Sentenza 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2025REG.PROV.COLL.
N. 09181/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9181 del 2024, proposto dal Consiglio superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
IU AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
NT SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Piacentini, IU Lo Pinto e Valentina Novara, con domicilio eletto presso lo studio di IU Lo Pinto, in Roma, via Vittoria Colonna 32;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. 18609/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IU AR, del Ministero della giustizia e di NT SA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonio Grumetto per l’Avvocatura dello Stato, Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo e Valentina Novara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma il dottor IU AR impugnava gli atti del Consiglio superiore della Magistratura adottati in suo danno nell’ambito della procedura per il conferimento dell’ufficio direttivo giudicante di presidente del Tribunale di Ivrea (di cui al bando pratica num. 1/VQ/2023). Ad essa il ricorrente aveva partecipato, ma la sua domanda era stata dichiarata inammissibile, perché corredata di un’autorelazione redatta in « violazione dei limiti e criteri redazionali posti dalla delibera di pubblicazione del posto », e più precisamente oltre il « limite delle dieci facciate prescritto dal bando » (proposta della V commissione consiliare, sull’ordine del giorno n. 1945, approvata dal plenum dell’organo di autogoverno con delibera in data 18 settembre 2024). L’ufficio direttivo era conseguentemente assegnato alla dottoressa NT SA, « rimasta unica aspirante all’odierno incarico » (così ancora gli atti menzionati).
2. L’impugnazione contro le determinazioni amministrative ora richiamate era accolta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
3. La sentenza statuiva che la comminatoria di inammissibilità prevista dalla normativa concorsuale, e dalle richiamate linee guida per la trasmissione tramite il nuovo sistema informatizzato delle domande e della documentazione, era da considerarsi « riferita e circoscritta alla trasmissione della domanda e della documentazione mediante obbligatorio utilizzo (…) del nuovo applicativo informatico », senza potere « essere interpretativamente estesa anche al rispetto delle prescrizioni (dimensionali) relative ai modelli allegati al bando stesso ». Su questa base, ed anche in relazione al canone di proporzionalità, era giudicata illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale disposta nei confronti del ricorrente, posto che costui non aveva violato né « la prescrizione sull’utilizzo della procedura informatizzata », né tanto meno « la prescrizione relativa all’uso dei modelli allegati al bando », ma aveva « più banalmente », esorbitato dal « limite dimensionale della scheda di autorelazione, superato in modo irrisorio, avendo redatto una scheda di autorelazione di 11 pagine (segnatamente: 10 pagine e 6 righe) in luogo delle 10 pagine prescritte dalla disciplina della selezione ».
4. Contro la pronuncia di primo grado i cui contenuti sono così sintetizzabili ha proposto appello il Consiglio superiore della Magistratura.
5. Si sono costituiti in giudizio l’originario ricorrente, il Ministero della giustizia e la controinteressata. Il primo resiste all’appello; il secondo ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva; la terza ha invece chiesto l’accoglimento dell’impugnazione dell’organo di autogoverno contro la sentenza.
DIRITTO
1. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia nel presente giudizio. Benché non risulti impugnato alcun atto di quest’ultimo, nondimeno si verte in caso di nomina ad uffici direttivi per il quale la legge istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura attribuisce al medesimo ministero una competenza provvedimentale, ancorché in senso conforme alle « deliberazioni del Consiglio superiore » (art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195).
2. Nel merito, la sentenza di accoglimento del ricorso è censurata dall’organo di autogoverno per errata interpretazione « della disciplina della procedura concorsuale ». Si deduce innanzitutto che sarebbe inconferente il richiamo alle linee guida per la trasmissione tramite il nuovo sistema informatizzato delle domande e della documentazione relative al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi , cui il bando fa rinvio e che la sentenza ha considerato « parametro per la formulazione della domanda ». In contrario si oppone la « totale irrilevanza delle stesse ai fini della vicenda controversa », che sotto comminatoria di inammissibilità impongono che siano compilate e trasmesse via intranet le domande per concorrere ai menzionati incarichi e « anche tutta la documentazione allegata ». Le linee guida – viene sottolineato – non identificano la documentazione, né i relativi requisiti ed infatti non sono state attinte dalle censure formulate dal ricorrente. A quest’ultimo riguardo avrebbero invece rilievo le previsioni del bando in base alle quali l’inammissibilità della domanda di partecipazione è stata estesa alle forme della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione ai posti direttivi messi a concorso, tra cui « la scheda di autorelazione redatta (…) secondo il modello allegato al presente bando (non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri) ». Pertanto, la comminatoria di inammissibilità per il mancato rispetto delle formalità così previste sarebbe espressa in modo esplicito nella disciplina concorsuale, diversamente da quanto statuito dalla sentenza, per l’impossibilità di scindere sul piano logico la comminatoria di inammissibilità per il mancato uso della modulistica messa a disposizione attraverso l’applicativo informatico e quella insita nella violazione delle forme per essa richiesti, come già esposto nelle difese del giudizio di primo grado. Sarebbero quindi inconferenti le considerazioni della pronuncia di primo grado relative alla funzione di mera verifica preliminare delle modalità informatizzate di presentazione delle domande, così come quelle riferibili al principio di proporzionalità, a fronte di una comminatoria di inammissibilità espressa in modo chiaro e, per giunta, rispondente all’obiettivo interesse pubblico dell’amministrazione ad evitare l’aggravio derivante dalla presentazione di autorelazioni sovrabbondanti.
