Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13073/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
-------------
sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNELLI FLAMINIA, presso quest'ultima Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CALZA ALESSANDRO, presso quest'ultimo CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
Per_
“1) affidamento condiviso dei figli minori e , con il seguente regime di visita parzialmente Per_1
differenziato in virtù delle particolari necessità di (con grave disabilità): Per_1
TOMMASO: da lunedì a venerdì con la mamma la mattina, con il papà il pomeriggio dalle 15 alle 20:30
dopo cena allorquando lo riaccompagnerà dalla madre
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riaccompagnerà a scuola figli: trascorreranno con il padre un fine-settimana ogni due, da sabato mattina alle 8 alla Pt_2
domenica alle 20:30 dopo cena;
l'altro fine-settimana il padre li terrà la mezza giornata in cui la madre sarà al lavoro (mattina o pomeriggio, previa tempestiva comunicazione dei turni)
Durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi la madre lavora essendo il negozio aperto e pertanto i genitori concordano di tenere i figli con le medesime modalità di cui sopra relative al calendario settimanale, prevedendo l'alternanza 24/25 dicembre (vigilia con il papà Natale con la mamma)
e Pasqua/Pasquetta. Fermo restando che se uno dei genitori potrà e vorrà fare più giorni di vacanza con i figli (sino a 7 giorni consecutivi a Natale e sino a 3 giorni a Pasqua) potrà farlo previo avviso di almeno
30 giorni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio.
Il padre si farà carico del 100% delle spese straordinarie, mentre le spese ordinarie saranno a carico diretto dei genitori: per la determinazione del tipo di spesa (se ordinaria o straordinaria) e per le modalità di richiesta/necessario accordo le parti fanno espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Venezia datato
20.09.2019 in particolare agli artt. 15 e 16, che dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno Unico
verrà percepito al 100% alla madre, le detrazioni fiscali per i figli da entrambi i genitori al 50%.
I genitori si impegnano ad alienare a terzi l'immobile in comproprietà, attuale casa familiare, al prezzo minimo di 240.000,00 euro entro sei mesi, appianando con il ricavato i debiti bancari per mutuo,
finanziamento e fido e versando sul conto corrente di ove confluisce la sua indennità di Per_1
frequentazione scolastica, la somma di € 10.000,00. Il residuo verrà suddiviso al 50% tra i genitori che si impegnano a trovare altra sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli.
Fino alla vendita della casa ciascuna delle parti verserà puntualmente la propria quota del mutuo per la casa nel c/c cointestato e lo stesso per il collegato finanziamento.
Le parti concordano che i seguenti accordi avranno decorrenza da oggi.
Spese di lite interamente compensate”
Pag. 2 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.09.2023 la ricorrente esponeva di aver intrattenuto con il Parte_1
una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio; che gli stessi fissavano la CP_1
residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia (Favaro) via Passo Bernina n. 11; che da tale unione erano nati il 16.04.2013 e il 08.06.2014, minori. Persona_3 Persona_4
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, la ricorrente proponeva domanda giudiziale al fine di regolamentare con il resistente i rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli, chiedendo:
“a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) collocare i figli minori presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Venezia
(Favaro) via Passo Bernina n.11;
c) assegnare la casa familiare sita in Venezia (Favaro) via Passo Bernina n.11 alla Sig.ra
[...]
; Parte_1
d) stabilire i tempi di permanenza presso il padre nonché gli impegni dei genitori per le attività quotidiane
dei figli e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
e) imporre ai genitori la massima attenzione all'introduzione di nuove/nuovi compagni nella vita dei
minori e solo dopo un attento vaglio della loro idoneità a passare del tempo con gli stessi, in particolare
con e ciò non prima di un anno dalla cessazione della convivenza dei genitori;
Per_1
f) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad CP_1
euro 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita
rilevato dall'Istat, oltre il 75% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con
decorrenza dalla data della domanda;
g) assegno unico e detrazioni fiscali alla ricorrente.
Con rifusione delle spese di giudizio”.
Pag. 3 di 6 Regolarmente notificato, si costituiva in data 19.01.2024, e, contestati i fatti come dedotti CP_1
da controparte, chiedeva che:
Per_
“• I figli minori e saranno affidati in forma esclusiva al padre Persona_4 CP_1
presso la cui residenza saranno collocati;
• La casa familiare sita in Favaro Veneto (VE), via Passo Bernina n. 11 verrà assegnata al signor
CP_1
• La signora potrà vedere i figli quando vorrà, in incontri che si terranno presso la Parte_1
casa familiare in cui i minori risiederanno con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e
ricreative degli stessi e previo avviso al signor CP_1
• La signora verserà al signor un assegno di mantenimento in favore di Parte_1 CP_1
ciascun figlio pari ad € 200,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del
costo della vita in base agli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie come da “Protocollo di
intesa per la trattazione dei giudizio in materia di famiglia e delle persone” del Tribunale di Venezia;
• Il signor percepirà l'assegno unico per i figli minori ed usufruirà delle detrazioni fiscali. CP_1
Con refusione delle spese di giudizio”.
In seguito a vari rinvii, le parti comparivano personalmente dinnanzi al Giudice all'udienza del 23.05.2024
e, manifestata da parte di entrambe l'intenzione di avvalersi di un mediatore familiare, addivenivano un primo accordo provvisorio. Il Giudice, quindi, rinviava il procedimento all'udienza del 10.10.2024, nella quale le parti chiedevano il rinvio della causa al fine di dare prosecuzione alle trattative in corso. Quindi,
alla successiva udienza del 16.01.2025 le parti rassegnano congiuntamente conclusioni conformi e,
avendo rinunciato i rispettivi procuratori ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti, come in epigrafe indicati, e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese.
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P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli nata il [...] e nato il [...]alle seguenti condizioni: Persona_3 Persona_4
Per_ 1) affidamento condiviso dei figli minori e , con il seguente regime di visita parzialmente Per_1
differenziato in virtù delle particolari necessità di (con grave disabilità): Per_1
TOMMASO: da lunedì a venerdì con la mamma la mattina, con il papà il pomeriggio dalle 15 alle 20:30
dopo cena allorquando lo riaccompagnerà dalla madre
: come per ma con il papà altresì dal mercoledì dalle 15 al venerdì mattina quando la Per_2 Per_1
riaccompagnerà a scuola figli: trascorreranno con il padre un fine-settimana ogni due, da sabato mattina alle 8 alla Pt_2
domenica alle 20:30 dopo cena;
l'altro fine-settimana il padre li terrà la mezza giornata in cui la madre sarà al lavoro (mattina o pomeriggio, previa tempestiva comunicazione dei turni)
Durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi la madre lavora essendo il negozio aperto e pertanto i genitori concordano di tenere i figli con le medesime modalità di cui sopra relative al calendario settimanale, prevedendo l'alternanza 24/25 dicembre (vigilia con il papà Natale con la mamma)
e Pasqua/Pasquetta. Fermo restando che se uno dei genitori potrà e vorrà fare più giorni di vacanza con i figli (sino a 7 giorni consecutivi a Natale e sino a 3 giorni a Pasqua) potrà farlo previo avviso di almeno
30 giorni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio.
Il padre si farà carico del 100% delle spese straordinarie, mentre le spese ordinarie saranno a carico diretto dei genitori: per la determinazione del tipo di spesa (se ordinaria o straordinaria) e per le modalità di richiesta/necessario accordo le parti fanno espresso rinvio al Protocollo del Tribunale di Venezia datato
20.09.2019 in particolare agli artt. 15 e 16, che dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno Unico
verrà percepito al 100% alla madre, le detrazioni fiscali per i figli da entrambi i genitori al 50%.
I genitori si impegnano ad alienare a terzi l'immobile in comproprietà, attuale casa familiare, al prezzo minimo di 240.000,00 euro entro sei mesi, appianando con il ricavato i debiti bancari per mutuo,
finanziamento e fido e versando sul conto corrente di ove confluisce la sua indennità di Per_1
Pag. 5 di 6 frequentazione scolastica, la somma di € 10.000,00. Il residuo verrà suddiviso al 50% tra i genitori che si impegnano a trovare altra sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli. Fino alla vendita della casa ciascuna delle parti verserà puntualmente la propria quota del mutuo per la casa nel c/c cointestato e lo stesso per il collegato finanziamento.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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