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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 781/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 781/2021, vertente
TRA
, C.F.: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Montevago (AG) in Corso Eleonora Gravina n. 24 interno 1, domiciliata in
Montevago Piazza San Domenico n. 15 presso lo Studio dell'Avv. Pietro Francesco Abate , che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Germania 76448 Durmersheim, Forchheimerstr 15 rappresentato e difeso, come da atto separato ex art. 83 c.p.c. posta in calce al presente atto, dall'avv. Ignazio Mistretta , presso il cui studio in Menfi, Via della Vittoria C.le 12 n. 30 ha eletto domicilio
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte sostitutive dell'udienza di cui al 14.11.2024, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e la parte resistente non depositava note scritte ed il Giudice con ordinanza del 26.11.2024 poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire
1 al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 27/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/8/2021, la ricorrente premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con il sig. , in data 07.01.2014, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Gorle, Anno 2014, al numero 2, parte 1, serie Ufficio
1, deduceva:
- che dall'unione coniugale è nata una figlia a Seriate il 2/9/2014; SO
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata a Gorle in Via Adanegri n. 53:
- che il rapporto coniugale è stato spesso connaturato da incompatibilità caratteriali, incomprensioni, discussioni che degeneravano in insulti e maltrattamenti in danno della ricorrente;
- che i due coniugi non hanno più una comunione materiale e spirituale da anni tanto da vivere separati dal mese di febbraio 2019;
- che da quel momento, il signor si è trasferito in Germania, CP_1 disinteressandosi della RE e delle sue esigenze e non provvedendo alle necessità della stessa;
- che il signor oggi intrattiene una nuova relazione sentimentale con una nuova CP_1 compagna;
- che la ricorrente non ha un lavoro e non è in grado di provvedere al sostentamento economico proprio e della figlia, alla quale provvede solo grazie all'aiuto della propria famiglia di origine, che ha altresì concesso in uso un'abitazione di loro proprietà perché potessero viverci la ricorrente e la RE;
Per_1
- che al contrario da informazioni assunte dai familiari del resistente, ha un CP_1 lavoro stabile e percepisce uno stipendio di oltre € 2.000,00.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo all'On.le Tribunale: “Voglia l'Ill.mo
Presidente del Tribunale adito - fissata la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - adottare i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al sig.
;
2. Affidare la figlia RE esclusivamente alla madre CP_1 SO Pt_1 con collocazione della stessa presso la sua abitazione;
3. Quanto alla
[...] regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia: ogni fine settimana alternativamente il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30 o la domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30; Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se
2 la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la RE trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo dell e vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Per le altre festività e per i giorno del compleanno della RE si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RE, CP_1
, nella misura di euro 450,00 (Quattrocentocinquanta/00) mensili, fino al SO raggiungimento della piena indipendenza economica, somma da versare in favore della moglie entro giorno 10 di ogni mese. Di anno in anno tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente secondo gli indici elaborati dall'Istat della provincia di Agrigento;
5. Disporre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare CP_1 alla sig.ra nella misura del 50%, le spese straordinarie che si rendono Parte_1 necessarie per la figlia quali : spese mediche e/o per acquisto apparecchi per la salute, Per_1 per visite specialistiche e/o comunque non coperte dal SSN, spese scolastiche ed extrascolastiche e/o per libri scolastici e/o altri strumenti di studio, per la mensa scolastica ed il trasporto scolastico, per attività ludico-sportive, etc;
6. Disporre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, , nella misura di
[...] Parte_1 euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) mensili, fino a quando ella non avrà reperito un'attività lavorativa che le consenta di percepire un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, somma da versarsi in favore della moglie entro il giorno 10 di ogni mese. Di anno in anno tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente secondo gli indici elaborati dall'Istat della provincia di Agrigento;
7. Emettere ogni provvedimento conseguenziale o utile.”
Con memoria del 9/2/2022, si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: CP_1
- di vivere in Germania dal 2019;
- di contestare integralmente il contenuto del ricorso, atteso che, sebbene il rapporto sia stato connotato da incomprensioni caratteriali non vi sarebbero comunque state risse, né insulti o maltrattamenti;
- che la madre ha ostacolato, dal momento del suo trasferimento in Germania, i rapporti del padre con la figlia, impendendo che lo stesso - una volta rientrato in Italia – potesse incontrarla;
- che, infatti, per via di tale situazione, il padre non incontra la figlia da circa quattro anni e non le ha parlato al telefono;
3 - che negli ultimi anni anche i nonni paterni hanno potuto fare visita alla nipotina solo sporadicamente;
- che il resistente ad oggi risulta essere disoccupato e che deve sostenere i costi di un affitto pari ad € 300,00 al mese nonché i costi per il mantenimento di un'altra figlia;
- che, nonostante le oggettive difficoltà, quando viene contattato dalla Pt_1 effettua per la figlia alcuni pagamenti in ragione delle proprie possibilità economiche.
