TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2861/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa , Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio CP_2 resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_3 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , premesso di essere Controparte_4 CP_3 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2014, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2000/2001 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico del 17.6.2017 era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.2015, di conferma nel ruolo, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad
1 anni 7, mesi 4 e giorni 0, oltre ad una anzianità di ruolo pari a anni 1, mesi 0 e giorni zero.
Rappresentava che era stato, altresì, riconosciuto, ai soli fini economici, un ulteriore periodo di anni 1 mesi 8 e giorni 0 ed evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto alla applicazione della c.d. clausola di salvaguardia del CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8 e, dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 04.08.2011 e, dunque, il diritto al differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale, 3-8 dall'immissione in ruolo fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 2) condannare, quindi, il Controparte_5
a corrispondere all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze
[...] retributive dall'01.09.2014 (decorrenza immissione in ruolo) al 30.06.2016
(data di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera), oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, per un importo complessivo, quantificato alla data del 31.05.2025, di € 1.173,65; 3) condannare, inoltre, il
in persona del pro-tempore a Controparte_5 CP_6 versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_5 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_3 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_5 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025
– sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8
e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia previsto dal CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_5 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_5 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale
3 scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_5 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per
4 essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e, per l'effetto, quello al pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 3-8 dall'immissione in ruolo fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 relative al periodo dall'1.9.2014 (data di immissione in ruolo) al 30.6.2016 (data di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base del decreto di ricostruzione carriera), pari alla somma - non contestata - di €
1.175,65 oltre interessi sino al soddisfo.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto deve CP_5 essere respinta.
Deve qui darsi continuità a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro
(cfr. sentenza n. 901 del 6.7.2023 citata dalla parte ricorrente con le note scritte) secondo cui “[..] l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui
l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare
5 il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore
[..]”.
Nella specie il decreto di ricostruzione della carriera (prot. n. 4331, cfr. fasc. ricorrente) è del 17.6.2017 e il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con la diffida (cfr. fasc. ricorrente) del 5.11.2021.
In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, CP_5 essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_3 maggiorazione retributiva della parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e Controparte_5
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_3
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e condanna il CP_5 convenuto al pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 3-8
e la fascia stipendiale 9-14 relative al periodo dall'1.9.2014 al 30.6.2016 pari ad € 1.175,65 oltre interessi sino al soddisfo oltre interessi sino al soddisfo;
condanna il convenuto al versamento in favore dell' dei CP_5 CP_3 contributi correlati alle maggiorazione retributiva accertata;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_5 ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_3
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2861/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Dott.ssa , Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio CP_2 resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_3 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.7.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , premesso di essere Controparte_4 CP_3 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2014, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2000/2001 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico del 17.6.2017 era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.2015, di conferma nel ruolo, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad
1 anni 7, mesi 4 e giorni 0, oltre ad una anzianità di ruolo pari a anni 1, mesi 0 e giorni zero.
Rappresentava che era stato, altresì, riconosciuto, ai soli fini economici, un ulteriore periodo di anni 1 mesi 8 e giorni 0 ed evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto alla applicazione della c.d. clausola di salvaguardia del CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8 e, dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 04.08.2011 e, dunque, il diritto al differenziale retributivo correlato alla fascia stipendiale, 3-8 dall'immissione in ruolo fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14; 2) condannare, quindi, il Controparte_5
a corrispondere all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze
[...] retributive dall'01.09.2014 (decorrenza immissione in ruolo) al 30.06.2016
(data di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera), oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, per un importo complessivo, quantificato alla data del 31.05.2025, di € 1.173,65; 3) condannare, inoltre, il
in persona del pro-tempore a Controparte_5 CP_6 versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_5 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_3 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_5 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025
– sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
2 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8
e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione della c.d. clausola di salvaguardia previsto dal CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_5 differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio,
9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in CP_5 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e
489 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale
3 scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale CP_5 immesso in ruolo dopo l'1 settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine.
In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla
CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per
4 essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore all'1 settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia
0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e, per l'effetto, quello al pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 3-8 dall'immissione in ruolo fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 relative al periodo dall'1.9.2014 (data di immissione in ruolo) al 30.6.2016 (data di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base del decreto di ricostruzione carriera), pari alla somma - non contestata - di €
1.175,65 oltre interessi sino al soddisfo.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto deve CP_5 essere respinta.
Deve qui darsi continuità a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro
(cfr. sentenza n. 901 del 6.7.2023 citata dalla parte ricorrente con le note scritte) secondo cui “[..] l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui
l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare
5 il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore
[..]”.
Nella specie il decreto di ricostruzione della carriera (prot. n. 4331, cfr. fasc. ricorrente) è del 17.6.2017 e il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto con la diffida (cfr. fasc. ricorrente) del 5.11.2021.
In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, CP_5 essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_3 maggiorazione retributiva della parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e Controparte_5
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_3
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e condanna il CP_5 convenuto al pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 3-8
e la fascia stipendiale 9-14 relative al periodo dall'1.9.2014 al 30.6.2016 pari ad € 1.175,65 oltre interessi sino al soddisfo oltre interessi sino al soddisfo;
condanna il convenuto al versamento in favore dell' dei CP_5 CP_3 contributi correlati alle maggiorazione retributiva accertata;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_5 ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_3
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6