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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17518 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RANIERI GIOVANNA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
10/10/2002 con da cui aveva avuto il figlio Controparte_1 Per_1
(il 3.2.2003) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa in data
27/02/2020. Ha dedotto all'uopo: che la separazione si era protratta ininterrottamente;
che il figlio ormai maggiorenne, rimasto paraplegico a seguito di un grave incidente, era ad oggi totalmente indipendente, anche economicamente e dal luglio 2021 viveva da solo in un'abitazione di proprietà; che la resistente aveva da tempo un nuovo compagno;
che anch'egli aveva una compagna con cui conviveva;
che percepiva una retribuzione di 1.400,00 euro mensili come operaio, oltre ad una rendita Inail di 3.148 euro. Pertanto ha chiesto di non prevedere alcun assegno divorzile, di revocare l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno alla resistente quale contributo al mantenimento del figlio, non più convivente con la madre ed autonomo e, in subordine, di stabilire la somma di giustizia dovuta da entrambi i genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 14.9.2023, tentato senza esito il tentativo di conciliazione, nell'assenza della resistente, non comparsa né costituitasi, il
Presidente ff, rilevato che il figlio , secondo quanto dedotto dal padre Per_1
e risultante dai certificati di residenza, non viveva più con la madre, la quale nemmeno aveva chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio,
a cui comunque non sarebbe stata legittimata in difetto di coabitazione, a prescindere dall'autosufficienza economica del ragazzo (pur desumibile dalla proprietà della casa di abitazione e dagli emolumenti pensionistici di cui era titolare secondo quanto riferito dal padre), ha disposto la revoca, in via provvisoria ed urgente, dell'obbligo paterno di corrispondere alla madre l'assegno per il figlio, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023.
2 Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa in data 27/02/2020 del Tribunale di Roma.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione, il disinteresse per il giudizio manifestato dalla resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni in difetto di domande accessorie, confermando la revoca, in via definitiva, dell'assegno di mantenimento paterno in favore del figlio a far data dalla domanda, ossia dalla mensilità dal mese di marzo 2023, per le ragioni tutte di cui all'ordinanza presidenziale.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, il 10.10.2002 da e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 00202, parte I, Serie 53, Anno
2002);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3 3) conferma la revoca dell'assegno di mantenimento paterno in favore del figlio a far data dal mese di marzo 2023;
4) spese irripetibili;
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RANIERI GIOVANNA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
10/10/2002 con da cui aveva avuto il figlio Controparte_1 Per_1
(il 3.2.2003) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa in data
27/02/2020. Ha dedotto all'uopo: che la separazione si era protratta ininterrottamente;
che il figlio ormai maggiorenne, rimasto paraplegico a seguito di un grave incidente, era ad oggi totalmente indipendente, anche economicamente e dal luglio 2021 viveva da solo in un'abitazione di proprietà; che la resistente aveva da tempo un nuovo compagno;
che anch'egli aveva una compagna con cui conviveva;
che percepiva una retribuzione di 1.400,00 euro mensili come operaio, oltre ad una rendita Inail di 3.148 euro. Pertanto ha chiesto di non prevedere alcun assegno divorzile, di revocare l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno alla resistente quale contributo al mantenimento del figlio, non più convivente con la madre ed autonomo e, in subordine, di stabilire la somma di giustizia dovuta da entrambi i genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 14.9.2023, tentato senza esito il tentativo di conciliazione, nell'assenza della resistente, non comparsa né costituitasi, il
Presidente ff, rilevato che il figlio , secondo quanto dedotto dal padre Per_1
e risultante dai certificati di residenza, non viveva più con la madre, la quale nemmeno aveva chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio,
a cui comunque non sarebbe stata legittimata in difetto di coabitazione, a prescindere dall'autosufficienza economica del ragazzo (pur desumibile dalla proprietà della casa di abitazione e dagli emolumenti pensionistici di cui era titolare secondo quanto riferito dal padre), ha disposto la revoca, in via provvisoria ed urgente, dell'obbligo paterno di corrispondere alla madre l'assegno per il figlio, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023.
2 Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa in data 27/02/2020 del Tribunale di Roma.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione, il disinteresse per il giudizio manifestato dalla resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni in difetto di domande accessorie, confermando la revoca, in via definitiva, dell'assegno di mantenimento paterno in favore del figlio a far data dalla domanda, ossia dalla mensilità dal mese di marzo 2023, per le ragioni tutte di cui all'ordinanza presidenziale.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, il 10.10.2002 da e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 00202, parte I, Serie 53, Anno
2002);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3 3) conferma la revoca dell'assegno di mantenimento paterno in favore del figlio a far data dal mese di marzo 2023;
4) spese irripetibili;
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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