) affida la FI NO esclusivamente alla madre, _1 Parte_1 con collocazione presso quest'ultima;
4) nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre ed la FI , _1 rimettendo alla valutazione dei competenti Servizi Sociali l'opportunità di avviare incontri protetti fra padre e FI, previa verifica della condizione psicologica e della disponibilità della NO e della sussistenza di una seria volontà da parte del nonché dell'avvio ed andamento di eventuali percorsi di sostegno alla CP_1 genitorialità da parte di quest'ultimo;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno di euro 480,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della FI NO , somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e _1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.05.2025;
6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la FI NO, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
8) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 1.04.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano