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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2204/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'1.12.2023, vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Vanzetto, elettivamente domiciliata presso il difensore, in RO (VI), via Cavallini n.
1/D, appellante/attrice opponente in primo grado
E
c.f./p.i. , con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione generale in Bolzano, via del Macello n. 55, in persona del Responsabile del
Servizio Gestione Crediti Problematici, dott. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta delega allegata ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 123/01, dagli avv.ti
PA DA e AS FA, elettivamente domiciliata presso i difensori, in
Vicenza, Via Ermes Jacchia n. 115, appellata/convenuta opposta in primo grado e nei confronti di
, c.f. Controparte_2 C.F._2
, c.f. Controparte_3 C.F._3 costituite in primo grado con l'avv. Maria Innocentin, con studio in RO (VI) via G.B.
Cavallini 1/d,
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, n.
4428/2023, pubblicata il 20.10.2023 e notificata in data 2 novembre 2023, emessa a definizione del procedimento n. 4428/2021 R.G. Tribunale Vicenza di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2021 del 17.5.2021; causa riservata in decisione in relazione alle seguenti conclusioni congiuntamente presentate dalle parti costituite:
“La sig.ra (C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_4 dall'avv. Emanuela Vanzetto RINUNCIA agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023
R.G. pendente innanzi alla Corte D'appello di Venezia, promosso nei confronti della a spese di lite compensate. Controparte_1 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti PA DA e AS FA DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte
D'appello di Venezia, promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
a spese di lite compensate”. Controparte_1
I
1. Con la sentenza n. 1987/2023 indicata in oggetto, il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendo nella causa n. 4428/2021 R.G. – proposta dai garanti ingiunti, e , in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2021, Parte_1 Parte_3 emesso il 17.5.2021 per la somma di euro 95.000,00, oltre interessi e spese, in favore della (già ) quale Controparte_1 Controparte_4 saldo residuo di un contratto di mutuo ipotecario fondiario, previa deduzione di quanto già incassato in sede esecutiva – ha rigettato l'opposizione e condannato Pt_1
e , queste ultime in qualità di eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti della Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate d'ufficio in euro 9.142,00 per compenso,
[...] oltre accessori di legge.
2. Ha proposto ritualmente appello chiedendo, previa inibitoria, in Parte_1 riforma della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni di primo grado: “In limine litis: disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque sussistendone i gravi motivi;
in via preliminare : revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta;
nel merito in via principale: visto il provvedimento nr. 55/2005 della AN d'IA , accertata la nullità delle fideiussioni per cui è causa dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla banca opposta e ciò per quanto in
2 premessa;
nel merito in via subordinata: accertata la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione per cui è causa, ai sensi del provvedimento 55/2005 della
AN d'IA, ovvero ai sensi degli art. 33 e 34 D.Lsg n. 206/2005, visto l'art. 1957
c.c. dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta e ciò per quanto in narrativa. All'esito ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca trascritta presso l'Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 31 maggio 2021 Reg. gen. 5690 – Reg. part. 847. Nel merito in via ulteriormente subordinata: a) accertata la nullità del contratto di fideiussione per cui è causa in quanto contenente clausole integranti, giusta il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'IA, violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni subiti in dipendenza del comportamento adottato dalla convenuta in esecuzione delle clausole nulle, danni da quantificarsi all'esito dell'istruttoria; b) accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti e di cui è causa e/o condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni che saranno da ciò quantificati;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si è costituita l'appellata prendendo Controparte_1 posizione sui motivi del gravame e chiedendone il rigetto, così concludendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - respingere la richiesta attorea di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nella presente comparsa;
nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande attoree e l'appello proposto dalla sig.ra (C.F. e, per l'effetto, Parte_1 C.F._1 confermare la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1987/2023, Sent. n. 2944/2023
Rep., pubblicata il 19.10.2023 e notificata in data 2.11.2023, emessa nella causa civile n. 4428/2021 R.G. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
4. Respinta l'istanza di inibitoria e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.9.2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi e quindi depositato gli scritti conclusivi confermando tali conclusioni.
5. In data 28.8.2025 le parti hanno depositato in pct una nota congiunta sottoscritta digitalmente dai rispettivi difensori/procuratori avente il seguente contenuto: “ATTO DI RINUNCIA AGLI ATTI DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO
3 INGIUNTIVO PER e CONTESTUALE ATTO DI ACCETTAZIONE ALLA Parte_1
RINUNCIA PER La sig.ra Controparte_1 Parte_1
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Vanzetto CodiceFiscale_4
RINUNCIA agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla
Corte D'appello di Venezia, promosso nei confronti della
[...]
a spese di lite compensate. Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PA DA
[...] P.IVA_1
e AS FA DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte D'appello di Venezia, promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
a spese di lite compensate. Con osservanza. Vicenza- RO (VI) - Venezia, li
[...]
28 agosto 2025. Avv. Emanuela Vanzetto (per ) Avv. PA DA Avv. Parte_1
AS FA (per ”. Controparte_1
6. In relazione all'udienza di rimessione della causa in decisione non veniva depositata una ulteriore nota sostitutiva da nessuna delle parti e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
II
7. L'atto di rinuncia e il corrispondente e contestuale atto di accettazione della rinuncia devono ritenersi validi ed efficaci.
8. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo.
9. Stante la dichiarazione di tutte le parti costituite di intendere le spese del giudizio tra di esse interamente compensate in attuazione di quanto al riguardo concordato, il Collegio prende atto della unanime, espressa, determinazione consensualmente raggiunta tra le parti in causa e, per l'effetto, dichiara le spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 2204/2023 R.G.;
b) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2204/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'1.12.2023, vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Vanzetto, elettivamente domiciliata presso il difensore, in RO (VI), via Cavallini n.