Tutto ciò premesso, l'odierno resistente concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di
Sciacca adito: “Preliminarmente un rinvio dell'udienza, al fine di consentire allo stesso di comparire, atteso che sarebbe auspicio dello stesso provare ad addivenire ad una separazione consensuale;
Subordinatamente ove non dovesse essere accolta la superiore richiesta: Nel merito: Si contesta e ci si oppone in ordine alla richiesta di addebito formulata dalla la quale in questi anni ha sempre impedito a che l o stesso intrattenesse Pt_1 qualsiasi sorta di rapporto con la figlia, salvo al bisogno, avanzare richieste economiche, per le quali il resistente ha cercato di far fronte secondo le proprie disponibilità; - Si
Contesta e ci si oppone alla richiesta di mantenimento avanzata dalla IG.ra per Pt_1 se stessa, atteso che la stessa già percettrice di reddito di cittadinanza maggiorato atteso che la piccola si trova nello stato familiare della madre, ed inoltre la stessa è dotata Per_1 di capacità lavorativa. Si evidenzia altresì che la ricorrente non ha prodotto la propria dichiarazione dei redditi e che ha corrisposto per introdurre il suddetto procedimento C.U., pertanto si ritiene che il nucleo familiare del quale fa parte ha un reddito superiore ad €
11.700,00; - Si chiede altresì al Giudicante di onerare la ricorrente al deposito della propria dichiarazione dei redditi;
- Si Contesta e ci si oppone alla richiesta di mantenimento fatta dalla ricorrente in favore della figlia nella misura di € 450,00, in quanto sproporzionata rispetto alle condizioni dello resistente, il quale ad oggi è disoccupato ed alla ricerca di un lavoro, e deve supportare il costo di un contratto di affitto, tuttavia lo stesso confida che si possa giungere ad una separazione consensuale, qualora non venga accordato detto rinvio ci si rimette alle statuizioni del Giudicante;
- Si chiede che della RE venga stabilito
l'affido condiviso tra entrambi i genitori, non opponendosi a che la residenza della stessa sia presso l'abitazione della madre, (Cass. 6535/19) nonché di statuire che i genitori esercitino la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di relativa convivenza, e che le decisioni di maggiore interesse per la stessa, ovvero legate all'istruzione ed all'ambito sanitario vengano prese di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto della capacità e dell'inclinazione naturale della RE;
- Che non ci si oppone alla regolamentazione del diritto di visita formulata da parte ricorrente, e che ove
4 lo stesso non possa essere esercitato dal proprio padre lo stesso sia concesso secondo gli stessi tempi e modalità ad i nonni paterni, i quali da sempre si sono prodigati nell'interesse della RE. Subordinatamente, si chiede che lo stesso Giudice dispon ga le modalità con cui disporre l'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni tenendo conto che ad essi deve essere riconosciuto l'imprescindibile diritto ad intrattenere rapporti significativi con la propria nipote, con cui tra l'altro si intrattengono, sebbene sporadici, rapporti splendidi.”
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti, con ordinanza del 25/2/2022
i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la figlia RE veniva affidata ad entrambe le parti con dimora prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre;
veniva disposto a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia RE ed € 150,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente, con rigetto delle ulteriori richieste.
Con la memoria integrativa del 19/3/2022, la odierna ricorrente insisteva nella pronuncia della separazione con addebito alla parte resistente e con affidamento esclusivo della figlia alla madre, per il continuato disinteresse manifestato, con dimora preva lente presso la dimora della madre. Ad ulteriore conferma di tale disinteresse, parte ricorrente evidenziava che nonostante quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, nulla il padre aveva corrisposto in favore a titolo di mantenimento né per la RE né per la ricorrente.
Parte ricorrente, in tale senso, chiedeva disporsi la modifica dell'ordinanza presidenziale, prevedendo immediatamente l'affidamento esclusivo della RE tenuto conto della circostanza che il padre vivesse oramai da anni in Germania, ove intrattiene una nuova relazione sentimentale.
Con note scritte per l'udienza innanzi al Giudice istruttore del 14/7/2022, la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva in punto status.
Con sentenza n. 355/2022, depositata in data 10/8/2022, il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e , Pt_1 CP_1
i quali avevano contratto matrimonio in Gorle in data 7/1/2014 trascritto al n. 1 Parte I, Uff.
I, del registro degli atti matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014.
Con ordinanza, emessa contestualmente, il Tribunale disponeva che il procedimento venisse rimesso sul ruolo per la prosecuzione con riferimento alle ulteriori domande svolte dalle parti.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii disposti in ragione del cambiamento del giudice istruttore, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, e l' attore con
5 note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., precisava le proprie conclusioni specificando che il padre aveva perdurato nel totale disinteresse nei confronti della figlia, continuando a non versare nulla per il di lei mantenimento.
Parte ricorrente, pertanto, insisteva nella pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, per le condotte dallo stesso tenute in costanza di matrimonio nonché nella dichiarazione di affidamento esclusivo della RE, concludendo affinch è volesse il
Tribunale “1. Dire e dichiarare che la separazione è da addebitare alla esclusiva colpa del marito IG. , per aver violato tutti gli obblighi inerenti il matrimonio verso la CP_1 coniuge e la figlia, previsti agli artt.143,146, 151 e 156 c.c.. 2. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia RE , con domicilio e pernottamento, presso la madre SO
IG.ra .
3. Stabilire nell'interesse della figlia RE , nei i giorni Parte_1 SO
e gli orari in cui il padre potrà incontrarla e stare con lei, compatibilmente con le esigenze della stessa, sia durante la settimana, sia alternativamente il sabato e/o la domenica, per non più di due ore, sia nelle feste principali, alternandole.
4. Disporre e determinare a carico del IG. il contributo mensile di mantenimento in favore della figlia RE CP_1 per un ammontare complessivo non inferiore ad €.350,00 SO
(Trecentocinquanta/00) al mese, oltre il 70% di tutte le spese straordinarie e scolastiche da pagarsi direttamente alla IG.ra , a partire dal deposito del ricorso in giudizio Parte_1 della ricorrente.
5. Disporre e determinare a carico del IG. il contributo CP_1 mensile di mantenimento in favore della moglie IG.ra nella misura di Parte_1
€.300,00 (Trecento/00) al mese, da pagarsi direttamente alla stessa a partire dal deposito del ricorso in giudizio della ricorrente.
6. Disporre che l'assegno unico previsto per legge
a favore della figlia RE sia percepito interamente dalla IG.r a SO Pt_1
quale coniuge più debole.
7. Con vittoria di spese di lite.”
[...]
Con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice poneva in decisione la causa e si riservava di riferire al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva come da parere del 16/4/2025.
Nel merito.
Preso atto dell'emissione della sentenza non definitiva in punto status da parte di questo
Tribunale di Sciacca tra le parti, il Collegio viene in questa sede chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Con riferimento alla richiesta formulata da parte ricorrente di pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente.
La ricorrente propone una domanda volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione
6 a carico del sig. , in ragione del comportamento da quest'ultimo tenuto in costanza CP_1 di matrimonio in danno della ricorrente.
In ordine alla fondatezza della superiore domanda, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di addebito della separazione (così come la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento) può essere contenuta, anche per la prima volta, nella memoria integrativa (cfr. Corte di
Cassazione ord. N. 17590/2019).
In linea generale, laddove l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole siano la conseguenza diretta della violazione da parte di uno dei due coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 151 c.c., l'altro coniuge potrà chiedere la pronuncia della separazione con addebito, allegando prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato i presupposti della pronuncia con addebito: in primo luogo, nella violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza (non rilevando al contrario i comportamenti successivi alla crisi del rapporto di coniugio); in secondo luogo, nell'esistenza di un nesso causale che colleghi la violazione del coniuge alla crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento alla pronuncia dell'addebito, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato che la parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, avrà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre, l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dovrà provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. (Corte di Cassazione ord. 35296/2023, da ultimo Corte di Cassazione
22291/2024, in ragione della quale “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere
7 intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n.
3923/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass.
n.20866/2021)).
Per potere addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la violazione dei doveri coniugali, la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, al fine di accertare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di pe sé sufficiente, quindi,
l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio: infatti, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i compor tamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente Parte_1 la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta
8 violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri discendenti dal matrimonio, avendo posto in essere atteggiamenti “maltrattanti” in danno della ricorrente, circostanza smentita in sede di costituzione e risposta da parte del resistente.
La ricorrente nessuna prova concreta ha fornito in ordine alle effettive condotte che il resistente avrebbe posto in essere per rendere intollerabile la convivenza, ancor meno in ordine al nesso causale che avrebbe dovuto collegare gli atteggiamenti intollerabili del coniuge e la separazione personale di entrambi.
Nella propria comparsa conclusionale, ha, poi, attribuito al resistente Parte_1 ulteriori violazioni dei doveri coniugali, quali il dovere di coabitazione, di assistenza morale e materiale, attribuendo rilievo causale ad esse ai fini del fallimento de ll'unione coniugale e quindi dell'addebito della separazione.
Tuttavia, è solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 che il codice di rito, nella formulazione vigente ratione temporis, consente alle parti di modificare le domande già spiegate e di svolgere attività assertiva, deducendo in giudizio i fatti sui quali si basano le pretese domande e le eccezioni già svolte.
Ne discende l'inammissibilità delle suddette domande, spiegate – nei termini sopra detti
– per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e precisazione delle conclusioni.
Difatti, “in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI,
n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (cfr. App. Milano, Sez. III, Sent. 13.01.2013).
In mancanza di elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, anche alla luce della genericità degli addebiti mossi dalla ricorrente, per il rigetto della domanda di addebito formulata dalla stessa.
In ordine alla domanda di mantenimento personale formulata dalla ricorrente.
In merito alle statuizioni di natura economica, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore della ricorrente, il diritto alla percezione Parte_1 di un assegno a titolo di mantenimento personale.
Va osservato che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che garantisce alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (art. 156 c.c.).
Invero, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'articolo
156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello
9 che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Appare, quindi, necessario valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I n. 235051/2007).
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze, ex art. 156 secondo comma c.c., consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili d i incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conserv arlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in qua nto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. 12.6.2006,
n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata ten endo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Per altro verso, imprescindibili sono i criteri, recentemente ribaditi dalla Corte di
Cassazione, in materia di diritto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in caso di separazione giudiziale, riconoscendosi in favore del coniuge che, senza colpa, si trovi nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, ovvero una possibilità di
10 vita analoga a quella goduta in costanza di matrimonio, avendo in tal senso statuito che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantener e un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Civ., Sez. I, ord., 28 dicembre 2023, n.
36178).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di udienza presidenziale tenutasi in data 10.02.2022, ha esposto di non svolgere attività lavorativa e di stare frequentando un corso
OSA per assistenza agli anziani e di essere economicamente aiutata dai genitori;
la stessa altresì ha prodotto attestazione ISEE ordinario riportante un indicatore pari ad euro 1.528,66.
Guardando al nuovo indirizzo della giurisprudenza e facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di dover concludere in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di mantenimento all'odierna ricorrente, avendo la stessa omesso di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti (inadeguatezza dei mezzi o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione e avendo dedotto ella stessa di svolgere saltuariamente attività lavorativa.
A non essere sufficiente, nella fattispecie, è l'allegazione da parte della resistente delle ragioni ostative allo svolgimento di una attività lavorativa, non ricorrendo dunque i presupposti per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno di mantenimento.
In tal senso, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente deve tenersi conto non soltanto dell'effettiva capacità di reddito della stessa, di g iovane età ma anche della durata della coabitazione tra i coniugi nonché del tenore di vita goduto durante la convivenza familiare.
