Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 03759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04715/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2019, proposto da Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Danila Iacovelli in Roma, via di Panico 72;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio, in persona del Presidente pro tempore , intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina regionale G01742 del 18 febbraio 2019, che, sulla base della relazione dell'ARPA Lazio, acquisita al prot. regionale n. 788 del 2 gennaio 2019, ha ingiunto ad Elemedia Spa di adottare sul proprio impianto sito in Monte Compatri (Roma), presso Via Sirio, n. 81, “ degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre il contributo di campo elettromagnetico ”;
b) della richiamata relazione dell'ARPA Lazio prot. regionale n. 788 del 2 gennaio 2019 relativa alle misurazioni espletate in data 31 novembre 2018;
c) di ogni altro atto, ancorché ignoto, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 febbraio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente – esercente l’attività di emittente radiofonica - ha impugnato la determinazione della Regione Lazio – Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative del 18 febbraio 2019 prot. n. G01742 recante la seconda ingiunzione a provvedere alla “ riduzione a conformità ” del proprio impianto di radiodioffusione sonora sito nel Comune di Monte Compatri (via Sirio 81).
Il ricorso è articolato in unico motivo ove la ricorrente essenzialmente lamenta difetto di istruttoria e motivazione in quanto la Regione Lazio e il suo organo tecnico (ARPA):
1. non avrebbero risposto alla richiesta di accesso agli atti relativa ai titoli legittimanti gli impianti presenti nella postazione presso via Sirio n. 81;
2. non avrebbero svolto un’approfondita analisi in ordine alle emittenti effettivamente presenti in situ individuando preventivamente quelle “ abusive ” e “ non abusive ”;
3. avrebbero effettuato le misurazioni in assenza di contraddittorio rispetto sia alle emittenti coinvolte che al Ministero dello sviluppo economico, titolare delle concessioni di radioemissione;
4. avrebbero effettuato i rilievi in situ in violazione delle linee guida di cui al d.m. 2 dicembre 2014;
5. avrebbero erroneamente ordinato la riduzione a conformità dei segnali sulla scorta dell’allegato C al d.P.C.M. 8 luglio 2003 annullato con sentenza del TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2015 n. 1134.
Si è costituita la Regione con articolata memoria con la quale ha illustrato l’intero iter procedimentale seguito dal proprio organo tecnico prima dell’adozione del contestato ordine conformativo, peraltro a seguito di un primo rimasto inottemperato e nei confronti del quale pende analogo ricorso iscritto al N.R.G. 8348/2018 in decisione per la data odierna, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato.
Siffatte memorie non sono state contestate dalla ricorrente la quale – in vista dell’udienza di merito – si è limitata a riportare la disciplina regolamentare di rango generale – D.G.R. n. 932/2020 - di cui la regione Lazio si è dotata in subiecta materia successivamente all’adozione degli atti impugnati.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Non sussiste, in particolare, il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente.
In particolare risulta acclarato che una volta riscontrato che i valori di emissione nel sito di Monte Compatri erano superiori alle soglie di attenzione di cui all’art. 3 comma 2 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 (allegato B – tabella 2), l’amministrazione intimata (e, in particolare, il proprio organo tecnico – ARPA Lazio) ha dapprima identificato, mediante interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, le emittenti autorizzate all’esercizio degli impianti presenti in situ e di poi avviato apposita interlocuzione con ciascuna di loro, preceduta da rituale comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 –giusta nota prot. n. 3655 del 23 gennaio 2018 – in ordine alle risultanze delle verifiche effettuate e alle possibili misure conformative ai fini del rientro entro i limiti delle prescritte soglie di attenzione.
In tal modo, pertanto, prima dell’adozione del contestato provvedimento conformativo la regione ha messo la ricorrente nella piena condizione di partecipare al procedimento con osservazioni e memorie che, tuttavia, non risultano essere state presentate.
In tal senso, il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti del 9 febbraio 2018 non può costituire ex se autonoma ragione viziante del provvedimento impugnato, in quanto i titolari di autorizzazioni alle emissioni radioelettriche presenti sul sito di Monte Compatri erano già noti alla ricorrente, perché espressamente indicati nell’epigrafe della menzionata comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 3655 del 23 gennaio 2018.
E ciò senza considerare che - a quanto è dato comprendere dalla lettura del gravame - il lamentato omesso riscontro alla summenzionata istanza di accesso non è stato nemmeno contrastato in sede giurisdizionale.
A fronte di un siffatto contegno procedimentale scolorano le censure di difetto di istruttoria formulate nell’unico mezzo di gravame.
È evidente, infatti, che con il proprio comportamento inerte, a fronte dell’iniziativa assunta dalla regione - peraltro a salvaguardia di un bene primario quale quello della salute pubblica –, è la ricorrente ad essersi per prima sottratta ad un generale dovere di leale collaborazione con l’amministrazione procedente al fine di scongiurare l’adozione del preannunciato ordine conformativo.
E tale dovere – ritiene il Collegio – ricomprendeva anche quello di segnalazione degli impianti asseritamente abusivi, in ragione del principio della IC .
Sul punto si osserva che la ricorrente da un lato afferma che sul sito di Monte Compatri sarebbero presenti impianti non autorizzati che aggraverebbero il livello di emissioni elettromagnetiche rilevato nel comprensorio e dall’altro omette qualsivoglia indicazione e/o principio di priva in ordine alla presenza di siffatti impianti.