1/D, appellante/attrice opponente in primo grado
E
c.f./p.i. , con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione generale in Bolzano, via del Macello n. 55, in persona del Responsabile del
Servizio Gestione Crediti Problematici, dott. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta delega allegata ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 123/01, dagli avv.ti
PA DA e AS FA, elettivamente domiciliata presso i difensori, in
Vicenza, Via Ermes Jacchia n. 115, appellata/convenuta opposta in primo grado e nei confronti di
, c.f. Controparte_2 C.F._2
, c.f. Controparte_3 C.F._3 costituite in primo grado con l'avv. Maria Innocentin, con studio in RO (VI) via G.B.
Cavallini 1/d,
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, n.
4428/2023, pubblicata il 20.10.2023 e notificata in data 2 novembre 2023, emessa a definizione del procedimento n. 4428/2021 R.G. Tribunale Vicenza di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2021 del 17.5.2021; causa riservata in decisione in relazione alle seguenti conclusioni congiuntamente presentate dalle parti costituite:
“La sig.ra (C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_4 dall'avv. Emanuela Vanzetto RINUNCIA agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023
R.G. pendente innanzi alla Corte D'appello di Venezia, promosso nei confronti della a spese di lite compensate. Controparte_1 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti PA DA e AS FA DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte
D'appello di Venezia, promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
a spese di lite compensate”. Controparte_1
I
1. Con la sentenza n. 1987/2023 indicata in oggetto, il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendo nella causa n. 4428/2021 R.G. – proposta dai garanti ingiunti, e , in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2021, Parte_1 Parte_3 emesso il 17.5.2021 per la somma di euro 95.000,00, oltre interessi e spese, in favore della (già ) quale Controparte_1 Controparte_4 saldo residuo di un contratto di mutuo ipotecario fondiario, previa deduzione di quanto già incassato in sede esecutiva – ha rigettato l'opposizione e condannato Pt_1
e , queste ultime in qualità di eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti della Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate d'ufficio in euro 9.142,00 per compenso,
[...] oltre accessori di legge.
2. Ha proposto ritualmente appello chiedendo, previa inibitoria, in Parte_1 riforma della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni di primo grado: “In limine litis: disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque sussistendone i gravi motivi;
in via preliminare : revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta;
nel merito in via principale: visto il provvedimento nr. 55/2005 della AN d'IA , accertata la nullità delle fideiussioni per cui è causa dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla banca opposta e ciò per quanto in
2 premessa;
nel merito in via subordinata: accertata la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione per cui è causa, ai sensi del provvedimento 55/2005 della
AN d'IA, ovvero ai sensi degli art. 33 e 34 D.Lsg n. 206/2005, visto l'art. 1957
c.c. dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta e ciò per quanto in narrativa. All'esito ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca trascritta presso l'Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 31 maggio 2021 Reg. gen. 5690 – Reg. part. 847. Nel merito in via ulteriormente subordinata: a) accertata la nullità del contratto di fideiussione per cui è causa in quanto contenente clausole integranti, giusta il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'IA, violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni subiti in dipendenza del comportamento adottato dalla convenuta in esecuzione delle clausole nulle, danni da quantificarsi all'esito dell'istruttoria; b) accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti e di cui è causa e/o condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni che saranno da ciò quantificati;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si è costituita l'appellata prendendo Controparte_1 posizione sui motivi del gravame e chiedendone il rigetto, così concludendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - respingere la richiesta attorea di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nella presente comparsa;
nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande attoree e l'appello proposto dalla sig.ra (C.F. e, per l'effetto, Parte_1 C.F._1 confermare la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1987/2023, Sent. n. 2944/2023
Rep., pubblicata il 19.10.2023 e notificata in data 2.11.2023, emessa nella causa civile n. 4428/2021 R.G. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
4. Respinta l'istanza di inibitoria e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.9.2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi e quindi depositato gli scritti conclusivi confermando tali conclusioni.
5. In data 28.8.2025 le parti hanno depositato in pct una nota congiunta sottoscritta digitalmente dai rispettivi difensori/procuratori avente il seguente contenuto: “ATTO DI RINUNCIA AGLI ATTI DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO
3 INGIUNTIVO PER e CONTESTUALE ATTO DI ACCETTAZIONE ALLA Parte_1
RINUNCIA PER La sig.ra Controparte_1 Parte_1
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Vanzetto CodiceFiscale_4
RINUNCIA agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla
Corte D'appello di Venezia, promosso nei confronti della
[...]
a spese di lite compensate. Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PA DA
[...] P.IVA_1
e AS FA DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia agli atti del giudizio di appello n. 2204/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte D'appello di Venezia, promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
a spese di lite compensate. Con osservanza. Vicenza- RO (VI) - Venezia, li
[...]
28 agosto 2025. Avv. Emanuela Vanzetto (per ) Avv. PA DA Avv. Parte_1
AS FA (per ”. Controparte_1
6. In relazione all'udienza di rimessione della causa in decisione non veniva depositata una ulteriore nota sostitutiva da nessuna delle parti e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
II
7. L'atto di rinuncia e il corrispondente e contestuale atto di accettazione della rinuncia devono ritenersi validi ed efficaci.
8. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo.
9. Stante la dichiarazione di tutte le parti costituite di intendere le spese del giudizio tra di esse interamente compensate in attuazione di quanto al riguardo concordato, il Collegio prende atto della unanime, espressa, determinazione consensualmente raggiunta tra le parti in causa e, per l'effetto, dichiara le spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 2204/2023 R.G.;
b) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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