Conclusivamente, sulla base delle emergenze processuali, tenuto conto delle condizioni economiche di parte resistente, della sua età e della sua attitudine allo svolgimento di attività lavorativa, non può giustificarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di CP_1
un assegno per il di lei mantenimento personale. Parte_1
11 In ordine all'affidamento e al mantenimento della RE . SO
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della RE rappresentando il disinteresse del padre verso la figlia, il mancato assolvimento dell'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento in favore di questa, come dis posto nell'ordinanza presidenziale del 25.02.2022 ed evidenziando, infine, la circostanza per cui parte resistente vive da diversi anni stabilmente in Germania e vi intrattiene una relazione sentimentale con una nuova compagna, con la quale ha avuto anche un'altra figlia (cfr. memoria integrativa del
19.03.2022).
In relazione all'affidamento della RE , va preliminarmente osservato che la disciplina Per_1 sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio RE ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.
Pertanto, il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli vanno affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e alla educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
L'affidamento esclusivo - ad uno solo dei genitori - può infatti essere disposto dal giudice solo qualora ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del RE.
È evidente, dunque, che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali ossia quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisione di maggiore importanza per la prole, costituisce la regol a, cui il giudice di merito può derogare con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in il regime di affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del RE, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c.
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
12 individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato, allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il RE” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista u n insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confront i della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nella vicenda in esame, è emerso che dal 2019 il padre odierno resistente si è recato in Germania, dove ha instaurato una nuova relazione sentimentale, senza più contribuire al mantenimento della RE.
Seppure il resistente abbia allegato che sia stata invero la madre ad impedire e ad ostacolare i rapporti con la RE, tali affermazioni sono rimaste prive di riscontro e di prova.
Invero, in senso contrario l'atteggiamento abbandonico tenuto dal padre ha trovato conferma per un verso nella mancata partecipazione attiva nel presente procedimento e per altro verso nel perdurare nell'inadempimento degli obblighi economici gravanti sui genitori.
Il collegio, pertanto, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, tenuto conto che il padre ha manifestato un disinteresse alla crescita e alle esigenze quotidiane della bambina, disponendone l'affidamento esclusivo in
13 favore della madre.
Tale assetto si rivela necessario anche per evitare la possibile paralisi decisionale sulle questioni che riguardano la prole.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il padre rimane titolare del potere di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per il RE. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3c.c., mantiene il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del RE stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Ciò posto il genitore non affidatario conserva il diritto di visita nonché il diritto di mantenere rapporti costanti e proficui.
Relativamente, all'esercizio del diritto di visita paterno esso si svolgerà in base ad accordi condivisi con la madre ed in alternativa, in caso di disaccordo tra i genitori, tale diritto verrà esercitato secondo le seguenti modalità come formulate nel ricorso introduttivo e accettate dal resistente, ossia:
- ogni fine settimana alternativamente il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
19,30 o la domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la RE trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Per le altre festività e per i giorno del compleanno della RE si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Inoltre, il padre avrà anche facoltà di visitare la figlia RE mediante collegamento in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su PC, cellulare, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre e fa obbligo a quest'ultima di mettere a disposizione della RE idonee apparecchiature per consentire detti incontri.
Per quanto riguarda la richiesta di parte resistente in ordine alla regolamentazione del diritto di visita dei nonni paterni, è noto come, alla stregua dei principi posti dagli artt. 2 e 30
Cost., dall'art. 8 CEDU e dall'art. 24, co. 2, della Carta di Nizz a, il rapporto tra gli ascendenti e minori trova particolare tutela nel nostro ordinamento, sia pure sempre in considerazione e nei limiti segnati dalla salvaguardia degli interessi dello stesso RE (cfr. Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 9144 del 19 maggio 2020).
14 Al riguardo, infatti, l'art. 317 c.c., rubricato “rapporti con gli ascendenti”, prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti REnni” e, più specificamente per il caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio RE ha il diritto di … conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Tuttavia, fermo restando quanto sopra rammentato, nel caso in cui sorgano contestazioni in ordine allo svolgimento di detti rapporti, dal combinato disposto di cui agli artt. 317 bis comma 2 e dell'art. 38, primo comma, disp. att. c.c. è consentito agli stessi ascendenti la proposizione di un ricorso al Tribunale per i REnni, ragion per cui nessun provvedimento questo Collegio può adottare in tal senso.
In ordine al mantenimento della figlia RE, la richiesta formulata dalla ricorrente trova accoglimento da parte del Collegio, tenuto conto che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
L'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Ciascuno dei genitori, infatti, è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o cas alingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da det erminare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'ar t.
316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ora in considerazione delle condizioni economiche documentate da parte del resistente, il cui eventuale stato di disoccupazione non incide sul dovere di mantenere la prole RE, nonché
15 delle esigenze di mantenimento della figlia, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento in € 250,00 mensili, somma da versarsi alla ricorrente, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore, inoltre, dovrà concorrere al pagamento del 50% delle spese extra -assegno sostenute nell'interesse del figlio, con riferimento alle quali il genitore anticipatario avrà diritto ad ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Nel dettaglio, i genitori dovranno contribuire al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese scolastiche straordinarie.
In ordine alle spese del presente procedimento, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Dispone l'affidamento esclusivo della RE alla ricorrente, SO Pt_1
[...]
b) Regola il diritto di visita della RE in favore del padre come in parte motiva;
c) Pone in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1
l'assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della prole RE;
d) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie;
e) Rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti.
f) dispone la compensazione delle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 4/6/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 781/2021, vertente
TRA
, C.F.: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Montevago (AG) in Corso Eleonora Gravina n. 24 interno 1, domiciliata in
Montevago Piazza San Domenico n. 15 presso lo Studio dell'Avv. Pietro Francesco Abate , che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Germania 76448 Durmersheim, Forchheimerstr 15 rappresentato e difeso, come da atto separato ex art. 83 c.p.c. posta in calce al presente atto, dall'avv. Ignazio Mistretta , presso il cui studio in Menfi, Via della Vittoria C.le 12 n. 30 ha eletto domicilio
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte sostitutive dell'udienza di cui al 14.11.2024, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e la parte resistente non depositava note scritte ed il Giudice con ordinanza del 26.11.2024 poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire
1 al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 27/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/8/2021, la ricorrente premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con il sig. , in data 07.01.2014, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Gorle, Anno 2014, al numero 2, parte 1, serie Ufficio
1, deduceva:
- che dall'unione coniugale è nata una figlia a Seriate il 2/9/2014; SO
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata a Gorle in Via Adanegri n. 53:
- che il rapporto coniugale è stato spesso connaturato da incompatibilità caratteriali, incomprensioni, discussioni che degeneravano in insulti e maltrattamenti in danno della ricorrente;
- che i due coniugi non hanno più una comunione materiale e spirituale da anni tanto da vivere separati dal mese di febbraio 2019;
- che da quel momento, il signor si è trasferito in Germania, CP_1 disinteressandosi della RE e delle sue esigenze e non provvedendo alle necessità della stessa;
- che il signor oggi intrattiene una nuova relazione sentimentale con una nuova CP_1 compagna;
- che la ricorrente non ha un lavoro e non è in grado di provvedere al sostentamento economico proprio e della figlia, alla quale provvede solo grazie all'aiuto della propria famiglia di origine, che ha altresì concesso in uso un'abitazione di loro proprietà perché potessero viverci la ricorrente e la RE;
Per_1
- che al contrario da informazioni assunte dai familiari del resistente, ha un CP_1 lavoro stabile e percepisce uno stipendio di oltre € 2.000,00.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo all'On.le Tribunale: “Voglia l'Ill.mo
Presidente del Tribunale adito - fissata la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - adottare i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al sig.
;
2. Affidare la figlia RE esclusivamente alla madre CP_1 SO Pt_1 con collocazione della stessa presso la sua abitazione;
3. Quanto alla
[...] regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia: ogni fine settimana alternativamente il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30 o la domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30; Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se
2 la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la RE trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo dell e vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Per le altre festività e per i giorno del compleanno della RE si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RE, CP_1
, nella misura di euro 450,00 (Quattrocentocinquanta/00) mensili, fino al SO raggiungimento della piena indipendenza economica, somma da versare in favore della moglie entro giorno 10 di ogni mese. Di anno in anno tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente secondo gli indici elaborati dall'Istat della provincia di Agrigento;
5. Disporre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare CP_1 alla sig.ra nella misura del 50%, le spese straordinarie che si rendono Parte_1 necessarie per la figlia quali : spese mediche e/o per acquisto apparecchi per la salute, Per_1 per visite specialistiche e/o comunque non coperte dal SSN, spese scolastiche ed extrascolastiche e/o per libri scolastici e/o altri strumenti di studio, per la mensa scolastica ed il trasporto scolastico, per attività ludico-sportive, etc;
6. Disporre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, , nella misura di
[...] Parte_1 euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) mensili, fino a quando ella non avrà reperito un'attività lavorativa che le consenta di percepire un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, somma da versarsi in favore della moglie entro il giorno 10 di ogni mese. Di anno in anno tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente secondo gli indici elaborati dall'Istat della provincia di Agrigento;
7. Emettere ogni provvedimento conseguenziale o utile.”
Con memoria del 9/2/2022, si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: CP_1
- di vivere in Germania dal 2019;
- di contestare integralmente il contenuto del ricorso, atteso che, sebbene il rapporto sia stato connotato da incomprensioni caratteriali non vi sarebbero comunque state risse, né insulti o maltrattamenti;
- che la madre ha ostacolato, dal momento del suo trasferimento in Germania, i rapporti del padre con la figlia, impendendo che lo stesso - una volta rientrato in Italia – potesse incontrarla;
- che, infatti, per via di tale situazione, il padre non incontra la figlia da circa quattro anni e non le ha parlato al telefono;
3 - che negli ultimi anni anche i nonni paterni hanno potuto fare visita alla nipotina solo sporadicamente;
- che il resistente ad oggi risulta essere disoccupato e che deve sostenere i costi di un affitto pari ad € 300,00 al mese nonché i costi per il mantenimento di un'altra figlia;
- che, nonostante le oggettive difficoltà, quando viene contattato dalla Pt_1 effettua per la figlia alcuni pagamenti in ragione delle proprie possibilità economiche.
Tutto ciò premesso, l'odierno resistente concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di
Sciacca adito: “Preliminarmente un rinvio dell'udienza, al fine di consentire allo stesso di comparire, atteso che sarebbe auspicio dello stesso provare ad addivenire ad una separazione consensuale;
Subordinatamente ove non dovesse essere accolta la superiore richiesta: Nel merito: Si contesta e ci si oppone in ordine alla richiesta di addebito formulata dalla la quale in questi anni ha sempre impedito a che l o stesso intrattenesse Pt_1 qualsiasi sorta di rapporto con la figlia, salvo al bisogno, avanzare richieste economiche, per le quali il resistente ha cercato di far fronte secondo le proprie disponibilità; - Si
Contesta e ci si oppone alla richiesta di mantenimento avanzata dalla IG.ra per Pt_1 se stessa, atteso che la stessa già percettrice di reddito di cittadinanza maggiorato atteso che la piccola si trova nello stato familiare della madre, ed inoltre la stessa è dotata Per_1 di capacità lavorativa. Si evidenzia altresì che la ricorrente non ha prodotto la propria dichiarazione dei redditi e che ha corrisposto per introdurre il suddetto procedimento C.U., pertanto si ritiene che il nucleo familiare del quale fa parte ha un reddito superiore ad €
11.700,00; - Si chiede altresì al Giudicante di onerare la ricorrente al deposito della propria dichiarazione dei redditi;
- Si Contesta e ci si oppone alla richiesta di mantenimento fatta dalla ricorrente in favore della figlia nella misura di € 450,00, in quanto sproporzionata rispetto alle condizioni dello resistente, il quale ad oggi è disoccupato ed alla ricerca di un lavoro, e deve supportare il costo di un contratto di affitto, tuttavia lo stesso confida che si possa giungere ad una separazione consensuale, qualora non venga accordato detto rinvio ci si rimette alle statuizioni del Giudicante;
- Si chiede che della RE venga stabilito
l'affido condiviso tra entrambi i genitori, non opponendosi a che la residenza della stessa sia presso l'abitazione della madre, (Cass. 6535/19) nonché di statuire che i genitori esercitino la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di relativa convivenza, e che le decisioni di maggiore interesse per la stessa, ovvero legate all'istruzione ed all'ambito sanitario vengano prese di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto della capacità e dell'inclinazione naturale della RE;
- Che non ci si oppone alla regolamentazione del diritto di visita formulata da parte ricorrente, e che ove
4 lo stesso non possa essere esercitato dal proprio padre lo stesso sia concesso secondo gli stessi tempi e modalità ad i nonni paterni, i quali da sempre si sono prodigati nell'interesse della RE. Subordinatamente, si chiede che lo stesso Giudice dispon ga le modalità con cui disporre l'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni tenendo conto che ad essi deve essere riconosciuto l'imprescindibile diritto ad intrattenere rapporti significativi con la propria nipote, con cui tra l'altro si intrattengono, sebbene sporadici, rapporti splendidi.”
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti, con ordinanza del 25/2/2022
i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la figlia RE veniva affidata ad entrambe le parti con dimora prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre;
veniva disposto a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia RE ed € 150,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente, con rigetto delle ulteriori richieste.
Con la memoria integrativa del 19/3/2022, la odierna ricorrente insisteva nella pronuncia della separazione con addebito alla parte resistente e con affidamento esclusivo della figlia alla madre, per il continuato disinteresse manifestato, con dimora preva lente presso la dimora della madre. Ad ulteriore conferma di tale disinteresse, parte ricorrente evidenziava che nonostante quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, nulla il padre aveva corrisposto in favore a titolo di mantenimento né per la RE né per la ricorrente.
Parte ricorrente, in tale senso, chiedeva disporsi la modifica dell'ordinanza presidenziale, prevedendo immediatamente l'affidamento esclusivo della RE tenuto conto della circostanza che il padre vivesse oramai da anni in Germania, ove intrattiene una nuova relazione sentimentale.
Con note scritte per l'udienza innanzi al Giudice istruttore del 14/7/2022, la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva in punto status.
Con sentenza n. 355/2022, depositata in data 10/8/2022, il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e , Pt_1 CP_1
i quali avevano contratto matrimonio in Gorle in data 7/1/2014 trascritto al n. 1 Parte I, Uff.
I, del registro degli atti matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014.
Con ordinanza, emessa contestualmente, il Tribunale disponeva che il procedimento venisse rimesso sul ruolo per la prosecuzione con riferimento alle ulteriori domande svolte dalle parti.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii disposti in ragione del cambiamento del giudice istruttore, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, e l' attore con
5 note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., precisava le proprie conclusioni specificando che il padre aveva perdurato nel totale disinteresse nei confronti della figlia, continuando a non versare nulla per il di lei mantenimento.
Parte ricorrente, pertanto, insisteva nella pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente, per le condotte dallo stesso tenute in costanza di matrimonio nonché nella dichiarazione di affidamento esclusivo della RE, concludendo affinch è volesse il
Tribunale “1. Dire e dichiarare che la separazione è da addebitare alla esclusiva colpa del marito IG. , per aver violato tutti gli obblighi inerenti il matrimonio verso la CP_1 coniuge e la figlia, previsti agli artt.143,146, 151 e 156 c.c.. 2. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia RE , con domicilio e pernottamento, presso la madre SO
IG.ra .
3. Stabilire nell'interesse della figlia RE , nei i giorni Parte_1 SO
e gli orari in cui il padre potrà incontrarla e stare con lei, compatibilmente con le esigenze della stessa, sia durante la settimana, sia alternativamente il sabato e/o la domenica, per non più di due ore, sia nelle feste principali, alternandole.
4. Disporre e determinare a carico del IG. il contributo mensile di mantenimento in favore della figlia RE CP_1 per un ammontare complessivo non inferiore ad €.350,00 SO
(Trecentocinquanta/00) al mese, oltre il 70% di tutte le spese straordinarie e scolastiche da pagarsi direttamente alla IG.ra , a partire dal deposito del ricorso in giudizio Parte_1 della ricorrente.
5. Disporre e determinare a carico del IG. il contributo CP_1 mensile di mantenimento in favore della moglie IG.ra nella misura di Parte_1
€.300,00 (Trecento/00) al mese, da pagarsi direttamente alla stessa a partire dal deposito del ricorso in giudizio della ricorrente.
6. Disporre che l'assegno unico previsto per legge
a favore della figlia RE sia percepito interamente dalla IG.r a SO Pt_1
quale coniuge più debole.
7. Con vittoria di spese di lite.”
[...]
Con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice poneva in decisione la causa e si riservava di riferire al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva come da parere del 16/4/2025.
Nel merito.
Preso atto dell'emissione della sentenza non definitiva in punto status da parte di questo
Tribunale di Sciacca tra le parti, il Collegio viene in questa sede chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
Con riferimento alla richiesta formulata da parte ricorrente di pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente.
La ricorrente propone una domanda volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione
6 a carico del sig. , in ragione del comportamento da quest'ultimo tenuto in costanza CP_1 di matrimonio in danno della ricorrente.
In ordine alla fondatezza della superiore domanda, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di addebito della separazione (così come la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento) può essere contenuta, anche per la prima volta, nella memoria integrativa (cfr. Corte di
Cassazione ord. N. 17590/2019).
In linea generale, laddove l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole siano la conseguenza diretta della violazione da parte di uno dei due coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 151 c.c., l'altro coniuge potrà chiedere la pronuncia della separazione con addebito, allegando prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato i presupposti della pronuncia con addebito: in primo luogo, nella violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza (non rilevando al contrario i comportamenti successivi alla crisi del rapporto di coniugio); in secondo luogo, nell'esistenza di un nesso causale che colleghi la violazione del coniuge alla crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento alla pronuncia dell'addebito, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato che la parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, avrà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre, l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dovrà provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. (Corte di Cassazione ord. 35296/2023, da ultimo Corte di Cassazione
22291/2024, in ragione della quale “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere
7 intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n.
3923/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass.
n.20866/2021)).
Per potere addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la violazione dei doveri coniugali, la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, al fine di accertare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di pe sé sufficiente, quindi,
l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio: infatti, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i compor tamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente Parte_1 la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta
8 violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri discendenti dal matrimonio, avendo posto in essere atteggiamenti “maltrattanti” in danno della ricorrente, circostanza smentita in sede di costituzione e risposta da parte del resistente.
La ricorrente nessuna prova concreta ha fornito in ordine alle effettive condotte che il resistente avrebbe posto in essere per rendere intollerabile la convivenza, ancor meno in ordine al nesso causale che avrebbe dovuto collegare gli atteggiamenti intollerabili del coniuge e la separazione personale di entrambi.
Nella propria comparsa conclusionale, ha, poi, attribuito al resistente Parte_1 ulteriori violazioni dei doveri coniugali, quali il dovere di coabitazione, di assistenza morale e materiale, attribuendo rilievo causale ad esse ai fini del fallimento de ll'unione coniugale e quindi dell'addebito della separazione.
Tuttavia, è solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 che il codice di rito, nella formulazione vigente ratione temporis, consente alle parti di modificare le domande già spiegate e di svolgere attività assertiva, deducendo in giudizio i fatti sui quali si basano le pretese domande e le eccezioni già svolte.
Ne discende l'inammissibilità delle suddette domande, spiegate – nei termini sopra detti
– per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e precisazione delle conclusioni.
Difatti, “in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI,
n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova” (cfr. App. Milano, Sez. III, Sent. 13.01.2013).
In mancanza di elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, anche alla luce della genericità degli addebiti mossi dalla ricorrente, per il rigetto della domanda di addebito formulata dalla stessa.
In ordine alla domanda di mantenimento personale formulata dalla ricorrente.
In merito alle statuizioni di natura economica, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore della ricorrente, il diritto alla percezione Parte_1 di un assegno a titolo di mantenimento personale.
Va osservato che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che garantisce alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (art. 156 c.c.).
Invero, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'articolo
156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello
9 che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Appare, quindi, necessario valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I n. 235051/2007).
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto delle circostanze, ex art. 156 secondo comma c.c., consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili d i incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conserv arlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in qua nto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. 12.6.2006,
n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata ten endo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Per altro verso, imprescindibili sono i criteri, recentemente ribaditi dalla Corte di
Cassazione, in materia di diritto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in caso di separazione giudiziale, riconoscendosi in favore del coniuge che, senza colpa, si trovi nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, ovvero una possibilità di
10 vita analoga a quella goduta in costanza di matrimonio, avendo in tal senso statuito che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantener e un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Civ., Sez. I, ord., 28 dicembre 2023, n.
36178).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di udienza presidenziale tenutasi in data 10.02.2022, ha esposto di non svolgere attività lavorativa e di stare frequentando un corso
OSA per assistenza agli anziani e di essere economicamente aiutata dai genitori;
la stessa altresì ha prodotto attestazione ISEE ordinario riportante un indicatore pari ad euro 1.528,66.
Guardando al nuovo indirizzo della giurisprudenza e facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di dover concludere in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di mantenimento all'odierna ricorrente, avendo la stessa omesso di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti (inadeguatezza dei mezzi o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione e avendo dedotto ella stessa di svolgere saltuariamente attività lavorativa.
A non essere sufficiente, nella fattispecie, è l'allegazione da parte della resistente delle ragioni ostative allo svolgimento di una attività lavorativa, non ricorrendo dunque i presupposti per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno di mantenimento.
In tal senso, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente deve tenersi conto non soltanto dell'effettiva capacità di reddito della stessa, di g iovane età ma anche della durata della coabitazione tra i coniugi nonché del tenore di vita goduto durante la convivenza familiare.
Conclusivamente, sulla base delle emergenze processuali, tenuto conto delle condizioni economiche di parte resistente, della sua età e della sua attitudine allo svolgimento di attività lavorativa, non può giustificarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di CP_1
un assegno per il di lei mantenimento personale. Parte_1
11 In ordine all'affidamento e al mantenimento della RE . SO
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della RE rappresentando il disinteresse del padre verso la figlia, il mancato assolvimento dell'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento in favore di questa, come dis posto nell'ordinanza presidenziale del 25.02.2022 ed evidenziando, infine, la circostanza per cui parte resistente vive da diversi anni stabilmente in Germania e vi intrattiene una relazione sentimentale con una nuova compagna, con la quale ha avuto anche un'altra figlia (cfr. memoria integrativa del
19.03.2022).
In relazione all'affidamento della RE , va preliminarmente osservato che la disciplina Per_1 sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio RE ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.
Pertanto, il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli vanno affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e alla educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
L'affidamento esclusivo - ad uno solo dei genitori - può infatti essere disposto dal giudice solo qualora ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del RE.
È evidente, dunque, che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali ossia quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisione di maggiore importanza per la prole, costituisce la regol a, cui il giudice di merito può derogare con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in il regime di affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del RE, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c.
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
12 individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato, allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il RE” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista u n insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confront i della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nella vicenda in esame, è emerso che dal 2019 il padre odierno resistente si è recato in Germania, dove ha instaurato una nuova relazione sentimentale, senza più contribuire al mantenimento della RE.
Seppure il resistente abbia allegato che sia stata invero la madre ad impedire e ad ostacolare i rapporti con la RE, tali affermazioni sono rimaste prive di riscontro e di prova.
Invero, in senso contrario l'atteggiamento abbandonico tenuto dal padre ha trovato conferma per un verso nella mancata partecipazione attiva nel presente procedimento e per altro verso nel perdurare nell'inadempimento degli obblighi economici gravanti sui genitori.
Il collegio, pertanto, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, tenuto conto che il padre ha manifestato un disinteresse alla crescita e alle esigenze quotidiane della bambina, disponendone l'affidamento esclusivo in
13 favore della madre.
Tale assetto si rivela necessario anche per evitare la possibile paralisi decisionale sulle questioni che riguardano la prole.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il padre rimane titolare del potere di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per il RE. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3c.c., mantiene il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del RE stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Ciò posto il genitore non affidatario conserva il diritto di visita nonché il diritto di mantenere rapporti costanti e proficui.
Relativamente, all'esercizio del diritto di visita paterno esso si svolgerà in base ad accordi condivisi con la madre ed in alternativa, in caso di disaccordo tra i genitori, tale diritto verrà esercitato secondo le seguenti modalità come formulate nel ricorso introduttivo e accettate dal resistente, ossia:
- ogni fine settimana alternativamente il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
19,30 o la domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la RE trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Per le altre festività e per i giorno del compleanno della RE si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Inoltre, il padre avrà anche facoltà di visitare la figlia RE mediante collegamento in video ripresa su Internet o equipollenti (videochiamate su PC, cellulare, tablet, ecc.) almeno tre volte la settimana con orari da concordare con la madre e fa obbligo a quest'ultima di mettere a disposizione della RE idonee apparecchiature per consentire detti incontri.
Per quanto riguarda la richiesta di parte resistente in ordine alla regolamentazione del diritto di visita dei nonni paterni, è noto come, alla stregua dei principi posti dagli artt. 2 e 30
Cost., dall'art. 8 CEDU e dall'art. 24, co. 2, della Carta di Nizz a, il rapporto tra gli ascendenti e minori trova particolare tutela nel nostro ordinamento, sia pure sempre in considerazione e nei limiti segnati dalla salvaguardia degli interessi dello stesso RE (cfr. Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 9144 del 19 maggio 2020).
14 Al riguardo, infatti, l'art. 317 c.c., rubricato “rapporti con gli ascendenti”, prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti REnni” e, più specificamente per il caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio RE ha il diritto di … conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Tuttavia, fermo restando quanto sopra rammentato, nel caso in cui sorgano contestazioni in ordine allo svolgimento di detti rapporti, dal combinato disposto di cui agli artt. 317 bis comma 2 e dell'art. 38, primo comma, disp. att. c.c. è consentito agli stessi ascendenti la proposizione di un ricorso al Tribunale per i REnni, ragion per cui nessun provvedimento questo Collegio può adottare in tal senso.
In ordine al mantenimento della figlia RE, la richiesta formulata dalla ricorrente trova accoglimento da parte del Collegio, tenuto conto che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
L'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Ciascuno dei genitori, infatti, è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o cas alingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da det erminare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'ar t.
316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ora in considerazione delle condizioni economiche documentate da parte del resistente, il cui eventuale stato di disoccupazione non incide sul dovere di mantenere la prole RE, nonché
15 delle esigenze di mantenimento della figlia, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento in € 250,00 mensili, somma da versarsi alla ricorrente, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore, inoltre, dovrà concorrere al pagamento del 50% delle spese extra -assegno sostenute nell'interesse del figlio, con riferimento alle quali il genitore anticipatario avrà diritto ad ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Nel dettaglio, i genitori dovranno contribuire al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese scolastiche straordinarie.
In ordine alle spese del presente procedimento, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) Dispone l'affidamento esclusivo della RE alla ricorrente, SO Pt_1
[...]
b) Regola il diritto di visita della RE in favore del padre come in parte motiva;
c) Pone in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1
l'assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della prole RE;
d) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie;
e) Rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti.
f) dispone la compensazione delle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 4/6/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
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