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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2634 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Rodighiero;
C.F._2
opponenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Controparte_2
Polverino e Luigi Coluccino;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragione d i fatto e di diritto della decisione
Gli istanti in epigrafe indicati proponevano opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dall'intestato Tribunale in favore di per la somma complessiva Controparte_1 di € 97.517,00, oltre accessori, relativa ad una esposizione debitoria derivante da più rapporti intrattenuti con (già ), chiedendone Controparte_3 CP_4
la revoca. Nello specifico, eccepivano la carenza di legittimazione attiva, la nullità delle clausole impresse nel contratto di fideiussione omnibus, poiché in contrasto con la normativa antitrust, la prescrizione del credito, la decadenza ex art. 1957 c.c. e la carenza di documentazione a supporto delle somme ingiunte, disconoscendo, il fideiussore, la firma apposta su contratto di garanzia.
pagina 1 di 7 Si costituiva in giudizio la società opposta contestando le avverse deduzioni e richieste, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 16.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
****************
Preliminarmente, deve osservarsi che, secondo i principi acquisiti nella giurisprudenza di legittimità, in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 cit.. Invero
l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza (cfr. Cass. 9 ottobre 1998 n. 10027; Cass. 18 febbraio 1983 n. 1261);
l'assenza non implica, difatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta.
(Cass. n. 5018/2014,).
Il mancato deposito delle comparse conclusionali, poi, non comporta alcuna conseguenza, costituendo una facoltà delle parti e non un obbligo.
Si osserva che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n.
10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ciò posto, la contestazione in ordine alla legittimazione attiva in capo alla società opposta non è meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 7 Ed invero, nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 c.c.
Qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata, come nella specie, soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche ( Cass. 5393/24).
Nella specie, l'avviso di pubblicazione del contratto di cessione in blocco chiarisce espressamente che sono incluse nella cessione i crediti di Unione di Banche Italiane
S.p.A. che “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2019” di talché, in presenza di tali caratteristiche di certezza e determinatezza, i contratti in questione (conto corrente ordinario n. 20/000/151082/44 sottoscritto il
7.07.2000; una apertura di credito e due finanziamenti) devono ritenersi rientrare nei crediti di cui è titolare la società opposta.
Parte opponente, sul punto, si è limitata ad una contestazione generica, senza assumere puntualmente posizione cica la corrispondenza ai suddetti criteri dei crediti in oggetto.
Con riguardo alle ragioni di credito azionate sul contratto di conto corrente n. 51082 del
7.07.2000 si osserva che parte opponente ha contestato, in particolare, l'applicazione dei tassi ultralegali.
Dalla lettura del contratto in atti non si rinviene l'indicazione del tasso di interesse pattuito
(non essendo compilato il riquadro contenente le “condizioni economiche”) e non risultano prodotte integralmente le condizioni generali del contratto.
A quanto osservato consegue la necessaria rideterminazione del saldo finale del conto, da effettuare ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma 7,
pagina 3 di 7 tanto più che nel modulo “integrazione modificativa contratto di conto corrente…” si Pt_3
fa espresso riferimento alla misura egli interessi pattuiti e riportati nel sopra indicato riquadro che, appunto, risulta carente di detta indicazione.
Ciò premesso, tale operazione postula, però, la disponibilità degli estratti conto a partire dalla apertura del conto, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre (cfr., tra le altre, Cass. 1514/18).
Nella specie, la produzione documentale è assente, non avendo la società opposta prodotto gli estratti conto. Detta lacuna documentale, che preclude, come detto, la ricostruzione del rapporto, comporta il rigetto della domanda sotto tale profilo.
Assorbiti, pertanto, le ulteriori eccezioni relative a tale rapporto.
Il decreto ingiuntivo risulta azionato, altresì, sulla base di altri tre rapporti:
- un contratto di prestito finanziario n. 4501 (codice prestito) sottoscritto il 21.08.2007, per la concessione di complessivi € 50.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili posticipate, al tasso fisso del 6,15%;
- un contratto di prestito agrario cambiario sottoscritto il 29.07.2005, per la concessione di complessivi € 54.570,00, con durata di 5 anni e al tasso fisso dell'1,450%;
- apertura di credito per sconto agrario del 4.06.2008 di € 20.000,00, delle durata di 12 mesi e al tasso fisso annuale pari al 6,75%.
In ordine all'eccezione preliminare, si osserva che la prescrizione relativa al rapporto contrattuale tra le parti (inquadrabile nello schema del mutuo) è decennale e prende a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 17798/2011). Anche con riferimento agli interessi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni pagina 4 di 7 autonome ed indipendenti” (Cass. 18951/2013). La relativa eccezione, pertanto, a fronte del primo contratto sottoscritto il 21.08.2007 (scaduto il 21.08.2012), che prevedeva la restituzione del capitale mutuato in 60 rate mensili, appare infondata, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato il 23.05.2022.
