Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA nella causa iscritta al N.R.G. 19103/2021
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pecorario in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato alle liti in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Attilio Marino
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1927/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
10.3.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 7 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1927/2021 emesso in data 10.3.2021, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di , della somma di € 18.000,00, Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in virtù di assegno bancario n. 0903699010-06 tratto sulla Banca Sella in data 15.7.2016 dall'ingiunto e tornato insoluto.
l'assegno de quo di cui, pertanto, denunciava il riempimento abusivo ad opera di terzi e disconosceva la sottoscrizione.
Riferiva l'opponente di aver presentato denuncia di smarrimento del titolo presso la Caserma dei
Carabinieri di San Nicola La Strada, prontamente trasmessa all'istituto di credito emittente.
Si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1
dall'opponente. Deduceva, in particolare, con specifico riferimento al rapporto di provvista, che l'assegno posto a fondamento della domanda monitoria era stato emesso da , Parte_1
suo ex marito, a titolo di rimborso di svariate sese da lei sostenute per il soddisfacimento di esigenze familiari.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 7 febbraio
2025, svolta nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 12 febbraio.
Si osserva in diritto.
L'opposizione è infondata.
1. Come anticipato in premessa la pretesa dell'opposta ha il proprio fondamento nell'assegno bancario n. 0903699010-06 tratto sulla Banca Sella in data 15.7.2016 e tornato insoluto.
Ora è pacifico che nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
In quest'ottica, dunque, l'assegno bancario per cui è causa deve ritenersi costituisca una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Ne deriva la configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Il titolo, cioè, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice relevatio ab onere probandi in favore del beneficiario.
Tanto premesso, quindi, sarebbe stato onere di dare prova dell'insussistenza Parte_1
del rapporto.
Tale prova non è stata raggiunta. Invero, con l'atto introduttivo, l'opponente, premesso di aver smarrito l'assegno bancario prodotto in copia dalla controparte, ha proceduto al suo disconoscimento, dichiarando che lo stesso, recante una sottoscrizione a lui non riconducibile, sarebbe stato riempito abusivamente ad opera di terzi.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., poi, la parte ha articolato prova orale al fine di attribuire il denunciato riempimento alla mano della ex moglie, Controparte_1
.
[...]
Senonchè, come già rilevato da questo giudice con l'ordinanza del 13 maggio 2024, la prova formulata dall'opponente è inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti, come nella specie, di riempimento
"absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo, invece, essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (Cass.
25445/2010).
Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo, perché in tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale
(Cass. 21587/2019).
Pertanto, dal momento che lo ha dichiarato che il titolo di credito, dopo essere stato Parte_1
smarrito, sarebbe stato compilato in ogni sua parte da una mano estranea, in assenza di preventivo accordo, l'unico strumento idoneo a provare l'assunto è la querela di falso, nella specie non proposta.
D'altro canto, laddove volta a dimostrare che il riempimento abusivo fu opera della controparte, la prova articolata dall'opponente risulta anche inammissibile, in quanto avente a oggetto circostanze nuove, dedotte per la prima volta con la seconda memoria istruttoria: va evidenziato, infatti, che nell'atto di opposizione il riempimento abusivo è stato genericamente attribuito alla mano di terzi, non meglio identificati. ha poi disconosciuto la sottoscrizione da lui apparentemente apposta Parte_1
sull'assegno.
E però, dall'attività istruttoria svolta e, in particolare, dalle risultanze dell'indagine tecnica grafologica espletata risulta accertata l'autenticità della sottoscrizione in contestazione.
Il consulente nominato, infatti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La firma apposta al documento in verifica è autentica. Essa è stata vergata dal signor ”. Parte_1
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella specie, va rilevato che le uniche osservazioni critiche formulate, quelle del consulente di parte opposta, sono del tutto concordi con le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del Tribunale.
Dall'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, deriva la condanna di
[...]
a una pena pecuniaria di € 20,00 ai sensi dell'art. 220 co. 2 c.p.c. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve escludersi che l'opponente abbia dato prova dell'asserita insussistenza del rapporto fondamentale.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1927/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.3.2021.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto. 2.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte opponente, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 19103/2021, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1927/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.3.2021;
B. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.107,00 (di cui € 30,00 per spese vive e € 5.077,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA;
C. Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 9.6.2024.
Napoli, così deciso in data 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi