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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 445 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati CARUSO SEBASTIANO, RAIA Pt_1
GIANFRANCO e NORRITO TIZIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO Parte_2
PINTO SANTO
- Appellato - All'udienza del 24/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Termini Imerese in data 1.02.2021, chiedeva accertarsi l'illegittimità Parte_2 dell'azione di recupero dell'indebito di € 17.259,03, scaturente dall'avvenuta erogazione di assegni per il nucleo familiare in misura superiore al dovuto, esercitata dall' con lettere del 15.05.2012 e del 30.06.2020 e, per l'effetto, Pt_1 condannare l' alla restituzione delle trattenute operate per il periodo dal 2014 Pt_1 al 2020 per un importo complessivo pari ad € 12.092,67, con gli interessi legali dalle varie scadenze di prelievo;
deduceva che tutti i redditi dallo stesso percepiti (esclusivamente a titolo di pensione) erano già conosciuti all' ed erano stati Pt_1 comunque dallo stesso puntualmente comunicati mediante i c.d. mod. RED;
l' dunque, non avrebbe potuto ripetere pagamenti effettuati a causa di errori Pt_1 esclusivamente allo stesso imputabile, n assenza di dolo del pensionato;
invocava, infine, la decadenza di cui all'art. 13 L. n. 412/1991.
1 Con la sentenza n. 385/2023 del 30.04.2023 il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo irripetibile l'indebito sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
13.05.2023; lamenta, in primo luogo, che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la sussistenza del dolo, essendo, invece lo stesso integrato dalla dichiarata consapevolezza, da parte del pensionato, della sussistenza dell'indebito, dallo stesso non contestata;
in secondo luogo evidenzia l'erroneità dell'importo di cui il giudice ha ordinato la restituzione al ricorrente, omettendo di valutare, in quanto ritenuta inammissibile, la documentazione prodotta dall' a CP_1 dimostrazione dell'avvenuto recupero di una minor somma. L'appello è solo in parte fondato. L'assegno per il nucleo familiare di cui alla l. n. 448/1998 è una prestazione assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare (v. Cass. n. 24278 del 29/09/2008). Ne deriva che rispetto ad esso non trova applicazione la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, erroneamente applicata dal primo giudice;
e tuttavia, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, è stata ridimensionata, quanto all'indebito assistenziale, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020); esso comporta, ha affermato la Corte di legittimità, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018).
2 Più di recente, ancora, la Suprema Corte, ribadendo il fondamentale principio comunemente affermato nelle pronunce precedenti, secondo cui, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali per superamento dei limiti di reddito, è comunque sempre necessario “il dolo comprovato dell'accipiens”, e ripercorrendo la casistica esaminata nel tempo ha, infine, affermato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce” apparendo, in tal caso, evidente Pt_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso , informato della complessiva situazione CP_1 reddituale;
sicché non può, in simili casi, farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione (v. Cass. n. 12608/2020 in motivazione). Va dunque prestata piena adesione al principio affermato dalla citata sentenza, secondo cui “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (così, in specie, Cass. n. 12608/2020; Cass. n. 8731/2019). Orbene, nel caso che occupa l'istituto non ha affatto contestato che il pensionato abbia sempre tempestivamente comunicato all' i propri redditi o Pt_1 che comunque gli stessi fossero dall' tempestivamente conoscibili in quanto CP_1 dallo stesso erogati;
né ha dedotto altre condotte in tesi poste in essere dal pensionato tali da indurre in errore l' circa la sussistenza dei requisiti per la CP_1 percezione della prestazione in argomento. A fronte di tali circostanze neppure può individuarsi una condizione soggettiva di dolo nella mera consapevolezza della sussistenza dell'indebito, peraltro neppure emergente con chiarezza, stante la confusa corrispondenza nel tempo inviata dall' al pensionato, che ha visto recapitarsi comunicazioni di indebito, Pt_1 successive smentite e plurimi provvedimenti di recupero parziale, di non chiaro tenore, tali da indurre verosimilmente il pensionato in errore circa la spettanza della prestazione. Ne consegue che l'indebito sulla cui sussistenza non v'è contestazione non è ripetibile potendo l' recuperare le somme indebitamente corrisposte soltanto a Pt_1 far data dal provvedimento di accertamento che nel caso di specie va individuato nella lettera del 15.05.2012.
3 Venendo al secondo motivo di appello, concernente l'importo, già recuperato dall' che lo stesso dovrà restituire all'appellato (che ne ha fatto Pt_1 domanda), deve anzitutto ritenersi ammissibile la documentazione prodotta dall' nel primo grado del giudizio;
infatti, l' si è costituito Pt_1 CP_1 tempestivamente (in data 21.02.2022) con riferimento alla data della prima udienza, così come differita d'ufficio dal Tribunale al 3.03.2022, dovendosi prestare adesione al principio secondo cui “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. n. 8684 del 29/04/2015). Essa, tuttavia, non appare sufficiente a fornire adeguata prova delle trattenute effettuate a titolo di recupero dell'indebito per cui è causa, consistendo in un mero riepilogo, predisposto dall' stesso, che non appare in grado di CP_1 superare la valenza probatoria dei documenti forniti, invece, dal Né l' Pt_2 Pt_1 ha specificamente indicato a quali altri asseriti debiti si riferirebbero le trattenute ulteriori all'importo di € 5.285,02 (l'unico, a suo dire, riferibile all'indebito per cui è causa), né, ancora, ha fornito alcuna prova di siffatte ulteriori posizioni debitorie. E tuttavia dai menzionati documenti emerge un importo complessivamente trattenuto dall' pari a € 11.742,29, di poco inferiore a quello indicato dal Pt_1 giudice di prime cure (v. cedolini pensione da ottobre 2017 a novembre 2019 e da marzo a luglio 2020 e provvedimenti di conguaglio del 3.06.2014 e del 1.08.2020); Conclusivamente la sentenza gravata va parzialmente riformata con riferimento al quantum della somma che l' va condannato a restituire al Pt_1 pari all'importo di € 11.742,29, sulla quale decorrono gli interessi legali Pt_2 dalla data della domanda al saldo. In considerazione della minima differenza tra quanto qui accertato come indebitamente trattenuto dall' e quanto già riconosciuto dal Tribunale appare Pt_1 equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. sentenza n. 385/2023 resa il 30.04.2023 dal Tribunale di Termini Imerese, condanna l' a restituire a l'importo di Pt_1 Parte_2
€ 11.742,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
4 Compensa tra le parti le spese di questo grado. Palermo, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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