Diversamente deve accogliersi, e dunque ritenersi prescritto il relativo credito, con riguardo ai contratti del 29.07.2005 e del 4.06.2008.
Infatti, il primo prevedeva una durata di 5 anni (scadenza del 29.07.2010) e il secondo di
12 mesi (scadenza del 4.06.2009) e l'unico atto interruttivo (diffida) in atti, peraltro riferito ad un solo rapporto (NDG 185407), antecedente la notifica del presente decreto ingiuntivo (23.05.2022), riporta la data del 27.09.2021, ovvero oltre lo spirare dei dieci anni la scadenza di ciascuno dei due contratti sopra indicati.
Con riguardo, pertanto, all'unico contratto non prescritto (ovvero quello sottoscritto il
21.08.2007), incontroversa la effettiva erogazione del finanziamento, il contratto costituiscono prova adeguata della pretesa, a nulla rilevando la eccepita non conformità degli estratti conto versati in atti al modello delineato dall'art. 50 t.u.b.
Nella specie, trattandosi di un credito rivenienti da finanziamento, la prova del credito si ricava appunto dal contratto, che regolava le condizioni negoziali, sia in punto di capitale che in punto di interessi. Non si pongono, d'altra parte, problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Pertanto, a fronte della allegazione dell'inadempimento spettava all'opponente dedurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nel contestare genericamente la valenza probatoria dei documenti, l'opponente non ha fornito una diversa raffigurazione dello svolgimento dei rapporti rispetto a quelli rappresentati, né ha dimostrato l'esistenza di versamenti non conteggiati.
L'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati dal mutuante appare del tutto generica, non indicandosi neppure il tasso soglia ratione temporis vigente e la misura dello sconfinamento nel caso concreto. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte a Sezioni
pagina 5 di 7 Unite, ha rilevato che la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico, avendo il debitore relativamente a tale eccezione "... l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale" (Cass.
Sent. S.U. n.19597 del 19 settembre 2020).
Quanto alla questione dell'anatocismo, l'eccezione si traduce in una contestazione generica, atteso che, non trattandosi di un rapporto di conto corrente, gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
In merito, poi, alla posizione dell'opponente-fideiussore, deve osservarsi che nell'atto di citazione è stata disconosciuta la firma sul contratto ai sensi e per l'effetto degli artt. 214
e 215 c.p.c.
Sul punto, in caso di contratto per il quale sia richiesta, per legge, come nel caso in esame, la forma scritta a pena di nullità, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione (art. 2703 c.c.) né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte (art. 2702 c.c., in fine,
e art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), che ne ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione
(art. 214 c.p.c.), ha l'onere di avviare il procedimento di verificazione, proponendo la relativa istanza (art. 216 c.p.c.) e producendo il documento, dal quale pretende di trarre la prova del contratto, ove già depositato in mera copia (Cass. n. 9202 del 2004, Cass. n.
6272 del 2014), in originale (arg. ex art. 217 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 24306 del
2017).
Nel caso in esame a fronte dell'eccepito disconoscimento della autenticità e veridicità della firma ex art. 214 c.p.c. l'opposta non ha avanzato istanza di verificazione né ha formulato alcuna argomentazione al riguardo.
A quanto sopra consegue, pertanto, la inutilizzabilità del contratto di fideiussione omnibus rispetto al quale è fondata la pretesa nei confronti di . Parte_2
pagina 6 di 7 In definitiva deve accogliersi integralmente l'opposizione formulata da Parte_2
e parzialmente quelle proposta da . Parte_1
Deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo e condannarsi Parte_1 al pagamento di € 19.723,25, quale saldo del finanziamento del 21.08.2007, oltre interessi come da domanda, per come emerge dall'estratto certificato ex art. 50 TUB sulla base dell'ordine dei documenti depositati che corrispondente all'ordine seguito nel ricorso nell'indicate esposizioni debitorie.
Considerato che la opposta è estranea alla stipulazione del contratto, essendo cessionaria del credito, non è configurabile in capo alla stessa alcuna responsabilità in concorso con il richiedente il finanziamento che possa fondare una pronuncia di condanna, sia pure generica, al risarcimento del danno.
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione, così provvede:
1) Accoglie integralmente l'opposizione spiegata da e revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo;
2) Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo e condanna lo stesso al pagamento di € 19.723,25, oltre interessi come da domanda in favore dell'opposta;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) Compensa le spese di lite.
Cosenza, 5.04.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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