Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1977, n. 932
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1978
Art. 4.
L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1978