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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL 2960/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2960/24 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Persico Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Lombardo e dall'avv. Germana Gastaldi
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: per parte ricorrente
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” di cui all'art. 50 CCNL 2018 (ora 100 CCNL 2024) delle assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24 Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024) Con ogni conseguenza di legge e di contratto Con il favore delle spese di giudizio
CONCLUSIONI: per parte convenuta
- che il ricorso proposto dalla Signora venga rigettato per totale Parte_1 infondatezza;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre
1 RGL 2960/24
accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto depositato in data 4 aprile 2024 parte ricorrente chiede che sia accertato il proprio diritto usufruire dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui di cui all'art. 51 CCNL 2018; a fondamento della domanda espone che:
- è dipendente a tempo indeterminato della convenuta, inquadrata come personale tecnico amministrativo, posizione economica D3;
- il giorno 28 novembre 2022, richiede tramite l'applicativo aziendale “CARTELLINOWEB” un permesso per prestazioni sanitarie di un'ora e mezza per sottoporsi a visita medica da parte del proprio medico curante;
- il 1° dicembre 2022 la Gestione del Personale le comunica che la certificazione inviata non è considerata valida per giustificare la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie e che avrebbe pertanto dovuto optare per un altro tipo di permesso;
- infatti, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, l'articolo 51 del CCNL, che disciplina la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie, è riferito solo alle visite specialistiche e non anche a quelle effettuate dai medici di medicina generale;
- conseguentemente il permesso usufruito nella giornata del 28 novembre 2022 d'ufficio è qualificato come “riposo compensativo”;
- l'amministrazione convenuta ha adottato la medesima soluzione anche in occasione di una successiva visita dal proprio medico curante, in data 2 febbraio 2024;
- a seguito di richiesta di spiegazioni da parte delle RSU, la direzione del personale ha ribadito che l'Amministrazione, per prassi consolidata, esclude l'applicazione dei permessi disciplinati dall'art. 51 alla generica visita medica presso il proprio medico curante.
Con memoria in data 10 ottobre 2024 si costituisce l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti ragioni:
[...]
- la materia dei permessi per prestazioni sanitarie è disciplinata per il personale dell'Università dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
2 RGL 2960/24
n. 165, art. 55 septies e dagli artt. 51 e 101 dei CCNL 2018 e 2024;
- l'interpretazione di tali norme, sia letterale che sistematica, conduce a ritenere che le visite in esse contemplate siano solo le visite specialistiche;
- peraltro, tale interpretazione è confermata dall'ARAN nel parere CFC38b del 2020. II
In linea di fatto è sufficiente osservare che le allegazioni svolte e documentate da parte ricorrente non sono in alcun modo contestate da parte convenuta1 e, pertanto, è da ritenere pacifico che la ricorrente in due occasioni ha richiesto di potere utilizzare i permessi ex artt. 51 e 101 dei CCNL 2018 e 2024 per sottoporsi a visita dal proprio medico curante e che l'amministrazione convenuta ha ritenuto che le disposizioni dei citati articoli si applichino solo alle visite specialistiche. III In linea di diritto si osserva che:
1. le disposizioni rilevanti nel presente giudizio sono l'art. 51 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18 e l'art. 101 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 i quali, con previsioni di identico contenuto, stabiliscono che: Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro;
2. secondo l'incontrastato orientamento giurisprudenziale l'interpretazione dei contratti collettivi si svolge sulla base dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cc fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale2;
3. l'interpretazione letterale del testo contrattuale in esame porta a ritenere che l'aggettivo “specialistiche” si riferisca solo al sostantivo
“prestazioni”, in quanto non può riguardare i tre sostantivi che lo
3 RGL 2960/24
precedono perché non ha alcun significato il riferimento a “terapie specialistiche”, poiché non esistono le “terapie generiche”. Ne consegue che se le parti avessero voluto riferire l'aggettivo anche alle visite avrebbero dovuto collocarlo subito dopo il sostantivo, vale a dire visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche, come ad esempio è avvenuto nel comma 11 del medesimo articolo che disciplina l'ipotesi di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa
…;
4. il parere dell' prodotto da parte convenuta3 giunge a diversa CP_3 conclusione, tuttavia, non offre alcuna motivazione e si risolve in una apodittica petizione di principio limitandosi ad affermare che l'aggettivo specialistica deve riferirsi anche alle visite;
5. peraltro, sia un'interpretazione teleologica, sia quella di buona fede, portano a ritenere non congrua una soluzione che escluda dai permessi in questione le visite generiche dal medico di base che costituiscono appunto il primo presidio posto a tutela della salute, non si vede perché il lavoratore possa godere di permessi per le visite specialistiche e non per quelle che ne costituiscono il presupposto;
6. in conclusione, in accoglimento della domanda formulata in giudizio, deve essere accertata l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” delle assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24 e conseguentemente è accertato il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per
“prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024). IV
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, con parziale riduzione attesa l'unicità della questione esaminata e la ridotta attività svolta.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara fondato ed accoglie il ricorso;
dichiara l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” delle
4 RGL 2960/24
assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24; accerta il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024); dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo di €. 5.000,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 4 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 comparsa di costituzione. 2 Cass. Sez. Un., 15 luglio 1988, n. 4635, e da ultimo Cass., 20 giugno 2024 n. 17063; in particolare, cfr. Cass. Sez. Lav., 10 giugno 2008, n. 15339, per la quale nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune -operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione e non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria- occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 cod. civ.). 3 Cfr. doc. 6 conv.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2960/24 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Persico Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Lombardo e dall'avv. Germana Gastaldi
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: per parte ricorrente
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” di cui all'art. 50 CCNL 2018 (ora 100 CCNL 2024) delle assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24 Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024) Con ogni conseguenza di legge e di contratto Con il favore delle spese di giudizio
CONCLUSIONI: per parte convenuta
- che il ricorso proposto dalla Signora venga rigettato per totale Parte_1 infondatezza;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre
1 RGL 2960/24
accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto depositato in data 4 aprile 2024 parte ricorrente chiede che sia accertato il proprio diritto usufruire dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui di cui all'art. 51 CCNL 2018; a fondamento della domanda espone che:
- è dipendente a tempo indeterminato della convenuta, inquadrata come personale tecnico amministrativo, posizione economica D3;
- il giorno 28 novembre 2022, richiede tramite l'applicativo aziendale “CARTELLINOWEB” un permesso per prestazioni sanitarie di un'ora e mezza per sottoporsi a visita medica da parte del proprio medico curante;
- il 1° dicembre 2022 la Gestione del Personale le comunica che la certificazione inviata non è considerata valida per giustificare la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie e che avrebbe pertanto dovuto optare per un altro tipo di permesso;
- infatti, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, l'articolo 51 del CCNL, che disciplina la fruizione di permessi per prestazioni sanitarie, è riferito solo alle visite specialistiche e non anche a quelle effettuate dai medici di medicina generale;
- conseguentemente il permesso usufruito nella giornata del 28 novembre 2022 d'ufficio è qualificato come “riposo compensativo”;
- l'amministrazione convenuta ha adottato la medesima soluzione anche in occasione di una successiva visita dal proprio medico curante, in data 2 febbraio 2024;
- a seguito di richiesta di spiegazioni da parte delle RSU, la direzione del personale ha ribadito che l'Amministrazione, per prassi consolidata, esclude l'applicazione dei permessi disciplinati dall'art. 51 alla generica visita medica presso il proprio medico curante.
Con memoria in data 10 ottobre 2024 si costituisce l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti ragioni:
[...]
- la materia dei permessi per prestazioni sanitarie è disciplinata per il personale dell'Università dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
2 RGL 2960/24
n. 165, art. 55 septies e dagli artt. 51 e 101 dei CCNL 2018 e 2024;
- l'interpretazione di tali norme, sia letterale che sistematica, conduce a ritenere che le visite in esse contemplate siano solo le visite specialistiche;
- peraltro, tale interpretazione è confermata dall'ARAN nel parere CFC38b del 2020. II
In linea di fatto è sufficiente osservare che le allegazioni svolte e documentate da parte ricorrente non sono in alcun modo contestate da parte convenuta1 e, pertanto, è da ritenere pacifico che la ricorrente in due occasioni ha richiesto di potere utilizzare i permessi ex artt. 51 e 101 dei CCNL 2018 e 2024 per sottoporsi a visita dal proprio medico curante e che l'amministrazione convenuta ha ritenuto che le disposizioni dei citati articoli si applichino solo alle visite specialistiche. III In linea di diritto si osserva che:
1. le disposizioni rilevanti nel presente giudizio sono l'art. 51 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18 e l'art. 101 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 i quali, con previsioni di identico contenuto, stabiliscono che: Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro;
2. secondo l'incontrastato orientamento giurisprudenziale l'interpretazione dei contratti collettivi si svolge sulla base dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cc fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale2;
3. l'interpretazione letterale del testo contrattuale in esame porta a ritenere che l'aggettivo “specialistiche” si riferisca solo al sostantivo
“prestazioni”, in quanto non può riguardare i tre sostantivi che lo
3 RGL 2960/24
precedono perché non ha alcun significato il riferimento a “terapie specialistiche”, poiché non esistono le “terapie generiche”. Ne consegue che se le parti avessero voluto riferire l'aggettivo anche alle visite avrebbero dovuto collocarlo subito dopo il sostantivo, vale a dire visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche, come ad esempio è avvenuto nel comma 11 del medesimo articolo che disciplina l'ipotesi di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa
…;
4. il parere dell' prodotto da parte convenuta3 giunge a diversa CP_3 conclusione, tuttavia, non offre alcuna motivazione e si risolve in una apodittica petizione di principio limitandosi ad affermare che l'aggettivo specialistica deve riferirsi anche alle visite;
5. peraltro, sia un'interpretazione teleologica, sia quella di buona fede, portano a ritenere non congrua una soluzione che escluda dai permessi in questione le visite generiche dal medico di base che costituiscono appunto il primo presidio posto a tutela della salute, non si vede perché il lavoratore possa godere di permessi per le visite specialistiche e non per quelle che ne costituiscono il presupposto;
6. in conclusione, in accoglimento della domanda formulata in giudizio, deve essere accertata l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” delle assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24 e conseguentemente è accertato il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per
“prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024). IV
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, con parziale riduzione attesa l'unicità della questione esaminata e la ridotta attività svolta.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara fondato ed accoglie il ricorso;
dichiara l'illegittimità dell'imputazione a “recupero ore” delle
4 RGL 2960/24
assenze della ricorrente, di un'ora e mezza ciascuna, nei giorni 28/11/22 e 8/2/24; accerta il diritto della ricorrente ad usufruire in relazione a tali assenze dei permessi per “prestazioni sanitarie” di cui all'art. 51 CCNL 2018 (ora art. 101 CCNL 2024); dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo di €. 5.000,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 4 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 comparsa di costituzione. 2 Cass. Sez. Un., 15 luglio 1988, n. 4635, e da ultimo Cass., 20 giugno 2024 n. 17063; in particolare, cfr. Cass. Sez. Lav., 10 giugno 2008, n. 15339, per la quale nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune -operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione e non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria- occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 cod. civ.). 3 Cfr. doc. 6 conv.