E ciò sia in sede procedimentale (non risultano presentate osservazioni e/o memorie su tale specifico profilo) che – soprattutto - nell’ambito del presente giudizio, ove la circostanza viene presentata in termini puramente ipotetici, tali da precludere qualsivoglia indagine e/o attività istruttoria a questa autorità giurisdizionale.
In definitiva, la ricorrente censura per difetto di istruttoria l’operato dell’amministrazione intimata per non aver preventivamente individuato la presenza sul sito di Monte Compatri di installazioni “ abusive ” senza fornire, in questa sede, il benché minimo principio di prova della loro esistenza.
E tanto basta per disattendere la censura sotto tale precipuo profilo.
Con riferimento, poi alla censura secondo cui l’ARPA Lazio avrebbe svolto le operazioni di rilievo dei livelli di emissione in assenza di contraddittorio e con gli impianti non presidiati, il Collegio condivide il principio secondo cui “ nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza e in particolare nel procedimento volto ad accertare se il campo elettromagnetico sia conforme ai valori di legge, non sussiste per l’Amministrazione alcun obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati, poiché la normale attività di controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana rientra nelle ordinarie funzioni di monitoraggio ambientale che gli uffici devono svolgere e si pone “a monte” dell’intero iter procedurale di riduzione a conformità. Ciò si rende tanto più necessario in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, da un lato, gli accertamenti dell’ARPA effettuati per rilevare l’effettivo grado di inquinamento elettromagnetico di un sito, a tutela della salute pubblica, assumono natura ispettiva e carattere di urgenza e, dall’altro lato, occorre sempre garantire l’attendibilità e la veridicità dei controlli che potrebbero essere compromesse in caso di preavviso agli interessati; infatti, “la potenza di trasmissione degli impianti ed i conseguenti livelli di emissione possono essere agevolmente modificati da chi gestisce l’impianto per cui possono venire mutati radicalmente e in un lasso di tempo brevissimo i valori di campo elettrico e magnetico rilevabili nell’ambiente circostante ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 12 ottobre 2021, n. 10495).
Venendo alla censura di violazione delle linee guida di cui al d.m. 2 dicembre 2014, la ricorrente rammenta che -ai sensi dell’art. 14 comma 8 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221-, la verifica dell’ARPA deve essere condotta nell’arco delle 24 ore per tenere conto delle oscillazioni delle emissioni nell’arco di un’intera giornata.
Per rendere più agevole questa rilevazione è previsto il coefficiente “alfa 24”, che permette di fare misurazioni in un arco di tempo più limitato, stimando il grado di varianza delle emissioni nell’arco delle 24 ore.
Per trovare il coefficiente, le linee guida di cui al richiamato d.m. 2 dicembre 2014 a loro volta stabiliscono che occorra applicare la formula E24h=Emax√α24h, dove “Emax” è il valore di campo elettrico massimo del segnale, valutato sulla base della potenza massima erogabile ai morsetti d'antenna e “ α24h” è il valore indicato dagli operatori, sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo e dei dati raccolti, da utilizzare nelle valutazioni preventive.
In particolare, la ricorrente contesta che ARPA, anziché utilizzare lo specifico valore di “α24h” riferito all’impianto di Monte Compatri o richiederlo all’operatore per poi procedere alla valutazione ed alla misurazione, si è limitata apoditticamente ad applicare un parametro pari a 1 determinando in tal modo una misurazione più alta rispetto a quella effettiva.
La doglianza deve essere disattesa.
E ciò in primo luogo perché la ricorrente non si cura nemmeno di indicare nell’ambito del presente gravame il valore di “α24h” riferibile al proprio impianto di radiodiffusione.
Per altro verso, ai sensi del punto 3 delle richiamate linee guida, costituisce precipuo onere dei titolari di impianti emittenti segnali elettromagnetici di comunicare all’organo di controllo competente per territorio – nella specie l’ARPA Lazio - il valore di α24h di ogni singolo impianto nella propria disponibilità “ mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui viene giustificata in maniera documentata la motivazione della scelta effettuata ”.
E le stesse linee guida precisano che “ nel caso in cui tale valore non venisse fornito dall'operatore, esso sarà assunto pari ad 1 ”.
Nella specie la ricorrente non solo non ha fornito in giudizio il valore di α24h riferibile al proprio impianto di Monte Compatri, ma non ha neanche dato evidenza di aver assolto al menzionato adempimento, non potendosi quindi disattendere i rilievi compiuti dall’ARPA che correttamente hanno preso a riferimento il valore di “1” previsto dalle linee guida.
Da ultimo, l’ordine conformativo impugnato non risulta inficiato dal rinvio all’allegato C al d.P.C.M. 8 luglio 2003, per l’assorbente ragione che il relativo annullamento per effetto della sentenza TAR Lazio Roma del 22 gennaio 2015 n. 1134 è avvenuto solo in parte qua, e soltanto limitatamente alla parte in cui aveva previsto che in caso di provvedimenti di riduzione a conformità contemporaneamente coinvolgenti più impianti di radioemissione l’ordine avrebbe dovuto disporre “ in modo che i vari segnali risultino inferiori a 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione ”.
Nella specie, il provvedimento impugnato non impone indifferenziatamente a tutti gli operatori interessati di ridurre i valori di campo elettrico al di sotto del parametro di 0,8 e, pertanto, risulta immune dalla censura della ricorrente nei confronti della quale, peraltro, si profila pure uno specifico profilo di carenza di interesse posto che il valore di conformità imposto è di 3.706 e, quindi, ben superiore a 0,8.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e IVA, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO