TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2815/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il da c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
MUZIO CLEMENTI, 68 00193 ROMA presso lo studio dell'Avv. ULISSI
LUIGI, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro c.f.: , eletti- Controparte_1 P.IVA_2 vamente domiciliato in Piazza Insurrezione 1 35137 Padova, presso lo studio dell'Avv. DE MARTINI MASSIMO, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.827/2024 emesso da questo Tribunale il 15/4/2024.
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in accoglimento della spiegata opposizione, qualora richiesto dalla controparte, rigettare la ri- chiesta provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 827/2024 [R.g. n. 1600/2024] emesso in data 16.4.2024 ed in ogni caso: Nel merito:
1. per le ragioni esposte in narrativa ai successivi punti nn. 1 e 2 accertare e di- chiarare l'invalidità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 827/2024 [R.g. n. 1600/2024] emesso in data 16.4.2024 e, per l'effetto revocare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo e, comunque, rigettare tutte le pretese creditorie avanzate dalla Controparte_1
stante la loro infondatezza sia in fatto che in diritto;
[...] 2. condannare la al pagamento delle compe- Controparte_1 tenze e delle spese del presente giudizio, oltre alle spese generali ed agli oneri di legge.
In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda di merito sub 1, in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa in narrativa ai punti nn. 3, 4 e 5: a. accertare e dichiarare la compensazione legale del controcredito por- tato dalla Ditta individuale la per il complessivo importo di Euro 7.696,00 ov- Parte_1 vero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia sino alla concorrenza con la parte dell'eventuale credito riconosciuto alla;
per Controparte_1 l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito riconosciuto alla
[...]
sino alla concorrenza con l'accertato controcredito;
Controparte_2 b. in subordine rispetto al punto sub a. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere detta domanda, accertare e dichiarare la compensazione giudiziale e, dunque, provvedere alla liquidazione del controcredito vantato dalla Ditta individuale la Parte_2[.. nei confronti della per il complessivo impor- Controparte_1 to di Euro 7.696,00, oltre alla debenza degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di scarico delle merci di cui ai contratti di trasporto sub-vettore e fino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito riconosciuto alla
[...]
sino alla concorrenza con la parte dell'accertato controcredito;
Controparte_1 c. in subordine rispetto ai punti sub a. e b. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non rite- nesse di accogliere dette domande, accertare e dichiarare che il credito principale vantato e il controcredito portato dalla Ditta individua- Controparte_1 le la si fondano sul medesimo titolo ovvero su di un unico complessivo rappor- Parte_1 to;
per l'effetto accertare e dichiarare la compensazione cd. impropria del controcredito por- tato dalla Ditta individuale la per il complessivo importo di Euro 7.696,00 sino Parte_1 alla concorrenza con la parte dell'eventuale credito riconosciuto alla
[...]
ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
per Controparte_1 l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito riconosciuto alla
[...]
sino alla concorrenza con la parte dell'accertato con- Controparte_2 trocredito.”
e di parte convenuta opposta: “ (i) in via preliminare: ai sensi dell'art. 648, co. 1 c.p.c., concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, concedere la provvisoria esecutività parziale del medesimo nel limite delle somme non contestate dall'attrice opponente e così per Euro 14.428,60 ovvero Euro 13.560,82 ovvero Euro 13.049,60 ovvero nella diversa misura determinata di giustizia ma in ogni caso non inferiore ad Euro 8.505,60.
(ii) in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza attorea.
(iii) In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accogli- mento dell'eccezione di compensazione avversaria, accertarsi:
- la legittimità della sospensione della riconsegna dei pallet/epal da parte di ai CP_1 sensi dell'art. 1460 c.c. stante la condotta scorretta e in mala fede tenuta dell'attrice opposta durante l'esecuzione dei contratti e nei periodi successivi;
- che il numero di pallet/epal da restituire all'attrice opponente ammonta a 197;
- la nullità parziale dell'art. 9 dei contratti di subvezione conclusi tra le parti laddove preve- dono per il caso mancata restituzione che i pallet/epal abbiano un valore di Euro 16,00 ca- dauno in quanto superiore a quello attualmente fissato dal MISE ai sensi dell'art. 17-ter, co. 6 L. n. 51/2022, sostituendo tale valore con quello previsto ex lege al momento di proposizio- ne del presente giudizio di opposizione e non al momento in cui sono stati eseguiti i subtra- sporti attesa la tardività e l'infondatezza della relativa eccezione attorea;
e, per l'effetto: condannare l'attrice opponente in solido con il suo titolare Sig. Parte_3
al pagamento dell'intero importo ingiunto in favore di oltre interessi mora-
[...] CP_1 tori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura insoluta al saldo effettivo accertando il diritto della medesima a ottenere la restituzione di 197 epal/pallet a sue spese e cure;
ovvero, in subordine, condannare l'attrice opponente in solido con il suo titolare Sig.
a pagare a la minor somma di Euro 14.428,60 oltre interessi Parte_1 CP_1
- 2 - moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura insoluta al saldo ef- fettivo ovvero, in via di ulteriore subordine, qualora fosse rigettata anche l'eccezione di nul- lità parziale dell'art. 9 dei contratti di subvezione proposta dall'odierna convenuta, condan- narsi l'attrice opponente a pagare la minor somma di Euro 13.560,82 ovvero di Euro 3.049,60 oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fat- tura insoluta al saldo effettivo;
in ogni caso rigettare integralmente ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza attorea.
(iv) in via ancor più gradata e nel merito: nella denegata e non creduta ipo- tesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione avversaria e di rigetto delle eccezioni e difese proposte dall'odierna convenuta, condannarsi l'attrice opponente a pagare a
[...] la minor somma determinata di giustizia in ogni caso in misura non inferiore ad Eu- CP_1 ro 8.505,60oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura insoluta al saldo effettivo, rigettandosi integralmente ogni ulteriore domanda, ecce- zione o istanza attorea.
(v) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari professionali inclusi quella della fase monitoria così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle voci assoggettabili.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in pari misura.
ha diritto al pagamento del corri- Controparte_1
spettivo per i trasporti effettuati per conto della ditta nel pe- Parte_1
riodo che va da gennaio a maggio 2023, nella misura esposta nelle fatture azionate col decreto ingiuntivo n.827/2024. Tale credito però va compensato col controcredito che l'opponente vanta nei confronti dell'opposta, per la mancata restituzione di 197 pallet, il cui valore viene fissato in €14,00# ca- dauno.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) La ditta individuale ha affidato a F.lli Sabbini srl – Logi- Parte_1
stica e Distribuzione, dei trasporti tramite un contratto di sub-vezione (circo- stanza pacifica).
2) Il corrispettivo richiesto dall'opposta all'opponente, per le prestazioni di gennaio 2023 di cui alla fattura n.72/2023 (vedasi doc.3 ingiungente), di feb- braio 2023 di cui alla fattura n.183/2023 (vedasi doc.4 ingiungente), di marzo
2023 di cui alla fattura n.312/2023 (vedasi doc.5 ingiungente), di aprile 2023
- 3 - di cui alla fattura n.445/2023 (vedasi doc.6 ingiungente) e di maggio 2023 di cui alla fattura n.572/2023 (vedasi doc.7 ingiungente), non viene contestato dall'opponente sia nella sua esistenza che nella sua quantificazione. Esso ammonta complessivamente ad €16.201,60#.
3) Agli atti vi è solo un contratto di sub-vezione sottostante ad una delle pre- stazioni di cui al precedente punto 2 e precisamente un trasporto reso a caval- lo tra febbraio e marzo 2023 (vedasi doc. 2 bis fascicolo ingiungente nel pro- cedimento monitorio).
Dal predetto accordo emerge che per ciascun trasporto veniva stipulato un contratto di sub-vezione; alla clausola SUB00, infatti si specifica testualmen- te: “contratto di trasporto merci su strada a prestazione singola” e che, nella fattispecie, in caso di mancata restituzione dei pallet sui quali era stoccata la merce, per ciascuno dei pallet non restituiti, sarebbe stato detratto l'importo di
€16,00#. La clausola SUB09, infatti, prevede che: “Gli epal non restituiti vi verranno addebitati ad €16,00# cad.. Vi verrà emessa nota di debito e storna- ti dal pagamento delle fatture”.
4) E' pacifico che in ciascun contratto di sub-vezione sottostante tutti i tra- sporti di cui è causa, vi fosse una clausola simile a quella sub09, di cui al pre- cedente punto 3. Poiché però agli atti mancano i citati accordi, non è possibile sapere quale fosse il prezzo fissato per ciascun pallet/epal non restituito.
Lo scrivente, ai sensi dell'art. 1339 c.c., stabilisce che il citato prezzo sia di
€14,00# cadauno, ottenuto effettuando una media, arrotondata per eccesso
(€15,07+€15,26+€11,14=€41,47:3=€13,82), dei prezzi rilevati sul mercato nel periodo che va da luglio 2022 ad agosto 2023 (vedasi doc. 21 opposto).
5) Il numero dei pallet non restituiti a seguito dei trasporti di cui è causa, è pacificamente di 197. Pertanto la somma dovuta dall'opposta all'opponente è pari ad €2.758,00# (€14,00x197=€2.758).
- 4 - La ditta sostiene che i pallet non restituiti siano 481, però Parte_1
non fornisce prova di tale suo assunto. Al contrario, ammette Controparte_1
che essi siano 197.
Ad avviso dello scrivente ed alla luce della succitata clausola SUB09, la ditta non ha adempiuto ai contratti di sub-vezione in quanto Parte_1
avrebbe dovuto, perlomeno, pagare il corrispettivo complessivamente richie- sto con le fatture di cui al precedente punto 2, detratto il valore dei pallet non restituiti. Cosa che non ha fatto.
In definitiva, a seguito dell'addebito della somma di €2.758,00# spettante all'opponente per la mancata restituzione di 197 pallet, quest'ultima rimane debitrice nei confronti dell'opposta, della complessiva somma di €13.443,60
(€16.201,60-€2.758,00=€13.443,60). Detto importo va maggiorato degli inte- ressi moratori a far data dalle singole scadenze indicate nelle 5 fatture aziona- te col decreto ingiuntivo n.827/2024, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese e competenze sostenute sia per l'opposizione nonché per il procedimento monitorio, vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €146,00# per esborsi ed €5.700,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a.
e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.827/2024 emesso da questo Tribunale il 15/4/2024.
Condanna in qualità di titolare della ditta corrente in San Parte_1
Severo (Fg), a pagare a , in perso- Controparte_1
na del suo legale rappresentante pro-tempore, €13.443,60# oltre interessi mo-
- 5 - ratori ex d.lgs. n. 321/2002 a far data dalla scadenza delle singole fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in qualità di titolare della ditta corrente in San Parte_1
Severo (Fg), a pagare a , in perso- Controparte_1
na del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liqui- date in parte motiva.
Così deciso il 17 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 6 -