3. Le censure così sintetizzate sono palesemente infondate.
4. Le questioni riproposte a mezzo del presente appello concernono le disposizioni del bando per l’assegnazione di uffici direttivi vacanti (pratica num. 1/VQ/2023) riguardanti la domanda di partecipazione al concorso . Per quanto di specifico interesse si prevede al riguardo che le domande « devono essere, a pena di inammissibilità, compilate e trasmesse via intranet, seguendo la procedura indicata nelle linee guida » e che, inoltre anche la « documentazione allegata alla domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere caricata nell’applicativo informatico ». Quest’ultima previsione è ulteriormente specificata di seguito, nei termini seguenti: «(c) ontestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: (…) c) la scheda di autorelazione redatta, in deroga alle previsioni di cui all’art. 44, lett. c), T.U., secondo il modello allegato al presente bando (non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri), accludendovi tutti i documenti ivi richiamati, che non siano già contenuti nel fascicolo personale, con analitico riferimento agli indicatori specifici e generali previsti dal Testo Unico per il posto richiesto. L’autorelazione deve essere altresì corredata da una sintesi delle esperienze ivi descritte, non eccedente i 5000 caratteri spazi inclusi, da redigere come documento autonomo ».
5. Nel descritto quadro disciplinare, la sanzione dell’inammissibilità può considerarsi pacificamente riferita innanzitutto all’utilizzo dell’applicativo informatico a disposizione degli interessati per l’invio della domanda di partecipazione al concorso e per la documentazione ad essa allegata, tra cui la scheda di autorelazione. Per l’allegato in questione è nello specifico richiesto l’impiego del « modello allegato » al bando e sono inoltre indicati i limiti dimensionali sul cui rispetto si controverte nel presente giudizio: « non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri ».
6. La questione da risolvere riguarda invece la estensione della comminatoria di inammissibilità anche al requisito dimensionale ora enunciato. Sennonché, sul piano strettamente letterale non emergono elementi in grado di confermare la tesi a fondamento del presente appello e dunque che l’inammissibilità della domanda, prevista per il mancato inserimento della domanda e della documentazione allegata « nel nuovo applicativo informatico », operi anche nell’ulteriore ipotesi in cui malgrado l’utilizzo della forma di invio richiesta dalla normativa concorsuale il documento ecceda dal punto di vista dimensionale rispetto ai limiti consentiti. Al riguardo va sottolineato che il requisito in questione non è specificamente presidiato dalla comminatoria di inammissibilità, per cui nel silenzio della medesima normativa occorre postularne un duplice ambito applicativo, il secondo dei quali logicamente distinto dal primo, nondimeno in contrasto con il principio di interpretazione letterale degli atti amministrativi, tanto più rispetto ad un’ipotesi escludente dalla procedura concorsuale.
7. Dirimente è in ogni caso il rilievo per cui l’interpretazione estensiva sostenuta a mezzo del presente appello sarebbe in evidente contrasto con il principio di proporzionalità degli atti amministrativi, come puntualmente accertato dalla sentenza di primo grado (a fronte della rituale impugnazione della clausola del bando a mezzo del ricorso colà proposto, come evincibile dalla relativa epigrafe). Al riguardo è sufficiente rilevare in premessa che l’imposizione di limiti dimensionali agli atti di parte di una procedura concorsuale risponde all’interesse pubblico dell’amministrazione di celere svolgimento di quest’ultima. Ne deriva che l’interesse in questione è suscettibile di essere soddisfatto nella fase di valutazione della domanda, con l’applicazione del limite dimensionale alla parte eccedente o con l’invito a ridurre le dimensioni della autorelazione qualora nella parte eccedente vi siano elementi imprescindibili per procedere alla valutazione, ma non già nella preliminare fase di ammissione, con l’esclusione automatica del candidato, e conseguente restrizione della platea dei concorrenti al posto a concorso e, quindi, potenziale frustrazione dell’interesse pubblico alla selezione del profilo maggiormente meritevole.
8. La presente vicenda è paradigmatica del profilo di eccesso di potere ora rilevato sotto un duplice profilo. In primo luogo il superamento del limite dimensionale dell’autorelazione è avvenuto per sole sei righe e ciò nondimeno è stato considerato automaticamente escludente. Inoltre, lo stesso ha comportato l’assenza di qualsiasi selezione per l’ufficio direttivo a concorso e la controinteressata è stata proposta per la nomina all’ufficio direttivo giudicante in contestazione tra le parti senza alcuna valutazione attitudinale in comparazione con candidature concorrenti.
9. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo la soccombenza nei rapporti tra il Consiglio superiore e l’originario ricorrente e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei rapporti tra l’organo di autogoverno e le altre parti appellate, rispetto alle quali non vi è un contrasto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna il Consiglio superiore della Magistratura a rifondere a IU AR le spese di causa, liquidate in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra Consiglio superiore della Magistratura e le altre parti appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO