Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO Parte_1
ALTOMARI
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO ZICARO
resistente
Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la società sua attuale datrice di lavoro subentrata nel CP_1 rapporto alla società Ecoross S.r.l. nella gestione dei servizi ambientali del
. Controparte_2
Ha dedotto, in particolare, di essere stato assunto dalla società Ecoross S.r.l., presso l'unità produttiva di , dal 29.01.2015 al 28.06.2015, con CP_2 contratto a tempo determinato e parziale, inquadrato nella categoria
“operaio”, con mansioni di operatore ecologico di livello 1B, in applicazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale-Nettezza Urbana. Ha aggiunto che dopo una proroga del termine fino al 28.08.2015, il contratto di
1
e della società Ecoross S.r.l. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla medesima data. Le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
§
Osserva preliminarmente il Tribunale che è riscontrato in atti che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla
Ecoross S.r.l. in data 29.08.2015 ed è stato inquadrato al primo livello professionale con mansioni di operatore ecologico;
che vi è stato un subentro della società nella gestione dei servizi di igiene CP_1 ambientale del Comune di;
che il rapporto di lavoro alle dipendenze CP_2 della società subentrante, convenuta nel presente giudizio, è iniziato in data 01.07.2022.
Prima di affrontare le questioni giuridiche poste dalle parti in causa è necessario premettere che le fonti contrattuali che regolano il caso di specie sono i contratti individuali e gli atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento dei servizi di igiene ambientale della , nonché Parte_2
2 il CCNL FISE – Assoambiente in essi richiamato, (cfr. all. 3 e 4 al ricorso e all. 4 alla memoria pag. 16).
§
Tanto premesso, con riferimento all'eccezione preliminare relativa alla ipotizzata carenza di legittimazione passiva, il Tribunale osserva che il disciplinare di gara (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione), allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene la clausola sociale all'art. 7 che così dispone: “Si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Personale impiegato con i relativi requisiti minimali”. Il richiamato art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione) a sua volta recita: “Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato
l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo art. 12 del presente capitolato. La mancata presentazione del progetto, anche in sede di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporta l'esclusione. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del in sede di CP_2 esecuzione. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ambientali – raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. (…)”.
A tenore del richiamato art. 12 - Trasferimento del personale dalla ditta appaltatrice uscente a quella subentrante - “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze di manodopera e organizzative previste nel nuovo contratto, come previsto dall'art. 50 D.lgs. 50/2016. L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato C) e specificato quanto al costo nel prospetto economico complessivamente stimato in € 1.403.000,00. Il costo della
3 manodopera per come su indicato costituisce una stima avente carattere presuntivo
e varrà come costo minimo vincolante per gli operatori solo a parità di condizioni. Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al presente articolo, con relativo inquadramento di categoria e ore di utilizzo. La mancata presentazione del progetto, anche in sede di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporta
l'esclusione. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del in sede di esecuzione. Pertanto, l'impresa CP_2 aggiudicataria dovrà garantire la presenza del numero di personale, indicato in progetto. Nel caso di riduzione del personale, la stima di costo del personale €
1.403.000,00 quale costo personale di cui all'allegato C), sia in termini di personale che di ore, il corrispettivo dell'appalto dovrà essere rideterminato. Il risparmio conseguito dall'Appaltatore sui costi dei salari/stipendi dei lavoratori rimarrà nella misura del 75% all'Amministrazione Comunale mentre il restante 25% resterà all'aggiudicatario quale benefit sull'efficienza ed efficacia del progetto di assorbimento”.
Inoltre, l'art. 28 del CSA – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore – per quel che rileva nel presente giudizio, prevede: “(…) Inoltre, in ordine al personale assunto, l'impresa deve rispettare gli ulteriori obblighi: - garantire l'osservanza ed il rispetto del progetto di riassorbimento presentato in fase di gara, nel quale sono illustrati il numero dei lavoratori impegnati nei servizi con relativo inquadramento di categoria ed ore di utilizzo tanto in rispetto alle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ed in particolare adibire al servizio il personale proveniente dal cantiere in essere come da Allegato “C” al presente
Capitolato; - ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e retribuzione del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ( comma 1 art. 4 del Regolamento Contratti D. P.R. 207/2010); - a depositare, prima della stipula del contratto, il piano delle misure adottate per la
4 sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- provvedere a che il personale dipendente dell'Impresa venga sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio”. L'allegato C (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione) contiene un prospetto con l'elenco del personale in forza presso la ditta appaltatrice uscente (Ecoross S.r.l.) in cui sono indicati il livello e la posizione parametrale, il numero delle persone impiegate per ogni livello e posizione parametrale, la qualifica e la mansione, l'orario di lavoro.
Ebbene, alla luce delle disposizioni richiamate, ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta giacché la domanda del ricorrente è limitata (cfr. prospetto contabile in atti sub all. 4 al ricorso) al periodo successivo alla data di assunzione presso la (01.07.2022) e cioè al riconoscimento degli CP_1 effetti, e quindi dei relativi diritti, che l'obbligo di assunzione della forza lavoro adempiuto dalla ha sul trattamento normativo ed CP_1 economico da riconoscersi al lavoratore a far data alla nuova assunzione
(01.07.2022) e, quindi, sui relativi obblighi a carico della società subentrante a partire da tale data.
Inconferente appare, quindi, il richiamo all'ordinanza di Cassazione n. 36724/2021.
È vero che con essa è stato accolto esclusivamente il motivo con cui era stata denunciata l'illegittima estromissione dal giudizio d'appello della società cessante e sono state rigettate tutte le doglianze della società subentrante che non aveva adempiuto il proprio obbligo di assunzione.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado relativo alla richiamata ordinanza il lavoratore, non assunto dalla subentrante, aveva proposto domanda di
“costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla subentrante
[...]
, la condanna di entrambe le società al risarcimento dei danni o, Controparte_3 in subordine, la condanna della ex datrice di lavoro al ripristino del Controparte_4 rapporto e al risarcimento dei danni”.
Pertanto, la domanda di manleva in quel giudizio avanzata, che la Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza non definitiva, ha ritenuto
5 potersi svolgere nei confronti della cessante aveva un diverso contenuto rispetto a quella proposta nel presente giudizio, nel quale non è stata proposta alcuna domanda di risarcimento danni o di rispristino del rapporto nei confronti della società cessante.
§
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente assume di aver maturato un'anzianità di servizio superiore a 60 mesi presso la società Ecoross S.r.l. tale da consentire il passaggio, all'interno del primo livello professionale, dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A. Nell'atto introduttivo del giudizio si fa riferimento al
[...]
, richiamando l'allegato n. 1 al ricorso. Controparte_5
Rileva, allora, il Tribunale che il CCNL prodotto da parte ricorrente al quale si fa riferimento in ricorso è il CCNL Federambiente e non il CCNL FISE Assoambiente richiamato, come detto, nei contratti individuali di lavoro
(stipulati con la società cessante e con la subentrante), negli atti della procedura di affidamento del e nell'ulteriore Controparte_2 documentazione prodotta (cfr. in particolare l'allegato n. 5 al ricorso). Pertanto, il ricorrente fonda la propria pretesa su una normativa contrattuale non applicabile al proprio rapporto di lavoro. Dunque, in difetto di produzione e, prima ancora, di indicazione quale fonte del diritto azionato, del CCNL FISE – Assoambiente applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa, che è, com'è ovvio, un contratto collettivo di diritto privato, non può farsi applicazione del principio “iuris novit curia”, dovendosi ritenere, pertanto, non provata la domanda e, quindi, il preteso diritto al passaggio a una superiore posizione parametrale all'interno del primo livello professionale in cui è pacificamente inquadrato il ricorrente. Deve, infatti, trovare applicazione il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il
6 contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (cfr. Sez. L., ordinanza n. 6394/2019).
Né è ipotizzabile l'esercizio dei poteri officiosi, sia in ragione del fatto che in ricorso la corretta fonte del diritto azionato non trova alcuna menzione, sia perché “Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori
d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. (e che nel caso di specie è stato del tutto disatteso) essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili” (cfr. Sez. L., ordinanza n. 6135/2024).
In definitiva la domanda deve essere respinta.
§
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Cosenza, 22/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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