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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7932/2023 RG fissata all'udienza del 7.1.25 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PICCOLO Parte_1
SARAH e dell'avv. ZECCA MARIA GRAZIA
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) l'istante veniva sottoposto dalla Commissione Medica competente, per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, a visita medica al fine di accertare i requisiti sanitari prescritti per usufruire del diritto all'Assegno di Invalidità Civile, denunziando malattie comportanti una riduzione permanente dell'attività lavorativa pari o superiore ad una percentuale del 74%;
2) con verbale di visita medica del 18.07.22, la suddetta Commissione riconosceva l'odierno istante, invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 60%, negando il diritto all'assegno di invalidità civile.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
11148/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non
1 veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
17.04.2023 concludeva, per una perdita della capacità lavorativa pari al 65% sussistente al momento della presentazione della domanda amministrativa, percentuale comunque al di sotto per il riconoscimento dell'assegno.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico di , di anni 58, pensionata integrato dai dati della Parte_1 documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
• CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN VASCULOPATIA CAROTIDEA (cod. ana.
6410 35%);
• (cod. ana. 7010 Parte_2
35%);
• (cod. 2208 30%); Controparte_3
• (cod. ana.6013 11%); Controparte_4
• (non classificabile). Parte_3
Preliminarmente alla discussione del presente caso, appare opportuno fare brevemente cenno alla consolidata metodologia medico-legale da applicare, ribadita dal D.M. 05.02.92. Nel caso di minorazione unica si fa direttamente riferimento alle indicazioni tabellari di cui al citato Decreto (tenuto conto del “range” o della eventuale percentuale fissa espressa e del criterio analogico di cui si dirà appresso). Nel caso di infermità plurime occorre fare la distinzione tra infermità concorrenti e coesistenti.
Due infermità sono concorrenti quando insistono sullo stesso sistema organo-funzionale. In tal caso si procede formulando una valutazione percentuale complessiva (qualora il concorso non sia direttamente indicato in tabella) proporzionale al valore tariffato per la totale perdita anatomo-funzionale dell'organo interessato. Sono coesistenti tutte quelle menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In tale evenienza il D.M. del 05.021992 indica un algoritmo (“formula proporzionale”) da applicare per compiere un “calcolo riduzionistico”. Nell'ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti associate ad un gruppo di infermità coesistenti si procede ad una valutazione parziale dei singoli gruppi con i criteri indicati e quindi si procede ad una valutazione globale complessiva. Appare superfluo
2 segnalare, che lo stesso D.M. 05.02.92 fornisce un elenco di infermità per ognuna delle quali indica un range percentuale ovvero una tariffa fissa. Nel caso di infermità non elencate in tabella si procede con
“criterio analogico” (infermità analoghe e di analoga gravità). Inoltre, nella valutazione complessiva dell'invalidità non sono considerate le infermità inscritte tra lo zero ed il dieci per cento purché non concorrenti tra loro o con infermità comprese in fasce di percentuale superiore. Passando al caso in specie vi
è da rilevare come le patologie in diagnosi risultino tra loro coesistenti.
In conclusione, la è da considerare invalida civile nella misura del settantacinque per Parte_1 cento. Tanto a far data dal Febbraio del 2024.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che di , di anni 58, pensionata, per le infermità Parte_1 diagnosticate e valutate è da considerare invalida civile nella misura del settantacinque per cento. Tanto a far data dal Febbraio del 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario della ricorrente precisando che verosimilmente da febbraio 2024 il quadro patologico si è aggravato determinando un aumento della percentuale precedentemente riconosciuta. Ed invero dalla documentazione medica depositata da parte ricorrente in data 10.04.2024 si evince un
3 generale peggioramento del complessivo quadro clinico, soprattutto con riferimento alla patologia osteoarticolare. Peraltro, tale periodo è stato altresì determinante ai fini della decorrenza della prestazione richiesta (febbraio 2024).
Va ancora precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (febbraio 2024).
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). È solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7932/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da febbraio 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 9.1.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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